Art. 111
(Diritto di acquisto)
1. Chiunque, a seguito di un'offerta pubblica avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, venga a detenere più del novantotto per cento di tali azioni, ha diritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.
Ha diritto di acquistare anche le azioni senza diritto di voto?
Ricordo Toro Assicurazioni: la perizia stabilì il prezzo anche per le azioni di risparmio.
In pratica, le azioni di risparmio non esistono per le opa, ma esistono se si tratta di prenderle di propria volontà?
(Diritto di acquisto)
1. Chiunque, a seguito di un'offerta pubblica avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, venga a detenere più del novantotto per cento di tali azioni, ha diritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.
Ha diritto di acquistare anche le azioni senza diritto di voto?
Ricordo Toro Assicurazioni: la perizia stabilì il prezzo anche per le azioni di risparmio.
In pratica, le azioni di risparmio non esistono per le opa, ma esistono se si tratta di prenderle di propria volontà?