FIR over 35/100 k che documentazione fornire II

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Pubblicato il 07/09/2022
N. 11623/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07134/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7134 del 2022, proposto da
Nicola Zuccarini, Serafina Allegretta, Gianluca Coratella, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Calvani, Giulio Maria Calvani, con domicilio digitale come in atti;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consap, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti

Italian Building And Petroleum S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

del diniego di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:

- i ricorrenti sono tutti titolari di azioni della “Veneto Banca SpA”, istituto bancario sottoposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanza, con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e dell’art. 2, comma 1 - lettera a), del D.L. 25 giugno 2017, n. 99 (convertito nella Legge 121/2017).;

- detta banca si è resa responsabile di plurime violazioni massive del TUF (d.lgs. n. 58 del 1998) accertate sia in sede di vigilanza che in sede giudiziaria;

- i numerosi azionisti della banca che avevano investito i loro risparmi nella banca del territorio (tra cui odierni ricorrenti) hanno visto azzerare il valore delle loro azioni a causa delle predette violazioni del TUF;

- il legislatore nazionale, preso atto delle dimensioni del fenomeno, è intervenuto con la legge n. 145 del 2018, con cui è stata introdotta una procedura speciale per l’indennizzo degli azionisti di alcune banche finite in “default” (tra cui, per quel che qui rileva, la Veneto Banca S.p.A.);

- con successivo decreto del Ministero dell’Economica del 10 maggio 2019, lo stesso Ministero ha fissato i criteri per l’assegnazione dell’indennizzo de quo, individuando due diverse categorie di risparmiatori danneggiati dalle summenzionate banche, da un lato i risparmiatori con reddito annuo inferiore ad € 35.000 (o patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000), dall’altro lato i risparmiatori con redditi o patrimoni superiori a tali soglie. I risparmiatori con redditi o patrimoni infra-soglia (c.d. risparmiatori “forfettari”) avrebbero potuto beneficiare dell’indennizzo de quo in ragione del solo requisito reddituale/patrimoniale (oltre ovviamente alla titolarità di strumenti finanziari delle banche in liquidazione). Viceversa, i risparmiatori con redditi o patrimoni ultra-soglia avrebbero dovuto documentare (nell’ambito di una procedura aggravata) le violazioni massive del TUF commesse dal proprio istituto bancario;

- il singolo risparmiatore che promuove istanza di indennizzo avrebbe dovuto specificare (in fase di domanda) se egli rientra o meno nella categoria dei risparmiatori “forfettari”;

- all’atto di compilare il modulo di domanda gli odierni ricorrenti dichiaravano erroneamente di essere risparmiatori “forfettari” e di avere quindi un patrimonio mobiliare inferiore ad € 100.000,00;

- con i provvedimenti impugnati in questa sede, pertanto, CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (nel prosieguo anche “Consap”), accertato che il patrimonio mobiliare dei ricorrenti eccedeva la soglia di € 100.000, respingeva le rispettive istanze di indennizzo.

2. Sulla scorta di tali allegazioni, gli odierni ricorrenti impugnano i provvedimenti di diniego dell’indennizzo proponendo la seguente articolata censura:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, della legge 241/1990 e s.m.i.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 10 bis. L. 241/1990 e s.m.i.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 maggio 2019; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 493 e ss., della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e sm.i.; Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, erronea presupposizione in fatto e in diritto, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, travisamento delle risultanze istruttorie e sviamento.

3. Con tali motivi, i ricorrenti – pur denunziando plurime patologie provvedimentali – sollevano sostanzialmente un’unica censura sostanziale, e cioè il fatto che Consap abbia omesso di offrire ai ricorrenti – una volta acclarata l’assenza del requisito reddituale/patrimoniale che radica la posizione di risparmiatore forfettario – la possibilità di documentare i diversi presupposti che radicano la posizione di risparmiatore non forfettario (id est la documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale ex art. 4, comma 2, lettera c), del DM 10 maggio 2019, utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori).

3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio instando per il rigetto del ricorso. Consap, alla data della camera di consiglio, non risulta invece costituita in giudizio.

4. Alla camera di consiglio del 13 luglio 2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione con l’avvertenza della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 cod.proc.amm.

5. Il Collegio rileva che la Sezione di recente si è già pronunciata, con la sentenza n. 3393 del 25 marzo 2022, su analoga questione.

6. Alla luce del suddetto precedente dal quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi, la controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti previsti dall’articolo 60 cod. proc. amm.

7. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato per le ragioni che si illustrano nel prosieguo.

8. Al fine di meglio evidenziare la fondatezza della domanda, corre l’obbligo di ricostruire, in limine litis, il quadro normativo che disciplina l’indennizzo de quo.

9. Il potere di erogare detto indennizzo trova la sua fonte legale nell’art. 1, commi 493 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (al comma 493 si prevede, invero, che “per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1°(gradi) gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”).

10. La summenzionata legge n. 145 del 2018 ha anzitutto previsto la misura dell’indennizzo e la platea dei beneficiari dello stesso, nonché una sorta di “corsia procedurale preferenziale” in favore di quei risparmiatori che – oltre ad essere in possesso delle azioni od obbligazioni emesse dalle banche individuate dalla legge (id est quelle in liquidazione coatta amministrativa) – hanno un reddito ed un patrimonio inferiori a specifiche soglie economiche minime (cfr. art. 1, comma 502 bis, della legge n. 145 del 2018).

11. Questa prima categoria di risparmiatori (c.d. “forfettari”) può accedere all’indennizzo de quo soltanto perché in possesso dei summenzionati requisiti reddituali e patrimoniali.Viceversa, i risparmiatori privi di tali requisiti sono gravati dell’onere di dimostrare le violazioni massive del TUF commesse dalla loro banca (così come accertate in sede penale), nonché il concreto nesso di causalità tra tali violazioni e il pregiudizio da loro subito.

12. Il legislatore ha poi delegato alla potestà regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione di molti altri aspetti del procedimento di assegnazione dell’indennizzo de quo, essendo stato previsto che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l’esame delle domande e l’ammissione all’indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato” (cfr. art. 1, comma 501, della legge n. 145 del 2018).

13. In attuazione di tale previsione legale è appunto intervenuto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, il cui art. 7, comma1, prevede (sotto la rubrica “Commissione tecnica”) che “è istituita la Commissione tecnica prevista dall’art. 1, comma 501, legge 30 dicembre 2018, n. 145, competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR”, alla quale è affidato anche il compito di stabilire i “criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subito da ciascun istante e il nesso causale tra le suddette violazioni e tale danno”.

14. In sintesi, quindi, se da un lato l’attribuzione dell’indennizzo destinato ai risparmiatori “forfettari” è svincolata da qualsiasi apprezzamento discrezionale della Commissione tecnica (su cui incombe soltanto l’onere di verificare la sussistenza o meno dei requisiti reddituali e patrimoniali), diversamente è a dirsi per l’indennizzo destinato ai risparmiatori non forfettari.

15. In relazione a questa seconda categoria di risparmiatori, infatti, l’Amministrazione resistente è tenuta ad accertare le violazioni massive del TUF commesse dall’istituto bancario (così come cognite in sede penale), nonché il concreto nesso causale tra tali violazioni e il danno lamentato dal risparmiatore.

16. Ciò premesso, i motivi di gravame proposti dai ricorrenti sottendono la stessa censura sostanziale, e cioè il fatto che Consap abbia omesso di offrire ai ricorrentei – una volta acclarata l’assenza del requisito reddituale/patrimoniale radicante la posizione di risparmiatore forfettario – l’opportunità di documentare i diversi presupposti che radicano la posizione di risparmiatore non forfettario, vale dire la documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), del DM 10 maggio 2019, necessaria ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori.

16. La censura appare meritevole di positiva valutazione.

17. Va osservato, infatti, che i provvedimenti di cui trattasi possono essere sussunti nel paradigma generale dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici, a cui si applica l’art. 12, primo comma, della legge n. 241 del 1990, a rigore del quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

18. L’Amministrazione titolare del potere di concedere contributi ed ausili finanziari ben può auto-vincolarsi, quindi, al rispetto di determinati criteri e modalità operative. E ciò è quanto è stato fatto dalla Commissione Tecnica di Consap con le plurime determinazioni versate in atti sub doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente. Risulta per tabulas, in particolare, che nella seduta pubblica del 6 agosto 2020 la Commissione Tecnica preposta all’erogazione dell’indennizzo de quo abbia auto-vincolato il proprio modus agendi nel seguente modo: “quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall’istante. Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle violazioni massive del T.U.F.”.

19. In base a tale autovincolo, quindi, se da un lato il difetto dei requisiti reddituali/patrimoniali consente all’Amministrazione di impedire l’ammissione alla procedura “forfettaria”, dall’altro lato esso non è sufficiente a negare in radice l’accesso all’indennizzo de quo, posto che l’Amministrazione è comunque tenuta a verificare se sussistono i presupposti di tale indennizzo (id est le violazioni massive del TUF nonchè il nesso causale tra quest’ultime e il pregiudizio subito dal risparmiatore).

20. Detto in altri termini, i requisiti patrimoniali e reddituali ex art. 1, comma 502 bis, della legge n 145 del 2018 non vanno intesi quale condizione di accesso all’indennizzo de quo, bensì unicamente quale condizione di accesso ad una sola delle due procedure (tra loro alternative) volte all’attribuzione di tale beneficio.

21. Al summenzionato autovincolo non si è conformata Consap con i provvedimenti gravati, atteso che quest’ultima ha disposto il “mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145” soltanto perché “non sono soddisfatti i requisiti reddito-patrimoniali ai fini dell’accesso alla procedura di indennizzo forfettario di cui all’art. 1, co. 502 bis, L. 30.12.2018, n. 145”.

22. Tale difformità rispetto all’autovincolo non può che condurre ad una declaratoria di illegittimità del provvedimento gravato per difetto di istruttoria e motivazione, essendo ormai ius receptum il “principio per il quale quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502)” (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1120).

23. Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, il provvedimento gravato va annullato per difetto di istruttoria e motivazione, con conseguente obbligo di parte resistente di rideterminarsi sulle istanze dei ricorrenti, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo discendente dalla presente sentenza.

24. La condanna alle spese di giudizio segue il principio della soccombenza, con relativa liquidazione contenuta nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanna Vigliotti Francesco Riccio





IL SEGRETARIO
 
Signori Commissari

ho pubblicato una ulteriore sentenza a Voi sfavorevole (finora non ne avete vinta una).

Vi prego, Vi supplico, Vi imploro, tornate sulle Vostre decisioni!

Non stanno né in cielo né in terra!

Se quelli che vincono con il favore delle spese di giudizio fanno un esposto alla Corte dei conti Voi rispondete per danno erariale!

Le guerre stellari stanno finendo e le stelle stanno ad una ad una cadendo!

Agite, Ve ne supplico, secondo giustizia ed equità!
 
Ultima modifica:
Il dottore Dulcamara

A parte i supplizi ed i copia/incolla delle sentenze (che ovviamente sono importanti dal punto di vista conoscitivo), stai intraprendendo qualche azione di rilievo?

Grazie e saluti.
 
Il dottore Dulcamara

A parte i supplizi ed i copia/incolla delle sentenze (che ovviamente sono importanti dal punto di vista conoscitivo), stai intraprendendo qualche azione di rilievo?

Grazie e saluti.

Ciao

come scritto la mia istanza è stata respinta. E sto pensando di fare ricorso al Tar entro fine ottobre: aspetto però che vi sia qualche precedente favorevole.
 
Ci mancava solo questa: prepariamoci ad un altro anno nella trincea in alta quota

https://www.vipiu.it/leggi/caro-bollette-pierantonio-zanettin-forza-italia-fir/



il-conflitto-piu-alto-della-storia-le-tredici-cime-562460.large.jpg
 
Amico Pat, amici astrofili della notte di San Lorenzo e amici ed amiche stellate finite nel firmamento per caso (e terrorizzati dall'effetto notte di San Lorenzo)

ho scritto che l'emendamento non sarebbe passato e così è stato (https://www.vipiu.it/leggi/dl-aiuti...-no-riparto-500-mln-fir-risparmiatori-draghi/).

Era una cosa profondamente ingiusta: i conti si fanno alla fine. Nelle belle famiglia tutti avevano la stessa quantità di minestra. Non esisteva proprio che qualcuno restasse con il piatto vuoto e qualcun altro prendesse il bis. La minestra residua veniva sempre distribuita quando tutti avevano mangiato.

Si agisca quindi con equità e giustizia ed a tutti si dia un po' di minestra! Anche a noi!
 
Pubblicato il 13/09/2022
N. 11835/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08870/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8870 del 2022, proposto da


Maria Luigia Bottecchia, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Vigna, con domicilio digitale in atti;


contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti

Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento emesso da CONSAP s.p.a. denominato “Comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145”, relativo alla domanda presentata dalla ricorrente (Domanda ID 166905 – Protocollo 200614_0760) con data 1° luglio 2022 e comunicato/notificato lo stesso giorno;

- di ogni altro atto precedente e successivo, presupposto o necessario o comunque connesso, ancorchè di data e di tenore non conosciuto ma che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, compresa la comunicazione/notifica in data 30 giugno 2022 all’indirizzo e-mail (indicato in sede di domanda al F.I.R.) con messaggio di cambio stato della domanda inoltrata dal ricorrente al Fondo Indennizzo Risparmiatori Consap s.p.a.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che l’esame della controversia necessiti di un adeguato approfondimento - anche in relazione alla questione preliminare dell’appartenenza della stessa alla giurisdizione di questo giudice amministrativo - che non è possibile effettuare in sede di sommaria delibazione cautelare;

Ritenuto, altresì, che al dedotto pregiudizio di parte ricorrente possa ovviarsi con la ravvicinata trattazione nel merito del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza pubblica dell’8 marzo 2023, ore di rito, per la trattazione del merito del ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Igor Nobile, Referendario
 
Temo che per conoscere nel merito il pensiero del Tar sui periodi sospetti occorra attendere la primavera 2023
 
Non scrive più nessuno qui, siamo tutti ormai rassegnati ad aver perso i nostri soldi?
 
Non scrive più nessuno qui, siamo tutti ormai rassegnati ad aver perso i nostri soldi?

Banalmente non è capitato nulla....

Tra una settimana ci sono le elezioni ed è ovviamente tutto fermo.

L'unico che sta facendo qualcosa è Gigi (PAT invece non tocca e non toccherà palla: ma per noi è meglio così)

Intanto il processo va avanti

https://www.ilgiornaledivicenza.it/...a-liquidita-investita-tutta-in-bpvi-1.9632220

a questo punto non ci resta che darci appuntamento a martedì (a risultati definitivi delle elezioni)
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
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