Dividendi

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scarpelli

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i dividendi delle azioni che staccheranno quest' anno il dividendo relativo al 2003 sara' tassato alla fonte dalla banca o se ne riparlera per l' anno 2005 considerando i dividendi dell' anno 2004?:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
 
farò una guida

:) mio forum
sezione documenti
 
nel mentre

ma sto preparando a giorni una guida su tassazione nel 730 quadro D dei redditi finanziari
 

Allegati

  • circ4del3.pdf
    32,8 KB · Visite: 118
se ti va

per ora c' è guida ETF
 
Scritto da scarpelli
i dividendi delle azioni che staccheranno quest' anno il dividendo relativo al 2003 sara' tassato alla fonte dalla banca o se ne riparlera per l' anno 2005 considerando i dividendi dell' anno 2004?:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:


già sui dividendi di quest'anno verra' applicata la secca!
 
Se ho ben capito quest'anno sui dividendi relativi al 2003
verra imposta la "cosiddetta cedolare secca al 12,5%"
SENZA PIU' LA POSSIBILITA' DI INSERIRLI NEL MODELLO 730
(DEL PROSSIMO ANNO)
NON piu USUFRUENDO DEL CREDITO D'IMPOSTA CHE DA QUEST' ANNO SPARISCE.

se e' cosi' e' un truffa bella e buona, dopo l'introduzione dei capital gain nel 1998 ecco che i ns.politici hanno pensato di fare
sparire anche quel piccolo vantaggio che c'era ad inserire i dividendi nella dichiarazione dei redditi.

Tanto per fare dei numeri nel mio caso ad esempio percependo
circa 3000€ di dividendi lordi avevo fino ad ora una tassazione
di circa un 7% (e' un calcolo empirico ma vi assicuro attendibile
sfruttando il credito di imposta ma considerando l'aumento di irpef. add.regionale, add.comunale che ne derivava rispetto al solo imponibile dello stipendio senza dividendi)

quindi 3000-7% = 2790€ di dividendi netti
da ora in poi saranno invece:
3000€ -12,5% = 2625€ dividendi netti

CON UNA PERDITA DI 165€ , e cosi' a crescere se uno percepisce
dividendi maggiori.

Qualcuno di voi ha fatto ragionamenti simili al mio?

Grazie governo, sempre dalla parte dei risparmiatori non ti smentire MAIIIII
 
Per redditi medi e bassi si tratta di una perdita, infatti.
 
......

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2004 è intervenuta sulla disciplina transitoria relativa al passaggio dal preesistente regime di tassazione dei dividendi, a titolo provvisorio, a quello previsto dalla riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a titolo definitivo fornendo alcuni casi esemplificativi. Tale riforma non prevede più l'attribuzione del credito d'imposta sugli utili distribuiti dai soggetti Ires stante il regime dell'esclusione, al 95% per i contribuenti soggetti ad Ires e al 60% per i titolari di reddito di impresa, o della ritenuta, del 12,50% per i soci non qualificati fuori dall'ambito del reddito di impresa, sui dividendi che la riforma ha introdotto con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto i dividendi percepiti nel 2004 da soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare saranno sottoposti alla nuova tassazione anche se riferiti a utili prodotti in corso di esercizio 2003. I dividendi invece percetti da soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, saranno trattati con la precedente disciplina salvo i correttivi introdotti dall'art. 40 del decreto legge 269/2003 limitanti la fruibilità dei crediti di imposta relativamente alla distribuzione di acconti sui dividendi e alla distribuzione di utili portati a nuovo o accantonati a riserva, deliberata successivamente al 30 settembre 2003. In merito alla distribuzione di riserve di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che compete solo il credito di imposta limitato e nella misura del 51,51%, ricordando come la ratio dell'articolo 40 del decreto citato è quello di disincentivare la distribuzione delle riserve di utili, in vista dell'abolizione del credito di imposta, con depauperamento del patrimonio delle società stesse. Per quanto riguarda invece la distribuzione di acconti sui dividendi, per l'Agenzia delle Entrate nel caso tale distribuzione venga deliberata successivamente al 30 settembre 2003, andrà applicato lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea cha approva il bilancio del relativo esercizio, e ciò per evitare che si deliberi formalmente la distribuzione di acconti sui dividendi piuttosto che di riserve di utili. Per le delibere di distribuzioni di utili relativi al periodo di imposta chiuso prima del 31 dicembre 2003 il comma 2 dell'articolo 40 prevede l'utilizzabilità del credito di imposta legandola al regime fiscale ante o post riforma in cui si trova il socio al momento della percezione degli stessi. Al riguardo l'Agenzia precisa che per evitare manovre elusive le limitazioni di cui al comma 1 andranno applicate con riferimento alle delibere di distribuzioni di utili non accantonati a riserva deliberate prima del 30 settembre 2003 quando dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale. (6 febbraio 2004)

http://www.aziendalex.kataweb.it/Article/0,1555,26959|204,00.html

per il testo, già postato in allegato in precedenza
 
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