Domande sul regime dichiarativo (vol. II)

Il quadro CE lo ho letto grazie a te , non lo conoscevo. Dalla lettura ho imparato una cosa che non sapevo.
Dunque la differenza è che il RL2 colonna 3va indicata la trattenuta certificata dal intermediario su gli ETF non armonizzati.
Sul quadro CE1 colonna 4 vanno indicate le trattenuta fatte alla fonte e certificate dal intermediario dei dividendi esteri indicati nel quadro RM . Visto che il Fisco vuole che indichi il lordo e non il netto ricevuto per far la tassazione sostitutiva italiana.


Effettivamente nel rigo RM12 si annotano i dividendi lordi, l'aliquota e l'imposta sostitutiva. In tale quadro non viene chiesto l'importo della ritenuta alla fonte, che invece va a finire in CE1


Al contrario, per i dividendi di etf non armonizzati, usando il rigo RL2 si inseriscono sia i dividendi lordi sia la ritenuta alla fonte, mancano invece aliquota e imposta poichè tutto finisce nell'irpef a scaglioni

(Io l'ho capita così...)
 
I versamenti non devono essere necessariamente contestuali alla realizzazione dei gain.Puoi anche versare su fondo pensione a fine dicembre, una volta determinato il gain complessivo da etf. In teoria, puoi arrivare ad aliquota NEGATIVA sui tuoi gain, percependo persino il bonus Renzi, con fruizione della Ritahttps://www.finanzaonline.com/forum/etf-fondi-e-gestioni-e-investment-certificates/1983779-ok-boomer-draghi-ha-detto-di-rivolgerti-r-i-t-comincia-farci-un-pensiero-21.html

Non conosco bene la materia. Ti posso solo dire che il reddito da Rita è assimilato a lavoro dipendente e gode delle stesse detrazioni e bonus. L' ideale per chi non ha altri redditi ( quindi poca roba da proventi da etf) è percepire assegni annui poco sopra la soglia di incapienza, tenendo conto anche delle detrazioni da sfruttare, quindi da 8200 in su. Di più non so: per farti sintesi della sezione, i fondi pensione migliori sono secondapensione di amundi e allianz insieme, quasi degli etf con profili di azionario modulabili.

Ho capito che i versamenti fatti sul fondo pensione vengono dedotti dal reditto e perciò se ad esempio non ho un reddito da lavoro ma ho una plusvalenze di 5k euro all'anno di ETF e opto per la tassazione ordinaria degli etf armonizzati e nel stesso anno verso 5k euro sul fondo pensione non pago la tassazione perché questi sono dedotti.

Ma ipotizziamo che io voglio andare in pensione anticipata con la Rita con il massimo consentito di 10 anni al compimento di 57 anni
Come ho 47 anni per potere ricevere più di € 8200 all'anno devo versare minimo 8k tutti gli anni ma è troppo alto il versamento annuale per me .
Se invece ipotizziamo che verso sul fondo tra 3milla e 5milla tutti gli anni per questi soldi in fase di versamenti sul fondo non pago tasse ma al momento che chiedo la pensione anticipata, su i soldi che ricevo devo pagare il 15% di tasse perché i soldi che ricevo annualmente è sotto la soglia della no tax area ?

Invece se verso 2700 euro per 15 anni raggiungo un ammontare di versamenti di 40500 euro e poi richiedo la Rita al compimento di 62 anni ricevo circa 8200 all'anno .
Non ho capito perché sotto la soglia di 8milla devo pagare il 15% di tasse in fase di erogazione della Rita invece si ricevo più di 8200 euro è esente di tasse?
 
A similitudine degli etf per la rita si può optare per la tassazione ordinaria oppure per la ritenuta al 15%. Se opti per la tassazione ordinaria, si tratta di reddito assimilato a reddito da lavoro dipendente, perciò con detrazioni da 1880 euro, cioè no tax area fino a circa 8200 euro annui. Il bello è che al di sopra di questa soglia, di incapienza, fruisci pure dei 100 euro mensili di bonus fiscale ex Renzi. In sintesi con tassazione ordinaria, fino a 8200 euro aliquota 0, sopra tale soglia aliquota NEGATIVA e puoi anche recuperare le detrazioni fiscali (spese mediche, moglie a carico, lavori edilizi) C' è di più, perché durante la Rita, potrai ancora trasferire i gain da etf nel fondo pensione e dedurre fino a 5165 euro annui. Potrai prelevare queste cifre versate successivamente a fine Rita, con aliquote più basse del 15%, perché avrai maturato una certa anzianità nel fondo. Considera che si possono dedurre anche i contributi su fondo intestato a familiare a carico.
Se hai dubbi ti consiglio di chiedere nell'altra sezione, dove scrive anche gente preparata.
P.S. Naturalmente l' importo ottimale da richiedere per la Rita dovrà tener conto di tutti i tuoi altri redditi ordinari ( fuori da cedolari secche o aliquote sostitutive) al netto di deduzioni eventuali.
 
Ultima modifica:
Adesso ho capito optando per la tassazione ordinaria puoi sfruttare la non tax area.
Inoltre mi pare di capire che non avendo un reddito da lavoro in fase di versamenti sul fondo pensione ( essendo disoccupato di più di 12 mesi ) puoi effettuare un riscatto con tassazione del 23% se proprio ne hai bisogno.
 
Effettivamente nel rigo RM12 si annotano i dividendi lordi, l'aliquota e l'imposta sostitutiva. In tale quadro non viene chiesto l'importo della ritenuta alla fonte, che invece va a finire in CE1


Al contrario, per i dividendi di etf non armonizzati, usando il rigo RL2 si inseriscono sia i dividendi lordi sia la ritenuta alla fonte, mancano invece aliquota e imposta poichè tutto finisce nell'irpef a scaglioni

(Io l'ho capita così...)

ammetto che anch'io non conoscevo tale sezione, ovvero CE, poichè pensavo fosse solo per redditi prodotti all'estero ma nell'ambito dei redditi di impresa. Da una controllo superficiale forse si dovrebbe utilizzare quadro CR.
Vediamo se insieme riusciamo a capire quale sia la modalità corretta per tasse estere su dividenti.

Comunque per ora io ho sempre messo i dividendi al cosidetto "netto frontiera" quindi scorporando tasse estere basandomi sulla interpretazione della Circolare n. 9/E/2015 (pagina 14 paragrafo 2.2) dove afferma che i redditi di capitale di fonte estera percepiti senza l’intervento di un soggetto intermediario devono essere assoggettati a tassazione “nella stessa misura” alla quale sono assoggettati i redditi percepiti tramite l’intermediario (ovvero netto frontiera)

cosa ne pensate?
 
ammetto che anch'io non conoscevo tale sezione, ovvero CE, poichè pensavo fosse solo per redditi prodotti all'estero ma nell'ambito dei redditi di impresa. Da una controllo superficiale forse si dovrebbe utilizzare quadro CR.
Vediamo se insieme riusciamo a capire quale sia la modalità corretta per tasse estere su dividenti.

Comunque per ora io ho sempre messo i dividendi al cosidetto "netto frontiera" quindi scorporando tasse estere basandomi sulla interpretazione della Circolare n. 9/E/2015 (pagina 14 paragrafo 2.2) dove afferma che i redditi di capitale di fonte estera percepiti senza l’intervento di un soggetto intermediario devono essere assoggettati a tassazione “nella stessa misura” alla quale sono assoggettati i redditi percepiti tramite l’intermediario (ovvero netto frontiera)

cosa ne pensate?
Nella pagina copia incollata in calce si dice che in teoria hai ragione, in pratica rischi di finire in un contenzioso con l'agenzia delle entrate.

https://www.finanzaonline.com/forum...omande-sul-regime-dichiarativo-vol-ii-23.html

Questione Ancora Irrisolta, Quella Legata All’interpretazione Restrittiva Dell’Agenzia Delle Entrate Che Nega L’applicazione Della Ritenuta Del 26% Sui Dividendi Esteri Sul Netto Frontiera. Questo Nel Caso In Cui Il Dividendo Estero Sia Riscosso Senza L’intervento Di Un Intermediario Finanziario Residente. La Gestione Dei Dividendi Esteri Senza Netto Frontiera.
La riscossione dei dividendi di fonte estera da parte di un soggetto percettore persona fisica residente fiscalmente in Italia non è priva di problematiche ancora irrisolte. La riforma del regime dei dividendi contenuta nella Legge n. 205/17 ha effetti anche sugli utili di fonte estera. Attualmente, infatti, siamo di fronte ad un regime binario di applicazione della tassazione sui dividenti esteri (provenienti da paesi collaborativi), che ha come discriminante la presenza di un intermediario finanziario residente che interviene (o meno) nella riscossione del provento.

Come vedremo, infatti, la situazione si differenzia a seconda che:

Il dividendo estero viene percepito dal contribuente residente per il tramite di un intermediario finanziario residente. In questo caso, ai sensi della Risoluzione n. 61/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, è prevista l’applicazione della ritenuta del 26%, sul c.d. “netto frontiera“;
Il dividendo estero viene percepito dal contribuente residente senza l’intervento di un intermediario residente. In questo caso, l’art. 18, co. 1 del TUIR, prevede che il contribuente assolva la tassazione sul dividendo in dichiarazione dei redditi, con base imponibile lorda (quindi senza tenere conto dell’eventuale ritenuta in uscita subita nello Stato estero di erogazione del dividendo).
Questa situazione crea una evidente problematica non omogeneità di tassazione, in quanto nei due casi indicati, solo in uno trova concreta applicazione il meccanismo nel netto frontiera. Si tratta di un meccanismo utilizzato per attenuare fenomeni di doppia imposizione internazionale del reddito. Nel caso in cui questo non trovi applicazione (incasso del dividendo senza l’intervento di un intermediario residente), il contribuente è chiamato a tassare in dichiarazione dei redditi il provento senza possibilità di attenuare la doppia imposizione.

La posizione dell’Agenzia, ribadita dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione prevede che senza l’intervento di un intermediario nella riscossione del dividendo la ritenuta si applica sul dividendo lordo, senza considerare le ritenute in uscita subite al momento dell’uscita del dividendo dal Paese di erogazione. Questo orientamento, inutile negarlo, rischia di condurre ad un contenzioso potenzialmente di vasta portata. A questa considerazione si può giungere pensando a quante situazioni di questo tipo di possono presentare.

Le richieste di consulenza su questo aspetto non sono mancate in queste ultime settimane e continueranno sicuramente ad arrivare copiose. Proviamo, pertanto a fare il punto della situazione sull’argomento legato all’applicazione del netto frontiera sui dividendi di fonte estera. Cominciamo!

Incasso Del Dividendo Con Intermediario E Netto Frontiera.
I dividendi percepiti da un soggetto fiscalmente residente in Italia sono considerati a tutti gli effetti redditi di capitale. La regola generale prevede che la base imponibile dei redditi di capitale da assoggettare a tassazione sia determinata al lordo delle imposte estere. Tuttavia, in deroga a questo principio generale vi sono gli utili da partecipazione in enti di diritto estero. Per questi proventi, infatti, è concessa l’applicazione della ritenuta fiscale (attualmente del 26%) sul c.d. “netto frontiera”.

Il netto frontiera non è altro che la differenza tra il dividendo lordo e la ritenuta in uscita applicata dallo Stato di erogazione del dividendo. Tale ritenuta in uscita, è bene ricordare, può essere ridotta in virtù dell’applicazione delle Convenzioni internazionali (ove esistenti).

Il riconoscimento della tassazione italiana sul netto frontiera, tuttavia, è condizionata dal fatto che gli utili di fonte estera siano riscossi con l’intervento di un sostituto d’imposta o un intermediario, la ritenuta deve essere applicate sul c.d. “netto frontiera“, come previsto dal co. 4-bis dell’art. 27 del DPR n. 600/73 secondo cui “le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero“. In questo caso, l’intermediario residente (istituto bancario) è chiamato ad assolvere una serie di adempimenti:

Accertare che il dividendo non sia deducibile dal reddito dell’emittente estero (art. 44 co. 2 lett. a) del TUIR);
Verificare che l’importo percepito non sia relativo a riserve di capitale (e che quindi sia tassabile);
Accertare che non sia proveniente da un soggetto a fiscalità privilegiata. In questo caso, occorre verificare l’applicazione dell’esimente secondo cui dalla partecipazione non si verifica l’effetto di localizzare i redditi in paesi a fiscalità privilegiata (art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR).
Pertanto, le ritenute operate a titolo d’imposta (verso privati) o d’acconto (verso imprese) sul dividendo di fonte estera devono essere operate dall’intermediario residente al netto delle imposte applicate nello Stato estero dove risiede la società erogante. In questo modo viene attenuata la doppia imposizione internazionale sul dividendo.

Incasso Del Dividendo Senza Intermediario Al Lordo Frontiera
Il caso sopra indicato è quello, principalmente, legato ad investimenti contenuti un portafoglio titoli da parte di un soggetto investitore nazionale. Tuttavia, nella pratica, vi sono una serie di situazioni, non chiarite dalla norma, in cui diventa impossibile (o molto difficile) avere l’ausilio di un intermediario residente nella riscossione del provento. Mi riferisco, in particolare, alle seguenti fattispecie:

Utili di fonte estera incassati da società estere non quotate;
Utili di fonte estera incassati su conto estero.
Nella prima fattispecie (società estera erogante il dividendo non quotata) l’intermediario bancario italiano che riceve la somma di denaro non è in grado di identificare che lo stesso sia un dividendo. Infatti, tale partecipazione non può essere compresa nel portafoglio titoli del detentore. Per questo motivo l’intermediario non è in grado di applicare la ritenuta a titolo di imposta sul dividendo.

Nel secondo caso l’intermediario nazionale non è in grado di applicare la ritenuta in quanto il dividendo viene incassato su un conto corrente detenuto all’estero. In queste due fattispecie il contribuente percettore è chiamato a dichiarare i proventi nella sezione V del quadro RM del modello Redditi (rigo RM 12, codice H). Questo ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 18 del TUIR (in questo caso, ricordo, non è prevista l’opzione per la tassazione ordinaria IRPEF del provento).

Base Imponibile Dei Dividendi Esteri Senza Netto Frontiera
Si tratta di due fattispecie, quelle sopra elencate, statisticamente frequenti. In questi casi la base imponibile del dividendo dovrebbe essere assunta al netto delle imposte estere. Su punto le istruzioni al modello di dichiarazione (comprese quelle al modello Redditi PF) sono, però, ferme nello stabilire che la base imponibile del dividendo è al lordo delle ritenute subite all’estero. Questa impostazione si ricava da un remoto documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Mi riferisco alla Risoluzione n. 80/E/2007 che, appunto, esclude l’applicazione del netto frontiera nell’incasso dei dividendi di fonte estera (senza l’intervento di intermediario residente).

Questa soluzione risulta iniqua e contraddice in modo espresso i principi enunciati dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E/2004 (§ 4.3), che ancora oggi rappresenta il documento più organico dell’Amministrazione finanziaria sul tema.

Secondo la Circolare, infatti, se l’utile viene riscosso per mezzo di un intermediario residente, la ritenuta d’ingresso del 26% viene operata dalla banca sull’utile al netto della ritenuta estera. Ritenuta applicata secondo quanto previsto anche dalle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni. Se poi il contribuente ottiene dall’Autorità fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte effettivamente subite e l’aliquota convenzionale, la differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità di dividendo. Questo, con le stesse modalità previste per gli utili di fonte estera. Mi riferisco alla ritenuta da parte del sostituto d’imposta, oppure autoliquidazione dell’imposta nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18 del TUIR.

Esempio Di Applicazione Della Ritenuta Sul Netto Frontiera In Caso Di Ritenuta Applicata In Eccesso Alla Convenzionale
Ipotizziamo che l’aliquota della ritenuta convenzionale in uscita sul dividendo sia del 15% e che, invece il prelievo sia stato operato all’estero nella misura del 20%. Ipotizziamo un dividendo pari a 100. Avremo che:

La ritenuta d’ingresso ammonta a 20,8 (il 26% di 80);
Il contribuente può richiedere a rimborso all’Amministrazione estera la differenza di 5;
La banca italiana incaricata della riscossione trattiene l’importo di 1,3 (il 26% del 5%);
Il prelievo complessivo di 22,1 (20,8 + 1,3) è esattamente pari a quello che graverebbe sulla persona se fosse stata da subito applicata la ritenuta convenzionale (esso corrisponde, infatti, al 26% di 85).
Anche l’utile dichiarato nel quadro RM deve essere tassato in autoliquidazione al netto dell’imposta estera, quale che sia la misura con cui essa è stata applicata. Se così non fosse, infatti, perderebbe significato la stessa indicazione della Circolare n 26/E/2004. Secondo il documento, il rimborso della ritenuta prelevata in eccesso rispetto alla misura convenzionale deve essere nuovamente essere assoggettato a tassazione. Riprendendo l’esempio proposto è evidente che, se nel quadro RM si dovesse tassare subito tutto l’importo di 100, la differenza di 5 non dovrebbe più essere soggetta a imposta. Si potrebbe, quindi, ipotizzare che le istruzioni ai modelli di dichiarazione facciano riferimento al caso generale dei redditi di capitale (per i quali vale la tassazione al “lordo frontiera”), dimenticandosi però dell’eccezione dei dividendi, per cui, invece, vale il “netto frontiera”. Questo, anche se resta il precedente negativo della Risoluzione n. 80/E/2007.

Tassazione Con Diversa Base Imponibile Dei Dividendi Esteri: Sintesi
Con l’emanazione dell’articolo 1, comma da 1003 a 1005 della Legge di Bilancio 2018, il Legislatore ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il regime di tassazione applicato ai proventi percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche residenti in Italia in relazione al possesso di partecipazioni “qualificate”. Contrariamente a quanto avveniva nella previgente disciplina fiscale, l’intero importo dei sopracitati proventi costituisce base imponibile a cui applicare l’aliquota d’imposta del 26%.

Nel caso in cui nell’operazione di riscossione dei dividendi intervenga un intermediario finanziario italiano, la ritenuta a titolo d’imposta è applicata sul c.d. netto frontiera, mentre, nel caso in cui il provento sia percepito direttamente su un conto corrente estero o, più in generale, senza il tramite di un soggetto terzo, l’imposta sostitutiva è calcolata sul dividendo
al lordo di ogni possibile ritenuta subita nel Paese straniero.

L’utilizzo di una diversa base imponibile a cui applicare la medesima aliquota di tassazione genera risultati notevolmente diversi tra loro, particolarmente peggiorativi nel caso di utilizzo del “lordo frontiera”. Quanto disposto dalla norma e avvallato dall’Amministrazione finanziaria, anche con la risposta a interpello n. 111/E/2020.

La Problematica Dei Dividendi Esteri Riscossi Senza Intermediario Residente
La problematica tende ad essere sempre più attuale. Come detto, infatti, le stesse istruzioni al modello Redditi evidenziano in modo espresso che anche agli utili incassati senza intermediario residente non si applica il netto frontiera. Tuttavia, a parere di chi scrive, non vi è una palese ragione per giustificare un differente trattamento di imposta avente come discrimine il mero intervento o meno di un intermediario residente.

A regime, quindi, si profila un sistema di imposizione sostitutiva generalizzato, in cui il problema e i correlati rischi di contenzioso risultano amplificati. Per questo motivo si auspica un intervento di prassi che possa chiarire in modo inequivocabile la questione, sperando che questo possa tradursi in una applicazione generale del criterio del netto frontiera. In questo periodo transitorio si profilano comportamenti diversi, con profili di rischio diversi a carico del contribuente. Per questo motivo, se ti trovi in questa situazione valuta la tua posizione con un consulente fiscale esperto di Fiscalità Internazionale. Se vuoi analizzare la tua posizione e risolvere i tuoi dubbi in merito contattami al link seguente per una consulenza personalizzata.

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Ok grazie, in effetti la tematica è più complicata di quello che sembra e si rischia contensioso per pochi euro (almeno nel mio caso )

sintetizzando:
  • nel quadro RM si mette il lordo frontiera dividendi (poichè sono redditi di capitale)
  • le minusvalenze da dividendi/costi detraibili associati a singolo trade sono da considerare come redditi diversi da riportare nel quadro RT
  • le tasse estere pagate sui dividendi si mettono nel quadro CR corretto?


Nelle istruzioni del quadro CE ho trovato
"Come chiarito nelle istruzioni al quadro CR presenti nel primo fascicolo, qualora il contribuente abbia prodotto all'estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa, il presente quadro non va utilizzato e deve essere compilato il quadro CR. Qualora, invece, siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa, le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE. "
 
Buongiorno a tutti. Vorrei aprire un conto in regime dichiarativo, ma ne ho ancora in essere uno in regime amministrato. Mi chiedo se sia possibile farlo, eventualmente anche comprando qualcosa - ovviamente senza rivendere né percepire dividendi o interessi - senza attendere la fine dell'anno
 
Ok grazie, in effetti la tematica è più complicata di quello che sembra e si rischia contensioso per pochi euro (almeno nel mio caso )

sintetizzando:
  • nel quadro RM si mette il lordo frontiera dividendi (poichè sono redditi di capitale)
  • le minusvalenze da dividendi/costi detraibili associati a singolo trade sono da considerare come redditi diversi da riportare nel quadro RT
  • le tasse estere pagate sui dividendi si mettono nel quadro CR corretto?


Nelle istruzioni del quadro CE ho trovato
"Come chiarito nelle istruzioni al quadro CR presenti nel primo fascicolo, qualora il contribuente abbia prodotto all'estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa, il presente quadro non va utilizzato e deve essere compilato il quadro CR. Qualora, invece, siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa, le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE. "

Dalle istruzioni che hai riportato sembra di sì, ma attendiamo conferme da quelli che hanno già fatto tali compilazioni in passato. Io farò la prima nel 2023.
Vorrei chiedere se gli importi percepiti come dividendi o cedole vanno ripartiti secondo la nazionalità della società che li ha erogati.
PS comunque al posto tuo io pagherei le imposte sul netto frontiera. Mal che vada pagherai una sanzione del 30% sulla differenza.
 
Ok grazie, in effetti la tematica è più complicata di quello che sembra e si rischia contensioso per pochi euro (almeno nel mio caso )

sintetizzando:
  • nel quadro RM si mette il lordo frontiera dividendi (poichè sono redditi di capitale)
  • le minusvalenze da dividendi/costi detraibili associati a singolo trade sono da considerare come redditi diversi da riportare nel quadro RT
  • le tasse estere pagate sui dividendi si mettono nel quadro CR corretto?


Nelle istruzioni del quadro CE ho trovato
"Come chiarito nelle istruzioni al quadro CR presenti nel primo fascicolo, qualora il contribuente abbia prodotto all'estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa, il presente quadro non va utilizzato e deve essere compilato il quadro CR. Qualora, invece, siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa, le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE. "

Per quanto riguarda le tasse pagate sui dividendi, parlando con un professionista mi ha scritto questo:
Eventuali ritenute subite da stati esteri non costituiscono ritenute d'acconto se non viene richiesta l'applicazione di eventuali convenzioni sulla doppia imposizione tra l'Italia ed il paese estero. Oppure dovrebbe attivarsi preventivamente, laddove ce ne fossero i presupposti, per richiedere un esenzione
In ogni caso la procedura è alquanto complessa nonché costosa ed usualmente gli accordi riconoscono in media un 15% al paese estero

io ho contestato questa indicazione, sostenendo invece il quadro CE (leggo ora dai tuo commenti anche quadro CR, ma gli importi non cambiano)
 
Dalle istruzioni che hai riportato sembra di sì, ma attendiamo conferme da quelli che hanno già fatto tali compilazioni in passato. Io farò la prima nel 2023.
Vorrei chiedere se gli importi percepiti come dividendi o cedole vanno ripartiti secondo la nazionalità della società che li ha erogati.
PS comunque al posto tuo io pagherei le imposte sul netto frontiera. Mal che vada pagherai una sanzione del 30% sulla differenza.

Si , vanno ripartiti secondo la residenza fiscale.
Ad esempio: sommi tutti gli ETF con residenza fiscale in Irlanda IE e gli metti in un rigo .
Sommi tutti gli ETF con residenza fiscale in Lussemburgo LU e utilizzi un altro rigo .
Un altro rigo per la somma di tutti i dividendi Usa e cosi per tutti i dividendi a seconda della residenza fiscale ...
 
Buongiorno a tutti. Vorrei aprire un conto in regime dichiarativo, ma ne ho ancora in essere uno in regime amministrato. Mi chiedo se sia possibile farlo, eventualmente anche comprando qualcosa - ovviamente senza rivendere né percepire dividendi o interessi - senza attendere la fine dell'anno

Si . Lo puoi aprire subito il conto in regime dichiarativo ! Somo due cose separate i conti in regime dichiarativo e regime amministrato.
Poi se vuoi far diventare il tuo conto Amministrato in Dichiarativo, devi far richiesta alla tua banca entro Dicembre. Altrimenti devi aspettare un anno . La conversione in regime dichiarativo parte sempre il 1di gennaio dal anno seguente della richiesta.
Tiene presente che se fai un versamento su conto estero in regime dichiarativo quest'anno e superi i 15k di giacenza media anche senza comprare niente devi fare già la dichiarazione il prossimo anno perché dovresti compilare il quadro RW . Se compri qualcosa anche se non lo vendi e il suo valore di mercato è superiore ai 6k devi pagare l'ivafe e devi compilare il quadro RW . Se oltre ai titoli hai un giacenza media superiore a 5k di liquidità libera sul conto , devi pagare l'ivafe anche per questa liquidità libera . Questa tassa per la liquidità libera funziona come il bollo per la giacenza media dei conti correnti italiani.
Poi se ricevi dividendi esteri devi compilare il quadro RM e quadro RT per plusvalenze e minusvalenza.
Per i conti titoli Italiani in regime dichiarativo non si compila il quadro Rw perché il rispettivo bollo viene trattenuto direttamente dalle banche italiane.
 
Si , vanno ripartiti secondo la residenza fiscale.
Ad esempio: sommi tutti gli ETF con residenza fiscale in Irlanda IE e gli metti in un rigo .
Sommi tutti gli ETF con residenza fiscale in Lussemburgo LU e utilizzi un altro rigo .
Un altro rigo per la somma di tutti i dividendi Usa e cosi per tutti i dividendi a seconda della residenza fiscale ...

Io ho pochi investimenti in baby bond o preferred stocks di nazionalità varia, quindi dovrò suddividere.
Scusa questa domanda ingenua, ma se invece accorpassi tutto sarebbe così grave la cosa, visto che l' imposta non cambia?
In fondo si tratterebbe di mero errore formale.
 
L'importo per ogni paese deve essere arrotondato all'euro superiore se superiore al 0,50 e arrotondato all'euro inferiore se inferiore al 0,49
Esempio : 60,51 devi indicare 61,00 e 60,40 devi indicare 60,00 . Se sommi tutti i paesi in un solo rigo è probabile che il risultato che viene fuori sia inferiore al risultato che viene fuori indicando paese per paese . Oltre al errore formale ci sarebbe un errore di calcolo in questa circostanza .
 
Vero, considerato anche che ci può essere anche arrotondamento per eccesso a favore dell'ADE che compensa dall'altra parte.
Però per un euro in più da dichiarare l'imposta cambia di 0,26€ e la sanzione sarebbe pari al 30%:D. Voglio proprio sperare che il lavoro dei funzionari dell' ADE non sia di stanare qualche eventuale errore di arrotondamento.
 
In realtà compilare il quadro RM per ogni paese non è niente anche se fossero 50 stati diversi. Utilizzaresti 10 pagine ,visto che ogni pagina ha 5 righe .
Se confrontato all'assurdita della compilazione del quadro RW dove devi indicare ogni movimento sul conto titoli e la liquidità libera sul conto corrente.
E tutto questo per farti pagare l'ivafe del conto titoli e conto corrente . Per farti pagare l'ivafe del conto titoli potrebbe bastare una media annuale invece no vogliono romperti le palle facendoti compilare ogni movimento.
 
Poi qualcuno le chiama rendite passive, c'è le sudiamo e come ...
 
In realtà compilare il quadro RM per ogni paese non è niente anche se fossero 50 stati diversi. Utilizzaresti 10 pagine ,visto che ogni pagina ha 5 righe .
Se confrontato all'assurdita della compilazione del quadro RW dove devi indicare ogni movimento sul conto titoli e la liquidità libera sul conto corrente.
E tutto questo per farti pagare l'ivafe del conto titoli e conto corrente . Per farti pagare l'ivafe del conto titoli potrebbe bastare una media annuale invece no vogliono romperti le palle facendoti compilare ogni movimento.

È fatta apposta la cosa ovviamente, perché i patrioti al potere, di qualunque bandiera, hanno sempre favorito con tutti i mezzi possibili le banche italiane. Mi farò il segno della croce anche io e farò la mia bella dichiarazione l' anno prossimo. Io solo un dubbio ho che non ho chiarito:
lo short sulle opzioni abbatte il valore complessivo del portafoglio? Nel caso mio verrebbe addirittura negativo con ivafe dovuta solo per la parte conto corrente estero. In amministrato negli anni passati ho avuto modo di verificare che i broker mi hanno sempre diminuito l' imposta di bollo in funzione degli short aperti, ma non basta per essere sicuro.
 
Anch'io come te ho le shorts aperti con Call e Put . Anno prossimo a fine giugno quando riceverò il report di Degiro lo saprò se come pensiamo, queste posizioni abbassano l'imponibile per il pagamento del l'ivafe del conto titoli o se le posizioni short vengono scorporate del calcolo come temi tu .
Come lo ricevo comunico il metodo di calcolo utilizzato di tassetrading per questa situazione, su questo 3D .
 
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