Diritto di acquisto (art. 111 T.U.F.) ed azioni rnc

Voltaire

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Art. 111
(Diritto di acquisto)

1. Chiunque, a seguito di un'offerta pubblica avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, venga a detenere più del novantotto per cento di tali azioni, ha diritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.



Ha diritto di acquistare anche le azioni senza diritto di voto?

Ricordo Toro Assicurazioni: la perizia stabilì il prezzo anche per le azioni di risparmio.

In pratica, le azioni di risparmio non esistono per le opa, ma esistono se si tratta di prenderle di propria volontà?
 
Ti rispondo in fretta di istinto, ma potrei studiarmi la cosa. In base al testo (lettera della legge), sembra riferirsi a assemblea generale, quindi rientrebbero azioni privilegiate a voto limitato, ma sarebbero escluse azioni di risparmio (azioni prive di voto secondo la legge).

Peraltro, in base a interpretazione sistematica di disciplina dell'opa, appare più ragionevole intendere che la norma si riferisca solo ad azioni che consentono voto in assemblea ordinaria (nomina e revoca amministratori).
 
Le risparmio Toro Assicurazioni furono oggetto del diritto di acquisto: in quel caso, credo che nessuno sollevò obiezioni anche per via del fatto che la perizia stabilì un prezzo elevato.
 
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