NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE (il Tar altro non ha fatto che adeguarsi al Consiglio di Stato)
Pubblicato il 13/02/2023
N. 02489/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15425/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15425 del 2022, proposto da Anna Altoè, Giuliana Angelini, Gianfranco Baggio, Giulio Baggio, Francesco Baldan, Raffaele Basso, Valerio Bendinelli, Alessandro Benetollo, Barbara Bianchi, Paolo Bison, Amedeo Prospero Edoardo Bocchese, Donata Maria Bochicchio, Walter Bonato, Stefano Boratto, Romeo Bordignon, Federica Bordin, Imerio Borriero, Giancarlo Botticelli, Patrizia Bragagnolo, Gabriella Breda, Mario Briganti, Annamaria Brosolo, Virginio Brunello, Donatella Buzio, Enrico Cameran, Sandro Campetti, Cristina Canel, Silvana Canel, Giuseppe Cariello, Walter Carlotto, Giustiniano Carnelos, Teresa Carturan, Gianpietro Casonato, Danilo Cassolato, Marco Castellini, Bruno Castoldi, Remo Cattarin, Aldo Cazzola, Alessandro Cecchetto, Maria Lucia Chinazzo, Cucu Silvia Ciuraru, Maurizio Colombo, Carlo Corona, Angela Cremonese, Ernesto Crosara, Diego Crosato, Ettore D'Urso, Giovanni Da Ros, Gastone De Pieri, Massimo De Zen, Gianpaolo Del Frate, Adriana Del Nista, Antonio Valter Delvecchio, Ettore Di Russo, Luciano Donner, Paola Durat, Nereo Dussin, Eddo Dussin, Rosalia Fabris, Walter Facchinelli, Fabrizio Favilli, Laura Fedele, Giampietro Feltrin, Pietro Ferracin, Zeno Ferrandini, Giuseppe Ferro, Diego Filippozzi, Gian Paolo Foletto, Sergio Forestan, Diego Franco, Chiara Maria Grazia Fumagalli, Efrem Fumagalli, Raffaele Fumagalli, Michele Galimberti, Mario Gamba, Marzio Garbuio, Lidio Giacomini, Roberto Giani, Maria Grazia Giotto, Mauro Granzotto, Camilla Grigolin, Francesca Grigolin, Antonio Grolla, Gian Piero Iob, Giampaolo Lion, Cornelio Lorenzini, Sergio Lorenzon, Mara Lovat, Luca Lugnani, Giorgio Lunardi, Vasco Maculan, Danilo Manente, Mario Manzin, Nello Marcazzan, Andrea Marchi, Erminio Marinelli, Ottorino Mariotto, Marino Mascoli, Adriano Mason, Daniele Melilla, Eleonora Meneghetti, Maurizio Mestriner, Roberto Michielon, Fabrizio Milan, Erino Mognon, Francesca Monti, Mara Moretti, Sandro Moretti, Nevio Olivo, Adriano Padrin, Silvio Pasini, Lorena Peri, Maria Francesca Perin, Sergio Perini, Antonio Peron, Danilo Poletto, Sergio Possamai, Francesca Prizzon, Silvio Purgatori, Cesare Giovanni Radaelli, Giovanni Renzulli, Francesco Maria Rinaldi, Cristina Risato, Giovanni Riva, Massimiliano Riva, Carlo Robinelli, Valerio Ronchi, Ditta Individuale Russo Antonio, Elena Sandrone, Paolo Scapin, Raffaele Schioppo, Ruggero Cosimo Sindico, Uberto Sonzogno, Pietro Spinetta, Luciano Stefani, Patrizia Suine, Gianna Maria Piera Tecchi, Marco Tironi, Tiziano Toffoli, Alma Toigo, Anna Maria Tommaselli, Giuliano Tonello, Lino Tonolli, Maria Cristina Trabucco, Mauro Tremea, Natalino Trentin, Liviana Turus, Elio Ulliana, Davide Valente, Aglaia Vanzetto, Vera Variola, Monica Vedovato, Raffaella Vedovato, Valeria Vescovi, Angelo Mariano Vialetto, Marina Vianello, Wanda Marilena Vigna, Massimo Virgili, Lenis Zanardo, Dino Zanatta, Emanuela Zanatta, Daniela Zanetta, Anna Rita Zerbinati, Walter Zilio, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Calvetti, Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Calvetti in Treviso, via Tolpada n. 1/A;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
e la dichiarazione di illegittimità (e delle pronunce consequenziali anche di condanna) del silenzio serbato dalla società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Commissione Tecnica del Ministero, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, in merito alla prosecuzione dell'iter procedimentale delle domande per l'accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui alla Legge 145/ 2018 comma 493 ss, ed in particolare della prosecuzione domande di indennizzo forfettario presentate dai ricorrenti secondo il procedimento ordinario delle violazioni massive al T.U.F., secondo la determinazione della Commissione Tecnica del 06.08.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti indicati in epigrafi sono risparmiatori danneggiati dalle vicende che hanno riguardato la Veneto Banca e la Banca Popolare di Vicenza, poste entrambe in liquidazione coatta amministrativa.
Nel mese di febbraio 2020 hanno presentato domanda per ottenere l’erogazione di un indennizzo forfettario da parte del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) previsto dall’art. 1, comma 493, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei risparmiatori danneggiati dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, “dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018”, al ricorrere dei presupposti ivi stabiliti.
Nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2021 e il 28 dicembre 2021 hanno ricevuto, tramite la piattaforma predisposta da parte di Cosap che gestisce le richieste di indennizzo, prima la comunicazione sul “cambio di stato” della loro domanda di indennizzo e dopo il rigetto della domanda. In particolare, Consap faceva pervenire all’interessato la seguente comunicazione: “In relazione alla Sua posizione, come certificato dall’AdE, non sono stati soddisfatti i requisiti reddito-patrimoniali ai fini dell’accesso alla procedura di indennizzo forfettario di cui all’art, 1, co. 502 bis, L. 30.12.2018, n. 145. In ragione di ciò, la Commissione tecnica di cui all’art, 1, co. 501, l. 30.12.2018, n. 145, ha deliberato che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla richiamata normativa”.
Benchè la domanda di indennizzo forfettario fosse stata respinta da Consap, i ricorrenti hanno ritenuto che il procedimento per il riconoscimento dell’indennizzo non si fosse in realtà concluso in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto comunque convertire la domanda di indennizzo forfettario (art. 1, comma 502-bis) in domanda di indennizzo ordinario (art. 1, comma 501) in virtù dell’auto-vincolo espresso con la Comunicazioni della Segreteria Tecnica di Consap del 6 agosto 2020.
Quest’ultimo atto prevede infatti che in caso di controllo negativo sui requisiti reddituali posti a fondamento della domanda di indennizzo ordinario “sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle violazioni massive del T.U.F..
Dopo aver diffidato in data 20 ottobre 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consap s.p.a. a concludere il procedimento mediante “passaggio alla procedura di indennizzo ordinaria di cui all’art. 1, co. 493, L. 30.12.2018, n. 145” previa acquisizione della “documentazione volta a comprovare il possesso dei relativi requisiti”, gli istanti hanno impugnato il silenzio formatosi sulla predetta diffida chiedendo di accertare “il silenzio-inadempimento delle Amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza, alla determinazione dalla Commissione Tecnica assunta nella seduta del 06.08.2021 e all’atto di diffida di cui sopra” ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 117 c.p.a.. In via subordinata, hanno altresì proposto domanda di annullamento, previa rimessione in termini ex art. 37 C.P.A., dei provvedimenti emessi nei lori confronti con cui è stato negato l’accesso all’indennizzo forfettario di cui all’art, 1, comma 501, legge 30.12.2018, n. 145.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio soltanto formalmente.
All’udienza dell’8 febbraio 2023, dopo la discussione di rito, la causa è stata trattenuta in decisione.
La questione centrale della controversia riguarda l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere delle amministrazioni intimate in merito alla domanda di conversione dell’istanza di indennizzo forfettario a quella di indennizzo ordinario.
Il Collegio intende conformarsi, ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d), del c.p.a., al precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza del 19 gennaio 2023, n. 664, che ha esaminato la normativa applicabile ad una fattispecie sovrapponibile alla presente che ha esaminato la distinzione tra il procedimento di indennizzo forfettario a quella di indennizzo ordinario.
Il giudice d’appello ha posto in rilievo come il legislatore non ha previsto che, in caso di mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo forfettario, prende avvio in modo automatico il procedimento per il riconoscimento dell’indennizzo ordinario.
È stato sottolineato al riguardo come il legislatore ha previsto (art. 1, comma 501) che i due procedimenti (forfettario e ordinario) sono autonomi tra loro in quanto aventi una diversa ratio e quindi una distinta disciplina quanto ai presupposti applicativi.
Inoltre, si è posto in rilievo come il legislatore non ha neppure previsto “forme di raccordo” tra le due procedure.
Infine, si è accertato che la deliberazione della Segreteria Tecnica di Consap del 6 agosto 2020 “è specificamente riferita al requisito reddituale” relativo alle domande di indennizzo forfettario per cui non è ravvisabile nel deliberato “quell’autovincolo generalizzato ed esteso” attesa “la diversità di situazione presa in considerazione nella delibera in questione e per la specificità delle circostanze dalla stessa emergenti”.
Alla luce delle considerazioni su esposte, non sussiste l’obbligo di provvedere sull’istanza di parte ricorrente in quanto l’amministrazione non è obbligata a convertire la domanda di indennizzo forfettario che è stata rigettata in domanda di indennizzo massivo, attesa l’autonomia dei due distinti procedimenti, né in base alla legge (all’art, 1, commi da 493/501-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145), né in base ad atti di auto-vincolo (deliberazione della Segreteria Tecnica di Consap del 6 agosto 2020).
Di conseguenza, non sussistono gli estremi per concedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a. al fine di poter ritenere tempestivamente impugnati i provvedimenti di rigetto delle domande di indennizzo forfettario conosciute nel mese di dicembre 2021.
L’istituto della rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale in quanto deroga alla disposizione di legge che prevedono la decadenza dell’azione per impugnare un atto amministrativo a seguito dell’avvenuta decorrenza del termine. La concessione del beneficio è subordinato alla sussistenza, in via alternativa, di due presupposti ossia “errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto” o “gravi impedimenti di fatto”. Atteso il carattere eccezionale della disposizione, non è ammessa l’interpretazione analogica e la stessa disposizione è soggetta a “stretta interpretazione” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 dicembre 2014, n. 33).
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per la concessione del beneficio. Non vi è un’oggettiva ragione di incertezza su “questioni di diritto” in relazione al potere processuale di reagire contro il diniego dell’istanza, né son sono stati allegati “gravi impedimenti di fatto” che possano, in ipotesi, giustificare la rimessione in termini nel potere processuale.
In realtà, parte ricorrente, pone una questione sostanziale ossia ritiene che l’art. 1, comma 501, della legge n. 148 del 2018, non preclude la possibilità di applicare il procedimento ordinario anche alle domande attivate tramite il canale dell’indennizzo forfettario (art. 1, comma 502-bis). Si tratta tuttavia di una questione che attiene al merito della controversia che non incide, in quanto tanto, sull’esercizio del potere processuale di reagire contro la comunicazione del rigetto della domanda di indennizzo forfettario ricevuto da Cosap che parte ricorrente avrebbe potuto senza altro impugnare, anziché attendere la conversione del procedimento, conversione che, peraltro, non era stata neppure comunicata in via diretta.
Non potendo riconoscersi l’errore scusabile, non è possibile disporre, di conseguenza, il mutamento del rito speciale in ordinario al fine di esaminare, nel merito, la domanda impugnatoria.
In conclusione il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Luca Iera, Referendario, Estensore
Igor Nobile, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Iera Francesco Riccio
IL SEGRETARIO