santabrianza
Damm a trà
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Mi risponde ARERA:
Gentile Sig. SantaBrianza,
abbiamo ricevuto la Sua comunicazione del 03/11/2022. A tale proposito, preliminarmente segnaliamo che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha istituito lo Sportello per il consumatore energia e ambiente, presso Acquirente Unico S.p.A. al fine di fornire informazioni ed assistenza ai clienti finali di energia elettrica e gas e agli utenti del servizio idrico integrato, nonché raccogliere le segnalazioni dei clienti o utenti finali, delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni di categoria su disservizi ritenuti r ilevanti o criticità della regolazione. Al fine di riassumere il quadro complessivo delle regole e degli strumenti disponibili per consentire a consumatori ed imprese una corretta valutazione dei reciproci comportamenti, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL Aiuti bis (Decretolegge n. 115 del 2022, convertito in Legge 21 settembre 2022, n. 142), è possibile consultare il comunicato stampa ARERA-AGCM del 13 ottobre u.s. “Energia: modifiche contrattuali possibili solo a specifiche condizioni”, pubblicato in www.arera.it, che si invia in allegato. Posto quanto sopra, qualora il cliente intenda esprimere lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto rispetto al contratto di fornitura, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti con il venditore, direttamente o tramite un rappresentante legale o un’associazione di consumatori o di categoria, può inviare al medesimo venditore un reclamo scritto. L’esercente la vendita deve fornire risposta scritta motivata entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo scritto. Qualora la risposta scritta motivata non venga inviata entro il termine indicato, il venditore dovrà riconoscere al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base di euro 25.
In caso di risposta non soddisfacente o in caso di mancata risposta entro il termine di 40 giorni, il cliente finale, direttamente o tramite un delegato, potrà attivare il Servizio Conciliazione dell’Autorità (conciliazione.arera.it). Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria, cioè tentare di risolvere bonariamente la controversia prima di andare in giudizio. L’eventuale accordo raggiunto dalle parti, al termine della procedura, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 2, comma 24, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e può essere pertanto fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato adempimento degli impegni assunti. Informiamo, infine, che la Sua comunicazione potrà essere valutata da ARERA per gli eventuali seguiti, ivi inclusa la trasmissione per competenza all’AGCM con riferimento alle condotte che integrano potenzialmente pratiche commerciali scorrette. Augurandoci di aver fornito utili informazioni, il giudizio sul servizio ricevuto può essere espresso all’indirizzo Survey - Sportello del consumatore di energia, inserendo come username il numero “Rif. SPCEN” in alto a sinistra della presente lettera e come password il codice “P” seguito da 11 cifre in basso a destra. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.sportelloperilconsumatore.it, sezione Servizi - > Risoluzione Controversie - > SMART Help oppure Servizi - > Informazioni - > SMART Info. Segnaliamo che tutti i dati e le informazioni forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR); per maggiori informazioni invitiamo a consultare l’informativa al seguente link: http://www.sportelloperilconsumatore.it/sites/default/files/privacy policy portale%20Sportello.pdf. Con i migliori saluti
Roma, lì 06/12/2022
Quindi che dite? Faccio partire il servizio di conciliazione?
Gentile Sig. SantaBrianza,
abbiamo ricevuto la Sua comunicazione del 03/11/2022. A tale proposito, preliminarmente segnaliamo che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha istituito lo Sportello per il consumatore energia e ambiente, presso Acquirente Unico S.p.A. al fine di fornire informazioni ed assistenza ai clienti finali di energia elettrica e gas e agli utenti del servizio idrico integrato, nonché raccogliere le segnalazioni dei clienti o utenti finali, delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni di categoria su disservizi ritenuti r ilevanti o criticità della regolazione. Al fine di riassumere il quadro complessivo delle regole e degli strumenti disponibili per consentire a consumatori ed imprese una corretta valutazione dei reciproci comportamenti, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL Aiuti bis (Decretolegge n. 115 del 2022, convertito in Legge 21 settembre 2022, n. 142), è possibile consultare il comunicato stampa ARERA-AGCM del 13 ottobre u.s. “Energia: modifiche contrattuali possibili solo a specifiche condizioni”, pubblicato in www.arera.it, che si invia in allegato. Posto quanto sopra, qualora il cliente intenda esprimere lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto rispetto al contratto di fornitura, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti con il venditore, direttamente o tramite un rappresentante legale o un’associazione di consumatori o di categoria, può inviare al medesimo venditore un reclamo scritto. L’esercente la vendita deve fornire risposta scritta motivata entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo scritto. Qualora la risposta scritta motivata non venga inviata entro il termine indicato, il venditore dovrà riconoscere al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base di euro 25.
In caso di risposta non soddisfacente o in caso di mancata risposta entro il termine di 40 giorni, il cliente finale, direttamente o tramite un delegato, potrà attivare il Servizio Conciliazione dell’Autorità (conciliazione.arera.it). Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria, cioè tentare di risolvere bonariamente la controversia prima di andare in giudizio. L’eventuale accordo raggiunto dalle parti, al termine della procedura, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 2, comma 24, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e può essere pertanto fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato adempimento degli impegni assunti. Informiamo, infine, che la Sua comunicazione potrà essere valutata da ARERA per gli eventuali seguiti, ivi inclusa la trasmissione per competenza all’AGCM con riferimento alle condotte che integrano potenzialmente pratiche commerciali scorrette. Augurandoci di aver fornito utili informazioni, il giudizio sul servizio ricevuto può essere espresso all’indirizzo Survey - Sportello del consumatore di energia, inserendo come username il numero “Rif. SPCEN” in alto a sinistra della presente lettera e come password il codice “P” seguito da 11 cifre in basso a destra. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.sportelloperilconsumatore.it, sezione Servizi - > Risoluzione Controversie - > SMART Help oppure Servizi - > Informazioni - > SMART Info. Segnaliamo che tutti i dati e le informazioni forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR); per maggiori informazioni invitiamo a consultare l’informativa al seguente link: http://www.sportelloperilconsumatore.it/sites/default/files/privacy policy portale%20Sportello.pdf. Con i migliori saluti
Roma, lì 06/12/2022
Quindi che dite? Faccio partire il servizio di conciliazione?