FIR over 35/100 k che documentazione fornire III

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link

dovrei aver risposto a tutti, sia qua che in privato, riposto per eventuali nuove persone interessate

Buongiorno a tutte e tutti! Siamo un piccolo gruppo (al momento) di sfortunati possessori di obbligazioni subordinate delle banche Venete, appartenenti al secondo binario, che si sono visti respingere la propria richiesta di rimborso dal momento che, secondo la Commissione, non siamo stati in grado di attestare le famose violazioni TUF. In parole povere ci è stato comunicato che il nostro acquisto di obbligazioni subordinate di Banca Popolare di Vicenza era avvenuto al di fuori del periodo sospetto individuato dalla Commissione (si parla di qualche mese dopo la fine del periodo nel nostro caso). Visto che comunque non vogliamo abbandonare la speranza e la possibilità di ottenere il risarcimento, anche alla luce delle recenti sentenze TAR che sembrano essere quasi tutte favorevoli agli obbligazionisti, e visti anche alcuni colloqui che abbiamo già avuto con alcuni legali per poter analizzare nei dettagli la situazione, l’idea di questo post è quella di valutare se esiste la possibilità di formare un gruppo sostanzioso (si spera nel numero e purtroppo anche nel totale delle obbligazioni detenute) per poter sfruttare qualche economia di scala. Almeno nei casi presi in esame fino ad ora, abbiamo visto che le risposte arrivate sono state fatte “con lo stampino”, visto che le risposte inviate sono del tutto standard. Pertanto, se ne avete voglia, vi prego di mettervi in contatto con me, ai fini di fare solo un conteggio iniziale di quante possano essere le persona coinvolte. Al momento ribadisco che non vi è nulla da pagare o documenti da firmare, quindi non c’è nulla di vincolante!!
 
dovrei aver risposto a tutti, sia qua che in privato, riposto per eventuali nuove persone interessate

Buongiorno a tutte e tutti! Siamo un piccolo gruppo (al momento) di sfortunati possessori di obbligazioni subordinate delle banche Venete, appartenenti al secondo binario, che si sono visti respingere la propria richiesta di rimborso dal momento che, secondo la Commissione, non siamo stati in grado di attestare le famose violazioni TUF. In parole povere ci è stato comunicato che il nostro acquisto di obbligazioni subordinate di Banca Popolare di Vicenza era avvenuto al di fuori del periodo sospetto individuato dalla Commissione (si parla di qualche mese dopo la fine del periodo nel nostro caso). Visto che comunque non vogliamo abbandonare la speranza e la possibilità di ottenere il risarcimento, anche alla luce delle recenti sentenze TAR che sembrano essere quasi tutte favorevoli agli obbligazionisti, e visti anche alcuni colloqui che abbiamo già avuto con alcuni legali per poter analizzare nei dettagli la situazione, l’idea di questo post è quella di valutare se esiste la possibilità di formare un gruppo sostanzioso (si spera nel numero e purtroppo anche nel totale delle obbligazioni detenute) per poter sfruttare qualche economia di scala. Almeno nei casi presi in esame fino ad ora, abbiamo visto che le risposte arrivate sono state fatte “con lo stampino”, visto che le risposte inviate sono del tutto standard. Pertanto, se ne avete voglia, vi prego di mettervi in contatto con me, ai fini di fare solo un conteggio iniziale di quante possano essere le persona coinvolte. Al momento ribadisco che non vi è nulla da pagare o documenti da firmare, quindi non c’è nulla di vincolante!!
sono interessato alla tua iniziativa.come devo fare per contattarti?
 
Pubblicato il 22/04/2024
N. 07971/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03457/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3457 del 2024, proposto da
Pietro Serafini, Liliana Serafini, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Festelli, Simone Costanzo, con domicilio digitale come in atti;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consap S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento

delle comunicazioni di rigetto della liquidazione dell’indennizzo F.I.R.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Atteso che:

- i ricorrenti, sia in proprio che quali eredi di Angela Rancan, richiedevano la liquidazione dell’indennizzo previsto dal F.I.R. gestito da Consap S.p.A. in forza della legge del 30 dicembre 2018 n. 145 articolo 1 dal comma 493 al comma 507, come novellata dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla Legge di bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n. 160, dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- Consap S.p.A. liquidava un indennizzo parziale in favore di Pietro Serafini e non concludeva la valutazione della richiesta per quanto concerne Liliana Serafini.

- a seguito di comunicazioni interlocutorie per il tramite della Confconsumatori, Consap rilevava che la ragione per la quale non era stato corrisposto l’indennizzo nella misura richiesta da Pietro Serafini risiedeva nella mancanza di un documento bancario idoneo a dimostrare l’acquisto originario dei titoli da parte della dante causa.

Considerato che:

- Consap S.p.A. non si è costituita in giudizio, mentre il Ministero resistente si è costituito con memoria di stile senza svolgere difese;

- dall’esame della documentazione in atti, risulta che il procedimento avviato a seguito della richiesta di indennizzo dei ricorrenti non è stato concluso con un provvedimento espresso tale non potendosi ritenere il riscontro alla diffida della Confconsumatori;

- dal tenore della comunicazione inviata dalla Consap a Confconsumatori, si evince che il procedimento è viziato da un difetto di istruttoria in quanto la Commissione tecnica non ha richiesto ai ricorrenti la documentazione idonea a dimostrare l'acquisto originario da parte della dante causa prima di rigettare ovvero archiviare la richiesta.

Ritenuto che:

- alla luce delle evidenze in atti, il ricorso sia fondato in relazione al dedotto profilo di difetto di istruttoria;

- il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato alle amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, di procedere al riesame delle richieste formulate dai ricorrenti disponendo il soccorso istruttorio in relazione alla documentazione asseritamente mancante nel rispetto dei loro diritti di partecipazione procedimentale;

- debba essere disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanna Vigliotti Francesco Riccio





IL SEGRETARIO
 
dal sempre ottimo V+

Risparmiatori frodati: Tar e Consiglio di Stato richiamano il MEF - Vipiù


Frodi finanziarie: TAR e Consiglio di Stato bocciano il MEF dal… 2005 e riaccendono speranze risparmiatori. Non solo delle Popolari in LCA
Di Avv. Fulvio Cavallari -21 Aprile 2024, 23:45561


Siamo agli sgoccioli della arcinota Legge 145/2018, quella “rabberciata”, anche se rivoluzionaria per il principio ora stabilito che chi sottoscrive titoli, bancari e/o finanziari, non quotati in presenza di controlli carenti o assenti ha diritto a un indennizzo.

Anche se molto, troppo parziale per i risparmiatori soci delle banche popolari venete e delle banche del centro Italia messe in LCA, in questi giorni stanno arrivando gli ultimi bonifici del sospirato 10% aggiuntivo per coloro che hanno già percepito il 30% del prezzo di acquisto storico delle azioni pur se col limite dei 100.000 euro e con soglie di sbarramento all’accesso troppo basse, penalizzando chi, non speculatore, era stato indotto a rimpinguare il “patrimonio fasullo” di quelle banche anche con i ben maggiori risparmi di una vita, liquidazioni ed eredità incluse.

Restano, comunque, ancora fuori dalla partita i circa diecimila bocciati dal FIR che non hanno visto un euro e al momento non si sa nulla della sorte di coloro che hanno fatto ricorso alle carte bollate.

Nulla avranno, ovviamente, tutti quelli che non hanno fatto domanda al fondo e sono tanti.

Vi è un ordine del giorno del senatore Pierantonio Zanettin che impegna il Governo a trovare una soluzione per consentire ai respinti di far riesaminare la domanda presso l’ACF (Arbitro delle Controversie Finanziarie ) ma al MEF tutto tace: un silenzio che non fa dormire sonni tranquilli a parecchia gente.

Nel frattempo non manca chi invoca una rapida chiusura dei rubinetti del FIR mentre gli articoli di una nota giornalista, Milena Gabanelli, apparsi su un quotidiano a tiratura nazionale hanno fatto sobbalzare d’indignazione sia i risparmiatori che le loro associazioni.

L’aria insomma pare stia cambiando, il vento della protesta (per stanchezza e consunzione di chi è stato truffato, se non in base alle legge ma almeno eticamente) va calando e come spesso accade si concretizza sempre di più il rischio che anni di lotte al fianco dei risparmiatori svaniscano dai ricordi e dall’attenzione della classe politica, che sa promettere 100 e mantenere, se va bene… 30.

A tener viva l’attenzione vi sono, però, due sentenze che vi segnaliamo su ViPiu.it visto che non ne troviamo traccia sulla stampa mainstream ma solo in alcune note legali*: una del TAR del Lazio del 13.03.2023. N. 04279/2023 Reg. Prov. Coll., l’altra del Consiglio di Stato del 27.12.2023. N. 11222/2023 Reg Prov. Coll., entrambe, quindi, recentissime.

Com’è noto la vecchia legge n. 266 del 23 Dicembre 2005, istituita per le (tutte!) vittime di frodi finanziarie (qui una nota addirittura del MEF stesso, ndr), sta attendendo oramai da anni un regolamento attuativo che consenta finalmente l’accesso dei frodati ai denari del fondo che, ricordiamolo, provengono dai cosiddetti conti dormienti del sistema bancario, gli stessi a cui avrebbe attinto al 100% la politicamente bistrattata legge 205 e di cui, poi, si è insufficientemente (al 30%, poi diventato 40%) la 145.

La sentenza del Consiglio di stato citata stigmatizza l’atteggiamento del Ministero dell’Economia e Finanza, che ha rifiutato l’accesso al fondo a due risparmiatori, annullando il diniego immotivato di accesso e rincarando, per così dire, la dose: “L’oscurità della motivazione nel provvedimento, anche e a maggior ragione a fronte della mancata previa adozione di atti amministrativi aventi o meno natura regolamentare che rendano applicabile la normazione primaria, costituisce la violazione di un obbligo fondamentale da parte della pubblica amministrazione, in uno Stato di diritto, perché non consente al cittadino di comprendere nel loro significato e, se del caso, contestare con gli strumenti previsti dall’ordinamento gli atti lesivi della propria sfera giuridica”.

Come a dire, caro MEF, non è che, siccome non adotti un regolamento che avresti dovuto fare in trenta giorni, puoi saltare a piè pari il tuo obbligo di motivare un atto di diniego d’accesso al fondo, anzi è proprio il contrario.

In sostanza il Consiglio di stato riafferma un principio sul quale i giudici amministrativi (TAR del Lazio ) si erano già pronunciati: “Al contrario, essendo decorso più che largamente il termine ivi previsto (trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione), il ritardo del Ministero nell’adozione e trasmissione della proposta di decreto costituisce inerzia antigiuridica, da stigmatizzare giacchè protrattasi in violazione dell’obbligo generale di concludere il procedimento, in attuazione e nel rispetto del temine direttamente fissato ex lege”.

Più chiaro di così il TAR del Lazio non poteva essere, ed anzi nelle sue conclusioni si spinge anche oltre : “Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va: – accolto, ai sensi e nei limiti esplicati in motivazione, nei riguardi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per l’effetto, occorre:

1) dichiarare il persistente inadempimento del predetto Ministero nell’adottare la proposta di decreto di cui all’art.1, co.343-novies L.n.266/05 e contestuale trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell’adozione del conseguente DPCM;

2) ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, di adottare la suddetta proposta, trasmettendola altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, concludendo il procedimento entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica;

3) nominare, per l’ipotesi in cui il Ministero non ottemperi alle statuizioni della presente sentenza nel termine sopra indicato, quale commissario ad acta, il Direttore Generale del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega a un dirigente dello stesso Dicastero, affinché si insedi e provveda, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, ed il cui eventuale compenso, da liquidarsi con separato decreto, si pone a carico dello stesso Ministero;”

– respinto nei riguardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”

In sostanza, cari risparmiatori vittime di frodi finanziarie, si dice al MEF o adempi, adottando la proposta di DPCM entro 90 giorni, o lo fa un commissario ad acta.

Sappiamo, però, che i Tribunali amministrativi sono competenti anche in materia di risarcimento del danno : “Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.”. (Art 7 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

La tesi non è poi così peregrina perché il caso è specificatamente previsto dal decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 di riordino del processo amministrativo dove all’art. 133 si dice : “1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;”; va ricordato infatti il passaggio della citata sentenza del Tar del Lazio che testualmente richiama la: “… violazione dell’obbligo generale di concludere il procedimento, in attuazione e nel rispetto del temine direttamente fissato ex lege.”.

La domanda conclusiva che ne consegue è la seguente: a fronte di un’inerzia persistente del MEF, che oramai dura da più di diciotto anni, quanto ci vorrà prima che i risparmiatori perdano la pazienza e comincino ad intraprendere anche questa via?
 
Messaggio elettorale

Gentile Elettrice, Caro Elettore

il mese prossimo siamo chiamati ad un importante appuntamento per il nostro futuro.

Come sai le elezioni europee sono una grande occasione per dare un senso alla democrazia ed alla partecipazione popolare.

Votare è un nostro obbligo ma soprattutto un nostro diritto che deve essere esercitato guardando al bene comune ed all'interesse generale

Fai la cosa giusta. Pensa a chi Ti ha raccontato delle frottole in tutti questi anni e a chi ha illuso Te e centinaia di migliaia di poveretti. E poi mettici una croce sopra. Ma mi raccomando che la croce non sia sulla schema elettorale a fianco del suo nome.

Il voto è una cosa seria. Come lo sono anche gli impegni pubblicamente presi.

Elettore! Elettrice! RICORDATI DI LORO. UN TUO SEMPLICE GESTO LI PUO' RIMANDARE SULLE PANCHINE DEI VIALETTI!
 
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