FAQ REGIME DICHIARATIVO parte 5 di 5 (criptovalute)

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FAQ REGIME DICHIARATIVO parte 5 di 5 (criptovalute)



Attenzione! Si prega di segnalare in privato se si desidera l’aggiunta di altre domande o esempi o se si ritiene di aver trovato errori e imprecisioni sempre possibili nonostante lo sforzo nel verificare le informazioni raccolte.


Vedi l'allegato 2748722


Giacenza valutaria e plusvalenze.jpg


D.5.1 Come dichiaro le criptovalute?
R.5.1 In mancanza di una normativa specifica sulle criptovalute, è possibile fare riferimento all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, che non sostituisce la legge ma di cui si può tenere conto sia per limitare il rischio di contestazioni sia perché non è un'interpretazione particolarmente penalizzante per il contribuente: Al di sotto di una certa soglia di giacenza, le cripto sono considerate esentasse, non scontando né IVAFE né imposta sulle plusvalenze: si prevede il solo obbligo di monitoraggio fiscale. Al di sopra della soglia, invece, andrà pagata l'imposta del 26% sulle plusvalenze.
L'amministrazione finanziaria ha fatto sapere che se possediamo valute virtuali (vera valuta, non si parla di CFD o altri derivati) il loro controvalore va sommato alla eventuale valuta estera posseduto per la verifica della soglia di giacenza equivalente a 51.645,69 euro. Se si raggiunge questa soglia per sette giorni lavorativi consecutivi occorre dichiarare le plusvalenze e minusvalenze da cessione di valuta estera avvenute nello stesso anno solare. Di conseguenza anche le plus e minus da cessione di criptovaluta andranno in quel caso dichiarate nel quadro RT, con calcolo LIFO del valore d'acquisto, e conteggiate insieme alle altre plus e minusvalenze per determinare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie (26%). Della dichiarazione delle plusvalenze da cessione di valuta estera abbiamo parlato nella parte 2 di queste FAQ.
Inoltre, ha affermato l'AdE nella risposta a un interpello - le cripto non detenute presso intermediari residenti (cioè esclusi gli exchange con sede in Italia) vanno in ogni caso dichiarate nel quadro RW ai fini di monitoraggio fiscale. Sono inclusi nell'obbligo anche i wallet privati non presso intermediari. In ogni caso sulle cripto nel wallet non è dovuta IVAFE in quanto "tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E)". Di conseguenza andrà barrata la colonna 20 (solo monitoraggio) del rigo del quadro RW in cui si dichiara la criptovaluta.

D.5.2 Cosa dicono le istruzioni della dichiarazione dei redditi relativamente alle valute virtuali?
R.5.2 Già dalla dichiarazione 2019 dei redditi 2018 nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi sono comparse alcune indicazioni per la compilazione del quadro RW relativamente alle valute virtuali.
In colonna 3 del quadro RW, dicono le istruzioni, va il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”.
Nella colonna 4 non è obbligatorio indicare alcun codice Paese estero per dichiarare valute virtuali. Quindi lo spazio può essere lasciato in bianco, oppure si può indicare lo Stato dove ha sede l'exchange.

Vedi l'allegato 2748715

Segnaliamo anche questa risposta inviata per SMS dall'AdE a un utente di FOL che chiedeva informazioni (solo detenzione di criptovalute, no plusvalenze da dichiarare): "Agenzia delle Entrate-Risposta a SMS - Gentile contribuente, le criptovalute vanno inserite nel quadro RW con il codice investimento 14, che individua le Altre attivita' estere di natura finanziaria e valute virtuali. Nel caso in cui sia stato presentato il modello 730/2020, e' necessario presentare il modello Redditi PF 'aggiuntivo' con il solo frontespizio compilato e il quadro RW (senza altri quadri). Cordiali saluti"

D.5.3 Ci sono guide passo passo per la dichiarazione delle criptovalute?
R.5.3 In rete ce ne sono diverse ma a volte con informazioni contraddittorie.
Segnaliamo comunque la Guida alla dichiarazione delle criptovalute: tutte le risposte che cerchi. | Theledger

D.5.4 Come si compila il quadro RW per le valute virtuali?
R.5.4 Ecco un esempio di compilazione tratto da un'altra guida, "Il quadro RW 2020" di Silvia Bettiol. Si riferisce al caso di chi nel corso dell'anno abbia acquistato bitcoin per 50k euro e li abbia detenuti fino alla fine dell'anno, quando sono arrivati a valere 55k (secondo la quotazione del sito di acquisto). Di conseguenza dovrà indicare come valore iniziale 50.000 e valore finale 55.000. Notiamo che non viene indicato alcun codice Stato estero perché secondo le istruzioni del quadro RW non è obbligatorio per le valute virtuali. Si lascia in bianco anche il campo 9 che riguarda i conti correnti in paesi in blacklist. Viene barrata la colonna 20 "solo monitoraggio fiscale", non essendo dovuta IVAFE. Il codice 5 in colonna 18 indica che quelle cripto non hanno prodotto redditi tassabili nel corso dell'anno, non c'è da dichiarare altro.

Vedi l'allegato 2750862

D.5.5 A cosa si può fare riferimento per conoscere il parere dell'AdE sulla dichiarazione delle criptovalute?
R.5.5 Riportiamo di seguito il testo integrale della risposta data dall'AdE - Direzione regionale Lombardia all'interpello di un contribuente del 2018, tratta da Criptovalute – Agenzia delle Entrate (Dre Lombardia): interpello N. 956-39/2018 | Tayros Consulting




(versione 2/3/21)
 
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