FIR over 35/100 k che documentazione fornire

Se si riuscisse a mettere le mani su questa sentenza....

BPVi, confermata l'insolvenza. Regione: "controlli ferrei" sul fondo di solidarieta - L'Eco Vicentino

L’inchiesta vera sul crac della Bpvi inizia adesso.

La procura di Vicenza avrebbe iscritto sul registro degli indagati i primi nomi. L’ipotesi è quella di bancarotta fraudolenta. Al momento al quarto piano del palazzo di giustizia le bocche sono cucite ma l’inchiesta bis sul dissesto della Banca popolare di Vicenza prosegue. E questo in scia alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che ha respinto il ricorso dell’ex presidente Gianni Zonin ed ha confermato l’insolvenza dell’istituto berico. Il 25 giugno, quando per decreto venne posta in liquidazione coatta amministrativa, cedendo la parte “buona” a Intesa, il buco era di 3,7 miliardi di euro.
La notizia è diventata pubblica ieri, anche se la decisione della Corte di Venezia risale a inizio del mese, al 9 per la precisione. La sentenza diventa il punto di sostegno per la nuova indagine condotta dai pm Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori, quella già aperta per la bancarotta fraudolenta della banca. Il reato di bancarotta prevede pene più severe e tempi più lunghi di prescrizione rispetto a quelli di aggiotaggio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza, contestati nel processo oggi in corso agli ex vertici di via Battaglione Framarin. E si sa, l’estinzione del reato è il vero rischio, nel procedimento giudiziario attualmente in corso all’aula bunker di Mestre e che tornerà da settembre a Vicenza).
Gli investigatori del colonnello Crescenzo Sciaraffa, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, starebbero da tempo esaminando, una corposa serie di operazioni che avrebbero contribuito al crac della BpVi. Si parla, dicono fonti vicine alla vicenda, di dossier che avrebbero minato la solidità patrimoniale della ormai ex banca finita in dissesto. Sarebbero circa 50 posizioni poste sotto la lente della Gdf.
In queste settimane, i pubblici ministeri Pipeschi e Salvadori stanno esaminando, con i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Vicenza, alcune operazioni compiute negli ultimi anni dalla Popolare. Si tratta in particolare di prestiti, che in qualche caso sono legati alle “baciate”, in altri invece sono semplici finanziamenti. Si tratta di cifre imponenti, per diverse centinaia di milioni di euro, erogati dalla “banca del territorio” a favore di società non solo del territorio.
La procura starebbe definendo gli indagati entrando così nel vivo di un’inchiesta che, in linea di principio, potrebbe toccare non solo i componenti dei consigli di amministrazione che si sono succeduti prima dell’insolvenza, ma (lo chiedono molti legali di parte civile) potrebbe andare a toccare anche il collegio sindacale e i revisori dei conti. Si vedrà.
Al momento, sono solo ipotesi raccolte tra i vari protagonisti della vicenda, che nulla hanno a che fare con evidenze emerse dalle indagini fin qui svolte. Saranno in molti, verosimilmente, a dover spiegare come venivano prese certe decisioni. E non è affatto escluso che ad essere chiamati a rispondere di alcune di queste operazioni non siano solo gli ex vertici della BpVi, ma anche i loro beneficiari.
 
Perizia Bpvi, respinto ricorso Zonin. Confermata l'insolvenza: bancarotta - Cronaca - TGR Veneto

Respinto dalla Corte d'Appello il ricorso di Gianni Zonin che chiedeva un'ulteriore perizia sul buco della Popolare di Vicenza, alla data del 25 giugno del 2017.
Confermata invece l'insolvenza dell'istituto di credito berico.
La banca, al 25 giugno 2017, quando per decreto del Governo entrò in liquidazione coatta amministrativa, aveva un buco di 3,7 miliardi di euro.
Una decisione importante - quella dei giudici d'Appello - anche nell'ottica della nuova indagine aperta dalla procura di Vicenza nei confronti di Zonin e degli ex vertici dell'istituto, inchiesta nella quale si ipotizza il reato di bancarotta.
Reato che prevede tempi più lunghi di prescrizione e pene più severe.
 
E questa la notizia della sentenza di I grado

Processo Banca Popolare di Vicenza, primo verdetto dal tribunale

«Bpvi era insolvente per 3,5 miliardi di euro» alla data del 25 giugno 2017, quella di messa in liquidazione: a metterlo nero su bianco è il tribunale fallimentare di Vicenza. E si fa strada l’accusa di bancarotta. Sì perché la procura, ottenuta la sentenza dei giudici civili, aprirà un nuovo filone di inchiesta rispetto al principale, per il quale gli ex vertici sono già a processo. E il numero degli indagati sarà probabilmente destinato ad aumentare. Si arriverà probabilmente così a due processi paralleli. La decisione era attesa. Un nuovo scossone per la banca e i suoi ex manager, ma non così inaspettato.

Banca che, quando la parte in bonis fu ceduta per un euro a Intesa e per il resto messa in liquidazione coatta amministrativa, su decreto del governo, era in una crisi irreversibile. «Insolvente», appunto come riconosciuto, «per 3,5 miliardi di euro». E sul conto è stato messo anche il contributo per la liquidazione dello Stato a Intesa. Accogliendo la conclusione a cui era arrivato nelle 159 fitte pagine di relazione Bruno Inzitari, perito nominato dal tribunale fallimentare. La stessa ricalcata appunto dal collegio civile presieduto dal giudice Giuseppe Limitone (con i giudici Giulio Borella e Luca Ricci). Che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell’istituto di credito vicentino, così come chiesto formalmente a marzo 2018 dai sostituti procuratori Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi titolari dell’inchiesta penale sul crac Bpvi. I quali ora arriveranno a contestare reati fallimentari, non solo agli allora manager ma anche alle controparti che avrebbero partecipato al dolo.

Una nuova costola dell’inchiesta principale quando si è già aperto il maxi processo – per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto informativo – a carico degli ex vertici della banca (e la banca stessa). Tra cui l’ex presidente Gianni Zonin, la cui difesa ha già fatto sapere che ricorrerà in appello contro la sentenza del tribunale fallimentare. E, si può già supporre, sarà battaglia in aula. Una situazione, in fondo, già vista, già vissuta a Treviso per Veneto Banca: con l’insolvenza già dichiarata a giugno che è ora al vaglio della Corte d’appello. Insolvenza assodata almeno in primo grado per Bpvi: secondo i giudici, infatti, alla data di avvio della liquidazione, non aveva tutti i soldi per far fronte ai creditori.

Inzitari (che non si distanzia di molto, nelle conclusioni, dai periti della procura, Giovanni Petrella e Andrea Resti) sostiene che i 2 miliardi di patrimonio netto a disposizione vengono azzerati, valutando gli asset (ad iniziare da crediti deteriorati e partecipazioni) in ottica liquidatoria. Sul patrimonio è profondo rosso: 3,7 miliardi. O comunque per 1,2 miliardi, se si esclude il contributo per la liquidazione dello Stato a Intesa, quantificato per Bpvi in 2,4 miliardi. Contributo che però i giudici includono. Per lo più «al 25 giugno 2017 Bpvi si trovava già in una condizione di deficit di liquidità endogena, attuale e prospettica, irreversibile». Con «condizioni di liquidità e credito per l’esercizio dell’attività già fortemente compromesse» a dicembre 2016, quando Bpvi chiede la prima garanzia statale per emettere, a gennaio, nuove obbligazioni. Una situazione drammatica di cui in un vicino futuro potrebbero rispondere in diversi.
 

Ottimo suggerimento....

A mio modesto modo di vedere una ottima carta per chi ha strumenti finanziari della Veneto Banca

RITENUTO conclusivamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che Veneto Banca ha pianificato e realizzato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013, una «offerta al pubblico di prodotti finanziari» di cui all'art. 1, comma 1, lett. t), del TUF, che è risultata eseguita in assenza del prospetto informativo previsto dall'art. 94, comma 1, del medesimo Testo unico;

Bollettino

Oltretutto parrebbe che quasi tutti i sanzionati (meno uno) abbiano avuto la sentenza confermata dalla corte di appello (primo ed unico grado di merito)

Ora mi metto a studiare la situazione della popolare di vicenza (ovvero della vicenda che egoisticamente mi sta a cuore).

Per chi volesse studiare il dossier:

Bollettino ed inserisca nel motore di ricerca BPVI
 
Il problema principale è raccogliere più documentazione possibile in un unico pdf sotto il mb
 
Il problema principale è raccogliere più documentazione possibile in un unico pdf sotto il mb

Secondo me il focus va concentrato su documenti ufficiali (e quindi atti di irrogazione di sanzioni, sentenze e così via). Sono un po' freddo sugli articoli di giornale.

Quanto alle dimensioni del file vorrei parlare con il responsabile del procedimento.

Banalmente stiamo parlando di una procedura amministrativa che cade sotto l'imperio della legge 241 del 1990 (può essere ritenuto da molti "wild spirit" che popolano il forum - ovviamente non mi riferisco a Te - una stramberia burocratica. Però è così) e per conoscere il nominativo ho inviato l'altro giorno una mail al FIR. Ovviamente questi, che non hanno nominato un responsabile, non mi hanno risposto. Tra un po' si andrà di pec (a loro ed al ministero dell'economia e delle finanze), in modo che se debba ricorrere al tar abbia più elementi possibili (e di sicuro over 1 M).
 
Il problema principale è raccogliere più documentazione possibile in un unico pdf sotto il mb

Io ho iniziato a fare la domanda oggi.

Credo che le schermate siano cambiate.. già alla seconda pagina, dopo i dati anagrafici, il sistema chiede i documenti della violazione del TUF senza tipizzazione con un unico documento di al massimo 5MB.
 
Buonasera, scusate se mi intrometto nella discussione: che senso ha inserire in procedura articoli di giornale/sentenze quando i commissari sanno benissimo quello che è successo con le varie banche (saranno sicuramente esperti, avranno come minimo letto la relazione finale della Commissione banche)? Io interpreto la questione come un "inserite anomalie/violazioni di legge che vi riguardano personalmente": non avete ricevuto adeguate informazioni o info fuorvianti/prospetti inadeguati, operazioni baciate, profilo di rischio non adeguato, eccessiva concentrazione degli strumenti nel portafoglio,...

In linea di principio sarei d'accordo con te, però al caricamento del PDF la dicitura è:

"Documentazione attestante le violazioni massive del T.U.F. che hanno causato un pregiudizio ingiusto agli aventi diritto da parte delle banche in liquidazione.*"

Qui parla di violazioni massive non di casi personali per come la capisco io: certo, se poi c'e' il caso personale direi che è meglio di ogni sentenza/articolo ma ad ogni modo convengo che sarebbe assurdo liquidare in automatico il primo binario e fare troppe pulci al secondo perché non credo che il fattore "sociale" sia una discrimante sulle violazioni fatte! Dopotutto se c'e' violazione massiva c'e' per tutti, sia primo che secondo binario, o no?

Non so, io credo che allegherò la relazione finale della commissione banche.. mi piacerebbe avere qualche sentenza ma ad oggi mi pare che da questo punto di vista sia tutto fermo.
 
mi piacerebbe avere qualche sentenza ma ad oggi mi pare che da questo punto di vista sia tutto fermo.

Ti allego la copia della sentenza del tribunale fallimentare di treviso (parte I)

FALLIMENTO
Tribunale Vicenza Sez. fall., Sent., 09-01-2019



Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e fallimentare - riunito in Camera di consiglio nelle persone di:

dr. Giuseppe Limitone - Presidente rel.

dr. Giulio Borella - Giudice

dr. Luca Ricci' - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

per iniziativa del P.M. nei confronti della B.P.V. spa, in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata legalmente dai Commissari Liquidatori F.C., nato a L. il (...); D.C.G., nato a R. il (...); VIOLA Fabrizio, nato a R. il (...);

in punto

dichiarazione di insolvenza.

Svolgimento del processo
Con decreto del 25.6.2017, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la B.P.V. spa, con sede in V., via B. F. n. 18 (C.F. (...)), veniva sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, "Viste le decisioni del Comitato di Risoluzione Unico n. SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017, con le quali il Comitato di Risoluzione Unico ha accertato che non si prospettano misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o di rischio di dissesto in tempi adeguati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2014/806 e che l'avvio della risoluzione nei confronti di B.P.V. S.p.A. e di V.B. S.p.A. non sarebbe necessario nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento, in tal modo rilevando la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), e l'insussistenza del presupposto previsto dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario;", con la nomina dei Commissari Liquidatori indicati.

La Procura della Repubblica in sede chiedeva al Tribunale di accertare giudizialmente lo stato di insolvenza ex art. 202 l.f., non ancora dichiarato ai sensi dell'art. 195 l.f., con ricorso 2.3.2018.

Il Tribunale fissava l'udienza di audizione dei rappresentanti legali della L.C.A. per sentirli in ordine alla richiesta relativa alla dichiarazione di insolvenza.

Veniva acquisita la relazione del 20.6.2018 dei Commissari Liquidatori della LCA, sulla situazione patrimoniale della Banca.

L'Autorità Governativa che ha vigilanza sulla Società ha formulato il proprio parere con atto pervenuto in data 13.6.2018, spiegando le ragioni della apertura della LCA, ma senza esprimersi sulla esistenza dello stato di insolvenza alla data del 25.6.2017.

Veniva espletata ctu, con elaborato depositato il 5.12.2018.

All'udienza del 13.12.2018 il P.M. insisteva nella propria richiesta.

Il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

Motivi della decisione
Il Tribunale osserva:

Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un'impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di insolvenza.

In particolare si evidenziano gli elementi di cui agli atti, e particolarmente la situazione patrimoniale riclassificata, da cui traspare l'inidoneità del patrimonio sociale a far fronte al passivo attuale (patrimonio netto negativo di Euro 3.350.000,00), secondo le condivise risultanze della ctu.

Si potrebbe dire che una banca, che è un po' il salvadanaio della gente, in quanto alla gente ed al territorio è strettamente connessa, sia per la funzione di raccolta del risparmio sia per quella di erogazione del credito che caratterizzano la sua attività, viene percepita come insolvente prima di tutto nel cuore della gente che vi ripone la sua fiducia, e che a un certo punto non la considera più idonea a svolgere il suo fondamentale compito di raccolta del risparmio.

In pratica, nessuno osa più portare i propri soldi in banca per paura di non riaverli indietro.

Per quanto questo possa sembrare un dato solo psicologico, tuttavia esso rimane fondamentale per spiegare come una banca non sia più in grado di "fare la banca" in quanto ha perso la fiducia dei risparmiatori, e quindi non può più neppure erogare credito, che non è più alimentato dal risparmio.

Questo è accaduto con B.P.V. quanto meno dalla primavera del 2017.

Tecnicamente però ancora non si può parlare di insolvenza, che va ancorata, secondo l'insegnamento della Cassazione, al dato del prevalere del passivo sull'attivo (deficit patrimoniale), atteso che si tratta di impresa in stato di liquidazione e non di impresa in attività, per la quale sarebbe rilevante invece l'incapacità attuale di far fronte ai debiti correnti, pur in presenza di. un attivo patrimoniale non prontamente liquidabile.

Che si debba fare riferimento ai criteri di una liquidazione per stimare i valori patrimoniali del bilancio e non ai criteri di continuità aziendale, lo si evince indiscutibilmente dal fatto che' la Banca è stata posta in liquidazione coatta, quindi in uno stato di liquidazione, come conseguenza, in ogni caso, di una valutazione di definitiva incapacità di continuare ad operare come banca.

Pertanto, o si mette in dubbio che la banca si trovasse nella condizione di essere posta in liquidazione, e non si vede come lo si possa, o dai criteri propri della liquidazione per stimare i dati di bilancio non si può prescindere in questa sede.

In questo senso anche il Ctu: "Pertanto, la situazione contabile al 25 giugno 2017, redatta secondo criteri di continuità, non può essere rappresentativa dell'effettiva consistenza del patrimonio netto di B. alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (essendo la continuità aziendale venuta meno in data 23 giugno 2017): l'utilizzo dei principi contabili "in continuità" deve necessariamente essere sostituito dall'utilizzo di opportuni "criteri di liquidazione"" (gag. 108 ctu).

Peraltro, se una banca naviga in cattive acque, il sistema bancario, a cui tutte le banche sono strettamente collegate come da una enorme cintura salvagente, che garantisce il galleggiamento di tutte, quelle in difficoltà ancorate a quelle sane, non ne permette di solito l'affondamento, e ciò per evitare le ripercussioni negative sul sistema medesimo, sia sotto il profilo della sfiducia che si genera negli operatori e nelle persone, sia sotto quello del probabile effetto domino, che può investire altre banche, collegate direttamente o indirettamente a quella in dissesto.

Cosicché, quando è possibile, talvolta anche contro l'evidenza, il sistema bancario cerca di operare il salvataggio della banca in difficoltà, ripartendo il suo dissesto tra tutti i componenti sani della cintura di salvataggio (le banche).

Ebbene, nel caso in esame, il sistema ha rinunciato a priori al salvataggio della B.P.V., accettandone quindi tutte le conseguenze, e riducendo al minimo l'impatto con l'operazione di tripartizione degli assets operata con il decreto di messa in liquidazione, che nella sostanza ha consegnato le attività al G.I.S., i crediti più o meno deteriorati alla SGA e le passività alla LCA.

Si potrebbe quindi già dire che B.P.V. spa fosse insolvente alla data della messa in liquidazione, poiché lo stesso sistema bancario non ha ritenuto utile attivare prima del 25 giugno 2017 la procedura di salvataggio (c.d. "procedura di risoluzione"), cosa che avrebbe certo fatto, come ha fatto in altri consimili casi, ove la banca avesse avuto anche solo una minima chance di risollevarsi, quindi, quanto meno, in presenza di una situazione patrimoniale non così disastrosa da disincentivare totalmente dal tentativo di porvi rimedio e di evitare le nefaste conseguenze del tracollo.

Si può affermare che la Banca sia stata posta in liquidazione coatta sin dal giugno 2017, nella infausta previsione che, entro lo stesso anno 2017, si sarebbe potuto verificare, come ampiamente nei fatti preannunciato, e dunque per evitarlo, il "fuggi fuggi" generale dei risparmiatori e clienti della Banca.

E qui risultano estremamente significativi gli atti prodotti dal P.M. (di provenienza CONSOB), da cui risulta con cristallina evidenza la situazione reale della Banca e la rinuncia a compiere alcun tentativo di aggiustamento del suo patrimonio per rimetterla in sesto come banca funzionante, dovendo evidenziare come la rinuncia al salvataggio sia, per lo stesso sistema bancario, una soluzione da evitare quanto più possibile, proprio per le conseguenze negative che ha il default di una banca sul medesimo sistema, e che si verifica proprio quando non c'è più niente da fare.

Si potrebbe dire che il giudizio sullo stato di insolvenza della B.P.V. spa sia stato già dato per primo proprio da chi avrebbe potuto salvare la Banca ed ha invece ritenuto non utile attivare le procedure di salvataggio.

Tutto ciò traspare dagli atti ed in particolar modo, dal carteggio della B.I., e della BCE:

- nel parere del 13.6.2018 B. riferisce che erano venute meno, dal mese di marzo 2017, "le prospettive di buon esito delle iniziative intraprese per la soluzione in bonis della crisi della banca a seguito dell'acquisizione del controllo da parte del Fondo A." (pag. 3/8);

- la BCE ha dichiarato nella primavera del 2017 che la B. era "prossima al dissesto" ("is deemed to be failing in the near future") (pag. 3/8);

- il Single Resolution Board, autorità di risoluzione competente, "ha ritenuto non sussistere (...) la necessità di un'azione di risoluzione nell'interesse pubblico", ove "risoluzione" sta per "salvataggio" (pag. 4/8);

- tanto è vero che, per evitare lo smembramento con dissoluzione degli assets della B., lo Stato ha dovuto erogare misure di sostegno pubblico (pag. 4/8), e già questo è un chiaro sintomo del deficit patrimoniale di B. alla data della messa in LCA, in quanto le misure di sostegno pubblico si sono rese necessarie proprio per la grave insufficienza patrimoniale della B., posto che la sottoposizione a LCA avrebbe comportato "la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte" (il riferimento è anche a V.B.).

Si aggiunga che il valore patrimoniale azionario della B. era andato quasi del tutto perduto, passando il valore delle azioni da Euro 62,50 (2015) ad Euro 9 all'inizio del 2017, tanto era stato offerto come indennizzo dal CdA agli azionisti in conseguenza del crollo del loro valore fino ad Euro 0,10.

Da qui si è deciso di porre la B. in LCA, con attribuzione dell'azienda funzionante al G.I.S. ad un prezzo simbolico di Euro 1,00, ad evidenziare l'impatto non certo positivo della operazione, tanto che lo Stato ha dovuto aggiungere Euro 3.500.000,00, "a copertura del fabbisogno di capitale generatosi in capo a I. per effetto dell' acquisizione dei due complessi aziendali" (riferito anche a V.B.), fabbisogno che sarebbe stato proprio anche dei due Istituti Bancari, se avessero proseguito l'attività, ma che, evidentemente, non era nella loro disponibilità né presente né futura, e che deve essere letto come ulteriore sintomo della trasparente esistenza di un consistente deficit patrimoniale (cfr. pag. 6/8).

I crediti deteriorati sono stati ceduti alla SGA con la clausola che essi avrebbero generato un credito della LCA pari al valore di effettivo e concreto realizzo di tali crediti, per cui se di un credito ceduto dalla LCA di Euro 100,00 la SGA andrà a recuperare Euro 60,00, questo sarà il corrispettivo della cessione e costituirà un credito di LCA nei confronti di SGA, come a dire che, già si dava per scontato che nessuno dei crediti ceduti sarebbe stato realizzato al 100%, con il che l'attivo della LCA andava a subire un significativo detrimento proprio in corrispondenza del mancato realizzo integrale dei crediti in sofferenza ceduti, voce del bilancio così ingente da giustificare da sola il giudizio sulla conclamata esistenza dello stato di insolvenza della B..

E ciò senza contare la facoltà concessa ad I.S. di retrocedere alla LCA, entro tre anni, i crediti verso la clientela ad alto rischio, riclassificati come "sofferenze o inadempienze probabili" (pag. 5/8), dunque altre significative parti dell'attivo patrimoniale che vanno a sfumare per necessità contabile, misurate dal Governo nella somma di Euro 4.000.000,00 (per entrambe le banche), come tetto della garanzia che lo Stato ha prestato per coprire l'obbligo del riacquisto dei crediti retroceduti da I..

Lo Stato ha prestato inoltre una garanzia di Euro 6.400.000,00 per il credito di I. nei confronti delle due banche venete generato dallo sbilancio di cessione (stimato in Euro 3.000.000,00) e una garanzia di Euro 2.000.000,00 per altri rischi vari (pag. 6/8).

Il che equivale a dire che le aziende cedute a I. dalle due banche portano un passivo stimato di Euro 3.000.000,00, che pure debbono incidere sulla considerazione del deficit patrimoniale alla data della messa in LCA.

Aiuti statali tutti che dovranno essere infine restituiti dalla LCA allo Stato in prededuzione.

Alla LCA sono rimaste sostanzialmente solo le posizioni passive.

Va anche considerato che sulla LCA grava ex lege l'onere di recuperare gli "oneri aggiuntivi sostenuti dallo Stato per compensare I. dei citati costi di ricapitalizzazione" (pag. 7/8).

E tutto ciò si è reso necessario in assenza di una controparte disposta ad acquisire de plano le attività e le passività della Banca (pag. 7/8), a condizioni di mercato, e senza gli aiuti di Stato.

Si aggiunga, esaminando il bilancio alla data del 25 giugno 2017 (cfr. la situazione contabile agli atti) che appaiono di dubbia consistenza, in ragione della si situazione di liquidazione della Banca, la voce relativa a non meglio precisate "attività immateriali" .(di importo Euro 5.780.987,81) e la voce "altre attività" (per Euro 407.705.798,13), per un totale di oltre 1 mld di Euro, la cui probabile inesistenza, con ogni probabilità si ripercuote in termini negativi sul profilo patrimoniale, con una corrispondente riduzione dell'attivo.

Analogamente, costituiscono entità patrimoniali evanescenti i crediti deteriorati, che i Commissari Liquidatori hanno stimato in Euro 9.428.000,00 lordi, appostati a bilancio per Euro 4.947.000,00 (cfr. la loro relazione del 20.6.2018), ed il cui effettivo valore di realizzo è ancora tutto da verificare, ad oggi solo stimabile secondo dati di esperienza, e comunque sarà inferiore al dato contabile, anche tenuto conto delle spese di esazione e riscossione, talora doverosamente in forma coattiva ed onerosa.

Ed ulteriormente, occorrerà tenere conto del valore patrimoniale azionario ormai dissolto, che va ad elidere la possibilità di recuperare crediti per finanziamenti effettuati in favore di soggetti compratori di azioni con operazioni c.d. baciate, che eccepiranno in giudizio la compensazione con il valore delle azioni dovute acquistare in contesti negoziali caratterizzati da nullità, tanto è vero che i Commissari, nell'incertezza della spettanza di tali ipotetici crediti della LCA, hanno già rinunciato sia pure provvisoriamente, ad esigerli, per un ammontare complessivo di Euro 1.086.000,00 (v. pag. 18 della loro relazione del 25.1.2018).

Per la verità, i Commissari dubitano della applicabilità dell'art. 83 del T.U.B., in quanto vieterebbe la compensazione, ma lo stesso articolo precisa che "3-bis. In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa", sicché la compensazione dovrà operare quanto meno per le cause già pendenti (e, probabilmente, anche per le richieste fatte valere con semplice diffida, attesa la natura di mero accertamento delle relative domande) alla data della messa in LCA della Banca, con le conseguenti indiscutibili ripercussioni negative sul suo attivo patrimoniale.

Il deficit patrimoniale sarebbe, sulla base di queste considerazioni, già evidente, ma tale esito valutativo deve comunque essere necessariamente corroborato dal lavoro di analisi tecnica svolto dal consulente dell'ufficio Prof. Avv. B.I. di Milano e dal suo coadiutore Prof. L.Q. di Torino.

Occorre all'uopo fare necessario riferimento alla ctu in atti, a cui si compie integrale rinvio per i metodi argomentativi e per le conclusioni, e della quale vanno riportate le pagine conclusive, per miglior comprensione della stessa, attesa la natura squisitamente tecnica, e non agevolmente riproducibile in diversi termini, dell'accertamento peritale :

"10. Le Risposte al Quesito.

10.1. La consistenza del patrimonio netto di B.P.V. S.p.A. alla data di avvio della Liquidazione Coatta Amministrativa.

10.1.1. Lo scenario di Riferimento: i risultati del Consulente Tecnico d'Ufficio.

Lo scrivente, in ossequio a quanto richiesto al punto 1) del Quesito ("accerti quale fosse, alla data di avvio della procedura di L.C.A. (25.6.2017), senza tener conto degli effetti esogeni previsti nel D.L. 25 giugno 2017, n. 99) e secondo criteri di liquidazione ..., la consistenza del patrimonio netto della B.P.V. spa ..."), ha provveduto alla stima del patrimonio netto di B.P.V. S.p.A. alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa. Nel dettaglio, lo scrivente ha:

- proceduto alla determinazione del "valore effettivo delle attività cedute ad I.S. (e dalla stessa non ancora retrocedute)" e del "valore delle passività cedute a I.S. (e dalla stessa non retrocedute)", concludendo:

- che lo "sbilancio di cessione" pari a Euro 2.983 milioni (Euro 2.678 milioni se si tiene conto delle "DTA convenzionali") - posta meramente contabile che non incide sul patrimonio netto di B. alla data del 25 giugno 2017 - deve subire una rettifica in aumento pari a complessivi Euro 2.441 milioni, ossia all'importo dei due contributi statali erogati per cassa a I.S. S.p.A. (contributo per fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. n. 99 del 2017 e contributo per ristrutturazione aziendale di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), D.L. n. 99 del 2017), in quanto, per le ragioni ampiamente esposte, rappresentativi del minor valore economico del compendio ceduto (e implicitamente dell'ulteriore prezzo negativo pagato a fronte dell'ulteriore valore negativo dell'"Insieme Aggregato" oggetto di cessione rispetto allo Sbilancio contabile determinato dal Collegio degli Esperti);

- che, pertanto, i corrispondenti debiti sorti verso il MEF in conseguenza dell'erogazione dei due contributi statali di cui al punto precedente (ex art. 4, comma 1, lett. b) e d), del D.L. n. 99 del 2017) - posti a carico della l.c.a. - devono essere tenuti in considerazione, in quanto grandezze incrementali del "prezzo negativo" costituito dallo "sbilancio di cessione" ricavabile dalla situazione patrimoniale della Banca al 25 giugno 2017, come differenza fra le attività e le passività oggetto di trasferimento a I.S.;

- proceduto a determinare il costo del finanziamento operato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), punto i del D.L. n. 99 del 2017, da I.S. S.p.A. a favore di B.P.V. in l.c.a., commisurato allo "sbilancio di cessione", pervenendo ad una rettifica in diminuzione del patrimonio netto di B. per complessivi Euro 134 milioni;

- proceduto a rideterminare il "valore delle attività che hanno formato oggetto di cessione a I.S. e che dalla stessa sono state retrocedute o non ancora retrocedute (con particolare riguardo ai crediti ad alto rischio)", pervenendo - per le ragioni e i criteri precedentemente esposti - ad una rettifica in diminuzione di Euro 150 milioni su un totale di Euro 210 milioni di crediti High Risk retrocessi e ad una rettifica in diminuzione di Euro 100 milioni su un totale di Euro 1.954 milioni di crediti High Risk ancora non retrocessi;

- proceduto a determinare il "valore dei crediti che hanno formato oggetto di cessione all'incasso a S.G.A., tenendo conto del loro valore di realizzo", pervenendo - per le ragioni e i criteri precedentemente esposti - a una rettifica in diminuzione di Euro 2.374 milioni su un totale di crediti deteriorati iscritti in bilancio (post due diligence) pari ad Euro 4.947 milioni;

- proceduto alla determinazione del "valore delle attività che non hanno formato oggetto di cessione", concludendo:

- che gli assets - iscritti in bilancio per Euro 949 milioni - devono essere rettificati in considerazione della percentuale di recupero che caratterizza la cessione "atomistica", e distribuita in un tempo più o meno lungo, nell'ambito delle procedure concorsuali, prudenzialmente rettificata dallo scrivente anche al fine di tener conto degli esiti dell'attività liquidatoria espletata sino ad ora dai Commissari Liquidatori di B. in l.c.a. Si è, pertanto pervenuto all'individuazione di una percentuale di svalutazione del 30% con conseguente rettifica di complessivi Euro -285 milioni;

- che, per le ragioni esposte in precedenza, le imposte anticipate ("DTA") iscritte in bilancio alla data del 25 giugno 2017 per complessivi Euro 524 milioni (di cui 130 milioni cedute a I.S.) devono essere rettificate in diminuzione per l'importo di Euro 309 milioni, ossia per l'importo delle stesse non trasformabile in credito d'imposta ex L. n. 214 del 2011 e come le imposte anticipate non iscritte in bilancio per mancato superamento del probability test assegnate su base convenzionale a I.S. (Euro 305 milioni) non possano giustificare una rettifica in aumento del patrimonio netto di B. al 25 giugno 2017;

- quantificato le "pretese risarcitorie relative alle posizioni in contenzioso, sia attuali che potenziali, relative a rapporti esistenti alla data di avvio della l.c.a.", concludendo come, tenuto conto delle risultanze dell'ispezione della BCE (v. supra):

- con riferimento alle dispute non legate alle azioni di B., il fondo rischi debba essere aumentato di Euro 2 milioni;

- con riferimento alle dispute legate alle azioni di B., il fondo rischi debba essere aumentato di almeno Euro 68 milioni;

- con riferimento agli effetti conseguenti alle costituzioni delle parti civili nei procedimenti penali ed alle connesse responsabilità amministrative ex D.Lgs. n. 231 del 2001, il fondo rischi debba essere aumentato di Euro 106 milioni.

Si precisa che, con riferimento al punto del Quesito che chiede di quantificare le pretese risarcitorie relative alle posizioni in contenzioso, sia attuali che potenziali, correlate a rapporti esistenti alla data di avvio della l.c.a., "tenendo anche conto ... degli effetti contabili delle cause proposte e proponende dagli azionisti contro la cessionaria B.I. o la cessionaria SGA o la stessa LCA (nelle forme dell'insinuazione al passivo), per la nullità di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della stessa B.P.V., in violazione dell'art. 2358 c.c., ivi compreso l'effetto delle operazioni cc.dd. baciate, che può condurre all'azzeramento di un credito della Banca, corrispondente al valore delle azioni (ad oggi azzerato) vendute al cliente (accerti in definitiva l'ammontare dei crediti azzerati, o azzerandi, per effetto di cause intentate per operazioni baciate)", la risposta viene assorbita nella presente Relazione dalle rettifiche al fondo rischi e oneri sopra individuate (v. anche 8.2.2.4.), mentre lo scrivente ha ritenuto di non apportare alcuna rettifica al valore dei crediti deteriorati derivanti dalle operazioni "baciate" - rimasti in capo alla liquidazione coatta amministrativa -, stante la presenza già di una quasi integrale svalutazione degli stessi (v. 8.2.2.4.).

Si intende, inoltre, di precisare che - con riferimento al punto del Quesito che chiede di determinare il valore delle passività che non hanno formato oggetto di cessione, "tenendo conto anche del risultato dell'attività di accertamento del passivo svolta dai Commissari Liquidatori" - non si è potuto procedere in merito, alla luce di quanto riferito dagli stessi Commissari Liquidatori in data 16 luglio 2018, ossia "Come accennato per le vie brevi, si precisa che l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 99 del 2017 prevede che "Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura" e, pertanto che:

a) lo stato passivo è limitato alle sole passività non rientranti nell'Insieme aggregato (definito a febbraio 2018 con la due diligence);

b) le domande di insinuazione tempestive sono state presentate sino al 23 aprile 2018.

Si precisa altresì che dal 24 aprile 2018 alla data odierna i Commissari hanno avviato l'attività di suddivisione delle oltre 17.000 domande pervenute in classi omogenee (azionisti, obbligazionisti, clienti, fornitori, liberi professionisti e "altro") e che soltanto all'esito del processo avrà inizio la vera e propria attività istruttoria delle singole domande così classificate (secondo linee guida predefinite)".

Il patrimonio netto contabile di B., così come risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 25 giugno 2017, redatta secondo "criteri di continuità", risultava essere positivo per Euro 2.005 milioni. Venuto meno il presupposto della continuità aziendale, il patrimonio netto di B. è stato rettificato sulla base delle rettifiche individuate dallo scrivente "secondo criteri di liquidazione" e "senza tener conto degli effetti esogeni previsti nel D.L. 25 giugno 2017, n. 99". Le risultanze sono di seguito esposte:

Scenario di Riferimento Valori in Euro milioni

Patrimonio Netto Contabile 2.005

Scenario di Riferimento Valori in Euro milioni

Rettifica valore Insieme Aggregato ceduto a I. -2.441

Rettifica costo finanziario finanziamento I. -134

Rettifica crediti High Risk retrocessi -150

Rettifica crediti High Risk non retrocessi -100

Rettifica crediti deteriorati ceduti a SGA -2.374

Rettifica assets finanziari (30%) -285

Rettifica Imposte anticipate -309

Rettifica Fondi rischi per dispute non legate ad azioni B. -2

Rettifica Fondi rischi per dispute legate ad azioni B. -68

Rettifica Fondi rischi per responsabilità amministrativa -106

Patrimonio Netto Rettificato -3.964

Rettifica in aumento DTA convenzionali 305

Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili 309

Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA -3.350

Sulla base delle risultanze esposte nel prospetto appena riportato, tenuto conto delle rettifiche operate, "secondo criteri di liquidazione" e senza considerare gli effetti esogeni previsti dal D.L. n. 99 del 2017, alla data del 25 giugno 2017, il patrimonio netto di B. risulta essere negativo per Euro - 3.964 milioni (Euro -3.350 milioni, considerando anche le DTA, ovvero procedendo ad una rettifica in aumento del patrimonio netto di B. nei limiti dell'importo delle "DTA convenzionali" riconosciuto da I.S. e allo storno della rettifica operata dallo scrivente per l'importo delle DTA iscritte in bilancio non trasformabili in credito d'imposta).
 
parte II

10.1.2. Lo scenario di stress test.

Lo scrivente, al fine di offrire al Collegio ogni prospettazione utile per la decisione, ha ritenuto opportuno dare corso ad uno stress test, nel quale, ai fini della valutazione del valore di liquidazione dei crediti deteriorati di B.P.V. S.p.A. in l.c.a. oggetto di cessione a S. S.p.A. e dei crediti High Risk retrocessi da I.S. alla liquidazione coatta amministrativa, ha utilizzato le percentuali di recupero formulate da EUROSTAT nel Parere reso all'ISTAT (v. supra).

Le risultanze sono di seguito rappresentate:

Scenario di Stress test Valori in Euro milioni

Patrimonio Netto Contabile 2.005

Rettifica valore Insieme Aggregato ceduto a I. -2.441

Scenario di Stress test Valori in Euro milioni

Rettifica costo finanziario finanziamento I. -134

Rettifica crediti High Risk retrocessi -133

Rettifica crediti High Risk non retrocessi -100

Rettifica crediti deteriorati ceduti a SGA -1.654

Rettifica assets finanziari (30%) -285

Rettifica Imposte anticipate -309

Rettifica Fondi rischi per dispute non legate ad azioni B. -2

Rettifica Fondi rischi per dispute legate ad azioni B. -68

Rettifica Fondi rischi per responsabilità amministrativa -106

Patrimonio Netto Rettificato -3.227

Rettifica in aumento DTA convenzionali 305

Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili 309

Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA -2.613

Come si evince, anche in questo Scenario - che, si ribadisce, tiene conto dei tassi di recupero (più ottimistici rispetto a quelli assunti dallo scrivente nel proprio Scenario) desunti dallo studio di EUROSTAT - si perviene all'individuazione di un deficit patrimoniale per B.P.V. S.p.A.: il patrimonio netto alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa risulta, infatti, essere negativo per Euro -3.227 milioni (-2.613 milioni considerando anche le DTA, considerando anche le DTA, ovvero procedendo ad una rettifica in aumento del patrimonio netto di B. nei limiti dell'importo delle "DTA convenzionali" riconosciuto da I.S. e allo storno della rettifica operata dallo scrivente per l'importo delle DTA iscritte in bilancio non trasformabili in credito d'imposta).

10.1.3. I focus.

Lo scrivente, infine, ritiene utile prospettare tre focus, che tengono conto anche delle DTA, isolando le principali rettifiche.

Il Primo focus tiene conto isolatamente della rettifica del valore dell'"Insieme Aggregato" e della rettifica relativa al costo del finanziamento operato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), punti i del D.L. n. 99 del 2017, da I.S. S.p.A. a favore di B.P.V. S.p.A. in l.c.a., e con l'assunzione delle DTA:

Primo focus Valori in Euro milioni

Patrimonio Netto Contabile 2.005

Rettifica valore Insieme Aggregato ceduto a I. -2.441

Primo focus Valori in Euro milioni

Rettifica costo finanziario finanziamento I. -134

Rettifica Imposte anticipate -309

Patrimonio Netto Rettificato -879

Rettifica in aumento DTA convenzionali 305

Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili 309

Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA -265

Il Secondo focus tiene conto isolatamente delle altre rettifiche, e in particolare di quelle relative ai crediti deteriorati e ai crediti High Risk retrocessi, nella prospettiva individuata dal Piano Finanziario di S. S.p.A., e con l'assunzione delle DTA:

Secondo focus Valori in Euro milioni

Patrimonio Netto Contabile 2.005

Rettifica crediti High Risk retrocessi -150

Rettifica crediti High Risk non retrocessi -100

Rettifica crediti deteriorati ceduti a SGA -2.374

Rettifica assets finanziari (30%) -285

Rettifica Imposte anticipate -309

Rettifica Fondi rischi per dispute non legate ad azioni B. -2

Rettifica Fondi rischi per dispute legate ad azioni B. -68

Rettifica Fondi rischi per responsabilità amministrativa -106

Patrimonio Netto Rettificato -1.389

Rettifica in aumento DTA convenzionali 305

Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili 309

Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA -775

Il Terzo focus tiene conto isolatamente delle altre rettifiche, e in particolare di quelle relative ai crediti deteriorati e ai crediti High Risk retrocessi nella prospettiva EUROSTAT, e con l'assunzione delle DTA:

Terzo focus Valori in Euro milioni

Patrimonio Netto Contabile 2.005

Rettifica crediti High Risk retrocessi -133

Rettifica crediti High Risk non retrocessi -100

Rettifica crediti deteriorati ceduti a SGA -1.654

Terzo focus Valori in Euro milioni

Rettifica assets finanziari (30%) -285

Rettifica Imposte anticipate -309

Rettifica Fondi rischi per dispute non legate ad azioni B. -2

Rettifica Fondi rischi per dispute legate ad azioni B. -68

Rettifica Fondi rischi per responsabilità amministrativa -106

Patrimonio Netto Rettificato -652

Rettifica in aumento DTA convenzionali 305

Storno Rettifica Imposte anticipate non trasformabili 309

Patrimonio Netto Rettificato considerando DTA -38

Come si evince dai focus appena riportati:

- considerando anche solo la "Rettifica valore Insieme Aggregato ceduto a I." e la "Rettifica costo finanziario finanziamento I.", il patrimonio netto di B. alla data di avvio della liquidazione coatta risulta essere negativo;

- anche qualora i contributi statali - erogati per cassa a I.S. - non potessero essere considerati rappresentativi del minor valore dell'"Insieme Aggregato" ceduto e, pertanto, in assenza della rettifica in diminuzione di Euro 2.441 milioni e della rettifica in diminuzione che tiene conto del "costo finanziario finanziamento I." di Euro 134 milioni, le restanti rettifiche conducono comunque ad un patrimonio netto negativo, sia nello Scenario di Riferimento che nello Scenario di stress test.

10.2. L'incidenza del sostegno finanziario della B.I. e l'irreversibilità del deficit di liquidità endogena alla data di apertura della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa.

In riferimento ai punti del Quesito che chiedono di accertare "l'incidenza del sostegno finanziario temporaneo della B.I. ... inoltre - se, alla data di apertura della procedura di L.C.A. (25.6.2017), il deficit di liquidità (endogena) avesse assunto i connotati dell'irreversibilità, attuale o prospettica ...", lo scrivente ha rideterminato l'indice di liquidità LCR (endogena) tenendo conto dell'ipotetico rimborso delle obbligazioni garantite dallo Stato, verificando - analogamente - lo sbilancio fra flussi in entrata e flussi in uscita in ipotesi di rimborso delle obbligazioni medesime. In tale modo, è stata evidenziata l'incidenza del sostegno finanziario di B.I. sulla liquidità con evidenza dell'assoluta incapacità, per B., di fronteggiare con proprie risorse i flussi in uscita in ipotesi di rimborso delle obbligazioni garantite.

Sulla base delle risultanze a cui è pervenuto, lo scrivente ritiene che gli indicatori di liquidità segnalassero come il deficit di liquidità (endogena) di B. avesse assunto - alla data del 23 giugno 2017 - i connotati dell'irreversibilità e come l'entità dello sbilancio fra entrate e uscite nell'arco temporale di riferimento (un mese) segnalasse l'impossibilità per la Banca di far fronte ai flussi di cassa attesi in uscita con le disponibilità di cassa in entrata.

10.3. La perdita delle condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria.

In riferimento al punto del Quesito che chiede di accertare "se e quando la Banca abbia perduto le necessarie condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria", lo scrivente ha verificato le risultanze degli indicatori di liquidità e ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dagli Organi di Vigilanza in ordine alle oscillazioni e ai temporanei miglioramenti degli indicatori di liquidità - questi ultimi strettamente correlati all'emissione di obbligazioni con garanzia statale ottenuta ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 237 del 2016 e al finanziamento straordinario di Euro 500 milioni da parte della B.I. (Emergency Liquidity Assistance) -, nonché delle dichiarazioni rese dallo stesso Organo Amministrativo.

Lo scrivente ritiene che le condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria di B. fossero già fortemente compromesse in un momento antecedente la data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, riconducibile alla prima richiesta di garanzia statale sulle obbligazioni presentata nel dicembre 2016, cui ha fatto seguito la richiesta di finanziamento straordinario (ELA) nel gennaio 2017. Tali interventi - come detto - hanno consentito un mero temporaneo miglioramento della liquidità, cui ha fatto seguito una nuova flessione degli indici di liquidità e la conseguente necessità di ricorrere alla richiesta di un ulteriore intervento statale per garantire la loro stabilità e conformità ai minimi regolamentari. Ne consegue che già dal primo trimestre 2017 può ritenersi che B. non possedesse più quelle condizioni di liquidità e di credito che consentono, senza un ripetuto supporto straordinario, l'esercizio dell'attività bancaria e la possibilità di emettere ordinariamente titoli di debito per fronteggiare i debiti in scadenza.

Poiché - tuttavia - soltanto il 23 giugno 2017, con il venire meno della speranza della ricapitalizzazione precauzionale e del presupposto per la continuità aziendale, la perdita delle condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria assume carattere di irreversibilità.

11. Considerazioni conclusive.

In ossequio a quanto in definitiva chiesto nel Quesito ("Esprima, sulla base delle conclusioni di cui ai punti precedenti e tenendo in considerazione in modo particolare i principi formulati dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. 18 agosto 2017, n. 20186), il proprio motivato parere circa l'eventuale sussistenza dello stato di insolvenza alla data di avvio della procedura di L.C.A. (25.6.2017), senza tenere conto degli effetti esogeni previsti nel D.L. 25 giugno 2017, n. 99, e secondo criteri di liquidazione (in assenza della prospettiva di continuità aziendale), ... tenendo presenti, ma non solo, i concetti di illiquidità e di mancanza di credito, dal momento che, si tratta pur sempre di un'impresa che dispone di molteplici canali d'accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi; assume pertanto particolare rilevanza indiziaria circa il grado d'irreversibilità della crisi la sussistenza del deficit patrimoniale, che si connota come un fattore dotato di centralità rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità (Cass. 21 aprile 2006 n. 9408...)", alla luce delle risultanze a cui è pervenuto, lo scrivente non può che concludere per la sussistenza, alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, dello stato di insolvenza di B.P.V. S.p.A.

Nel dettaglio, lo scrivente ha - innanzitutto - accertato l'esistenza, alla data del 25 giugno 2017 (rectius, del 24 giugno 2017), di un deficit patrimoniale, quest'ultimo venutosi a determinare in conseguenza delle necessarie rettifiche operate in ottica liquidatoria e senza tener conto degli effetti esogeni del D.L. n. 99 del 2017 ed elemento ritenuto dalla Suprema Corte di "particolare rilevanza indiziaria circa il grado d'irreversibilità della crisi".

Inoltre, l'indagine dello scrivente - in ossequio a quanto richiesto dal Collegio fallimentare - si è spinta oltre, accertando come, alla data del 25 giugno 2017, B. si trovasse già in una condizione di deficit di liquidità (endogena), attuale e prospettica, di natura irreversibile e avesse perso le necessarie condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria; tali accertate circostanze, oltretutto verificatesi in un momento antecedente l'avvio della liquidazione coatta amministrativa (l'irreversibilità del deficit di liquidità endogena e della perdita della condizioni di liquidità e di credito per l'esercizio dell'attività bancaria è da far risalire alla data del 23 giugno 2017), sono, tenuto a mente quanto stabilito dalla Suprema Corte, senza dubbio indicative della sussistenza in capo a B. (anche in ipotesi di assenza di un deficit patrimoniale o qualora la presenza di un deficit patrimoniale si ritenesse non determinante), dello stato di insolvenza alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa ("Lo stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ... si traduce ... nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale").".

Il Tribunale non può che condividere le risultanze dell'accertamento peritale, le quali non risultano scalfite dalle osservazioni da ultimo proposte dalla difesa di Z., alle quali è stata data compiuta risposta dal ctu.

Invero, ripercorrendo i tre quesiti da ultimo posti dalla difesa di Z.:

1. Crediti in sofferenza ceduti alla SGA (pari a Euro 1.932 milioni).

A pag. 4 della Memoria Conclusionale della difesa di G.Z. si afferma:

"Tale evidenza, relativa al sistema bancario, non sarebbe valida per i crediti della Popolare di Vicenza perché il CTU ci presenta una tabella in cui le posizioni a sofferenza verso debitori falliti sarebbero appena 15 su oltre 20.000 e quelle in concordato preventivo appena 39. I dati li avrebbe ricavati dal file excel denominato 'SGA Tabulato Procura Vicenza', inviato dalla S. S.p.A. in data 8 agosto 2018", che il CTU ha richiamato nella nota 2".

L'affermazione non è corretta, in quanto - nel documento "Risposta del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti a chiarimento formulati nell'interesse del Dott. G.Z." predisposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio (pag. 8, nota 1) - si dà atto che:

"I dati riportati nella Tabella sono stati elaborati, relativamente allo status del debitore (in concordato preventivo/in fallimento) sulla base delle informazioni rinvenute nel File di Excel "SGA Tabulato Procura Vicenza", inviato dalla S. S.p.A. in data 8 agosto 2018, mentre le altre informazioni, sono state elaborate sulle base del File di Excel "ALLEGATO 8 Dettaglio Crediti verso clientela B. al 25 giugno 2017", allegato alla Relazione di D. S.p.A. in merito all'attività di due diligence svolta dal Collegio degli Esperti ed alla Situazione Patrimoniale di B. S.p.A. alla data del 25 giugno 2017".

A pag. 5 della Memoria Conclusionale della difesa del Dott. G.Z. si afferma:

"Sui crediti deteriorati è del tutto priva di fondamento anche la tesi - che il CTU sostiene a spada tratta incurante della logica e delle esperienze di mercato, che però lui non conosce - secondo cui nel caso dei crediti classificati come inadempienze probabili il valore di recupero che otterrebbe una banca in continuità sarebbe superiore a quello che otterrebbe un istituto liquidazione coatta amministrativa. Ma se in un caso e nell'altro il recupero di questi crediti è affidato al medesimo soggetto, un operatore specializzato, quale la SGA, e a questo operatore, come nel caso di specie, peraltro analogo a molti altri casi, vengono date le risorse per sostenere attraverso l'erogazione di nuova finanza i debitori in difficoltà, perché mai il valore di recupero dovrebbe essere più basso sol perché il detentore del credito è una banca in liquidazione coatta amministrativa ?"

L' importo della rettifica operata dal Consulente Tecnico d'Ufficio - desunto proprio dalle valutazioni di un operatore specializzato (S. S.p.A.) - è confermato dalla circostanza - menzionata nel documento "Risposta del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti a chiarimento formulati nell'interesse del Dott. G.Z." predisposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio (pag. 10) - secondo cui:

"... le ipotesi di recupero formulate da S. S.p.A. (Euro 2.969 milioni), senza tener conto dell'attualizzazione operata, approssimino i risultanti ottenuti tenendo conto delle percentuali +di recupero ipotizzate da EUROSTAT nel suo parere "Recording of the winding down of B.P.V. S.p.A. and V.B. S.p.A." (Euro 3.035), a dimostrazione della bontà delle previsioni di recupero formulate da S. S.p.A., che - si ribadisce - è operatore specializzato con track record consolidato nella gestione e nel recupero dei crediti deteriorati. Con riferimento, inoltre, al Parere reso da EUROSTAT, lo scrivente ha preso in considerazione, ai fini della stima dei crediti deteriorati ceduti a S. S.p.A., le ipotesi di recupero ivi formulate in relazione sia ai crediti classificati in Inadempienze Probabili sia ai crediti classificati in Sofferenze, ed ha elaborato un ulteriore scenario (cd. "Scenario di stress test"), al fine di fornire al Collegio fallimentare ogni prospettazione utile alla decisione (cfr. pp. 150-151 della Relazione di Consulenza Tecnica e paragrafo 10.1.2. per la rappresentazione dello Scenario di stress test)".

2. Il valore negativo per il contributo del MEF di Euro 1.820 milioni.

A pag. 5 s. della Memoria Conclusionale della difesa del Dott. G.Z. si afferma:

"Il CTU non si rende conto che per aversi un valore negativo, anche stimato, di un ramo di un'azienda bancaria devono esservi perdite attuali o perdite almeno attese. Se vi fossero, ma nel caso di specie non v'erano, il contributo erogato dal MEF andrebbe a coprire il buco delle perdite attuali o i futuri buchi delle perdite attese".

La questione è stata già ampiamente esaminata nell'ambito della "Risposta del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti a chiarimento formulati nell'interesse del Dott. G.Z.", predisposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio (pag. 14), ove si dà atto che:

"Pertanto, la ragione per la quale I.S. S.p.A. abbia posto come condizione per l'acquisto dell'"Insieme Aggregato" l'ottenimento di un contributo da parte del MEF, non assume alcuna rilevanza ai fini della valutazione del patrimonio netto di B.P.V. S.p.A. in l.c.a. alla data di accesso alla procedura. Ciò che conta, come è stato chiarito nella Relazione di Consulenza Tecnica, è il valore effettivo attribuito all'"Insieme Aggregato" medesimo da parte del mercato di riferimento. E il valore attribuito deve necessariamente tenere conto del contributo del MEF, giacché - in sua assenza - I.S. S.p.A. non avrebbe acquistato l'"Insieme Aggregato" e il relativo prezzo sarebbe stato addirittura inferiore".

Inoltre, nell'ambito della "Risposta del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti a chiarimento formulati nell'interesse di G.Z.", predisposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio (pag. 15), si chiarisce con riguardo alla collocazione nel Bilancio di I.S. S.p.A.:

"Per ragioni di completezza, si precisa che il contributo erogato dal MEF di Euro 1.820 milioni trova collocazione nel patrimonio netto di I.S. S.p.A. Nel Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 di I.S., si legge come sia il Contributo pari a 3.500 milioni (per 1.820 milioni riferibile a B.) sia il Contributo pari a 1.285 milioni (per 621 milioni riferibile a B.) siano stati "contabilizzati - sulla base del principio contabile IAS 20 - come apporto al conto economico" (p. 35) e che "Nel Capitale primario di Classe 1 si è tenuto conto dell'utile dell'esercizio, in quanto sono state rispettate le condizioni regolamentari per la sua inclusione (art. 26, comma 2 della CRR) e, per coerenza, del correlato dividendo pro-quota proposto. L'utile dell'esercizio tiene conto sia, nella quota non distribuita, del contributo statale pari a 3,5 miliardi ricevuto a copertura degli impatti sui coefficienti patrimoniali per effetto dell'acquisizione di determinate attività e passività di B.P.V. e V.B." (pp. 95-96)".

In ogni caso, il prezzo (negativo) si è formato all'esito di una procedura aperta, trasparente e concorrenziale e - pertanto - a nulla rilevano le ragioni che lo hanno determinato: perdite attese, perdite inattese o rischi (come nel caso di specie) ovvero elementi di altra natura.

3. Le rettifiche in diminuzione delle DTA (per Euro 309 milioni) e la mancata inclusione delle DTA trasferite a I. ma non registrate nella situazione patrimoniale al 25 giugno 2017 (per Euro 604 milioni).

A pag. 4 della Memoria Conclusionale della difesa del Dott. G.Z. si afferma:

"Sul tema delle DTA che vale circa Euro 900 milioni il CTU mostra di essersi reso conto di aver dato una spiegazione assai semplicistica e se la cava dicendo che tanto siccome ci sono altre rettifiche, fa niente se questi Euro 900 milioni non li ha considerati".

L'affermazione non è corretta, in quanto - nel documento "Risposta del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti a chiarimento formulati nell'interesse di G.Z." predisposta dal Consulente Tecnico' d'Ufficio (pag. 18 s.) - si dà atto che:

"... le "DTA convenzionali" sono state assunte - a prescindere dalle conclusione sopra riportate, che ne avrebbero anche giustificato l'esclusione - nel valore riconosciuto da I.S. S.p.A. (Euro 305 milioni)-: infatti, poiché l'eventuale valore economico di tale posta dipende esclusivamente dalla presenza, in capo alla cessionaria, di una capacità di reddito sufficiente ad assicurarne il recupero ed essendo I.S. S.p.A., per le ragioni ampiamente esposte nella Relazione di Consulenza Tecnica, il soggetto che, anche in assenza del D.L. n. 99 del 2017, sarebbe risultato aggiudicatario dell'"Insieme Aggregato", la rettifica in aumento del patrimonio netto di B.P.V. S.p.A. deve essere riconosciuta per il solo importo delle "DTA convenzionali" trasferite a I.S. S.p.A.".

La ctu, in definitiva, ha accertato, sotto ogni profilo esaminato ed in relazione a qualsiasi parametro ritenuto rilevante e altresì senza lacune di indagine, che la B.P.V. spa si trovava, alla data della sua messa in LCA, in stato di insolvenza, accertato secondo i parametri inerenti un'impresa in liquidazione, posto che la Banca presentava, a quella data, uno sbilancio (patrimonio netto negativo) di Euro 3.350.000.000,00, "...tenuto conto delle rettifiche operate, "secondo criteri di liquidazione" e senza considerare gli effetti esogeni previsti dal D.L. n. 99 del 2017, alla data del 25 giugno 2017, il patrimonio netto di B. risulta essere negativo per Euro - 3.964 milioni (Euro -3.350 milioni, considerando anche le DTA, ovvero procedendo ad una rettifica in aumento del patrimonio netto di B. nei limiti dell'importo delle "DTA convenzionali" riconosciuto da I.S. e allo storno della rettifica operata dallo scrivente per l'importo delle DTA iscritte in bilancio non trasformabili in credito d'imposta)" (pag. 199 ctu).

Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: "Lo stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - la cui sussistenza, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, deve essere riscontrata con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione - si traduce, sulla base della generale previsione dell'art. 5 l.fall., applicabile in assenza di autonoma definizione, nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale. La peculiarità dell'attività bancaria - la quale implica che l'impresa che la esercita disponga di molteplici canali di accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi - fa peraltro sì che assuma particolare rilevanza indiziaria, circa il grado di irreversibilità della crisi, il "deficit" patrimoniale, che si connota come dato centrale rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità." (Cass. 18.8.2017 n. 20186), assumendo pertanto particolare rilevanza indiziaria circa il grado d'irreversibilità della crisi la sussistenza del deficit patrimoniale, che si connota come un fattore dotato di centralità rispetto sia agli inadempimenti che all'eventuale illiquidità (cfr. Cass. 21 aprile 2006 n. 9408).

In conclusione, sotto molteplici profili, alla data del 25 giugno 2017, la Banca non solo non era più in grado di continuare la propria attività, ma si trovava in una situazione patrimoniale tale da essere indiscutibilmente insolvente, come risultava da plurimi indici rivelatori: a) evidente deficit di liquidità; b) mancanza di credito sul mercato; c)' incapacità di provvedere al pagamento delle proprie obbligazioni, senza combinato e reiterato ricorso ad istituti di carattere straordinario; d) squilibrio patrimoniale; e) tendenza strutturale a generare perdite economiche: f) assenza totale di una prospettiva di risanamento.

Tale situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità, sicché deve dichiararsi l'insolvenza della B.P.V. spa, con sede in V., via B. F. n. 18.

Le spese sono a carico della procedura.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

P.Q.M.
visti gli artt. 1, 5, 15, 195, 202 L.F.;

dichiara l'insolvenza della B.P.V. spa, con sede in V., via B. F. n. 18 (C.F. (...));

ordina che siano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell'art. 91 l.f., le spese relative alla registrazione notificazione, affissione e pubblicazione della sentenza, da compiersi ai sensi dell'art. 195, co. 4, l.f.;

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Così deciso in Vicenza, il 21 dicembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2019.
 
Chiedo scusa se ho fatto un post lungo....

Cmq se qualcuno vuole il file pdf glielo invio in privato

Spero che tra qualche giorno arrivi anche la sentenza di appello

Bpvi insolvente, Corte d'Appello che boccia Zonin: nuovi indagati dai pm

L’inchiesta vera sul crac della Bpvi inizia adesso. La procura di Vicenza avrebbe iscritto sul registro degli indagati i primi nomi. L’ipotesi è quella di bancarotta fraudolenta. Al momento al quarto piano del palazzo di giustizia le bocche sono cucite ma l’inchiesta bis sul dissesto della Banca popolare di Vicenza prosegue. E questo in scia alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che ha respinto il ricorso dell’ex presidente Gianni Zonin ed ha confermato l’insolvenza dell’istituto berico. Il 25 giugno, quando per decreto venne posta in liquidazione coatta amministrativa, cedendo la parte “buona” a Intesa, il buco era di 3,7 miliardi di euro.
La notizia è diventata pubblica ieri, anche se la decisione della Corte di Venezia risale a inizio del mese, al 9 per la precisione. La sentenza diventa il punto di sostegno per la nuova indagine condotta dai pm Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori, quella già aperta per la bancarotta fraudolenta della banca. Il reato di bancarotta prevede pene più severe e tempi più lunghi di prescrizione rispetto a quelli di aggiotaggio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza, contestati nel processo oggi in corso agli ex vertici di via Battaglione Framarin. E si sa, l’estinzione del reato è il vero rischio, nel procedimento giudiziario attualmente in corso all’aula bunker di Mestre e che tornerà da settembre a Vicenza).
Gli investigatori del colonnello Crescenzo Sciaraffa, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, starebbero da tempo esaminando, una corposa serie di operazioni che avrebbero contribuito al crac della BpVi. Si parla, dicono fonti vicine alla vicenda, di dossier che avrebbero minato la solidità patrimoniale della ormai ex banca finita in dissesto. Sarebbero circa 50 posizioni poste sotto la lente della Gdf.
In queste settimane, i pubblici ministeri Pipeschi e Salvadori stanno esaminando, con i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Vicenza, alcune operazioni compiute negli ultimi anni dalla Popolare. Si tratta in particolare di prestiti, che in qualche caso sono legati alle “baciate”, in altri invece sono semplici finanziamenti. Si tratta di cifre imponenti, per diverse centinaia di milioni di euro, erogati dalla “banca del territorio” a favore di società non solo del territorio.
La procura starebbe definendo gli indagati entrando così nel vivo di un’inchiesta che, in linea di principio, potrebbe toccare non solo i componenti dei consigli di amministrazione che si sono succeduti prima dell’insolvenza, ma (lo chiedono molti legali di parte civile) potrebbe andare a toccare anche il collegio sindacale e i revisori dei conti. Si vedrà.
Al momento, sono solo ipotesi raccolte tra i vari protagonisti della vicenda, che nulla hanno a che fare con evidenze emerse dalle indagini fin qui svolte. Saranno in molti, verosimilmente, a dover spiegare come venivano prese certe decisioni. E non è affatto escluso che ad essere chiamati a rispondere di alcune di queste operazioni non siano solo gli ex vertici della BpVi, ma anche i loro beneficiari.
 
Non si riesce a postare il file in pdf?
Non quoto per motivi di spazio
 
Facendo una ricerca in rete ho trovato questo documento per le 4 banche.
Pensate potrebbe essere utile?
 

Allegati

  • audizione_dagostino_20171214.pdf
    1,4 MB · Visite: 199
Chiedo scusa se ho fatto un post lungo....

Cmq se qualcuno vuole il file pdf glielo invio in privato

Spero che tra qualche giorno arrivi anche la sentenza di appello

Bpvi insolvente, Corte d'Appello che boccia Zonin: nuovi indagati dai pm

L’inchiesta vera sul crac della Bpvi inizia adesso. La procura di Vicenza avrebbe iscritto sul registro degli indagati i primi nomi. L’ipotesi è quella di bancarotta fraudolenta. Al momento al quarto piano del palazzo di giustizia le bocche sono cucite ma l’inchiesta bis sul dissesto della Banca popolare di Vicenza prosegue. E questo in scia alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che ha respinto il ricorso dell’ex presidente Gianni Zonin ed ha confermato l’insolvenza dell’istituto berico. Il 25 giugno, quando per decreto venne posta in liquidazione coatta amministrativa, cedendo la parte “buona” a Intesa, il buco era di 3,7 miliardi di euro.
La notizia è diventata pubblica ieri, anche se la decisione della Corte di Venezia risale a inizio del mese, al 9 per la precisione. La sentenza diventa il punto di sostegno per la nuova indagine condotta dai pm Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori, quella già aperta per la bancarotta fraudolenta della banca. Il reato di bancarotta prevede pene più severe e tempi più lunghi di prescrizione rispetto a quelli di aggiotaggio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza, contestati nel processo oggi in corso agli ex vertici di via Battaglione Framarin. E si sa, l’estinzione del reato è il vero rischio, nel procedimento giudiziario attualmente in corso all’aula bunker di Mestre e che tornerà da settembre a Vicenza).
Gli investigatori del colonnello Crescenzo Sciaraffa, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, starebbero da tempo esaminando, una corposa serie di operazioni che avrebbero contribuito al crac della BpVi. Si parla, dicono fonti vicine alla vicenda, di dossier che avrebbero minato la solidità patrimoniale della ormai ex banca finita in dissesto. Sarebbero circa 50 posizioni poste sotto la lente della Gdf.
In queste settimane, i pubblici ministeri Pipeschi e Salvadori stanno esaminando, con i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Vicenza, alcune operazioni compiute negli ultimi anni dalla Popolare. Si tratta in particolare di prestiti, che in qualche caso sono legati alle “baciate”, in altri invece sono semplici finanziamenti. Si tratta di cifre imponenti, per diverse centinaia di milioni di euro, erogati dalla “banca del territorio” a favore di società non solo del territorio.
La procura starebbe definendo gli indagati entrando così nel vivo di un’inchiesta che, in linea di principio, potrebbe toccare non solo i componenti dei consigli di amministrazione che si sono succeduti prima dell’insolvenza, ma (lo chiedono molti legali di parte civile) potrebbe andare a toccare anche il collegio sindacale e i revisori dei conti. Si vedrà.
Al momento, sono solo ipotesi raccolte tra i vari protagonisti della vicenda, che nulla hanno a che fare con evidenze emerse dalle indagini fin qui svolte. Saranno in molti, verosimilmente, a dover spiegare come venivano prese certe decisioni. E non è affatto escluso che ad essere chiamati a rispondere di alcune di queste operazioni non siano solo gli ex vertici della BpVi, ma anche i loro beneficiari.

Volevo chiedervi se facendo parte di questo gruppo come obbligazionista data la difficoltà di trovare prove di violazioni massive del TUF con il rischio alto di essere escluso dal risarcimento da parte della commissione tecnica non è meglio ricorrere alle associazioni consumatori o a studi legali che si sono interessati alla vicenda?
 
Volevo chiedervi se facendo parte di questo gruppo come obbligazionista data la difficoltà di trovare prove di violazioni massive del TUF con il rischio alto di essere escluso dal risarcimento da parte della commissione tecnica non è meglio ricorrere alle associazioni consumatori o a studi legali che si sono interessati alla vicenda?

Ognuno può fare quello che ritiene più opportuno....

Personalmente non andrò da un avvocato: quelli buoni costano, gli altri sono azzeccagarbugli....

Sulle associazioni di categoria ho un solo rimpianto: non averne messa su una anche io. Per il resto vedo associazioni improbabili che non so bene quale interessa tutelano. Ovviamente queste sono mie opinioni e sono disponibilissimo ad emendarle quando mi verrà dimostrato che esse fanno prevalentemente l'interesse dei tutelati...

Però ripeto sono opinioni mie
 
Qualche giorno addietro avevo scritto alla consap per avere il nome del responsabile del procedimento 241/1990 e finora quelli si sono - ovviamente - ben guardati dal darmi una risposta.

Questa mattina ho scritto all'urp del Mef per avere il nome del responsabile del procedimento (almeno chiedo a lui che documenti vuole): vediamo cosa mi rispondono dal Mef.

Tra qualche giorno, con il nuovo Governo (e relativi sottosegretari) si andrà di pec.
 
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