Clorofilla
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GRADIREI COMMENTI DA CIVILISTI E/O ESPERTI DEL SETTORE.
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FINPART, ESPOSTO AL TRIBUNALE
Sospesa per tutta la giornata a Piazza Affari, ieri la Finpart (holding nel settore del lusso) ha vissuto una giornata particolare. Il collegio sindacale della società, infatti, ha presentato un esposto denuncia alla Procura di Milano in relazione ad una presunta violazione delle legge che regola il trading su acquisto di azioni e warrant propri. L'operazione, avvenuta subito dopo la strage delle Torri Gemelle, quindi in pieno caos finanziario per le Borse internazionali, aveva fruttato "una modesta plusvalenza", dicono i sindaci, senza peraltro precisare le quantità di azioni interessate.
Così, dopo il via libera della Consob, la società ha emesso un comunicato nel quale si precisa che "Fin. part spa comunica che in data odierna i sindaci della società hanno presentato denuncia presso il Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 152 del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 (Legge Draghi) e dell'art. 2409 C.C.. La denuncia riguarda operazioni di acquisto e di vendita di azioni e warrants Fin.part spa effettuate, a partire dalla seconda metà di settembre 2001, dalle controllate Frette spa e Pepper Industries spa, in presunta violazione dell'art. 2359/bis CC., nonché, in relazione a tali operazioni, finanziamenti accordati in supposta violazione dell'articolo 2358 CC.. La società specifica che tutti i titoli sono stati alienati entro la fine dell'esercizio 2001 realizzando modeste plusvalenze.
Il Sole 24 Ore, 26/3/02
----------
Per completezza:
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare (att. 103) l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione (Cod. Proc. Civ. 119).
Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata (2636).
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società (2636).
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società (2488; att. 103, 209).
E:
Art. 152
Denunzia al tribunale
1. Il collegio sindacale, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori.
2. La CONSOB, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri dei sindaci, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società.
3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.
CLOROFILLA
GRAZIE
FINPART, ESPOSTO AL TRIBUNALE
Sospesa per tutta la giornata a Piazza Affari, ieri la Finpart (holding nel settore del lusso) ha vissuto una giornata particolare. Il collegio sindacale della società, infatti, ha presentato un esposto denuncia alla Procura di Milano in relazione ad una presunta violazione delle legge che regola il trading su acquisto di azioni e warrant propri. L'operazione, avvenuta subito dopo la strage delle Torri Gemelle, quindi in pieno caos finanziario per le Borse internazionali, aveva fruttato "una modesta plusvalenza", dicono i sindaci, senza peraltro precisare le quantità di azioni interessate.
Così, dopo il via libera della Consob, la società ha emesso un comunicato nel quale si precisa che "Fin. part spa comunica che in data odierna i sindaci della società hanno presentato denuncia presso il Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 152 del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 (Legge Draghi) e dell'art. 2409 C.C.. La denuncia riguarda operazioni di acquisto e di vendita di azioni e warrants Fin.part spa effettuate, a partire dalla seconda metà di settembre 2001, dalle controllate Frette spa e Pepper Industries spa, in presunta violazione dell'art. 2359/bis CC., nonché, in relazione a tali operazioni, finanziamenti accordati in supposta violazione dell'articolo 2358 CC.. La società specifica che tutti i titoli sono stati alienati entro la fine dell'esercizio 2001 realizzando modeste plusvalenze.
Il Sole 24 Ore, 26/3/02
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Per completezza:
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare (att. 103) l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione (Cod. Proc. Civ. 119).
Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata (2636).
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società (2636).
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della società (2488; att. 103, 209).
E:
Art. 152
Denunzia al tribunale
1. Il collegio sindacale, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori.
2. La CONSOB, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri dei sindaci, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società.
3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.
CLOROFILLA
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