mi piacerebbe avere qualche sentenza ma ad oggi mi pare che da questo punto di vista sia tutto fermo.
Ti allego la copia della sentenza del tribunale fallimentare di treviso (parte I)
FALLIMENTO
Tribunale Vicenza Sez. fall., Sent., 09-01-2019
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e fallimentare - riunito in Camera di consiglio nelle persone di:
dr. Giuseppe Limitone - Presidente rel.
dr. Giulio Borella - Giudice
dr. Luca Ricci' - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
per iniziativa del P.M. nei confronti della B.P.V. spa, in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata legalmente dai Commissari Liquidatori F.C., nato a L. il (...); D.C.G., nato a R. il (...); VIOLA Fabrizio, nato a R. il (...);
in punto
dichiarazione di insolvenza.
Svolgimento del processo
Con decreto del 25.6.2017, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la B.P.V. spa, con sede in V., via B. F. n. 18 (C.F. (...)), veniva sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, "Viste le decisioni del Comitato di Risoluzione Unico n. SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017, con le quali il Comitato di Risoluzione Unico ha accertato che non si prospettano misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o di rischio di dissesto in tempi adeguati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2014/806 e che l'avvio della risoluzione nei confronti di B.P.V. S.p.A. e di V.B. S.p.A. non sarebbe necessario nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento, in tal modo rilevando la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), e l'insussistenza del presupposto previsto dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario;", con la nomina dei Commissari Liquidatori indicati.
La Procura della Repubblica in sede chiedeva al Tribunale di accertare giudizialmente lo stato di insolvenza ex art. 202 l.f., non ancora dichiarato ai sensi dell'art. 195 l.f., con ricorso 2.3.2018.
Il Tribunale fissava l'udienza di audizione dei rappresentanti legali della L.C.A. per sentirli in ordine alla richiesta relativa alla dichiarazione di insolvenza.
Veniva acquisita la relazione del 20.6.2018 dei Commissari Liquidatori della LCA, sulla situazione patrimoniale della Banca.
L'Autorità Governativa che ha vigilanza sulla Società ha formulato il proprio parere con atto pervenuto in data 13.6.2018, spiegando le ragioni della apertura della LCA, ma senza esprimersi sulla esistenza dello stato di insolvenza alla data del 25.6.2017.
Veniva espletata ctu, con elaborato depositato il 5.12.2018.
All'udienza del 13.12.2018 il P.M. insisteva nella propria richiesta.
Il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale osserva:
Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un'impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di insolvenza.
In particolare si evidenziano gli elementi di cui agli atti, e particolarmente la situazione patrimoniale riclassificata, da cui traspare l'inidoneità del patrimonio sociale a far fronte al passivo attuale (patrimonio netto negativo di Euro 3.350.000,00), secondo le condivise risultanze della ctu.
Si potrebbe dire che una banca, che è un po' il salvadanaio della gente, in quanto alla gente ed al territorio è strettamente connessa, sia per la funzione di raccolta del risparmio sia per quella di erogazione del credito che caratterizzano la sua attività, viene percepita come insolvente prima di tutto nel cuore della gente che vi ripone la sua fiducia, e che a un certo punto non la considera più idonea a svolgere il suo fondamentale compito di raccolta del risparmio.
In pratica, nessuno osa più portare i propri soldi in banca per paura di non riaverli indietro.
Per quanto questo possa sembrare un dato solo psicologico, tuttavia esso rimane fondamentale per spiegare come una banca non sia più in grado di "fare la banca" in quanto ha perso la fiducia dei risparmiatori, e quindi non può più neppure erogare credito, che non è più alimentato dal risparmio.
Questo è accaduto con B.P.V. quanto meno dalla primavera del 2017.
Tecnicamente però ancora non si può parlare di insolvenza, che va ancorata, secondo l'insegnamento della Cassazione, al dato del prevalere del passivo sull'attivo (deficit patrimoniale), atteso che si tratta di impresa in stato di liquidazione e non di impresa in attività, per la quale sarebbe rilevante invece l'incapacità attuale di far fronte ai debiti correnti, pur in presenza di. un attivo patrimoniale non prontamente liquidabile.
Che si debba fare riferimento ai criteri di una liquidazione per stimare i valori patrimoniali del bilancio e non ai criteri di continuità aziendale, lo si evince indiscutibilmente dal fatto che' la Banca è stata posta in liquidazione coatta, quindi in uno stato di liquidazione, come conseguenza, in ogni caso, di una valutazione di definitiva incapacità di continuare ad operare come banca.
Pertanto, o si mette in dubbio che la banca si trovasse nella condizione di essere posta in liquidazione, e non si vede come lo si possa, o dai criteri propri della liquidazione per stimare i dati di bilancio non si può prescindere in questa sede.
In questo senso anche il Ctu: "Pertanto, la situazione contabile al 25 giugno 2017, redatta secondo criteri di continuità, non può essere rappresentativa dell'effettiva consistenza del patrimonio netto di B. alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (essendo la continuità aziendale venuta meno in data 23 giugno 2017): l'utilizzo dei principi contabili "in continuità" deve necessariamente essere sostituito dall'utilizzo di opportuni "criteri di liquidazione"" (gag. 108 ctu).
Peraltro, se una banca naviga in cattive acque, il sistema bancario, a cui tutte le banche sono strettamente collegate come da una enorme cintura salvagente, che garantisce il galleggiamento di tutte, quelle in difficoltà ancorate a quelle sane, non ne permette di solito l'affondamento, e ciò per evitare le ripercussioni negative sul sistema medesimo, sia sotto il profilo della sfiducia che si genera negli operatori e nelle persone, sia sotto quello del probabile effetto domino, che può investire altre banche, collegate direttamente o indirettamente a quella in dissesto.
Cosicché, quando è possibile, talvolta anche contro l'evidenza, il sistema bancario cerca di operare il salvataggio della banca in difficoltà, ripartendo il suo dissesto tra tutti i componenti sani della cintura di salvataggio (le banche).
Ebbene, nel caso in esame, il sistema ha rinunciato a priori al salvataggio della B.P.V., accettandone quindi tutte le conseguenze, e riducendo al minimo l'impatto con l'operazione di tripartizione degli assets operata con il decreto di messa in liquidazione, che nella sostanza ha consegnato le attività al G.I.S., i crediti più o meno deteriorati alla SGA e le passività alla LCA.
Si potrebbe quindi già dire che B.P.V. spa fosse insolvente alla data della messa in liquidazione, poiché lo stesso sistema bancario non ha ritenuto utile attivare prima del 25 giugno 2017 la procedura di salvataggio (c.d. "procedura di risoluzione"), cosa che avrebbe certo fatto, come ha fatto in altri consimili casi, ove la banca avesse avuto anche solo una minima chance di risollevarsi, quindi, quanto meno, in presenza di una situazione patrimoniale non così disastrosa da disincentivare totalmente dal tentativo di porvi rimedio e di evitare le nefaste conseguenze del tracollo.
Si può affermare che la Banca sia stata posta in liquidazione coatta sin dal giugno 2017, nella infausta previsione che, entro lo stesso anno 2017, si sarebbe potuto verificare, come ampiamente nei fatti preannunciato, e dunque per evitarlo, il "fuggi fuggi" generale dei risparmiatori e clienti della Banca.
E qui risultano estremamente significativi gli atti prodotti dal P.M. (di provenienza CONSOB), da cui risulta con cristallina evidenza la situazione reale della Banca e la rinuncia a compiere alcun tentativo di aggiustamento del suo patrimonio per rimetterla in sesto come banca funzionante, dovendo evidenziare come la rinuncia al salvataggio sia, per lo stesso sistema bancario, una soluzione da evitare quanto più possibile, proprio per le conseguenze negative che ha il default di una banca sul medesimo sistema, e che si verifica proprio quando non c'è più niente da fare.
Si potrebbe dire che il giudizio sullo stato di insolvenza della B.P.V. spa sia stato già dato per primo proprio da chi avrebbe potuto salvare la Banca ed ha invece ritenuto non utile attivare le procedure di salvataggio.
Tutto ciò traspare dagli atti ed in particolar modo, dal carteggio della B.I., e della BCE:
- nel parere del 13.6.2018 B. riferisce che erano venute meno, dal mese di marzo 2017, "le prospettive di buon esito delle iniziative intraprese per la soluzione in bonis della crisi della banca a seguito dell'acquisizione del controllo da parte del Fondo A." (pag. 3/8);
- la BCE ha dichiarato nella primavera del 2017 che la B. era "prossima al dissesto" ("is deemed to be failing in the near future") (pag. 3/8);
- il Single Resolution Board, autorità di risoluzione competente, "ha ritenuto non sussistere (...) la necessità di un'azione di risoluzione nell'interesse pubblico", ove "risoluzione" sta per "salvataggio" (pag. 4/8);
- tanto è vero che, per evitare lo smembramento con dissoluzione degli assets della B., lo Stato ha dovuto erogare misure di sostegno pubblico (pag. 4/8), e già questo è un chiaro sintomo del deficit patrimoniale di B. alla data della messa in LCA, in quanto le misure di sostegno pubblico si sono rese necessarie proprio per la grave insufficienza patrimoniale della B., posto che la sottoposizione a LCA avrebbe comportato "la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte" (il riferimento è anche a V.B.).
Si aggiunga che il valore patrimoniale azionario della B. era andato quasi del tutto perduto, passando il valore delle azioni da Euro 62,50 (2015) ad Euro 9 all'inizio del 2017, tanto era stato offerto come indennizzo dal CdA agli azionisti in conseguenza del crollo del loro valore fino ad Euro 0,10.
Da qui si è deciso di porre la B. in LCA, con attribuzione dell'azienda funzionante al G.I.S. ad un prezzo simbolico di Euro 1,00, ad evidenziare l'impatto non certo positivo della operazione, tanto che lo Stato ha dovuto aggiungere Euro 3.500.000,00, "a copertura del fabbisogno di capitale generatosi in capo a I. per effetto dell' acquisizione dei due complessi aziendali" (riferito anche a V.B.), fabbisogno che sarebbe stato proprio anche dei due Istituti Bancari, se avessero proseguito l'attività, ma che, evidentemente, non era nella loro disponibilità né presente né futura, e che deve essere letto come ulteriore sintomo della trasparente esistenza di un consistente deficit patrimoniale (cfr. pag. 6/8).
I crediti deteriorati sono stati ceduti alla SGA con la clausola che essi avrebbero generato un credito della LCA pari al valore di effettivo e concreto realizzo di tali crediti, per cui se di un credito ceduto dalla LCA di Euro 100,00 la SGA andrà a recuperare Euro 60,00, questo sarà il corrispettivo della cessione e costituirà un credito di LCA nei confronti di SGA, come a dire che, già si dava per scontato che nessuno dei crediti ceduti sarebbe stato realizzato al 100%, con il che l'attivo della LCA andava a subire un significativo detrimento proprio in corrispondenza del mancato realizzo integrale dei crediti in sofferenza ceduti, voce del bilancio così ingente da giustificare da sola il giudizio sulla conclamata esistenza dello stato di insolvenza della B..
E ciò senza contare la facoltà concessa ad I.S. di retrocedere alla LCA, entro tre anni, i crediti verso la clientela ad alto rischio, riclassificati come "sofferenze o inadempienze probabili" (pag. 5/8), dunque altre significative parti dell'attivo patrimoniale che vanno a sfumare per necessità contabile, misurate dal Governo nella somma di Euro 4.000.000,00 (per entrambe le banche), come tetto della garanzia che lo Stato ha prestato per coprire l'obbligo del riacquisto dei crediti retroceduti da I..
Lo Stato ha prestato inoltre una garanzia di Euro 6.400.000,00 per il credito di I. nei confronti delle due banche venete generato dallo sbilancio di cessione (stimato in Euro 3.000.000,00) e una garanzia di Euro 2.000.000,00 per altri rischi vari (pag. 6/8).
Il che equivale a dire che le aziende cedute a I. dalle due banche portano un passivo stimato di Euro 3.000.000,00, che pure debbono incidere sulla considerazione del deficit patrimoniale alla data della messa in LCA.
Aiuti statali tutti che dovranno essere infine restituiti dalla LCA allo Stato in prededuzione.
Alla LCA sono rimaste sostanzialmente solo le posizioni passive.
Va anche considerato che sulla LCA grava ex lege l'onere di recuperare gli "oneri aggiuntivi sostenuti dallo Stato per compensare I. dei citati costi di ricapitalizzazione" (pag. 7/8).
E tutto ciò si è reso necessario in assenza di una controparte disposta ad acquisire de plano le attività e le passività della Banca (pag. 7/8), a condizioni di mercato, e senza gli aiuti di Stato.
Si aggiunga, esaminando il bilancio alla data del 25 giugno 2017 (cfr. la situazione contabile agli atti) che appaiono di dubbia consistenza, in ragione della si situazione di liquidazione della Banca, la voce relativa a non meglio precisate "attività immateriali" .(di importo Euro 5.780.987,81) e la voce "altre attività" (per Euro 407.705.798,13), per un totale di oltre 1 mld di Euro, la cui probabile inesistenza, con ogni probabilità si ripercuote in termini negativi sul profilo patrimoniale, con una corrispondente riduzione dell'attivo.
Analogamente, costituiscono entità patrimoniali evanescenti i crediti deteriorati, che i Commissari Liquidatori hanno stimato in Euro 9.428.000,00 lordi, appostati a bilancio per Euro 4.947.000,00 (cfr. la loro relazione del 20.6.2018), ed il cui effettivo valore di realizzo è ancora tutto da verificare, ad oggi solo stimabile secondo dati di esperienza, e comunque sarà inferiore al dato contabile, anche tenuto conto delle spese di esazione e riscossione, talora doverosamente in forma coattiva ed onerosa.
Ed ulteriormente, occorrerà tenere conto del valore patrimoniale azionario ormai dissolto, che va ad elidere la possibilità di recuperare crediti per finanziamenti effettuati in favore di soggetti compratori di azioni con operazioni c.d. baciate, che eccepiranno in giudizio la compensazione con il valore delle azioni dovute acquistare in contesti negoziali caratterizzati da nullità, tanto è vero che i Commissari, nell'incertezza della spettanza di tali ipotetici crediti della LCA, hanno già rinunciato sia pure provvisoriamente, ad esigerli, per un ammontare complessivo di Euro 1.086.000,00 (v. pag. 18 della loro relazione del 25.1.2018).
Per la verità, i Commissari dubitano della applicabilità dell'art. 83 del T.U.B., in quanto vieterebbe la compensazione, ma lo stesso articolo precisa che "3-bis. In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa", sicché la compensazione dovrà operare quanto meno per le cause già pendenti (e, probabilmente, anche per le richieste fatte valere con semplice diffida, attesa la natura di mero accertamento delle relative domande) alla data della messa in LCA della Banca, con le conseguenti indiscutibili ripercussioni negative sul suo attivo patrimoniale.
Il deficit patrimoniale sarebbe, sulla base di queste considerazioni, già evidente, ma tale esito valutativo deve comunque essere necessariamente corroborato dal lavoro di analisi tecnica svolto dal consulente dell'ufficio Prof. Avv. B.I. di Milano e dal suo coadiutore Prof. L.Q. di Torino.
Occorre all'uopo fare necessario riferimento alla ctu in atti, a cui si compie integrale rinvio per i metodi argomentativi e per le conclusioni, e della quale vanno riportate le pagine conclusive, per miglior comprensione della stessa, attesa la natura squisitamente tecnica, e non agevolmente riproducibile in diversi termini, dell'accertamento peritale :
"10. Le Risposte al Quesito.
10.1. La consistenza del patrimonio netto di B.P.V. S.p.A. alla data di avvio della Liquidazione Coatta Amministrativa.
10.1.1. Lo scenario di Riferimento: i risultati del Consulente Tecnico d'Ufficio.
Lo scrivente, in ossequio a quanto richiesto al punto 1) del Quesito ("accerti quale fosse, alla data di avvio della procedura di L.C.A. (25.6.2017), senza tener conto degli effetti esogeni previsti nel D.L. 25 giugno 2017, n. 99) e secondo criteri di liquidazione ..., la consistenza del patrimonio netto della B.P.V. spa ..."), ha provveduto alla stima del patrimonio netto di B.P.V. S.p.A. alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa. Nel dettaglio, lo scrivente ha:
- proceduto alla determinazione del "valore effettivo delle attività cedute ad I.S. (e dalla stessa non ancora retrocedute)" e del "valore delle passività cedute a I.S. (e dalla stessa non retrocedute)", concludendo:
- che lo "sbilancio di cessione" pari a Euro 2.983 milioni (Euro 2.678 milioni se si tiene conto delle "DTA convenzionali") - posta meramente contabile che non incide sul patrimonio netto di B. alla data del 25 giugno 2017 - deve subire una rettifica in aumento pari a complessivi Euro 2.441 milioni, ossia all'importo dei due contributi statali erogati per cassa a I.S. S.p.A. (contributo per fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. n. 99 del 2017 e contributo per ristrutturazione aziendale di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), D.L. n. 99 del 2017), in quanto, per le ragioni ampiamente esposte, rappresentativi del minor valore economico del compendio ceduto (e implicitamente dell'ulteriore prezzo negativo pagato a fronte dell'ulteriore valore negativo dell'"Insieme Aggregato" oggetto di cessione rispetto allo Sbilancio contabile determinato dal Collegio degli Esperti);
- che, pertanto, i corrispondenti debiti sorti verso il MEF in conseguenza dell'erogazione dei due contributi statali di cui al punto precedente (ex art. 4, comma 1, lett. b) e d), del D.L. n. 99 del 2017) - posti a carico della l.c.a. - devono essere tenuti in considerazione, in quanto grandezze incrementali del "prezzo negativo" costituito dallo "sbilancio di cessione" ricavabile dalla situazione patrimoniale della Banca al 25 giugno 2017, come differenza fra le attività e le passività oggetto di trasferimento a I.S.;
- proceduto a determinare il costo del finanziamento operato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), punto i del D.L. n. 99 del 2017, da I.S. S.p.A. a favore di B.P.V. in l.c.a., commisurato allo "sbilancio di cessione", pervenendo ad una rettifica in diminuzione del patrimonio netto di B. per complessivi Euro 134 milioni;
- proceduto a rideterminare il "valore delle attività che hanno formato oggetto di cessione a I.S. e che dalla stessa sono state retrocedute o non ancora retrocedute (con particolare riguardo ai crediti ad alto rischio)", pervenendo - per le ragioni e i criteri precedentemente esposti - ad una rettifica in diminuzione di Euro 150 milioni su un totale di Euro 210 milioni di crediti High Risk retrocessi e ad una rettifica in diminuzione di Euro 100 milioni su un totale di Euro 1.954 milioni di crediti High Risk ancora non retrocessi;
- proceduto a determinare il "valore dei crediti che hanno formato oggetto di cessione all'incasso a S.G.A., tenendo conto del loro valore di realizzo", pervenendo - per le ragioni e i criteri precedentemente esposti - a una rettifica in diminuzione di Euro 2.374 milioni su un totale di crediti deteriorati iscritti in bilancio (post due diligence) pari ad Euro 4.947 milioni;
- proceduto alla determinazione del "valore delle attività che non hanno formato oggetto di cessione", concludendo:
- che gli assets - iscritti in bilancio per Euro 949 milioni - devono essere rettificati in considerazione della percentuale di recupero che caratterizza la cessione "atomistica", e distribuita in un tempo più o meno lungo, nell'ambito delle procedure concorsuali, prudenzialmente rettificata dallo scrivente anche al fine di tener conto degli esiti dell'attività liquidatoria espletata sino ad ora dai Commissari Liquidatori di B. in l.c.a. Si è, pertanto pervenuto all'individuazione di una percentuale di svalutazione del 30% con conseguente rettifica di complessivi Euro -285 milioni;
- che, per le ragioni esposte in precedenza, le imposte anticipate ("DTA") iscritte in bilancio alla data del 25 giugno 2017 per complessivi Euro 524 milioni (di cui 130 milioni cedute a I.S.) devono essere rettificate in diminuzione per l'importo di Euro 309 milioni, ossia per l'importo delle stesse non trasformabile in credito d'imposta ex L. n. 214 del 2011 e come le imposte anticipate non iscritte in bilancio per mancato superamento del probability test assegnate su base convenzionale a I.S. (Euro 305 milioni) non possano giustificare una rettifica in aumento del patrimonio netto di B. al 25 giugno 2017;
- quantificato le "pretese risarcitorie relative alle posizioni in contenzioso, sia attuali che potenziali, relative a rapporti esistenti alla data di avvio della l.c.a.", concludendo come, tenuto conto delle risultanze dell'ispezione della BCE (v. supra):
- con riferimento alle dispute non legate alle azioni di B., il fondo rischi debba essere aumentato di Euro 2 milioni;
- con riferimento alle dispute legate alle azioni di B., il fondo rischi debba essere aumentato di almeno Euro 68 milioni;
- con riferimento agli effetti conseguenti alle costituzioni delle parti civili nei procedimenti penali ed alle connesse responsabilità amministrative ex D.Lgs. n. 231 del 2001, il fondo rischi debba essere aumentato di Euro 106 milioni.
Si precisa che, con riferimento al punto del Quesito che chiede di quantificare le pretese risarcitorie relative alle posizioni in contenzioso, sia attuali che potenziali, correlate a rapporti esistenti alla data di avvio della l.c.a., "tenendo anche conto ... degli effetti contabili delle cause proposte e proponende dagli azionisti contro la cessionaria B.I. o la cessionaria SGA o la stessa LCA (nelle forme dell'insinuazione al passivo), per la nullità di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della stessa B.P.V., in violazione dell'art. 2358 c.c., ivi compreso l'effetto delle operazioni cc.dd. baciate, che può condurre all'azzeramento di un credito della Banca, corrispondente al valore delle azioni (ad oggi azzerato) vendute al cliente (accerti in definitiva l'ammontare dei crediti azzerati, o azzerandi, per effetto di cause intentate per operazioni baciate)", la risposta viene assorbita nella presente Relazione dalle rettifiche al fondo rischi e oneri sopra individuate (v. anche 8.2.2.4.), mentre lo scrivente ha ritenuto di non apportare alcuna rettifica al valore dei crediti deteriorati derivanti dalle operazioni "baciate" - rimasti in capo alla liquidazione coatta amministrativa -, stante la presenza già di una quasi integrale svalutazione degli stessi (v. 8.2.2.4.).
Si intende, inoltre, di precisare che - con riferimento al punto del Quesito che chiede di determinare il valore delle passività che non hanno formato oggetto di cessione, "tenendo conto anche del risultato dell'attività di accertamento del passivo svolta dai Commissari Liquidatori" - non si è potuto procedere in merito, alla luce di quanto riferito dagli stessi Commissari Liquidatori in data 16 luglio 2018, ossia "Come accennato per le vie brevi, si precisa che l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 99 del 2017 prevede che "Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura" e, pertanto che:
a) lo stato passivo è limitato alle sole passività non rientranti nell'Insieme aggregato (definito a febbraio 2018 con la due diligence);
b) le domande di insinuazione tempestive sono state presentate sino al 23 aprile 2018.
Si precisa altresì che dal 24 aprile 2018 alla data odierna i Commissari hanno avviato l'attività di suddivisione delle oltre 17.000 domande pervenute in classi omogenee (azionisti, obbligazionisti, clienti, fornitori, liberi professionisti e "altro") e che soltanto all'esito del processo avrà inizio la vera e propria attività istruttoria delle singole domande così classificate (secondo linee guida predefinite)".
Il patrimonio netto contabile di B., così come risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 25 giugno 2017, redatta secondo "criteri di continuità", risultava essere positivo per Euro 2.005 milioni. Venuto meno il presupposto della continuità aziendale, il patrimonio netto di B. è stato rettificato sulla base delle rettifiche individuate dallo scrivente "secondo criteri di liquidazione" e "senza tener conto degli effetti esogeni previsti nel D.L. 25 giugno 2017, n. 99". Le risultanze sono di seguito esposte:
Scenario di Riferimento Valori in Euro milioni
Patrimonio Netto Contabile 2.005
Scenario di Riferimento Valori in Euro milioni
Rettifica valore Insieme Aggregato ceduto a I. -2.441
Rettifica costo finanziario finanziamento I. -134
Rettifica crediti High Risk retrocessi -150
Rettifica crediti High Risk non retrocessi -100
Rettifica crediti deteriorati ceduti a SGA -2.374
Rettifica assets finanziari (30%) -285
Rettifica Imposte anticipate -309
Rettifica Fondi rischi per dispute non legate ad azioni B. -2
Rettifica Fondi rischi per dispute legate ad azioni B. -68
Rettifica Fondi rischi per responsabilità amministrativa -106
Patrimonio Netto Rettificato -3.964
Rettifica in aumento DTA convenzionali 305
Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili 309
Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA -3.350
Sulla base delle risultanze esposte nel prospetto appena riportato, tenuto conto delle rettifiche operate, "secondo criteri di liquidazione" e senza considerare gli effetti esogeni previsti dal D.L. n. 99 del 2017, alla data del 25 giugno 2017, il patrimonio netto di B. risulta essere negativo per Euro - 3.964 milioni (Euro -3.350 milioni, considerando anche le DTA, ovvero procedendo ad una rettifica in aumento del patrimonio netto di B. nei limiti dell'importo delle "DTA convenzionali" riconosciuto da I.S. e allo storno della rettifica operata dallo scrivente per l'importo delle DTA iscritte in bilancio non trasformabili in credito d'imposta).