CamalloSospetto
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In base a quanto riportato sulla nota informativa di Cometa per il comparto Reddito (pag. 7) si legge:A proposito della rendicontazione, qualcuno è in grado di spiegare che razza di confronto hanno fatto e che benchmark viene usato?
E poi a pag. 27:
(...omissis...)
La deliberazione COVIP citata (dal titolo "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento") riporta all'articolo 4 ("Criteri di attuazione della politica di investimento") - grassetto mio:
1. Per il raggiungimento dell’obiettivo finanziario di ciascun comparto, il documento deve in ogni caso individuare con chiarezza:
a) la ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale del patrimonio da investire nelle varie classi di strumenti (specificando le aree geografiche, i settori di attività, le valute di riferimento, nonché i margini entro i quali contenerne gli eventuali scostamenti).
La composizione azioni/obbligazioni e la durata media finanziaria (duration) della quota obbligazionaria devono essere coerenti con l’orizzonte temporale della gestione. In tale ambito sono esplicitati gli aspetti etici, sociali e ambientali cui si intende dedicare attenzione nella gestione delle risorse. In caso di adozione di strategie a benchmark, devono essere inoltre riportati gli indicatori di mercato prescelti per rappresentare le suddette classi di attività e il loro peso sul patrimonio del comparto; questi indicatori devono essere comprensivi di dividendi e cedole; per ciascuno di essi andrà specificata la valuta di denominazione. In caso di strategie non a benchmark, vanno indicati gli indirizzi che si intende seguire per assicurare l’obiettivo stabilito. In caso di adozione di comparti con orizzonte temporale predefinito (es. target date) al posto dell’indicazione dei pesi fissi dovranno essere riportate le regole attinenti al loro adeguamento all’avvicinarsi della data di scadenza del comparto;
b) gli strumenti finanziari nei quali si intende investire e i rischi connessi.
Il documento riporta le valutazioni effettuate circa l’opportunità dell’impiego di strumenti cosiddetti alternativi, derivati e OICR e le analisi compiute per individuare i rapporti rischio-rendimento associati a tali investimenti (sia considerati isolatamente che in relazione all’interazione con le altre tipologie di strumenti finanziari presenti nel portafoglio). Il documento dà conto delle cautele adottate in caso di investimenti in strumenti cosiddetti alternativi, in derivati e in OICR non armonizzati. La peculiarità di questi strumenti (ad es. scarsa liquidabilità, difficoltà di valutazione, limitata trasparenza anche con riferimento alle possibili ipotesi di conflitti di interesse, elevati rischi operativi) richiede una più rigorosa attività di analisi e verifica. Il documento deve evidenziare che l’investimento in strumenti alternativi e in OICR può essere effettuato qualora siano chiaramente esplicitati il livello di accesso da parte della forma pensionistica alle informazioni sulle strategie poste in essere dal gestore, la struttura dei costi dello strumento, i periodi di uscita dall’investimento (lock up period). La forma pensionistica deve poter disporre dei flussi informativi occorrenti per un’adeguata valutazione dell’investimento effettuato e per predisporre le segnalazioni periodiche da inviare alla COVIP. Per un contenimento ancora più rigoroso dei rischi assunti potranno essere indicati limiti:
1) quantitativi (minimi e massimi) per i singoli strumenti finanziari;
2) qualitativi (affidabilità degli emittenti/controparti, nazionalità degli emittenti, mercati di negoziazione degli strumenti finanziari, ecc.) per ogni (o per le principali) classe di attività individuata;
c) la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare e lo stile.
La forma diretta o indiretta di gestione è stabilita in conformità con la normativa in vigore. La scelta dello stile di gestione (attivo, passivo o loro combinazione) va effettuata avendo a riferimento il rapporto costi-benefici, il quale dipende in misura determinante dall’efficienza dei mercati. Va in particolare individuata la porzione di patrimonio da gestire in modo attivo, motivando adeguatamente le ragioni che inducono a ritenere possibile la realizzazione di extra rendimenti. Per una compiuta valutazione dello stile di gestione da adottare dovranno essere indicati almeno:
1) il livello massimo o l’obiettivo di rotazione annua del patrimonio (turnover);2) in caso di adozione di strategie a benchmark, il livello massimo di variabilità annua delle differenze di rendimento tra il portafoglio gestito e quello benchmark (ad es. tracking error volatility). I valori per il calcolo di detto indicatore da inserire nella convenzione di gestione debbono essere rilevati con cadenza tale da evitare un’eccessiva rotazione del patrimonio dovuta unicamente alla necessità di un continuo ribilanciamento tra le varie attività;3) in caso di adozione di strategie non a benchmark, indicatori di rischio assoluto coerenti con l’obiettivo stabilito;
d) le caratteristiche dei mandati (per le gestioni in convenzione) relativamente:
1) al numero minimo e massimo dei mandati in cui articolare la gestione;2) a eventuali requisiti che i gestori devono avere in aggiunta a quelli stabiliti dalla legge;3) alla durata, da definire tenuto conto dell’arco temporale del comparto di investimento e della necessità di consentire un’efficace valutazione dell’operato dei gestori;4) alla natura e alla tipologia dei mandati che si intende affidare (specialistici/generalisti; attivi/passivi, mandati di gestione del rischio);5) alla struttura del regime commissionale (commissioni base e/o di incentivo);
e) i criteri per l’esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo.
Il documento riporta gli indirizzi da seguire per assicurare una partecipazione attiva alla conduzione delle società emittenti i titoli detenuti.