Fiscalità su conti correnti bancari a San Marino

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azimovic

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Mi è stata posta questa domanda.

Se un cittadino italiano apre un c/c presso una banca in Italia, sugli interessi attivi paga allo Stato Italiano il 27% di tasse.

Se lo stesso cittadino apre un c/c presso una agenzia bancaria a San Marino, sugli interessi attivi quanto paga di tasse e a chi?

Ciao e grazie per l'attenzione.
 
......

Sugli interessi percepiti relativamente a conti correnti, certificati di deposito, libretti di risparmio e strumenti equivalenti, la banca opera una ritenuta a titolo di acconto se il cliente è una società ed a titolo di imposta se il cliente non è una società, del 13% (art. 39 della Legge 91/84). Sugli interessi passivi corrisposti a fronte di operazioni pronti contro termine applica, invece, una ritenuta del 2%, ai sensi dell'art. 6 della Legge 10 dicembre 2001 n. 127.
 
Ciao redon e grazie molte. Sai mica se questa fiscalità si applica indipendentemente dalla residenza del cliente oppure se è riservata ai soli cittadini di San Marino?
 
non 100%

credo che si applichi a titolo di imposta per non residenti
 
è scoppiata la mania

dei contratti fiduciari, conti correnti sanmarinesi....:D :D :D :D
 
Re: è scoppiata la mania

Scritto da redon
dei contratti fiduciari, conti correnti sanmarinesi....:D :D :D :D

La tassazione al 13% invece che al 27% dei frutti degli impieghi di breve termine potrebbe spiegare l'interesse manifestatomi, ma secondo me -che non sono un esperto di materia giuridica- la tassazione favorevole non si dovrebbe applicare ai non residenti, altrimenti sarebbe elusione fiscale, la cosa dovrebbe essere regolata da intese generali tra l'Italia e la repubblica del Titano.

Se ci pensi bene deve essere così, altrimenti specie chi è vicino territorialmente che convenienza avrebbe a depositare i soldi in una banca italiana e pagare una aliquota doppia di imposte?


p.s. ovviamente stiamo parlando di depositi in c/c presso banche ben conosciute e presenti anche sul territorio italiano, le fiduciarie sono un altro discorso, lì il rischio di perdere i quattrini è piuttosto concreto se la fiducia si rivela mal riposta.
 
......

Articolo 11

INTERESSI



1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 13 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.

In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

dalla convenzione 2002 ma non ancora ratificata credo;)
 
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