Scritto da Brakkobaldo
.... non cade in prescrizione come per un privato?
Mi è giunta questa voce e qualche dubbio m'è venuto.
Non riesco a reperire una corretta fonte informativa sulla materia, qualcuno mi può aiutare? Voltaire?
Vedi la Circolare n.165 del 24/6/1998 che riporta i riferimenti alla normativa e di cui allego uno stralcio:
"3.5.2 Fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto di diritto
nazionale
...
Innovando il regime attualmente in vigore, ma coerentemente con la disciplina
dettata dal legislatore delegante per quanto concerne le gestioni individuali
di patrimonio, con la disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo in
commento il legislatore ha disciplinato altresi' l'ipotesi in cui il risultato
della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento.
Ricorrendo questa ipotesi, la disposizione in esame stabilisce che il
risultato negativo - che deve risultare dall'apposita dichiarazione che la
societa' di gestione e' tenuta a presentare - puo' essere computato in
diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che in essi trovi capienza e senza alcun limite temporale,
oppure puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione
in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi gestiti dalla stessa
societa', a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il
risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha
maturato il risultato negativo.
Tale disciplina comporta quindi sostanzialmente il sorgere di un credito
d'imposta, che e' pari al 12,50 per cento del risultato negativo maturato.
Applicando nella fattispecie lo stesso criterio sopra indicato circa
l'accantonamento giornaliero dell'imposta sostitutiva dovuta nell'ipotesi di
incremento del patrimonio, nel caso del decremento la societa' di gestione
accredita al fondo giornalmente un importo pari al 12,50 per cento del
risultato negativo, accredito che si viene a riflettere immediatamente in una
maggiore valutazione della quota, in quanto la minusvalenza viene ad essere
compensata dall'imposta accreditata.
Le eccedenze non compensate, che la societa' di gestione deve evidenziare
nella dichiarazione, possono essere computate in diminuzione dalle imposte
dovute dallo stesso fondo sul risultato positivo conseguito negli anni
successivi senza alcun limite temporale oppure, se la societa' gestisce altri
fondi comuni, essere compensato con l'imposta sostitutiva dovuta in relazione
al risultato positivo ottenuto da detti fondi, nel qual caso l'imposta cosi'
recuperata va accreditata al fondo che aveva evidenziato il risultato
negativo.
..."