FIR over 35/100 k che documentazione fornire II

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
idem

Pubblicato il 29/03/2023
N. 05414/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09632/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9632 del 2022, proposto da:
Maria Grazia Pegoraro, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Tecnica Fondo Indennizzo Risparmiatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Consap S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Zunarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Banca Popolare di Vicenza S.p.A., in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

- della comunicazione di mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto dalla ricorrente ai sensi della L. 145/2018, Class A20 Coll RD1 211221_0319, relativa alla domanda di indennizzo ID 77619 - protocollo 200129_0654;

- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, presupposto o necessario ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe e ritualmente depositato il 15.8.2022, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare, in trasposizione dell’originario ricorso proposto in sede straordinaria:

- della comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto dalla ricorrente ai sensi della L. 145/2018, Class A20 Coll RD1 211221_0319, relativa alla domanda di indennizzo ID 77619 - protocollo 200129_0654;

- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, presupposto o necessario ancorché non conosciuto

2. Con l’odierna iniziativa processuale, attivata in trasposizione dell’originario ricorso già incardinato in sede straordinaria, la ricorrente avversa il provvedimento della Consap di rigetto dell’istanza presentata per il riconoscimento dell’indennizzo cd. forfettario, ai sensi dell’art.1, co.502 bis della L.n.145 del 30.12.2018.

In particolare, l’odierna ricorrente, in data 1.02.2020 presentava un’istanza dinanzi alla Consap S.p.A. per ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1, commi 493 e seguenti, L. n. 145/2018 ed attingere così al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), mediante la procedura c.d. “forfettaria”, riservata agli aventi diritto in possesso di determinati requisiti reddituali o patrimoniali. La ricorrente è infatti titolare di n. 867 azioni della Banca Popolare di Vicenza, che si trova ora in liquidazione coatta amministrativa.

L’istanza veniva tuttavia rigettata, acclarato il mancato possesso, da parte dell’istante, dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla norma per l’accesso a tale forma di ristoro.

Nello specifico, l’art. 1, co. 502 bis, L. 145/2018 prevede come requisito per l’ottenimento dell’indennizzo, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) “reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita”.

b) “patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro”. L’istante, per errore, ha dichiarato di possedere i requisiti per l’accesso alla procedura forfettaria.

3. Venivano proposti i motivi di seguito rubricati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

3.1 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO EX ARTT. 3, 21-SEPTIES L. 241/1990, ART. 7 L. 212/2000 - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Si contesta la mancanza di sottoscrizione del provvedimento impugnato, con conseguente nullità/annullabilità dello stesso.

3.2 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMA 1, L. 241/1990.

Il motivo di ricorso si fonda sull’argomentazione secondo cui, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti stabiliti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 (cd. procedura forfettaria), riservata agli investitori con un reddito o di un patrimonio sotto la soglia di legge, la Commissione Tecnica avrebbe dovuto, se del caso mediante preavviso di rigetto ex art.10bis L.n.241/90, verificare la possibilità di riconoscere l’indennizzo secondo la procedura cd. ordinaria ai sensi dell’art.1, co.493 ss L.n.145/2018 e s.m.i.. Allo scopo, si rappresenta che, in ordine ad una simile evenienza, la stessa Commissione Tecnica, istituita ai sensi dell’art.1, co.501 L.n.145/2018 e in attuazione del DM 10.5.2019, nella delibera del 6.8.2020, versata in atti, si sarebbe autovincolata ad ammettere la conversione d’ufficio del procedimento, da forfettario a ordinario, nel caso in cui i controlli espletati presso l’Agenzia delle Entrate restituissero evidenza del mancato possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali previsti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018.

3.3 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERMENTO AI COMMI 493, 494, 495, 502 BIS E 505 DELL'ART. 1 L. 145/2018

Si contesta che, attraverso la mancata conversione del procedimento, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per l’accesso al canale ordinario, l’Amministrazione, in violazione dell’art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, ha surrettiziamente introdotto una causa di esclusione dall’accesso all’indennizzo al di fuori delle previsioni normative fissate dal legislatore. Nella legge- afferma parte ricorrente- non è contenuta alcuna previsione che escluda tout court dall’accesso all’indennizzo il risparmiatore a seguito dell’erronea indicazione della sussistenza dei presupposti per l’accesso al canale forfettario. La ricorrente ha inoltre comprovato la sussistenza delle violazioni massive del TUF e, dunque, la legittimazione a ricevere l’indennizzo secondo la procedura ordinaria.

3.4 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1-6 DELLA L. 241/1990 (VIOLAZIONE CRITERI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO)

Si argomenta nel senso che la gravata determinazione di rigetto è ulteriormente viziata, nella misura in cui ha escluso la possibilità di riconoscimento dell’indennizzo, con la procedura ordinaria, relativamente alle azioni acquistate dalla ricorrente (751 azioni) nel cd. periodo sospetto (1.4.09-16.2.2016), all’interno del quale, per la Banca Popolare di Vicenza, la stessa Commissione tecnica ha ritenuto provata in re ipsa la violazione massiva del TUF, con conseguente dispensa dall’onus probandi in capo all’istante.

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva in giudizio, in data 22.8.2022, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso.

5. Seguiva, in data 16.9.2022, la costituzione della Consap S.p.a., parimenti per avversare le ragioni di ricorso.

6. Seguiva lo scambio di memorie difensive e il deposito di ampia documentazione.

6.1 In particolare, la difesa erariale deduceva ed eccepiva:

- in rito: a) il difetto di giurisdizione del g.a.; b) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso.

7.2 La difesa della Consap deduceva ed eccepiva:

- in rito: a) il difetto di legittimazione passiva della Consap, avendo quest’ultima un ruolo di mero supporto segretariale alle decisioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per esso, dell’apposita Commissione Tecnica; b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, nella controversia, è la legge a fissare i requisiti per l’accesso all’indennizzo, senza alcuna discrezionalità degli organi pubblici;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso, stante l’autonomia ex lege dei procedimenti (ordinario e forfettario) e l’inconferenza dell’argomentazione secondo cui la Commissione Tecnica, nella delibera del 6.8.2020, avrebbe sancito, in regime di autovincolo, la necessità automatica della conversione procedimentale in ipotesi di acclarata insussistenza dei requisiti fissati per l’accesso al canale forfettario per il riconoscimento dell’indennizzo.

8. All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. In via preliminare, il Collegio esamina sinteticamente, per respingerle in toto, le eccezioni in rito sollevate dalle parti intimate.

Si osserva che, su identica controversia, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.664 del 19.1.2023, che ha respinto le analoghe argomentazioni pregiudiziali sollevate.

Nel richiamare tale pronuncia, in ossequio ai principi di economia e dei mezzi processuali e di sinteticità degli atti, si evidenzia sinteticamente:

- quanto al preteso difetto di giurisdizione, il petitum sostanziale della presente controversia attiene non già al riconoscimento de plano dell’indennizzo, bensì’ all’attivazione del procedimento ordinario ex art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, finalizzato alla valutazione della sussistenza di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, perpetrate dalla banca nei confronti del risparmiatore, situazione ascrivibile all’interesse legittimo pretensivo-procedimentale;

- sul difetto di legittimazione passiva della Consap, l’art.8, co.5 DM 10.5.2019 assegna a quest’ultima un ruolo non marginale nel procedimento, con particolare riguardo ai profili istruttorio ed esecutivo delle decisioni assunte dalla Commissione Tecnica;

- sull’asserito difetto di notifica ad almeno un controinteressato, è agevole rilevare che manca la previa individuazione, nell’atto impugnato, del soggetto (o dei soggetti) che trarrebbero vantaggio dall’atto (cd. requisito formale della nozione di controinteressato). Come noto, del resto, l’attribuzione dell’indennizzo non consegue alla pubblicazione di una graduatoria e, pertanto, al ricorrente non poteva essere imposto l’onere di notifica ad altri soggetti istanti, in mancanza di tale evidenza nell’atto impugnato.

Il ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni di seguito evidenziate con riguardo ai motivi di ricorso di cui al par.3 (e relativa sottonumerazione).

Sul difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato (sub 3.1), giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “la sottoscrizione costituisce solo una delle modalità mediante le quali è individuabile l'autore della scrittura e la paternità della stessa può essere ricavata aliunde, per cui l'inequivoca attribuibilità ai soggetti ivi chiaramente individuati non può essere messa in dubbio in assenza di indizi al riguardo" (nella fattispecie si è tenuto anche conto della inequivocabile condotta processuale serbata dall'Amministrazione resistente, che è intervenuta a difesa della legittimità di un provvedimento da essa assunto)” (da Tar Bologna, 23.2.2021, n.145; v., conf., Tar Latina, 29.10.2021, n.595; Tar Milano, 3.4.2018, n.876).

Quanto al secondo motivo di ricorso (sub 3.2), come rilevato dal giudice d’appello nella summenzionata pronuncia, le due procedure (ordinaria e forfettaria) sono autonome, e regolate da diversi presupposti; prova ne sia che i requisiti per il riconoscimento sono diversi: la comprova, a cura della parte istante, delle violazioni massive per quella ordinaria, caratterizzata da un profilo di discrezionalità in capo alla Commissione Tecnica; unicamente la sussistenza delle condizioni reddituali o patrimoniali del risparmiatore di cui all’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 per quella forfettaria (ad indennizzo dunque automatico, al ricorrere dei presupposti fissati dalla legge).

Peraltro, l’art.1, co.501 della L.n.145/2018 prevede espressamente che il procedimento ordinario “non si applica ai casi di cui al comma 502 – bis” e, dunque, all’ipotesi in cui venga richiesto l’indennizzo forfettario.

Non è fondata, inoltre, la tesi circa la sussistenza dell’autovincolo ad opera della Commissione Tecnica, in esito alle decisioni assunte nella seduta del 6.8.2020.

In primo luogo, per l’evidente ragione che la normativa primaria, come anche quella secondaria, escludono interferenze fra i due procedimenti, talchè l’assunto di parte ricorrente finisce, in ultima analisi, per postulare una violazione di legge.

In secondo luogo, è comunque errata l’interpretazione proposta sulla decisione assunta dalla Commissione Tecnica nella seduta del 6.8.2020, di cui si riporta di seguito il testo:

“Quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall’istante.

Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso

del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in

mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle

violazioni massive del T.U.F”.

La piana lettura del chiarimento reso dalla Commissione nella seduta del 6.8.2020 è circoscritto all’ipotesi in cui, a seguito di un’istanza di interpello fiscale, venga ad essere rideterminato il reddito imponibile del contribuente/istante; trattasi di una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il ricorrente, per errore, ha dichiarato la sussistenza di requisiti in verità insussistenti.

In altri e più chiari termini, la fattispecie delineata dal chiarimento del 6.8.2020 pertiene ad un’ipotesi, diversa da quella in esame (e ad essa non estendibile), in cui l’erronea individuazione della soglia reddituale scaturisca da una circostanza sopravvenuta alla presentazione dell’istanza, ed imputabile ad una riclassificazione del reddito imponibile ad opera dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in riscontro ad un interpello presentato dal contribuente, il quale (in ultima analisi, e in tale ottica) non potrebbe essere penalizzato (ai fini di cui trattasi) nonostante si sia tempestivamente attivato per conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del proprio reddito.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso (sub 3.3 e 3.4) costituiscono la riproposizione, sotto diversa prospettiva, del secondo motivo di ricorso, con la sottostante pretesa a che l’Amministrazione convertisse il procedimento (da forfettario ad ordinario), valutando, nel merito, la fondatezza sostanziale della pretesa, sulla base dell’applicazione dell’art.1, co.494 ss. L.n.145/2018.

La tesi non è condivisibile per analoghe ragioni, stante l’autonomia del procedimento forfettario rispetto a quello ordinario, secondo quanto sopra chiarito.

Peraltro, quanto al procedimento cd. forfettario, è la legge a declinare le condizioni di ammissibilità dell’istanza (non possedute dall’interessato), talchè l’esclusione dell’indennizzo consegue, in definitiva, alla necessaria applicazione dei parametri fissati dalla legge.

10. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione precipuamente della novità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Igor Nobile Eleonora Monica





IL SEGRETARIO
 
Idem

Pubblicato il 29/03/2023
N. 05415/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08959/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8959 del 2022, proposto da:
Ugo Pradissitto, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Mussato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consap S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla CONSAP S.p.A. denominato “Comunicazione di mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145” relativo alla domanda presentata dal sig. Ugo Pradissitto (Domanda ID 119587) d.d. 29.12.2021 e notificato in data 29.12.2021;

- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quello sopra indicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe e ritualmente depositato il 27.7.2022, il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare, in trasposizione dell’originario ricorso proposto in sede straordinaria:

- del provvedimento emesso dalla Consap S.p.A. denominato “Comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145” relativo alla domanda presentata dal sig. Ugo Pradissitto (Domanda ID 119587) d.d. 29.12.2021 e notificato in data 29.12.2021;

- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quello sopra indicato.

2. Con l’odierna iniziativa processuale, attivata in trasposizione dell’originario ricorso già incardinato in sede straordinaria, il ricorrente avversa il provvedimento della Consap di rigetto dell’istanza presentata per il riconoscimento dell’indennizzo cd. forfettario, ai sensi dell’art.1, co.502 bis della L.n.145 del 30.12.2018.

In particolare, l’odierno ricorrente, in data 10.06.2020 presentava un’istanza, con successiva integrazione di data 25.05.2021 dinanzi alla Consap S.p.A. per ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1, commi 493 e seguenti, L. n. 145/2018 ed attingere così al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), mediante la procedura c.d. “forfettaria”, riservata agli aventi diritto in possesso di determinati requisiti reddituali o patrimoniali. Il ricorrente è infatti titolare di n. 7.528 azioni della Banca Popolare di Vicenza, che si trova ora in liquidazione coatta amministrativa.

L’istanza veniva tuttavia rigettata, acclarato il mancato possesso, da parte dell’istante, dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla norma per l’accesso a tale forma di ristoro.

Nello specifico, l’art. 1, co. 502 bis, L. 145/2018 prevede, come requisito per l’ottenimento dell’indennizzo, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) “reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita”.

b) “patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro”. L’istante, per errore, non ha tuttavia considerato che la norma fa riferimento all’intero portafoglio patrimoniale del soggetto, e non solo alle somme investite nei titoli.

3. Venivano proposti i motivi di seguito rubricati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 1, L. 241/1990: art. 3, L. 241/1990: art. 6, L. 241/1990: art. 10-bis, L. 241/1990, art. 12, comma 1, L. 241/1990: artt. 3 e 4 D.M. 10 maggio 2019, art. 1, legge n. 145/2018, artt. 3 e 24 della Costituzione). Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento.

Il ricorso si fonda sull’argomentazione secondo cui, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti stabiliti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 (cd. procedura forfettaria), riservata agli investitori con un reddito ovvero ad un patrimonio sotto la soglia di legge, la Commissione Tecnica avrebbe dovuto, se del caso mediante preavviso di rigetto ex art.10bis L.n.241/90, verificare la possibilità di riconoscere l’indennizzo secondo la procedura cd. ordinaria ai sensi dell’art.1, co.493 ss L.n.145/2018 e s.m.i.. Allo scopo, si rappresenta che, in ordine ad una simile evenienza, la stessa Commissione Tecnica, istituita ai sensi dell’art.1, co.501 L.n.145/2018 e in attuazione del DM 10.5.2019, nella delibera del 6.8.2020, versata in atti, si sarebbe autovincolata ad ammettere la conversione d’ufficio del procedimento, da forfettario a ordinario, nel caso in cui i controlli espletati presso l’Agenzia delle Entrate restituissero evidenza del mancato possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali previsti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018.

4. La Consap S.p.a. si costituiva in giudizio, in data 5.8.2022, per resistere al ricorso.

5. Seguiva, in data 31.8.2022, la costituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, parimenti per resistere al ricorso.

6. Questo Tribunale, con ordinanza n.5982/2022, pubblicata il 23.9.2022, fissava, ai sensi dell’art.55, co.10 cpa, l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, avuto riguardo alla pendenza, su analoga fattispecie, del giudizio di appello (R.G. 3789/2022) avverso una sentenza di questa Sezione (n. 3393 del 25 marzo 2022), la cui udienza di trattazione risultava fissata al 6 dicembre 2022.

7. Seguiva lo scambio di memorie difensive e il deposito di ampia documentazione.

7.1 In particolare, la difesa erariale deduceva ed eccepiva:

- in rito, il difetto di giurisdizione del g.a., l’incompetenza territoriale del Tar Lazio, il difetto di legittimazione passiva della Consap, richiamando le difese spiegate nell’omologo ricorso r.g. 7663/2022;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso.

7.2 La difesa della Consap deduceva ed eccepiva:

- in rito: a) il difetto di legittimazione passiva della Consap, avendo quest’ultima un ruolo di mero supporto segretariale alle decisioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per esso, dell’apposita Commissione Tecnica; b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, nella controversia, è la legge a fissare i requisiti per l’accesso all’indennizzo, senza alcuna discrezionalità degli organi pubblici; c) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, tale essendo il risparmiatore che potrebbe essere pregiudicato dall’accoglimento del ricorso a beneficio del ricorrente;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso, stante l’autonomia ex lege dei procedimenti (ordinario e forfettario) e l’inconferenza dell’argomentazione secondo cui la Commissione Tecnica, nella delibera del 6.8.2020, avrebbe sancito, in regime di autovincolo, la necessità automatica della conversione procedimentale in ipotesi di acclarata insussistenza dei requisiti fissati per l’accesso al canale forfettario per il riconoscimento dell’indennizzo.

7.3 La difesa di parte ricorrente replicava alle eccezioni in rito, confidando nell’accoglimento del ricorso sulla base delle doglianze ivi formulate.

8. All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. In via preliminare, il Collegio esamina sinteticamente, per respingerle in toto, le eccezioni in rito sollevate dalle parti intimate.

Si osserva che, su identica controversia, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.664 del 19.1.2023, che ha respinto le analoghe argomentazioni pregiudiziali sollevate.

Nel richiamare tale pronuncia, in ossequio ai principi di economia e dei mezzi processuali e di sinteticità degli atti, si evidenzia sinteticamente:

- quanto al preteso difetto di giurisdizione, il petitum sostanziale della presente controversia attiene non già al riconoscimento de plano dell’indennizzo, bensì’ all’attivazione del procedimento ordinario ex art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, finalizzato alla valutazione della sussistenza di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, perpetrate dalla banca nei confronti del risparmiatore, situazione ascrivibile all’interesse legittimo pretensivo-procedimentale;

- quanto alla competenza territoriale di questo Tribunale, non pare potersi revocare in dubbio che le Amministrazioni resistenti abbiano sede in Roma (criterio principale del riparto della competenza nel processo amministrativo) e che l’atto impugnato non possa reputarsi avente effetto circoscritto a diverso, specifico ambito territoriale, per l’effetto innescando il criterio derogatorio ex art.13, co.1 cpa;

- sul difetto di legittimazione passiva della Consap, l’art.8, co.5 DM 10.5.2019 assegna a quest’ultima un ruolo non marginale nel procedimento, con particolare riguardo ai profili istruttorio ed esecutivo delle decisioni assunte dalla Commissione Tecnica;

- sull’asserito difetto di notifica ad almeno un controinteressato, è agevole rilevare che manca la previa individuazione, nell’atto impugnato, del soggetto (o dei soggetti) che trarrebbero vantaggio dall’atto (cd. requisito formale della nozione di controinteressato). Come noto, del resto, l’attribuzione dell’indennizzo non consegue alla pubblicazione di una graduatoria e, pertanto, al ricorrente non poteva essere imposto l’onere di notifica ad altri soggetti istanti, in mancanza di tale evidenza nell’atto impugnato.

Il ricorso è comunque infondato nel merito.

Come rilevato dal giudice d’appello nella summenzionata pronuncia, le due procedure (ordinaria e forfettaria) sono autonome, e regolate da diversi presupposti; prova ne sia che i requisiti per il riconoscimento sono diversi: la comprova, a cura della parte istante, delle violazioni massive per quella ordinaria, caratterizzata da un profilo di discrezionalità in capo alla Commissione Tecnica; unicamente la sussistenza delle condizioni reddituali o patrimoniali del risparmiatore di cui all’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 per quella forfettaria (ad indennizzo dunque automatico, al ricorrere dei presupposti fissati dalla legge).

Peraltro, l’art.1, co.501 della L.n.145/2018 prevede espressamente che il procedimento ordinario “non si applica ai casi di cui al comma 502 – bis” e, dunque, all’ipotesi in cui venga richiesto l’indennizzo forfettario.

Non è fondata, inoltre, la tesi circa la sussistenza dell’autovincolo ad opera della Commissione Tecnica, in esito alle decisioni assunte nella seduta del 6.8.2020.

In primo luogo, per l’evidente ragione che la normativa primaria, come anche quella secondaria, escludono interferenze fra i due procedimenti, talchè l’assunto di parte ricorrente finisce, in ultima analisi, per postulare una violazione di legge.

In secondo luogo, è comunque errata l’interpretazione proposta sulla decisione assunta dalla Commissione Tecnica nella seduta del 6.8.2020, di cui si riporta di seguito il testo:

“Quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall’istante.

Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso

del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in

mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle

violazioni massive del T.U.F”.

La piana lettura del chiarimento reso dalla Commissione nella seduta del 6.8.2020 è circoscritto all’ipotesi in cui, a seguito di un’istanza di interpello fiscale, venga ad essere rideterminato il reddito imponibile del contribuente/istante; trattasi di una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il ricorrente, per errore, ha dichiarato la sussistenza di requisiti in verità insussistenti.

In altri e più chiari termini, la fattispecie delineata dal chiarimento del 6.8.2020 pertiene ad un’ipotesi, diversa da quella in esame (e ad essa non estendibile), in cui l’erronea individuazione della soglia reddituale scaturisca da una circostanza sopravvenuta alla presentazione dell’istanza, ed imputabile ad una riclassificazione del reddito imponibile ad opera dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in riscontro ad un interpello presentato dal contribuente, il quale (in ultima analisi, e in tale ottica) non potrebbe essere penalizzato (ai fini di cui trattasi) nonostante si sia tempestivamente attivato per conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del proprio reddito.

9. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione precipuamente della novità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Igor Nobile Eleonora Monica





IL SEGRETARIO
 
idem

Pubblicato il 29/03/2023
N. 05416/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09655/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9655 del 2022, proposto da:
Ennio Rech, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Tecnica Fondo Indennizzo Risparmiatori, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Consap S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Borgognona 47;
nei confronti

Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

- della comunicazione di mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto dal ricorrente ai sensi della L. 145/2018, Class A20 Coll RD1 211221_0320, relativa alla domanda di indennizzo ID 119777 - protocollo 200415_0501;

- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, presupposto o necessario ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consap S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe e ritualmente depositato il 16.8.2022, il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare, in trasposizione dell’originario ricorso proposto in sede straordinaria:

- della comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto dal ricorrente ai sensi della L. 145/2018, Class A20 Coll RD1 211221_0320, relativa alla domanda di indennizzo ID 119777 - protocollo 200415_0501;

- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, presupposto o necessario ancorché non conosciuto.

2. Con l’odierna iniziativa processuale, attivata in trasposizione dell’originario ricorso già incardinato in sede straordinaria, il ricorrente avversa il provvedimento della Consap di rigetto dell’istanza presentata per il riconoscimento dell’indennizzo cd. forfettario, ai sensi dell’art.1, co.502 bis della L.n.145 del 30.12.2018.

In particolare, l’odierno ricorrente, in data 15.04.2020 presentava un’istanza dinanzi alla Consap S.p.A. per ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1, commi 493 e seguenti, L. n. 145/2018 ed attingere così al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), mediante la procedura c.d. “forfettaria”, riservata agli aventi diritto in possesso di determinati requisiti reddituali o patrimoniali. Il ricorrente è infatti titolare di n. 1261 azioni della Veneto Banca, che si trova ora in liquidazione coatta amministrativa.

L’istanza veniva tuttavia rigettata, acclarato il mancato possesso, da parte dell’istante, dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla norma per l’accesso a tale forma di ristoro.

Nello specifico, l’art. 1, co. 502 bis, L. 145/2018 prevede come requisito per l’ottenimento dell’indennizzo, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) “reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita”.

b) “patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro”. L’istante, per errore, ha dichiarato di possedere i requisiti per l’accesso alla procedura forfettaria.

3. Venivano proposti i motivi di seguito rubricati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

3.1 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO EX ARTT. 3, 21-SEPTIES L. 241/1990, ART. 7 L. 212/2000 - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Si contesta la mancanza di sottoscrizione del provvedimento impugnato, con conseguente nullità/annullabilità dello stesso.

3.2 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMA 1, L. 241/1990.

Il motivo di ricorso si fonda sull’argomentazione secondo cui, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti stabiliti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 (cd. procedura forfettaria), riservata agli investitori con un reddito sotto la soglia di legge, la Commissione Tecnica avrebbe dovuto, se del caso mediante preavviso di rigetto ex art.10bis L.n.241/90, verificare la possibilità di riconoscere l’indennizzo secondo la procedura cd. ordinaria ai sensi dell’art.1, co.493 ss L.n.145/2018 e s.m.i.. Allo scopo, si rappresenta che, in ordine ad una simile evenienza, la stessa Commissione Tecnica, istituita ai sensi dell’art.1, co.501 L.n.145/2018 e in attuazione del DM 10.5.2019, nella delibera del 6.8.2020, versata in atti, si sarebbe autovincolata ad ammettere la conversione d’ufficio del procedimento, da forfettario a ordinario, nel caso in cui i controlli espletati presso l’Agenzia delle Entrate restituissero evidenza del mancato possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali previsti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018.

3.3 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERMENTO AI COMMI 493, 494, 495, 502 BIS E 505 DELL'ART. 1 L. 145/2018

Si contesta che, attraverso la mancata conversione del procedimento, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per l’accesso al canale ordinario, l’Amministrazione, in violazione dell’art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, ha surrettiziamente introdotto una causa di esclusione dall’accesso all’indennizzo al di fuori delle previsioni normative fissate dal legislatore. Nella legge- afferma parte ricorrente- non è contenuta alcuna previsione che escluda tout court dall’accesso all’indennizzo il risparmiatore a seguito dell’erronea indicazione della sussistenza dei presupposti per l’accesso al canale forfettario. La ricorrente ha inoltre comprovato la sussistenza delle violazioni massive del TUF e, dunque, la legittimazione a ricevere l’indennizzo secondo la procedura ordinaria.

3.4 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1-6 DELLA L. 241/1990 (VIOLAZIONE CRITERI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO)

Si argomenta nel senso che la gravata determinazione di rigetto è ulteriormente viziata, nella misura in cui ha escluso la possibilità di riconoscimento dell’indennizzo, con la procedura ordinaria, relativamente alle azioni acquistate dalla ricorrente (751 azioni) nel cd. periodo sospetto (1.4.09-16.2.2016), all’interno del quale, per la Banca Popolare di Vicenza, la stessa Commissione tecnica ha ritenuto provata in re ipsa la violazione massiva del TUF, con conseguente dispensa dall’onus probandi in capo all’istante.

4. In data 16.9.2022, si costituiva in giudizio la Consap S.p.a., per avversare le ragioni di ricorso.

5. Seguiva lo scambio di memorie difensive e il deposito di ampia documentazione.

In particolare, la difesa della Consap deduceva ed eccepiva:

- in rito: a) il difetto di legittimazione passiva della Consap, avendo quest’ultima un ruolo di mero supporto segretariale alle decisioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per esso, dell’apposita Commissione Tecnica; b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, nella controversia, è la legge a fissare i requisiti per l’accesso all’indennizzo, senza alcuna discrezionalità degli organi pubblici; c) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.

- nel merito, l’infondatezza del ricorso, stante l’autonomia ex lege dei procedimenti (ordinario e forfettario) e l’inconferenza dell’argomentazione secondo cui la Commissione Tecnica, nella delibera del 6.8.2020, avrebbe sancito, in regime di autovincolo, la necessità automatica della conversione procedimentale in ipotesi di acclarata insussistenza dei requisiti fissati per l’accesso al canale forfettario per il riconoscimento dell’indennizzo.

6. All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In via preliminare, il Collegio esamina sinteticamente, per respingerle in toto, le eccezioni in rito sollevate dalla difesa della Consap.

Si osserva che, su identica controversia, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.664 del 19.1.2023, che ha respinto le analoghe argomentazioni pregiudiziali sollevate.

Nel richiamare tale pronuncia, in ossequio ai principi di economia e dei mezzi processuali e di sinteticità degli atti, si evidenzia sinteticamente:

- quanto al preteso difetto di giurisdizione, il petitum sostanziale della presente controversia attiene non già al riconoscimento de plano dell’indennizzo, bensì’ all’attivazione del procedimento ordinario ex art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, finalizzato alla valutazione della sussistenza di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, perpetrate dalla banca nei confronti del risparmiatore, situazione ascrivibile all’interesse legittimo pretensivo-procedimentale;

- sul difetto di legittimazione passiva della Consap, l’art.8, co.5 DM 10.5.2019 assegna a quest’ultima un ruolo non marginale nel procedimento, con particolare riguardo ai profili istruttorio ed esecutivo delle decisioni assunte dalla Commissione Tecnica;

- sull’asserito difetto di notifica ad almeno un controinteressato, è agevole rilevare che manca la previa individuazione, nell’atto impugnato, del soggetto (o dei soggetti) che trarrebbero vantaggio dall’atto (cd. requisito formale della nozione di controinteressato). Come noto, del resto, l’attribuzione dell’indennizzo non consegue alla pubblicazione di una graduatoria e, pertanto, al ricorrente non poteva essere imposto l’onere di notifica ad altri soggetti istanti, in mancanza di tale evidenza nell’atto impugnato.

Il ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni di seguito evidenziate con riguardo ai motivi di ricorso di cui al par.3 (e relativa sottonumerazione).

Sul difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato (sub 3.1), giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “la sottoscrizione costituisce solo una delle modalità mediante le quali è individuabile l'autore della scrittura e la paternità della stessa può essere ricavata aliunde, per cui l'inequivoca attribuibilità ai soggetti ivi chiaramente individuati non può essere messa in dubbio in assenza di indizi al riguardo" (nella fattispecie si è tenuto anche conto della inequivocabile condotta processuale serbata dall'Amministrazione resistente, che è intervenuta a difesa della legittimità di un provvedimento da essa assunto)” (da Tar Bologna, 23.2.2021, n.145; v., conf., Tar Latina, 29.10.2021, n.595; Tar Milano, 3.4.2018, n.876).

Quanto al secondo motivo di ricorso (sub 3.2), come rilevato dal giudice d’appello nella summenzionata pronuncia, le due procedure (ordinaria e forfettaria) sono autonome, e regolate da diversi presupposti; prova ne sia che i requisiti per il riconoscimento sono diversi: la comprova, a cura della parte istante, delle violazioni massive per quella ordinaria, caratterizzata da un profilo di discrezionalità in capo alla Commissione Tecnica; unicamente la sussistenza delle condizioni reddituali o patrimoniali del risparmiatore di cui all’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 per quella forfettaria (ad indennizzo dunque automatico, al ricorrere dei presupposti fissati dalla legge).

Peraltro, l’art.1, co.501 della L.n.145/2018 prevede espressamente che il procedimento ordinario “non si applica ai casi di cui al comma 502 – bis” e, dunque, all’ipotesi in cui venga richiesto l’indennizzo forfettario.

Non è fondata, inoltre, la tesi circa la sussistenza dell’autovincolo ad opera della Commissione Tecnica, in esito alle decisioni assunte nella seduta del 6.8.2020.

In primo luogo, per l’evidente ragione che la normativa primaria, come anche quella secondaria, escludono interferenze fra i due procedimenti, talchè l’assunto di parte ricorrente finisce, in ultima analisi, per postulare una violazione di legge.

In secondo luogo, è comunque errata l’interpretazione proposta sulla decisione assunta dalla Commissione Tecnica nella seduta del 6.8.2020, di cui si riporta di seguito il testo:

“Quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall’istante.

Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso

del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in

mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle

violazioni massive del T.U.F”.

La piana lettura del chiarimento reso dalla Commissione nella seduta del 6.8.2020 è circoscritto all’ipotesi in cui, a seguito di un’istanza di interpello fiscale, venga ad essere rideterminato il reddito imponibile del contribuente/istante; trattasi di una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il ricorrente, per errore, ha dichiarato la sussistenza di requisiti in verità insussistenti.

In altri e più chiari termini, la fattispecie delineata dal chiarimento del 6.8.2020 pertiene ad un’ipotesi, diversa da quella in esame (e ad essa non estendibile), in cui l’erronea individuazione della soglia reddituale scaturisca da una circostanza sopravvenuta alla presentazione dell’istanza, ed imputabile ad una riclassificazione del reddito imponibile ad opera dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in riscontro ad un interpello presentato dal contribuente, il quale (in ultima analisi, e in tale ottica) non potrebbe essere penalizzato (ai fini di cui trattasi) nonostante si sia tempestivamente attivato per conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del proprio reddito.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso (sub 3.3 e 3.4) costituiscono la riproposizione, sotto diversa prospettiva, del secondo motivo di ricorso, con la sottostante pretesa a che l’Amministrazione convertisse il procedimento (da forfettario ad ordinario), valutando, nel merito, la fondatezza sostanziale della pretesa, sulla base dell’applicazione dell’art.1, co.494 ss. L.n.145/2018.

La tesi non è condivisibile per analoghe ragioni, stante l’autonomia del procedimento forfettario rispetto a quello ordinario, secondo quanto sopra chiarito. Peraltro, quanto al procedimento cd. forfettario, è la legge a declinare le condizioni di ammissibilità dell’istanza (non possedute dall’interessato), talchè l’esclusione dell’indennizzo consegue, in definitiva, alla necessaria applicazione dei parametri fissati dalla legge.

8. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione precipuamente della novità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Igor Nobile Eleonora Monica





IL SEGRETARIO
 
Nulla di nuovo: errore sul binario ed il tar si conforma a CDS


Pubblicato il 29/03/2023
N. 05407/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13895/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13895 del 2022, proposto da:
Sandra Bergamin, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Tecnica Fondo Indennizzo Risparmiatori, Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti

Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

- del provvedimento adottato dalla Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori in seguito a quanto rilevato nella seduta del 3.10.2019, mai notificato, di cui la sig.ra Bergamin Sandra è venuta a conoscenza con pec di Consap s.p.a. del 13.09.2022 nel quale “per le azioni acquistate dalla Sig.ra Bergamin Sandra, si conferma l'esito istruttorio di mancato accoglimento poiché presenta domanda dichiarando di rispettare i requisiti per l'accesso al canale Forfettario; tuttavia, a seguito della verifica effettuata con l'Agenzia delle Entrate, è stato rilevato il reddito superiore ai 35.000 euro e un patrimonio superiore ai 100.000 euro” (comunicazione di rigetto parziale dell'istanza di indennizzo FIR);

- nonché dei provvedimenti presupposti e/o successivi intervenuti in materia anche se non conosciuti, e per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, Consap s.p.a., Commissione tecnica FIR e nei confronti di Veneto Banca spa in l.c.a..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe e ritualmente depositato il 18.11.2022, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:

- del provvedimento adottato dalla Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori in seguito a quanto rilevato nella seduta del 3.10.2019, mai notificato, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza con pec di Consap s.p.a. del 13.09.2022;

- nonché dei provvedimenti presupposti e/o successivi intervenuti in materia anche se non conosciuti, e per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali.

2. Con l’odierna iniziativa processuale, la ricorrente avversa il provvedimento della Consap di rigetto parziale dell’istanza presentata per il riconoscimento dell’indennizzo cd. forfettario, ai sensi dell’art.1, co.502 bis della L.n.145 del 30.12.2018.

In particolare, l’odierna ricorrente, in data 12.06.2020 presentava un’istanza dinanzi alla Consap S.p.A. per ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 1, commi 493 e seguenti, L. n. 145/2018 ed attingere così al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), mediante la procedura c.d. “forfettaria”, riservata agli aventi diritto in possesso di determinati requisiti reddituali o patrimoniali. La ricorrente è infatti titolare di 2910 azioni di Veneto Banca, che si trova ora in liquidazione coatta amministrativa, di cui:

a) n. 262 azioni ereditate quale successore della defunta madre (acquirente originaria);

b) n.2648 azioni acquistate personalmente.

L’istanza veniva tuttavia rigettata quanto alle azioni acquistate a titolo personale, acclarato il mancato possesso, da parte dell’istante, dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla norma per l’accesso a tale forma di ristoro.

Nello specifico, l’art. 1, co. 502 bis, L. 145/2018 prevede come requisito per l’ottenimento dell’indennizzo, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) “reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita”.

b) “patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro”. L’istante, per errore, ha dichiarato di possedere i requisiti per l’accesso alla procedura forfettaria.

3. Venivano proposti i motivi di seguito rubricati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

3.1 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO EX ARTT. 3, 21-SEPTIES L. 241/1990, ART. 7 L. 212/2000 - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Si contesta la mancanza di sottoscrizione del provvedimento impugnato, con conseguente nullità/annullabilità dello stesso.

3.2 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMA 1, L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI

MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE.

Il motivo di ricorso si fonda sull’argomentazione secondo cui, una volta accertato il mancato possesso dei requisiti stabiliti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 (cd. procedura forfettaria), riservata agli investitori con un reddito sotto la soglia di legge, la Commissione Tecnica avrebbe dovuto, se del caso mediante preavviso di rigetto ex art.10bis L.n.241/90, verificare la possibilità di riconoscere l’indennizzo secondo la procedura cd. ordinaria ai sensi dell’art.1, co.493 ss L.n.145/2018 e s.m.i.. Allo scopo, si rappresenta che, in ordine ad una simile evenienza, la stessa Commissione Tecnica, istituita ai sensi dell’art.1, co.501 L.n.145/2018 e in attuazione del DM 10.5.2019, nella delibera del 6.8.2020, versata in atti, si sarebbe autovincolata ad ammettere la conversione d’ufficio del procedimento, da forfettario a ordinario, nel caso in cui i controlli espletati presso l’Agenzia delle Entrate restituissero evidenza del mancato possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali previsti dall’art.1, co.502 bis L.n.145/2018.

3.3 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERMENTO AI COMMI 493, 494, 495, 502 BIS E 505 DELL'ART. 1 L. 145/2018 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE

Si contesta che, attraverso la mancata conversione del procedimento, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per l’accesso al canale ordinario, l’Amministrazione, in violazione dell’art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, ha surrettiziamente introdotto una causa di esclusione dall’accesso all’indennizzo al di fuori delle previsioni normative fissate dal legislatore. Nella legge- afferma parte ricorrente- non è contenuta alcuna previsione che escluda tout court dall’accesso all’indennizzo il risparmiatore a seguito dell’erronea indicazione della sussistenza dei presupposti per l’accesso al canale forfettario. La ricorrente ha inoltre comprovato la sussistenza delle violazioni massive del TUF e, dunque, la legittimazione a ricevere l’indennizzo secondo la procedura ordinaria.

3.4 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1-6 DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE CRITERI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE

Si argomenta nel senso che la gravata determinazione di rigetto è ulteriormente viziata, nella misura in cui ha escluso la possibilità di riconoscimento dell’indennizzo, con la procedura ordinaria, relativamente alle azioni acquistate dalla ricorrente (1048 azioni) nel cd. periodo sospetto (22.11.2010-18.12.2015), all’interno del quale, per Veneto Banca, la stessa Commissione tecnica ha ritenuto provata in re ipsa la violazione massiva del TUF, con conseguente dispensa dall’onus probandi in capo all’istante.

3.5 VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 47 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE

Si afferma che, quanto meno per le azioni acquistate nel cd. periodo sospetto, il mancato riconoscimento dell’indennizzo si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali ex artt.3,47 e 97 della Costituzione, operandosi una chiara discriminazione fra soggetti che versano nella medesima situazione sostanziale.

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva in giudizio, in data 21.11.2022, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso.

5. Seguiva lo scambio di memorie difensive e il deposito di ampia documentazione.

In particolare, la difesa erariale deduceva ed eccepiva:

- in rito: a) la carenza di legittimazione passiva della Consap; b) il difetto di giurisdizione del g.a.; c) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso.

6. All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In via preliminare, il Collegio esamina sinteticamente, per respingerle in toto, le eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale.

Si osserva che, su identica controversia, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.664 del 19.1.2023, che ha respinto le analoghe argomentazioni pregiudiziali sollevate.

Nel richiamare tale pronuncia, in ossequio ai principi di economia e dei mezzi processuali e di sinteticità degli atti, si evidenzia sinteticamente:

- quanto al preteso difetto di giurisdizione, il petitum sostanziale della presente controversia attiene non già al riconoscimento de plano dell’indennizzo, bensì’ all’attivazione del procedimento ordinario ex art.1, co.493 ss. L.n.145/2018, finalizzato alla valutazione della sussistenza di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, perpetrate dalla banca nei confronti del risparmiatore, situazione ascrivibile all’interesse legittimo pretensivo-procedimentale;

- sul difetto di legittimazione passiva della Consap, l’art.8, co.5 DM 10.5.2019 assegna a quest’ultima un ruolo non marginale nel procedimento, con particolare riguardo ai profili istruttorio ed esecutivo delle decisioni assunte dalla Commissione Tecnica;

- sull’asserito difetto di notifica ad almeno un controinteressato, è agevole rilevare che manca la previa individuazione, nell’atto impugnato, del soggetto (o dei soggetti) che trarrebbero vantaggio dall’atto (cd. requisito formale della nozione di controinteressato). Come noto, del resto, l’attribuzione dell’indennizzo non consegue alla pubblicazione di una graduatoria e, pertanto, al ricorrente non poteva essere imposto l’onere di notifica ad altri soggetti istanti, in mancanza di tale evidenza nell’atto impugnato.

Il ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni di seguito evidenziate con riguardo ai motivi di ricorso di cui al par.3 (e relativa sottonumerazione).

Sul difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato (sub 3.1), giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “la sottoscrizione costituisce solo una delle modalità mediante le quali è individuabile l'autore della scrittura e la paternità della stessa può essere ricavata aliunde, per cui l'inequivoca attribuibilità ai soggetti ivi chiaramente individuati non può essere messa in dubbio in assenza di indizi al riguardo" (nella fattispecie si è tenuto anche conto della inequivocabile condotta processuale serbata dall'Amministrazione resistente, che è intervenuta a difesa della legittimità di un provvedimento da essa assunto)” (da Tar Bologna, 23.2.2021, n.145; v., conf., Tar Latina, 29.10.2021, n.595; Tar Milano, 3.4.2018, n.876).

Quanto al secondo motivo di ricorso (sub 3.2), come rilevato dal giudice d’appello nella summenzionata pronuncia, le due procedure (ordinaria e forfettaria) sono autonome, e regolate da diversi presupposti; prova ne sia che i requisiti per il riconoscimento sono diversi: la comprova, a cura della parte istante, delle violazioni massive per quella ordinaria, caratterizzata da un profilo di discrezionalità in capo alla Commissione Tecnica; unicamente la sussistenza delle condizioni reddituali o patrimoniali del risparmiatore di cui all’art.1, co.502 bis L.n.145/2018 per quella forfettaria (ad indennizzo dunque automatico, al ricorrere dei presupposti fissati dalla legge).

Peraltro, l’art.1, co.501 della L.n.145/2018 prevede espressamente che il procedimento ordinario “non si applica ai casi di cui al comma 502 – bis” e, dunque, all’ipotesi in cui venga richiesto l’indennizzo forfettario.

Non è fondata, inoltre, la tesi circa la sussistenza dell’autovincolo ad opera della Commissione Tecnica, in esito alle decisioni assunte nella seduta del 6.8.2020.

In primo luogo, per l’evidente ragione che la normativa primaria, come anche quella secondaria, escludono interferenze fra i due procedimenti, talchè l’assunto di parte ricorrente finisce, in ultima analisi, per postulare una violazione di legge.

In secondo luogo, è comunque errata l’interpretazione proposta sulla decisione assunta dalla Commissione Tecnica nella seduta del 6.8.2020, di cui si riporta di seguito il testo:

“Quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall’istante.

Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso

del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in

mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle

violazioni massive del T.U.F”.

La piana lettura del chiarimento reso dalla Commissione nella seduta del 6.8.2020 è circoscritto all’ipotesi in cui, a seguito di un’istanza di interpello fiscale, venga ad essere rideterminato il reddito imponibile del contribuente/istante; trattasi di una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il ricorrente, per errore, ha dichiarato la sussistenza di requisiti in verità insussistenti.

In altri e più chiari termini, la fattispecie delineata dal chiarimento del 6.8.2020 pertiene ad un’ipotesi, diversa da quella in esame (e ad essa non estendibile), in cui l’erronea individuazione della soglia reddituale scaturisca da una circostanza sopravvenuta alla presentazione dell’istanza, ed imputabile ad una riclassificazione del reddito imponibile ad opera dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in riscontro ad un interpello presentato dal contribuente, il quale (in ultima analisi, e in tale ottica) non potrebbe essere penalizzato (ai fini di cui trattasi) nonostante si sia tempestivamente attivato per conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del proprio reddito.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso (sub 3.3, 3.4 e 3.5) costituiscono la riproposizione, sotto diversa prospettiva, del secondo motivo di ricorso, con la sottostante pretesa a che l’Amministrazione convertisse il procedimento (da forfettario ad ordinario), valutando, nel merito, la fondatezza sostanziale della pretesa, sulla base dell’applicazione dell’art.1, co.494 ss. L.n.145/2018.

La tesi non è condivisibile per analoghe ragioni, stante l’autonomia del procedimento forfettario rispetto a quello ordinario, secondo quanto sopra chiarito.

Peraltro, quanto al procedimento cd. forfettario, è la legge a declinare le condizioni di ammissibilità dell’istanza (non possedute dall’interessato), talchè l’esclusione dell’indennizzo consegue, in definitiva, alla necessaria applicazione dei parametri fissati dalla legge. Non è fondata neppure l’obiezione relativa alla sperequazione nel trattamento ed alla violazione degli invocati principi costituzionali, atteso che l’utilizzo del procedimento forfettario è frutto di un’autonoma scelta del risparmiatore, non essendo poi irragionevole che la legge, per i risparmiatori meno abbienti, abbia deciso di semplificare radicalmente il quadro probatorio, dietro (tuttavia) dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso a tale, semplificata procedura.

8. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione precipuamente della novità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Igor Nobile Eleonora Monica





IL SEGRETARIO
Scusa ma ho capito bene che il tar ha respinto le ultime 3 sentenze da te elencate?
 
Ho pubblicato le cinque sentenze (oggi è stata pubblicata anche una sentenze del Canafoglia: non l'ho postata rinviando a quelle in precedenze pubblicate) in cui il risparmiatore è soccombente per la questione dell'instradamento sul binario.

Non mi meraviglio: il tar altro non ha fatto che applicare l'insegnamento del consiglio di stato (e l'unica speranza per gli sfortunati risparmiatori è, nella mia modestissima opinione, sperare in un intervento del legilsatore ovvero ricorrere al giudice ordinario).

Nulla di nuovo sul fronte occidentale.
 
ok grazie, però non l'ho ricevuta. possibile?

ho verificato: l'indirizzo che ti ho dato è corretto e in spam / posta indesiderata non c'è nulla.

hai modo di riprovare / controllare?
Te l'ho rimandata.

Da parte mia non ho ricevuto alcuna indicazione di mancata delivery...

Misteri della posta elettronica..
 
Questa mattina sul giornale rosa a pag. 38 c'è un articoletto di commento dell'arresto di Cass. 6295 /2023 (Il prospetto veritiero offre tutela e affidamento agli investitori)

Sono andato a riprendermi la sentenza commentata ed nella parte motiva il Supremo Collegio così si esprime:


Dalla lettura della norma sopra riportata [il TUF] risulta evidente che il destinatario del prospetto è il pubblico degli investitori cui sono dirette in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.
Dunque, ciò che l’illecito sanziona non è l’aver indotto in errore la Consob nell’approvazione del prospetto presupposto per la sua pubblicazione, ma nell’aver pubblicato un prospetto non veritiero tale da indurre in errore l’investitore sull’effettiva convenienza dell’offerta
In altri termini la norma non è posta a tutela della attività di controllo e vigilanza della Consob nell’approvazione del prospetto, quanto piuttosto a porre l’investitore o sottoscrittore nelle condizioni ottimali per valutare la convenienza dell’offerta.
L’approvazione del prospetto da parte della Consob costituisce un’attività strumentale alla tutela dell’investitore fine ultimo a presidio del quale è posta l’esigenza di trasparenza sottesa alla norma in esame. Ne consegue che il momento di consumazione
dell’illecito non è quello della approvazione del prospetto mancante di informazioni rilevanti ma quello della sua pubblicazione

Tale sentenza è relativa al caso di un prospetto del giro MPS

A questo punto chiedo alle gentili forumiste ed agli stimati forumisti

MA IL PROSPETTO CHE HA EMESSO POPOLARE DI VICENZA CITAVA LE BACIATE? E NOI COME POTEVAMO SAPERE CHE VI ERANO LE BACIATE E CHE IL PROSPETTO ERA FARLOCCO?

Spero che dalle parti di Via YSER siano abbonati al 24 ore. Ma se hanno bisogno della sentenza la trovano qui: Sentenze Cassazione. Ovviamente io sono disposto ad inviargliene una copia
 
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