Il dottore Dulcamara
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idem
Pubblicato il 29/03/2023
N. 05414/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09632/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9632 del 2022, proposto da:
Maria Grazia Pegoraro, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Tecnica Fondo Indennizzo Risparmiatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Consap S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Zunarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Banca Popolare di Vicenza S.p.A., in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione di mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto dalla ricorrente ai sensi della L. 145/2018, Class A20 Coll RD1 211221_0319, relativa alla domanda di indennizzo ID 77619 - protocollo 200129_0654;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, presupposto o necessario ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe e ritualmente depositato il 15.8.2022, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare, in trasposizione dell’originario ricorso proposto in sede straordinaria:
- della comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto dalla ricorrente ai sensi della L. 145/2018, Class A20 Coll RD1 211221_0319, relativa alla domanda di indennizzo ID 77619 - protocollo 200129_0654;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, presupposto o necessario ancorché non conosciuto
2. Con l’odierna iniziativa processuale, attivata in trasposizione dell’originario ricorso già incardinato in sede straordinaria, la ricorrente avversa il provvedimento della Consap di rigetto dell’istanza presentata per il riconoscimento dell’indennizzo cd. forfettario, ai sensi dell’art.1, co.502 bis della L.n.145 del 30.12.2018.
In particolare, l’odierna ricorrente, in data 1.02.2020 presentava un’istanza dinanzi alla Consap S.p.A. per ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1, commi 493 e seguenti, L. n. 145/2018 ed attingere così al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), mediante la procedura c.d. “forfettaria”, riservata agli aventi diritto in possesso di determinati requisiti reddituali o patrimoniali. La ricorrente è infatti titolare di n. 867 azioni della Banca Popolare di Vicenza, che si trova ora in liquidazione coatta amministrativa.
L’istanza veniva tuttavia rigettata, acclarato il mancato possesso, da parte dell’istante, dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla norma per l’accesso a tale forma di ristoro.
Nello specifico, l’art. 1, co. 502 bis, L. 145/2018 prevede come requisito per l’ottenimento dell’indennizzo, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) “reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita”.
b) “patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro”. L’istante, per errore, ha dichiarato di possedere i requisiti per l’accesso alla procedura forfettaria.
3. Venivano proposti i motivi di seguito rubricati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:
3.1 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO EX ARTT. 3, 21-SEPTIES L. 241/1990, ART. 7 L. 212/2000 - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Si contesta la mancanza di sottoscrizione del provvedimento impugnato, con conseguente nullità/annullabilità dello stesso.
3.2 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMA 1, L. 241/1990.
Il motivo di ricorso si fonda sull’argomentazione secondo cui, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti stabiliti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 (cd. procedura forfettaria), riservata agli investitori con un reddito o di un patrimonio sotto la soglia di legge, la Commissione Tecnica avrebbe dovuto, se del caso mediante preavviso di rigetto ex art.10bis L.n.241/90, verificare la possibilità di riconoscere l’indennizzo secondo la procedura cd. ordinaria ai sensi dell’art.1, co.493 ss L.n.145/2018 e s.m.i.. Allo scopo, si rappresenta che, in ordine ad una simile evenienza, la stessa Commissione Tecnica, istituita ai sensi dell’art.1, co.501 L.n.145/2018 e in attuazione del DM 10.5.2019, nella delibera del 6.8.2020, versata in atti, si sarebbe autovincolata ad ammettere la conversione d’ufficio del procedimento, da forfettario a ordinario, nel caso in cui i controlli espletati presso l’Agenzia delle Entrate restituissero evidenza del mancato possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali previsti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018.
3.3 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERMENTO AI COMMI 493, 494, 495, 502 BIS E 505 DELL'ART. 1 L. 145/2018
Si contesta che, attraverso la mancata conversione del procedimento, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per l’accesso al canale ordinario, l’Amministrazione, in violazione dell’art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, ha surrettiziamente introdotto una causa di esclusione dall’accesso all’indennizzo al di fuori delle previsioni normative fissate dal legislatore. Nella legge- afferma parte ricorrente- non è contenuta alcuna previsione che escluda tout court dall’accesso all’indennizzo il risparmiatore a seguito dell’erronea indicazione della sussistenza dei presupposti per l’accesso al canale forfettario. La ricorrente ha inoltre comprovato la sussistenza delle violazioni massive del TUF e, dunque, la legittimazione a ricevere l’indennizzo secondo la procedura ordinaria.
3.4 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1-6 DELLA L. 241/1990 (VIOLAZIONE CRITERI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO)
Si argomenta nel senso che la gravata determinazione di rigetto è ulteriormente viziata, nella misura in cui ha escluso la possibilità di riconoscimento dell’indennizzo, con la procedura ordinaria, relativamente alle azioni acquistate dalla ricorrente (751 azioni) nel cd. periodo sospetto (1.4.09-16.2.2016), all’interno del quale, per la Banca Popolare di Vicenza, la stessa Commissione tecnica ha ritenuto provata in re ipsa la violazione massiva del TUF, con conseguente dispensa dall’onus probandi in capo all’istante.
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva in giudizio, in data 22.8.2022, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso.
5. Seguiva, in data 16.9.2022, la costituzione della Consap S.p.a., parimenti per avversare le ragioni di ricorso.
6. Seguiva lo scambio di memorie difensive e il deposito di ampia documentazione.
6.1 In particolare, la difesa erariale deduceva ed eccepiva:
- in rito: a) il difetto di giurisdizione del g.a.; b) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato;
- nel merito, l’infondatezza del ricorso.
7.2 La difesa della Consap deduceva ed eccepiva:
- in rito: a) il difetto di legittimazione passiva della Consap, avendo quest’ultima un ruolo di mero supporto segretariale alle decisioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per esso, dell’apposita Commissione Tecnica; b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, nella controversia, è la legge a fissare i requisiti per l’accesso all’indennizzo, senza alcuna discrezionalità degli organi pubblici;
- nel merito, l’infondatezza del ricorso, stante l’autonomia ex lege dei procedimenti (ordinario e forfettario) e l’inconferenza dell’argomentazione secondo cui la Commissione Tecnica, nella delibera del 6.8.2020, avrebbe sancito, in regime di autovincolo, la necessità automatica della conversione procedimentale in ipotesi di acclarata insussistenza dei requisiti fissati per l’accesso al canale forfettario per il riconoscimento dell’indennizzo.
8. All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio esamina sinteticamente, per respingerle in toto, le eccezioni in rito sollevate dalle parti intimate.
Si osserva che, su identica controversia, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.664 del 19.1.2023, che ha respinto le analoghe argomentazioni pregiudiziali sollevate.
Nel richiamare tale pronuncia, in ossequio ai principi di economia e dei mezzi processuali e di sinteticità degli atti, si evidenzia sinteticamente:
- quanto al preteso difetto di giurisdizione, il petitum sostanziale della presente controversia attiene non già al riconoscimento de plano dell’indennizzo, bensì’ all’attivazione del procedimento ordinario ex art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, finalizzato alla valutazione della sussistenza di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, perpetrate dalla banca nei confronti del risparmiatore, situazione ascrivibile all’interesse legittimo pretensivo-procedimentale;
- sul difetto di legittimazione passiva della Consap, l’art.8, co.5 DM 10.5.2019 assegna a quest’ultima un ruolo non marginale nel procedimento, con particolare riguardo ai profili istruttorio ed esecutivo delle decisioni assunte dalla Commissione Tecnica;
- sull’asserito difetto di notifica ad almeno un controinteressato, è agevole rilevare che manca la previa individuazione, nell’atto impugnato, del soggetto (o dei soggetti) che trarrebbero vantaggio dall’atto (cd. requisito formale della nozione di controinteressato). Come noto, del resto, l’attribuzione dell’indennizzo non consegue alla pubblicazione di una graduatoria e, pertanto, al ricorrente non poteva essere imposto l’onere di notifica ad altri soggetti istanti, in mancanza di tale evidenza nell’atto impugnato.
Il ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni di seguito evidenziate con riguardo ai motivi di ricorso di cui al par.3 (e relativa sottonumerazione).
Sul difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato (sub 3.1), giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “la sottoscrizione costituisce solo una delle modalità mediante le quali è individuabile l'autore della scrittura e la paternità della stessa può essere ricavata aliunde, per cui l'inequivoca attribuibilità ai soggetti ivi chiaramente individuati non può essere messa in dubbio in assenza di indizi al riguardo" (nella fattispecie si è tenuto anche conto della inequivocabile condotta processuale serbata dall'Amministrazione resistente, che è intervenuta a difesa della legittimità di un provvedimento da essa assunto)” (da Tar Bologna, 23.2.2021, n.145; v., conf., Tar Latina, 29.10.2021, n.595; Tar Milano, 3.4.2018, n.876).
Quanto al secondo motivo di ricorso (sub 3.2), come rilevato dal giudice d’appello nella summenzionata pronuncia, le due procedure (ordinaria e forfettaria) sono autonome, e regolate da diversi presupposti; prova ne sia che i requisiti per il riconoscimento sono diversi: la comprova, a cura della parte istante, delle violazioni massive per quella ordinaria, caratterizzata da un profilo di discrezionalità in capo alla Commissione Tecnica; unicamente la sussistenza delle condizioni reddituali o patrimoniali del risparmiatore di cui all’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 per quella forfettaria (ad indennizzo dunque automatico, al ricorrere dei presupposti fissati dalla legge).
Peraltro, l’art.1, co.501 della L.n.145/2018 prevede espressamente che il procedimento ordinario “non si applica ai casi di cui al comma 502 – bis” e, dunque, all’ipotesi in cui venga richiesto l’indennizzo forfettario.
Non è fondata, inoltre, la tesi circa la sussistenza dell’autovincolo ad opera della Commissione Tecnica, in esito alle decisioni assunte nella seduta del 6.8.2020.
In primo luogo, per l’evidente ragione che la normativa primaria, come anche quella secondaria, escludono interferenze fra i due procedimenti, talchè l’assunto di parte ricorrente finisce, in ultima analisi, per postulare una violazione di legge.
In secondo luogo, è comunque errata l’interpretazione proposta sulla decisione assunta dalla Commissione Tecnica nella seduta del 6.8.2020, di cui si riporta di seguito il testo:
“Quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall’istante.
Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso
del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in
mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle
violazioni massive del T.U.F”.
La piana lettura del chiarimento reso dalla Commissione nella seduta del 6.8.2020 è circoscritto all’ipotesi in cui, a seguito di un’istanza di interpello fiscale, venga ad essere rideterminato il reddito imponibile del contribuente/istante; trattasi di una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il ricorrente, per errore, ha dichiarato la sussistenza di requisiti in verità insussistenti.
In altri e più chiari termini, la fattispecie delineata dal chiarimento del 6.8.2020 pertiene ad un’ipotesi, diversa da quella in esame (e ad essa non estendibile), in cui l’erronea individuazione della soglia reddituale scaturisca da una circostanza sopravvenuta alla presentazione dell’istanza, ed imputabile ad una riclassificazione del reddito imponibile ad opera dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in riscontro ad un interpello presentato dal contribuente, il quale (in ultima analisi, e in tale ottica) non potrebbe essere penalizzato (ai fini di cui trattasi) nonostante si sia tempestivamente attivato per conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del proprio reddito.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso (sub 3.3 e 3.4) costituiscono la riproposizione, sotto diversa prospettiva, del secondo motivo di ricorso, con la sottostante pretesa a che l’Amministrazione convertisse il procedimento (da forfettario ad ordinario), valutando, nel merito, la fondatezza sostanziale della pretesa, sulla base dell’applicazione dell’art.1, co.494 ss. L.n.145/2018.
La tesi non è condivisibile per analoghe ragioni, stante l’autonomia del procedimento forfettario rispetto a quello ordinario, secondo quanto sopra chiarito.
Peraltro, quanto al procedimento cd. forfettario, è la legge a declinare le condizioni di ammissibilità dell’istanza (non possedute dall’interessato), talchè l’esclusione dell’indennizzo consegue, in definitiva, alla necessaria applicazione dei parametri fissati dalla legge.
10. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione precipuamente della novità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Luca Iera, Referendario
Igor Nobile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Igor Nobile Eleonora Monica
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/03/2023
N. 05414/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09632/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9632 del 2022, proposto da:
Maria Grazia Pegoraro, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Tecnica Fondo Indennizzo Risparmiatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Consap S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Zunarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Banca Popolare di Vicenza S.p.A., in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione di mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto dalla ricorrente ai sensi della L. 145/2018, Class A20 Coll RD1 211221_0319, relativa alla domanda di indennizzo ID 77619 - protocollo 200129_0654;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, presupposto o necessario ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe e ritualmente depositato il 15.8.2022, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare, in trasposizione dell’originario ricorso proposto in sede straordinaria:
- della comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto dalla ricorrente ai sensi della L. 145/2018, Class A20 Coll RD1 211221_0319, relativa alla domanda di indennizzo ID 77619 - protocollo 200129_0654;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, presupposto o necessario ancorché non conosciuto
2. Con l’odierna iniziativa processuale, attivata in trasposizione dell’originario ricorso già incardinato in sede straordinaria, la ricorrente avversa il provvedimento della Consap di rigetto dell’istanza presentata per il riconoscimento dell’indennizzo cd. forfettario, ai sensi dell’art.1, co.502 bis della L.n.145 del 30.12.2018.
In particolare, l’odierna ricorrente, in data 1.02.2020 presentava un’istanza dinanzi alla Consap S.p.A. per ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1, commi 493 e seguenti, L. n. 145/2018 ed attingere così al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), mediante la procedura c.d. “forfettaria”, riservata agli aventi diritto in possesso di determinati requisiti reddituali o patrimoniali. La ricorrente è infatti titolare di n. 867 azioni della Banca Popolare di Vicenza, che si trova ora in liquidazione coatta amministrativa.
L’istanza veniva tuttavia rigettata, acclarato il mancato possesso, da parte dell’istante, dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla norma per l’accesso a tale forma di ristoro.
Nello specifico, l’art. 1, co. 502 bis, L. 145/2018 prevede come requisito per l’ottenimento dell’indennizzo, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) “reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita”.
b) “patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro”. L’istante, per errore, ha dichiarato di possedere i requisiti per l’accesso alla procedura forfettaria.
3. Venivano proposti i motivi di seguito rubricati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:
3.1 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO EX ARTT. 3, 21-SEPTIES L. 241/1990, ART. 7 L. 212/2000 - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Si contesta la mancanza di sottoscrizione del provvedimento impugnato, con conseguente nullità/annullabilità dello stesso.
3.2 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMA 1, L. 241/1990.
Il motivo di ricorso si fonda sull’argomentazione secondo cui, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti stabiliti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 (cd. procedura forfettaria), riservata agli investitori con un reddito o di un patrimonio sotto la soglia di legge, la Commissione Tecnica avrebbe dovuto, se del caso mediante preavviso di rigetto ex art.10bis L.n.241/90, verificare la possibilità di riconoscere l’indennizzo secondo la procedura cd. ordinaria ai sensi dell’art.1, co.493 ss L.n.145/2018 e s.m.i.. Allo scopo, si rappresenta che, in ordine ad una simile evenienza, la stessa Commissione Tecnica, istituita ai sensi dell’art.1, co.501 L.n.145/2018 e in attuazione del DM 10.5.2019, nella delibera del 6.8.2020, versata in atti, si sarebbe autovincolata ad ammettere la conversione d’ufficio del procedimento, da forfettario a ordinario, nel caso in cui i controlli espletati presso l’Agenzia delle Entrate restituissero evidenza del mancato possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali previsti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018.
3.3 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERMENTO AI COMMI 493, 494, 495, 502 BIS E 505 DELL'ART. 1 L. 145/2018
Si contesta che, attraverso la mancata conversione del procedimento, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per l’accesso al canale ordinario, l’Amministrazione, in violazione dell’art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, ha surrettiziamente introdotto una causa di esclusione dall’accesso all’indennizzo al di fuori delle previsioni normative fissate dal legislatore. Nella legge- afferma parte ricorrente- non è contenuta alcuna previsione che escluda tout court dall’accesso all’indennizzo il risparmiatore a seguito dell’erronea indicazione della sussistenza dei presupposti per l’accesso al canale forfettario. La ricorrente ha inoltre comprovato la sussistenza delle violazioni massive del TUF e, dunque, la legittimazione a ricevere l’indennizzo secondo la procedura ordinaria.
3.4 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1-6 DELLA L. 241/1990 (VIOLAZIONE CRITERI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO)
Si argomenta nel senso che la gravata determinazione di rigetto è ulteriormente viziata, nella misura in cui ha escluso la possibilità di riconoscimento dell’indennizzo, con la procedura ordinaria, relativamente alle azioni acquistate dalla ricorrente (751 azioni) nel cd. periodo sospetto (1.4.09-16.2.2016), all’interno del quale, per la Banca Popolare di Vicenza, la stessa Commissione tecnica ha ritenuto provata in re ipsa la violazione massiva del TUF, con conseguente dispensa dall’onus probandi in capo all’istante.
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva in giudizio, in data 22.8.2022, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso.
5. Seguiva, in data 16.9.2022, la costituzione della Consap S.p.a., parimenti per avversare le ragioni di ricorso.
6. Seguiva lo scambio di memorie difensive e il deposito di ampia documentazione.
6.1 In particolare, la difesa erariale deduceva ed eccepiva:
- in rito: a) il difetto di giurisdizione del g.a.; b) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato;
- nel merito, l’infondatezza del ricorso.
7.2 La difesa della Consap deduceva ed eccepiva:
- in rito: a) il difetto di legittimazione passiva della Consap, avendo quest’ultima un ruolo di mero supporto segretariale alle decisioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per esso, dell’apposita Commissione Tecnica; b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, nella controversia, è la legge a fissare i requisiti per l’accesso all’indennizzo, senza alcuna discrezionalità degli organi pubblici;
- nel merito, l’infondatezza del ricorso, stante l’autonomia ex lege dei procedimenti (ordinario e forfettario) e l’inconferenza dell’argomentazione secondo cui la Commissione Tecnica, nella delibera del 6.8.2020, avrebbe sancito, in regime di autovincolo, la necessità automatica della conversione procedimentale in ipotesi di acclarata insussistenza dei requisiti fissati per l’accesso al canale forfettario per il riconoscimento dell’indennizzo.
8. All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio esamina sinteticamente, per respingerle in toto, le eccezioni in rito sollevate dalle parti intimate.
Si osserva che, su identica controversia, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.664 del 19.1.2023, che ha respinto le analoghe argomentazioni pregiudiziali sollevate.
Nel richiamare tale pronuncia, in ossequio ai principi di economia e dei mezzi processuali e di sinteticità degli atti, si evidenzia sinteticamente:
- quanto al preteso difetto di giurisdizione, il petitum sostanziale della presente controversia attiene non già al riconoscimento de plano dell’indennizzo, bensì’ all’attivazione del procedimento ordinario ex art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, finalizzato alla valutazione della sussistenza di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, perpetrate dalla banca nei confronti del risparmiatore, situazione ascrivibile all’interesse legittimo pretensivo-procedimentale;
- sul difetto di legittimazione passiva della Consap, l’art.8, co.5 DM 10.5.2019 assegna a quest’ultima un ruolo non marginale nel procedimento, con particolare riguardo ai profili istruttorio ed esecutivo delle decisioni assunte dalla Commissione Tecnica;
- sull’asserito difetto di notifica ad almeno un controinteressato, è agevole rilevare che manca la previa individuazione, nell’atto impugnato, del soggetto (o dei soggetti) che trarrebbero vantaggio dall’atto (cd. requisito formale della nozione di controinteressato). Come noto, del resto, l’attribuzione dell’indennizzo non consegue alla pubblicazione di una graduatoria e, pertanto, al ricorrente non poteva essere imposto l’onere di notifica ad altri soggetti istanti, in mancanza di tale evidenza nell’atto impugnato.
Il ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni di seguito evidenziate con riguardo ai motivi di ricorso di cui al par.3 (e relativa sottonumerazione).
Sul difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato (sub 3.1), giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “la sottoscrizione costituisce solo una delle modalità mediante le quali è individuabile l'autore della scrittura e la paternità della stessa può essere ricavata aliunde, per cui l'inequivoca attribuibilità ai soggetti ivi chiaramente individuati non può essere messa in dubbio in assenza di indizi al riguardo" (nella fattispecie si è tenuto anche conto della inequivocabile condotta processuale serbata dall'Amministrazione resistente, che è intervenuta a difesa della legittimità di un provvedimento da essa assunto)” (da Tar Bologna, 23.2.2021, n.145; v., conf., Tar Latina, 29.10.2021, n.595; Tar Milano, 3.4.2018, n.876).
Quanto al secondo motivo di ricorso (sub 3.2), come rilevato dal giudice d’appello nella summenzionata pronuncia, le due procedure (ordinaria e forfettaria) sono autonome, e regolate da diversi presupposti; prova ne sia che i requisiti per il riconoscimento sono diversi: la comprova, a cura della parte istante, delle violazioni massive per quella ordinaria, caratterizzata da un profilo di discrezionalità in capo alla Commissione Tecnica; unicamente la sussistenza delle condizioni reddituali o patrimoniali del risparmiatore di cui all’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 per quella forfettaria (ad indennizzo dunque automatico, al ricorrere dei presupposti fissati dalla legge).
Peraltro, l’art.1, co.501 della L.n.145/2018 prevede espressamente che il procedimento ordinario “non si applica ai casi di cui al comma 502 – bis” e, dunque, all’ipotesi in cui venga richiesto l’indennizzo forfettario.
Non è fondata, inoltre, la tesi circa la sussistenza dell’autovincolo ad opera della Commissione Tecnica, in esito alle decisioni assunte nella seduta del 6.8.2020.
In primo luogo, per l’evidente ragione che la normativa primaria, come anche quella secondaria, escludono interferenze fra i due procedimenti, talchè l’assunto di parte ricorrente finisce, in ultima analisi, per postulare una violazione di legge.
In secondo luogo, è comunque errata l’interpretazione proposta sulla decisione assunta dalla Commissione Tecnica nella seduta del 6.8.2020, di cui si riporta di seguito il testo:
“Quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall’istante.
Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso
del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in
mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle
violazioni massive del T.U.F”.
La piana lettura del chiarimento reso dalla Commissione nella seduta del 6.8.2020 è circoscritto all’ipotesi in cui, a seguito di un’istanza di interpello fiscale, venga ad essere rideterminato il reddito imponibile del contribuente/istante; trattasi di una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il ricorrente, per errore, ha dichiarato la sussistenza di requisiti in verità insussistenti.
In altri e più chiari termini, la fattispecie delineata dal chiarimento del 6.8.2020 pertiene ad un’ipotesi, diversa da quella in esame (e ad essa non estendibile), in cui l’erronea individuazione della soglia reddituale scaturisca da una circostanza sopravvenuta alla presentazione dell’istanza, ed imputabile ad una riclassificazione del reddito imponibile ad opera dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in riscontro ad un interpello presentato dal contribuente, il quale (in ultima analisi, e in tale ottica) non potrebbe essere penalizzato (ai fini di cui trattasi) nonostante si sia tempestivamente attivato per conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del proprio reddito.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso (sub 3.3 e 3.4) costituiscono la riproposizione, sotto diversa prospettiva, del secondo motivo di ricorso, con la sottostante pretesa a che l’Amministrazione convertisse il procedimento (da forfettario ad ordinario), valutando, nel merito, la fondatezza sostanziale della pretesa, sulla base dell’applicazione dell’art.1, co.494 ss. L.n.145/2018.
La tesi non è condivisibile per analoghe ragioni, stante l’autonomia del procedimento forfettario rispetto a quello ordinario, secondo quanto sopra chiarito.
Peraltro, quanto al procedimento cd. forfettario, è la legge a declinare le condizioni di ammissibilità dell’istanza (non possedute dall’interessato), talchè l’esclusione dell’indennizzo consegue, in definitiva, alla necessaria applicazione dei parametri fissati dalla legge.
10. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione precipuamente della novità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Luca Iera, Referendario
Igor Nobile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Igor Nobile Eleonora Monica
IL SEGRETARIO