FIR over 35/100 k che documentazione fornire II

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Mi sembra che questo principio di diritto sia applicabile anche ai prospetti delle obbligazioni Pop Vicenza

NT+ Diritto

Prospetto Ops incompleto, la prescrizione decorre dalla chiusura offerta

02 Marzo 2023

Il termine non scatta con l'approvazione da parte di Consob. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 6295 depositata oggi


La pubblicazione di un prospetto relativo ad una Ops non veritiero o incompleto costituisce un illecito permanente. Ne consegue che il momento da cui decorre la prescrizione quinquennale non è quello dell'approvazione Consob ma quello della pubblicazione o, se non coincidente, quello della chiusura dell'offerta. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 6295 depositata oggi, accogliendo il ricorso della Commissione contro la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato prescritto il diritto a riscuotere le sanzioni irrogate a due manager del Monte dei Paschi (25mila euro a testa). La questione riguardava la mancata disclosure nel prospetto informativo dell'Ops per l'acquisto di Banca Antonveneta, dal Banco Santander, degli strumenti derivati sottostanti TROR, sottoscritti dalla fondazione MPS.

Le date salienti sono: l'approvazione del prospetto Consob il 23 aprile 2008, la pubblicazione e la conseguente offerta dei titoli dal 28 aprile al 19 maggio 2008, la successiva chiusura dell'offerta in borsa dei titoli inoptati in data 28/30 maggio 2008. Siccome per la CdA il momento consumativo doveva individuarsi nel momento di approvazione del prospetto, alla data di notifica della contestazione - 29 aprile 2013 -, sarebbe decorso il termine di cinque anni. Per la Consob, viceversa, il dies a quo coincide con la chiusura dell'offerta al pubblico.

Il destinatario del prospetto, spiega la II Sezione civile, è il pubblico degli investitori "cui sono dirette in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti". Dunque, ciò che l'illecito sanziona non è l'aver indotto in errore la Consob nell'approvazione del prospetto presupposto per la sua pubblicazione, ma nell'aver pubblicato un prospetto non veritiero tale da indurre in errore l'investitore sull'effettiva convenienza dell'offerta.

In altri termini la norma non è posta a tutela della attività di controllo e vigilanza della Consob nell'approvazione del prospetto, quanto piuttosto a porre l'investitore o sottoscrittore nelle condizioni ottimali per valutare la convenienza dell'offerta. L'approvazione del prospetto da parte della Consob costituisce un'attività strumentale alla tutela dell'investitore fine ultimo a presidio del quale è posta l'esigenza di trasparenza sottesa alla norma in esame. Ne consegue che il momento di consumazione dell'illecito non è quello della approvazione del prospetto mancante di informazioni rilevanti ma quello della sua pubblicazione.

La Corte d'Appello di Firenze, prosegue la Cassazione, compie un ulteriore errore in quanto afferma che l'illecito in esame ha natura di illecito istantaneo che si consuma definitivamente con il compimento della condotta. Invece, "si tratta di un illecito permanente, in quanto gli effetti della pubblicazione di un prospetto carente di informazioni rilevanti perdurano anche dopo tale momento e cessano solo con la chiusura dell'offerta medesima".

La previsione, infatti, tutela l'investitore fino alla chiusura dell'offerta e il fatto che sia previsto, ai sensi del comma 7 dell'art. 94 TUF, un obbligo di dare conto di fatti sopravvenuti con un supplemento di prospetto conferma che l'illecito perdura fino alla chiusura dell'offerta. E tale obbligo vale, a maggior ragione, per le informazioni rilevanti omesse sin dalla fase di approvazione, sicché risulta evidente che, in un caso come quello in esame, la condotta illecita si protrae fino alla chiusura dell'offerta.
 
Ovviamente chi escluso per date magiche non esiste proprio...
 
Ciao a tutti... secondo me la strada è solo e unicamente politica...!!! Secondo me va incardinata una nuova procedura per chi è stato escluso e non cercare di recuperare le briciole con quanto è rimasto. Se ciò che è rimasto può consentire di alzare il tetto del recupero... tale nuovo tetto raggiunto potrebbe determinare per politica e con nuova procedura, almeno un pari risarcimento a tutti quanti.

Come sapete in passato avevo da sempre sostenuto che il rimborso dovesse essere fatto al 100% per tutti, lo Stato ha resettato gli Istituti... lo Stato rimborsa.

Anche concedendo delle detrazioni fiscali decennali, al limite. E per chi incapiente la possibilità di avere un buono di Stato per sostituire auto o ammodernare la casa. Tanto abbiamo visto con il 110%... dove si vuole i soldi si regalano.
 
Ciao a tutti... secondo me la strada è solo e unicamente politica...!!! Secondo me va incardinata una nuova procedura per chi è stato escluso e non cercare di recuperare le briciole con quanto è rimasto. Se ciò che è rimasto può consentire di alzare il tetto del recupero... tale nuovo tetto raggiunto potrebbe determinare per politica e con nuova procedura, almeno un pari risarcimento a tutti quanti.

Come sapete in passato avevo da sempre sostenuto che il rimborso dovesse essere fatto al 100% per tutti, lo Stato ha resettato gli Istituti... lo Stato rimborsa.

Anche concedendo delle detrazioni fiscali decennali, al limite. E per chi incapiente la possibilità di avere un buono di Stato per sostituire auto o ammodernare la casa. Tanto abbiamo visto con il 110%... dove si vuole i soldi si regalano.
a noi non vanno regalati ma restituiti…è diverso
 
Questa sarebbe l' idea con cui si risolve tutto, proposta da un grande avvocato, ma tutte le associazioni dovrebbero marciare unite e compatte in questa direzione.

“La richiesta – afferma l’avv. Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, che rappresenta migliaia di risparmiatori coinvolti – è che lo Stato metta le laute sanzioni (364 milioni di euro) che incasserà nel Fir e idem dicasi per Banca d’Italia e Consob, le cui ispezioni nel tempo non sono riuscite a far evitare il tracollo della banca.
 
Popolari venete, dimezzato il valore dei crediti residui
Le stime dei liquidatori. E i tassi sui prestiti di Intesa alle Lca raddoppiano

  • Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)
  • 5 Mar 2023
  • Federico Nicoletti
Popolari venete, dimezzato il valore dei crediti residui rimasti ai liquidatori. E sui maxi-prestiti di Intesa scatta il raddoppio degli interessi. A sei anni dalla liquidazione di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, sono le relazioni delle due gestioni liquidatorie (le Lca), pubblicate a febbraio a fare il quadro di quel che è rimasto da realizzare, per rifondere i creditori. In tutto oltre 31 mila, secondo le istanze giunte: 18.750 per Popolare di Vicenza e oltre 13 mila per Veneto Banca, su cui i commissari sostengono che le attività di analisi «sono quasi giunte a conclusione», nel caso di Veneto Banca, mentre i commissari di Popolare di Vicenza affermano che il deposito dello stato passivo «avverrà nei primi mesi 2023». Ai creditori, per altro, i commissari hanno fin da subito lasciato poche speranze. Con le prospettive sul recupero dei crediti, «per doverosa trasparenza - ripetono anche stavolta - non sono al momento ravvisabili concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori diversi» da Intesa Sanpaolo e dallo Stato.
La banca che nel 2017, con il decreto di liquidazione, aveva acquistato la «polpa» di Bpvi e Veneto Banca per un euro, attende la restituzione dei finanziamenti iniziali fatti alle liquidazioni, e garantiti dallo Stato, per coprire il cosiddetto sbilancio di cessione, pari nel complesso a 6,4 miliardi (3.203 milioni nel caso di Bpvi, 3.197 per Veneto Banca). Il decreto legge di liquidazione del 2017 ha stabilito di ripagarli prima di ogni altro credito, subito dopo i prededucibili, per la parte garantita dallo Stato. A ciò si aggiungono subito dopo i finanziamenti che sempre Intesa ha prestato alle due liquidazioni, per farsi pagare i crediti in bonis acquisiti ma rivelatisi poi deteriorati e restituiti ai commissari. Sono 957 milioni (621,4 milioni per Bpvi, 335,8 per Veneto Banca), da restituire prima di iniziare a ripagare allo Stato i fondi messi all’atto della liquidazione (2,4 miliardi su Bpvi, 2,3 su Veneto Banca, rilevano le relazioni, per i contributi per fabbisogno di capitale e oneri di ristrutturazione erogati ad Intesa) e caricati come debito sulle liquidazioni. I creditori chirografari, in teoria vengono dopo, in coda ad un conto da pagare da 12 miliardi.
Ovvio concludere che non vedranno nulla (dubbio che si estende anche allo Stato, il cui
Ill quartier generale di Popolare di Vicenza, prima della liquidazione ni precise dalle relazioni (al pari di quanto recuperato in questi anni), per più vie. Confrontando gli attivi totali a disposizione, sei anni dopo: i 2,5 miliardi di fine 2021 in Veneto Banca sono il 42% dei 5,9 indicati a fine 2017;i 3,4 di Bpvi il 49% dei 6,9 iniziali.
Ci si può poi concentrare nello specifico dei crediti verso clientela. Il valore a fine 2021, rispetto a quello di fine 2017, è, in Bpvi, 2,7 miliardi rispetto a 5,4 (il 49%), e in Veneto Banca 1,9 su 4,7 (il 40%). Se poi si tiene conto che qui ci sono anche i crediti delle «baciate» (561 milioni per Bpvi e 192 per Veneto Banca), e ci si limiti solo ai crediti trasferiti ad Amco per il recupero (comprensivi dei crediti high risk rientrati e non inclusi in origine), il loro valore reale è stimato a fine 2021, in 2.134 milioni di euro in Bpvi, il 49% del totale, dopo svalutazioni per 2.160 fatte sulla base delle stime di recupero di Amco (e magari sopravalutate); in Veneto Banca il valore è di 1.782 milioni,il 46% del totale, dopo svalutazioni per 2.100.
Infine le relazioni danno un’altra indicazione di rilievo. Concretissima, rispetto agli esiti delle liquidazioni. I finanziamenti quinquennali di Intesa alle liquidazioni, in scadenza a fine 2022, sono stati prorogati per quattro anni,con un tasso d’interesse passato dall’1 al 2 per cento. I commissari non indicano quale sia l’entità residua da restituire. Ma a marzo di due anni fa i commissari di Veneto Banca, in audizione in parlamento alla commissione banche, avevano sostenuto che erano stati recuperati 1,4 miliardi (di questi, sui crediti, 604 milioni da Amco e 210 dai liquidatori), 1,1 dei quali erano andati a Intesa per ridurre il debito da 3,2, tagliando il peso delle restituzioni: «All’inizio 87 mila euro andavano ogni giorno ad Intesa», avevano detto i liquidatori. Ora gli interessi sono raddoppiati. D’altra parte l’alternativa alla proroga era per lo Stato di dover pagare a Intesa le garanzie prestate sui finanziamenti.
 
Perchè la ricorrente ha ritirato il ricorso? Bravo chi lo sa.....


Pubblicato il 10/03/2023
N. 04092/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08870/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8870 del 2022, proposto da Maria Luigia Bottecchia, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Tecnica FIR e Consap S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti

Bpv in Liquidazione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento

- del provvedimento emesso da Consap s.p.a. denominato “Comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145”, relativo alla domanda presentata dalla ricorrente (Domanda ID 166905 – Protocollo 200614_0760) con data 1° luglio 2022 e comunicato/notificato lo stesso giorno;

- di ogni altro atto precedente e successivo, presupposto o necessario o comunque connesso, ancorchè di data e di tenore non conosciuto ma che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, compresa la comunicazione/notifica in data 30 giugno 2022 all’indirizzo e-mail (indicato in sede di domanda al F.I.R.) con messaggio di cambio stato della domanda inoltrata dal ricorrente al Fondo Indennizzo Risparmiatori Consap s.p.a..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la memoria del 3 marzo 2023, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente era azionista della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. che in seguito è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Nel mese di giugno 2020 ha presentato domanda per ottenere l’erogazione dell’indennizzo previsto dal Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito con l’art. 1, comma 493, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei risparmiatori danneggiati dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa “dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018”, al ricorrere dei presupposti ivi stabiliti.

Consap s.p.a., che istruisce le richieste di indennizzo e gestisce il relativo procedimento, in data 1 luglio 2022 ha comunicato all’istante il rigetto dell’istanza. Segnatamente Consap ha posto in evidenza che “la documentazione allegata all’istanza, anche a seguito di integrazione, non è risultata idonea/insufficiente per il riconoscimento dell’indennizzo del FIR”; “In ragione di ciò, la Commissione tecnica, ha deliberato che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla richiamata normativa” (art. 1, comma 493, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145).

Parte ricorrente ha quindi impugnato la nota di Consap del 1 luglio 2022, chiedendone l’annullamento, in quanto illegittima poiché adottata in violazione dell’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 e delle garanzie partecipative (art. 10-bis della legge n. 241/1990), oltre che per essere affetta da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, in ordine all’accertamento delle “violazioni massive” compiute in spregio agli obblighi di condotta cui sono tenute le banche ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Il Ministero dell'economia e delle finanze si è costituito in giudizio soltanto formalmente.

Con memoria del 3 marzo 2023 parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla decisione della causa a seguito dell’ottenimento della pretesa sostanziale che si prometteva di conseguire tramite l’odierna iniziativa processuale (cfr. nota Consap del 19 settembre 2022 prodotta in giudizio) e pertanto ha chiesto al Collegio di adottare una pronuncia di cessata materia del contendere.

All’udienza dell’8 marzo 2023 il difensore di parte ricorrente ha ribadito la sussistenza della cessazione della materia del contendere e ha chiesto la condanna alle spese di giudizio tramite accertamento della soccombenza c.d. virtuale.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto riferito dal difensore della parte sostanziale, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

In relazione alla richiesta di accertare la soccombenza in modo virtuale, il Collegio ritiene, alla luce delle evidenze procedimentali e processuali, il ricorso fondato in quanto il provvedimento gravato risulta viziato da un’evidente violazione di legge, oltre che affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Difatti, spettava alla Commissione tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 e dell’art. 7, comma 1, del d.m. 10 maggio 2019 del MEF, riscontrare in concreto la sussistenza delle violazioni massive del TUB poste in essere dalla banche - anche nei periodi temporali diversi dal c.d. “periodo sospetto” - in relazione alla posizione dell’istante, avvalendosi se del caso dei poteri istruttori forniti dal legislatore proprio in considerazione della debolezza informativa (posizione asimmetrica) in cui versa quest’ultimo rispetto all’istituto di credito. Anziché operare secondo diritto, la Commissione ha illegittimamente invertito il riparto dell’onere probatorio, che il legislatore poneva a suo carico, sulla dimostrazione delle violazioni massive.

Ne consegue che in virtù del principio di soccombenza, accertata in modo virtuale, le spese del giudizio vanno poste a carico del Ministero dell’economia e delle finanze al quale il provvedimento impugnato è sostanzialmente imputato e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell’attività processuale posta in essere dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.800,00, oltre Iva, Cap, spese generali e rimborso del contributo unificato versato; nulla per le spese in relazione alle altre parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario, Estensore

Igor Nobile, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Iera Eleonora Monica





IL SEGRETARIO
 
Pubblicato il 10/03/2023
N. 04098/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10873/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10873 del 2022, proposto da Andrea Cainero, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

a) del provvedimento recante “Comunicazione di mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145. Avente diritto Andrea Cainero C.F.: CNRNDR73L26L483J”;

b) di tutti gli altri atti a tale provvedimento comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista l’istanza del 3 febbraio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente era azionista della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. che in seguito è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Nel mese di giugno 2020 ha presentato domanda per ottenere l’erogazione dell’indennizzo previsto dal Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito con l’art. 1, comma 493, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei risparmiatori danneggiati dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa “dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018”, al ricorrere dei presupposti ivi stabiliti.

Consap s.p.a., che istruisce le richieste di indennizzo e gestisce il relativo procedimento, in data 29 giugno 2022 ha comunicato all’istante il rigetto dell’istanza. Segnatamente Consap ha posto in evidenza che “la documentazione allegata all’istanza, anche a seguito di integrazione, non è risultata idonea/insufficiente per il riconoscimento dell’indennizzo del FIR”; “In ragione di ciò, la Commissione tecnica, ha deliberato che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla richiamata normativa” (art. 1, comma 493, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145).

Parte ricorrente ha quindi impugnato la nota di Consap del 29 giugno 2022, chiedendone l’annullamento, in quanto illegittima poiché adottata in violazione dell’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018, dell’art. 7 del d.m. 10 maggio 2019 del MEF, delle delibera della Commissione tecnica in data 19 dicembre 2019, delle Linee Guida della Commissione tecnica in data 13 gennaio 2022, oltre che per essere affetta da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, in ordine all’accertamento delle “violazioni massive” compiute in spregio agli obblighi di condotta cui sono tenute le banche ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Il Ministero dell'economia e delle finanze e Consap si sono costituiti in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva di Consap la quale svolgerebbe “funzioni di mera Segreteria Tecnica” e nel merito hanno replicato alle censure sollevate.

Con istanza del 3 marzo 2023 parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla decisione della causa a seguito dell’ottenimento della pretesa sostanziale che si prometteva di conseguire tramite l’odierna iniziativa processuale (cfr. stralcio dell’estratto conto prodotto in giudizio) e pertanto ha chiesto al Collegio di adottare una pronuncia di cessata materia del contendere.

All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare va disattesa l’eccezione di difetto di carenza di legittimazione passiva in quanto Consap svolge “anche un’attività di gestione che non si esaurisce nella predisposizione dei processi concernenti l’espletamento delle procedure, essendo la società incaricata, tra l’altro, dell’esecuzione delle delibere della Commissione tecnica ... l’interlocuzione diretta con i richiedenti l’indennizzo … tenuto conto, peraltro, dell’incidenza dei vincoli conformativi suscettibili di scaturire dalla pronuncia giurisdizionale sulla società” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza del 19 gennaio 2023, n. 664).

Fermo quanto sopra, il Collegio, nel prendere atto di quanto riferito dal difensore della parte sostanziale, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. e reputa esservi gli estremi per procedere all’accertamento della soccombenza in modo virtuale.

Alla luce delle evidenze procedimentali e processuali, il ricorso è infatti fondato in quanto il provvedimento gravato risulta viziato da un’evidente violazione di legge, oltre che affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Difatti, spettava alla Commissione tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 e dell’art. 7, comma 1, del d.m. 10 maggio 2019 del MEF, riscontrare in concreto la sussistenza delle violazioni massive del TUB poste in essere dalla banche - anche nei periodi temporali diversi dal c.d. “periodo sospetto” - in relazione alla posizione dell’istante, avvalendosi se del caso dei poteri istruttori forniti dal legislatore proprio in considerazione della debolezza informativa (posizione asimmetrica) in cui versa quest’ultimo rispetto all’istituto di credito. Anziché operare secondo diritto, la Commissione ha illegittimamente invertito il riparto dell’onere probatorio, che il legislatore poneva a suo carico, sulla dimostrazione delle violazioni massive.

Ne consegue che in virtù del principio di soccombenza, accertata in modo virtuale, le spese del giudizio vanno poste a carico del Ministero dell’economia e delle finanze al quale il provvedimento impugnato è sostanzialmente imputato e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell’attività processuale posta in essere dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.800,00, oltre Iva, Cap, spese generali e rimborso del contributo unificato versato; nulla per le spese in relazione alle altre parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario, Estensore

Igor Nobile, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Iera Eleonora Monica





IL SEGRETARIO
 
Pubblicato il 10/03/2023
N. 04101/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10875/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10875 del 2022, proposto da Enzo Cainero, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

a) del provvedimento recante “Comunicazione di mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145. Avente diritto Enzo Cainero C.F.: CNRNZE44M23L065H”;

b) di tutti gli altri atti a tale provvedimento comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista l’istanza del 3 febbraio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente era azionista della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. che in seguito è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Nel mese di giugno 2020 ha presentato domanda per ottenere l’erogazione dell’indennizzo previsto dal Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito con l’art. 1, comma 493, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei risparmiatori danneggiati dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa “dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018”, al ricorrere dei presupposti ivi stabiliti.

Consap s.p.a., che istruisce le richieste di indennizzo e gestisce il relativo procedimento, in data 29 giugno 2022 ha comunicato all’istante il rigetto dell’istanza. Segnatamente Consap ha posto in evidenza che “la documentazione allegata all’istanza, anche a seguito di integrazione, non è risultata idonea/insufficiente per il riconoscimento dell’indennizzo del FIR”; “In ragione di ciò, la Commissione tecnica, ha deliberato che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla richiamata normativa” (art. 1, comma 493, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145).

Parte ricorrente ha quindi impugnato la nota di Consap del 29 giugno 2022, chiedendone l’annullamento, in quanto illegittima poiché adottata in violazione dell’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018, dell’art. 7 del d.m. 10 maggio 2019 del MEF, delle delibera della Commissione tecnica in data 19 dicembre 2019, delle Linee Guida della Commissione tecnica in data 13 gennaio 2022, oltre che per essere affetta da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, in ordine all’accertamento delle “violazioni massive” compiute in spregio agli obblighi di condotta cui sono tenute le banche ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Il Ministero dell'economia e delle finanze e Consap si sono costituiti in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva di Consap la quale svolgerebbe “funzioni di mera Segreteria Tecnica” e nel merito hanno replicato alle censure sollevate.

Con istanza del 3 marzo 2023 parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla decisione della causa a seguito dell’ottenimento della pretesa sostanziale che si prometteva di conseguire tramite l’odierna iniziativa processuale (cfr. stralcio dell’estratto conto prodotto in giudizio) e pertanto ha chiesto al Collegio di adottare una pronuncia di cessata materia del contendere.

All’udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare va disattesa l’eccezione di difetto di carenza di legittimazione passiva in quanto Consap svolge “anche un’attività di gestione che non si esaurisce nella predisposizione dei processi concernenti l’espletamento delle procedure, essendo la società incaricata, tra l’altro, dell’esecuzione delle delibere della Commissione tecnica ... l’interlocuzione diretta con i richiedenti l’indennizzo … tenuto conto, peraltro, dell’incidenza dei vincoli conformativi suscettibili di scaturire dalla pronuncia giurisdizionale sulla società” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza del 19 gennaio 2023, n. 664).

Fermo quanto sopra, il Collegio, nel prendere atto di quanto riferito dal difensore della parte sostanziale, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. e reputa esservi gli estremi per procedere all’accertamento della soccombenza in modo virtuale.

Alla luce delle evidenze procedimentali e processuali, il ricorso è infatti fondato in quanto il provvedimento gravato risulta viziato da un’evidente violazione di legge, oltre che affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Difatti, spettava alla Commissione tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 e dell’art. 7, comma 1, del d.m. 10 maggio 2019 del MEF, riscontrare in concreto la sussistenza delle violazioni massive del TUB poste in essere dalla banche - anche nei periodi temporali diversi dal c.d. “periodo sospetto” - in relazione alla posizione dell’istante, avvalendosi se del caso dei poteri istruttori forniti dal legislatore proprio in considerazione della debolezza informativa (posizione asimmetrica) in cui versa quest’ultimo rispetto all’istituto di credito. Anziché operare secondo diritto, la Commissione ha illegittimamente invertito il riparto dell’onere probatorio, che il legislatore poneva a suo carico, sulla dimostrazione delle violazioni massive.

Ne consegue che in virtù del principio di soccombenza, accertata in modo virtuale, le spese del giudizio vanno poste a carico del Ministero dell’economia e delle finanze al quale il provvedimento impugnato è sostanzialmente imputato e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell’attività processuale posta in essere dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.800,00, oltre Iva, Cap, spese generali e rimborso del contributo unificato versato; nulla per le spese in relazione alle altre parti non costituite.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario, Estensore

Igor Nobile, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Iera Eleonora Monica





IL SEGRETARIO
 
Pubblicato il 10/03/2023
N. 04149/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08772/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8772 del 2022, proposto da Francesco Vigna, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, Consap S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento

- del provvedimento emesso da Consap s.p.a. denominato “Comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145”, relativo alla domanda presentata dal ricorrente (Domanda ID 167202 – Protocollo 200614_0762) con data 1° luglio 2022 e comunicato/notificato lo stesso giorno;

- di ogni altro atto precedente e successivo, presupposto o necessario o comunque connesso, ancorchè di data e di tenore non conosciuto ma che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, compresa la comunicazione/notifica in data 30 giugno 2022 all’indirizzo e-mail (indicato in sede di domanda al F.I.R.) con messaggio di cambio stato della domanda inoltrata dal ricorrente al Fondo Indennizzo Risparmiatori Consap s.p.a..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la memoria del 3 marzo 2023, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente era azionista della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. che in seguito è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Nel mese di giugno 2020 ha presentato domanda per ottenere l’erogazione dell’indennizzo previsto dal Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito con l’art. 1, comma 493, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei risparmiatori danneggiati dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa “dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018”, al ricorrere dei presupposti ivi stabiliti.

Consap s.p.a., che istruisce le richieste di indennizzo e gestisce il relativo procedimento, in data 1 luglio 2022 ha comunicato all’istante il rigetto dell’istanza. Segnatamente Consap ha posto in evidenza che “la documentazione allegata all’istanza, anche a seguito di integrazione, non è risultata idonea/insufficiente per il riconoscimento dell’indennizzo del FIR”; “In ragione di ciò, la Commissione tecnica, ha deliberato che, nel caso di specie, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla richiamata normativa” (art. 1, comma 493, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145).

Parte ricorrente ha quindi impugnato la nota di Consap del 1 luglio 2022, chiedendone l’annullamento, in quanto illegittima poiché adottata in violazione dell’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 e delle garanzie partecipative (art. 10-bis della legge n. 241/1990), oltre che per essere affetta da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, in ordine all’accertamento delle “violazioni massive” compiute in spregio agli obblighi di condotta cui sono tenute le banche ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Il Ministero dell'economia e delle finanze si è costituito in giudizio soltanto formalmente.

Con memoria del 3 marzo 2023 parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla decisione della causa a seguito dell’ottenimento della pretesa sostanziale che si prometteva di conseguire tramite l’odierna iniziativa processuale (cfr. nota Consap del 19 settembre 2022 prodotta in giudizio) e pertanto ha chiesto al Collegio di adottare una pronuncia di cessata materia del contendere.

All’udienza dell’8 marzo 2023 il difensore di parte ricorrente ha ribadito la sussistenza della cessazione della materia del contendere e ha chiesto la condanna alle spese di giudizio tramite accertamento della soccombenza c.d. virtuale.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto riferito dal difensore della parte sostanziale, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

In relazione alla richiesta di accertare la soccombenza in modo virtuale, il Collegio ritiene, alla luce delle evidenze procedimentali e processuali, il ricorso fondato in quanto il provvedimento gravato risulta viziato da un’evidente violazione di legge, oltre che affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Difatti, spettava alla Commissione tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 e dell’art. 7, comma 1, del d.m. 10 maggio 2019 del MEF, riscontrare in concreto la sussistenza delle violazioni massive del TUB poste in essere dalla banche - anche nei periodi temporali diversi dal c.d. “periodo sospetto” - in relazione alla posizione dell’istante, avvalendosi se del caso dei poteri istruttori forniti dal legislatore proprio in considerazione della debolezza informativa (posizione asimmetrica) in cui versa quest’ultimo rispetto all’istituto di credito. Anziché operare secondo diritto, la Commissione ha illegittimamente invertito il riparto dell’onere probatorio, che il legislatore poneva a suo carico, sulla dimostrazione delle violazioni massive.

Ne consegue che in virtù del principio di soccombenza, accertata in modo virtuale, le spese del giudizio vanno poste a carico del Ministero dell’economia e delle finanze al quale il provvedimento impugnato è sostanzialmente imputato e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell’attività processuale posta in essere dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.800,00, oltre Iva, Cap, spese generali e rimborso del contributo unificato versato; nulla per le spese in relazione alle altre parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Luca Iera, Referendario, Estensore

Igor Nobile, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Iera Eleonora Monica





IL SEGRETARIO
 
Ho postato queste quattro sentenze (del consiglio di stato e quindi definitive). Bisognerebbe capire quali erano i casi sottostanti. Mi sembra però limpidissimo il principio elaborato dalla giurisprudenza

Una cosa è certa: il diritto amministrativo non ha trovato casa nella commissione FIR: speriamo che ora cominci ad albergare in Consap
 
Azzerati Carife, mille senza indennizzo "Non ci arrendiamo, Roma ci aiuti"

Azzerati Carife, mille senza indennizzo "Non ci arrendiamo, Roma ci aiuti"

La battaglia delle associazioni prosegue. L’incontro a Montecitorio con il deputato Bergamini. Il presidente Cappellari: "Ora convocheremo i risparmiatori, servono azioni concrete e condivise".

Sono circa mille i risparmiatori azzerati che non hanno ancora ricevuto l’indennizzo. Ma nessuna delle associazioni che li rappresenta ha intenzione di gettare la spugna. La battaglia prosegue, anche attraverso il pressing dei parlamentari del territorio. Il mese scorso, in particolare, associazioni e comitati dei risparmiatori hanno avuto un incontro con il parlamentare del Carroccio, Davide Bergamini con il quale hanno condiviso la roadmap sulle azioni da mettere in campo per tutelare gli azzerati. "L’associazione Amici della Carife – commenta il presidente Marco Cappellari – a seguito dell’incontro avuto a Montecitorio con il deputato Bergamini il 21 febbraio e delle successive interlocuzioni con Governo e Consap, ha convocato un incontro tecnico con tutte le associazioni dei risparmiatori e dei consumatori che tutelano gli azzerati Carife". All’incontro erano presenti, oltre a Cappellari e Susanna Giuriatti per Amici della Carife, Milena Zaggia e Giovanna Mazzoni per Movimento Risparmiatori Traditi, Roberto Zapparoli, Andrea Ori, Massimo Buja ed Ermanno Rossi per Federconsumatori, Maria Rosaria Cimmino per Studio PicciAdiconsum; Enrico Scarazzati di Lega Consumatori; Gisella Rossi del Gruppo Azzerati Carife, Enrico Campagnoli di Astuc, Serenna Breveglieri e Cosetta Caveduri di Azimut. Attualmente, sono circa 18 mila gli azzerati che hanno già ricevuto l’indennizzo dal Fondo Indennizzo Risparmiatori ma rimangono, come detto in premessa, alcune questioni aperte. Al di là di chi ancora l’indennizzo non l’ha ricevuto (anche per motivazioni tecniche e procedurali che sono state prese in esame dalle associazioni dei risparmiatori), aleggia il macro tema dell’avanzo del Fir. Fortunatamente, grazie alle pressioni di alcuni parlamentari, l’attività è stata prolungata rispetto alla scadenza originaria ma restano ancora 500 milioni di euro da distribuire. Soldi che, per legge, devono essere destinati agli azzerati dei sei istituti bancari. Tra l’altro, fanno notare gli azzerati, questo avanzo "potrebbe accrescere l’indennizzo già erogato". "Dal confronto tecnico emerso – chiude Cappellari – si è deciso di proseguire nella richiesta verso i deputati del territorio di una soluzione per le due importanti questioni aperte. Si sono anche condivise modalità di azione nel confronto con Consap, l’ente erogante gli indennizzi, al fine di agevolare quanto possibile il riesame di talune pratiche ancora aperte".
 
Le associazioni dei risparmiatori di Carife fanno il punto sui mille ‘azzerati’ non ancora indennizzati


Le associazioni dei risparmiatori di Carife fanno il punto sui mille ‘azzerati’ non ancora indennizzati

Incontro congiunto a Roma con il deputato leghista Davide Bergamini per le associazioni di azzerati Carife: "In mille non hanno ancora ricevuto l'indennizzo ma il Fir ha un avanzo di 500 milioni che potrebbe accrescere l'indennizzo già erogato"

Le associazioni che tutelano gli azionisti e obbligazionisti ex-Carife si muovono insieme per proseguire nell’operazione indennizzi in un incontro congiunto.

“L’associazione Amici della Carife – commenta il presidente Marco Cappellari – a seguito dell’incontro avuto a Montecitorio con il deputato Davide Bergamini il 21 febbraio scorso e delle successive interlocuzioni con Governo e Consap, ha convocato un incontro tecnico con tutte le associazioni dei risparmiatori e dei consumatori che tutelano gli azzerati Carife.”

All’incontro erano presenti Marco Cappellari e Susanna Giuriatti per Amici della Carife; Milena Zaggia e Giovanna Mazzoni per Movimento Risparmiatori Traditi; Roberto Zapparoli, Andrea Ori, Massimo Buja ed Ermanno Rossi per Federconsumatori; Maria Rosaria Cimmino per Studio Picci/Adiconsum; Enrico Scarazzati di Lega Consumatori; Gisella Rossi del Gruppo Azzerati Carife; Enrico Campagnoli di Astuc; Serenna Breveglieri e Cosetta Caveduri di Azimut.

Nonostante circa 18mila azzerati hanno già ricevuto l’indennizzo dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, si è fatto il punto sulle questioni ancora aperte, che sono essenzialmente due. La prima è il fatto che circa mille azzerati non hanno ancora ricevuto avuto l’indennizzo, con l’analisi delle ragioni tecniche dei motivi e delle possibili soluzioni, la seconda è il fatto che il Fondo Indennizzo Risparmiatori ha un avanzo di circa 500 milioni di euro destinato, per legge, agli azzerati di 6 istituti bancari. Questo avanzo potrebbe in qualche modo accrescere l’indennizzo già erogato.

“Dal confronto tecnico emerso – prosegue Cappellari di Amici della Carife – si è deciso di proseguire nella richiesta verso i deputati del territorio di una soluzione per le due importanti questioni aperte. Si sono anche condivise modalità di azione nel confronto con Consap, l’ente erogante gli indennizzi, al fine di agevolare quanto possibile il riesame di talune pratiche ancora aperte.”
 
Azzerati Carife, mille senza indennizzo "Non ci arrendiamo, Roma ci aiuti"

Azzerati Carife, mille senza indennizzo "Non ci arrendiamo, Roma ci aiuti"

La battaglia delle associazioni prosegue. L’incontro a Montecitorio con il deputato Bergamini. Il presidente Cappellari: "Ora convocheremo i risparmiatori, servono azioni concrete e condivise".

Sono circa mille i risparmiatori azzerati che non hanno ancora ricevuto l’indennizzo. Ma nessuna delle associazioni che li rappresenta ha intenzione di gettare la spugna. La battaglia prosegue, anche attraverso il pressing dei parlamentari del territorio. Il mese scorso, in particolare, associazioni e comitati dei risparmiatori hanno avuto un incontro con il parlamentare del Carroccio, Davide Bergamini con il quale hanno condiviso la roadmap sulle azioni da mettere in campo per tutelare gli azzerati. "L’associazione Amici della Carife – commenta il presidente Marco Cappellari – a seguito dell’incontro avuto a Montecitorio con il deputato Bergamini il 21 febbraio e delle successive interlocuzioni con Governo e Consap, ha convocato un incontro tecnico con tutte le associazioni dei risparmiatori e dei consumatori che tutelano gli azzerati Carife". All’incontro erano presenti, oltre a Cappellari e Susanna Giuriatti per Amici della Carife, Milena Zaggia e Giovanna Mazzoni per Movimento Risparmiatori Traditi, Roberto Zapparoli, Andrea Ori, Massimo Buja ed Ermanno Rossi per Federconsumatori, Maria Rosaria Cimmino per Studio PicciAdiconsum; Enrico Scarazzati di Lega Consumatori; Gisella Rossi del Gruppo Azzerati Carife, Enrico Campagnoli di Astuc, Serenna Breveglieri e Cosetta Caveduri di Azimut. Attualmente, sono circa 18 mila gli azzerati che hanno già ricevuto l’indennizzo dal Fondo Indennizzo Risparmiatori ma rimangono, come detto in premessa, alcune questioni aperte. Al di là di chi ancora l’indennizzo non l’ha ricevuto (anche per motivazioni tecniche e procedurali che sono state prese in esame dalle associazioni dei risparmiatori), aleggia il macro tema dell’avanzo del Fir. Fortunatamente, grazie alle pressioni di alcuni parlamentari, l’attività è stata prolungata rispetto alla scadenza originaria ma restano ancora 500 milioni di euro da distribuire. Soldi che, per legge, devono essere destinati agli azzerati dei sei istituti bancari. Tra l’altro, fanno notare gli azzerati, questo avanzo "potrebbe accrescere l’indennizzo già erogato". "Dal confronto tecnico emerso – chiude Cappellari – si è deciso di proseguire nella richiesta verso i deputati del territorio di una soluzione per le due importanti questioni aperte. Si sono anche condivise modalità di azione nel confronto con Consap, l’ente erogante gli indennizzi, al fine di agevolare quanto possibile il riesame di talune pratiche ancora aperte".
Purtroppo la questione 'RIESAME' è solo una favoletta, raccontata in sede MEF e CONSAP anche il 21.02.23
Dopo tale incontro la chiusura è totale. Hanno bloccato il canale nel portale sito Consap 'CONTATTI',dove si poteva procedere in autonomia.
La segreteria tecnica beneficia di Euro 750.000 non si sa per cosa.
E' STATO chiesto di indicare portale FIR iter per chiedere riesame: pec etc.... Fino ad oggi nulla.
Hanno un grosso contenzioso per il quale la COMMISSIONE TECNICA INVISIBILE s'è defilata.
Mef batte il chiodo FISSO sul fatto che serve una nuova norma per l'innalzamento della % indennizzo e che deve passare con una istruttoria in Europa, contestata immediatamente.
La politica contro i burocrati subisce se non s'impone.
 
Purtroppo la questione 'RIESAME' è solo una favoletta, raccontata in sede MEF e CONSAP anche il 21.02.23
Dopo tale incontro la chiusura è totale. Hanno bloccato il canale nel portale sito Consap 'CONTATTI',dove si poteva procedere in autonomia.
La segreteria tecnica beneficia di Euro 750.000 non si sa per cosa.
E' STATO chiesto di indicare portale FIR iter per chiedere riesame: pec etc.... Fino ad oggi nulla.
Hanno un grosso contenzioso per il quale la COMMISSIONE TECNICA INVISIBILE s'è defilata.
Mef batte il chiodo FISSO sul fatto che serve una nuova norma per l'innalzamento della % indennizzo e che deve passare con una istruttoria in Europa, contestata immediatamente.
La politica contro i burocrati subisce se non s'impone.

Ciao

purtroppo quello che scrivi era perfettamente intuito.

I Signori commissari hanno affrontato il loro ruolo non ho ancora capito bene come. Il loro Presidente (mi chiedo ancora chi l'abbia piazzato lì, ma se immagino un partito con un simbolo astrale temo di non andare molto lontano dal vero) è andato nella commissione di indagine sul sistema bancario a dire quattro cose abbastanza scontate (e nessuno ha chiesto approfondimenti: quasi che i deputati fossero lì per caso).

E con quel fare (e soprattutto considerando che non hanno per nulla applicato i diritto amministrativo) non mi stupisce il fatto che siano pieni di contenzioso (tanto paga poi Pantalone e un'ipotesi di danno erariale in capo a loro se si realizza si realizza tra 20 anni e rammento a me stesso che le somme richieste per danno erariale sono come le sanzioni: non trasmissibili agli eredi).

Per quanto concerne infine l'U.E è una favoletta: la UE ha forse imposto il tetto di 100 mila euro (che assomiglia molto a quello di tutela dei depositi bancari). Ma quando è stata scritta la norma non era ancora stato accertato giudizialmente quello che gli istituti di credito avevano combinato: quindi l'Europa ora ci sentirebbe (se ci fosse qualcuno in grado di negoziare a Bruxelles: abilità questa piuttosto rara nella alta dirigenza pubblica e soprattutto nel Governo).

Non resta a questo punto, salvo una modifica legislativa (e la contestuale sostituzione di tutta la commissione, oramai solo lì per prendere il pour boire), che la via del tribunale
 
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