Il dottore Dulcamara
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aspettiamo con pazienza il 23 marzo
Pubblicato il 11/11/2022
N. 14795/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11453/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11453 del 2022, proposto da Enrico Andreotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Casellato in Roma, viale Regina Margherita 290;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva:
- del provvedimento di diniego dell'indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori richiesto dal ricorrente, provvedimento non noto deliberato dalla Commissione Tecnica, giusta comunicazione Consap S.p.a. del 28/06/2022;
- della nota Consap S.p.a. del 28/06/2022, emessa dall'Unità di Business 3 – Servizi Finanziari, Servizio Fondo Indennizzo Risparmiatori, a firma del Titolare del Servizio, con la quale si comunica al ricorrente che la Commissione Tecnica ha deliberato che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla richiamata normativa;
- di ogni altro atto o provvedimento di Consap S.p.a. della Commissione Tecnica istituita dal MEF ovvero del MEF medesimo, preordinato, presupposto, conseguenziale o comunque connesso a quelli indicati, ivi compresi gli eventuali e non conosciuti atti di gestione dell'integrazione dell'istanza del ricorrente, avvenuta a seguito del “ticket n. 220204_0011” con apposito inoltro via PEC delle richieste integrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che ai fini del decidere il Collegio ritiene necessario acquisire, ai sensi degli artt. 46, comma 2 e 63, comma 1, c.p.a., la documentazione istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato, nonché una relazione esplicativa dell’iter amministrativo che è stato in concreto seguito nel procedimento de quo;
Dispone che le amministrazioni intimante provvedano a riscontrare il predetto incombente istruttorio, ognuna per quanto di competenza, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) dispone l’incombente istruttorio nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Fissa l’udienza pubblica in data 8 marzo 2023 per la trattazione nel merito della causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Luca Iera, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Iera Francesco Riccio
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/11/2022
N. 14795/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11453/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11453 del 2022, proposto da Enrico Andreotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Casellato in Roma, viale Regina Margherita 290;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva:
- del provvedimento di diniego dell'indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori richiesto dal ricorrente, provvedimento non noto deliberato dalla Commissione Tecnica, giusta comunicazione Consap S.p.a. del 28/06/2022;
- della nota Consap S.p.a. del 28/06/2022, emessa dall'Unità di Business 3 – Servizi Finanziari, Servizio Fondo Indennizzo Risparmiatori, a firma del Titolare del Servizio, con la quale si comunica al ricorrente che la Commissione Tecnica ha deliberato che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla richiamata normativa;
- di ogni altro atto o provvedimento di Consap S.p.a. della Commissione Tecnica istituita dal MEF ovvero del MEF medesimo, preordinato, presupposto, conseguenziale o comunque connesso a quelli indicati, ivi compresi gli eventuali e non conosciuti atti di gestione dell'integrazione dell'istanza del ricorrente, avvenuta a seguito del “ticket n. 220204_0011” con apposito inoltro via PEC delle richieste integrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che ai fini del decidere il Collegio ritiene necessario acquisire, ai sensi degli artt. 46, comma 2 e 63, comma 1, c.p.a., la documentazione istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato, nonché una relazione esplicativa dell’iter amministrativo che è stato in concreto seguito nel procedimento de quo;
Dispone che le amministrazioni intimante provvedano a riscontrare il predetto incombente istruttorio, ognuna per quanto di competenza, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) dispone l’incombente istruttorio nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Fissa l’udienza pubblica in data 8 marzo 2023 per la trattazione nel merito della causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Luca Iera, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Iera Francesco Riccio
IL SEGRETARIO