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Guido Pier Paolo Bortoni (ex presidente Autorità per l’Energia): «Ecco cosa non funziona degli aiuti per le
bollette a famiglie e imprese»
I numerosi provvedimenti legislativi del 2022, sotto il nome di dl Sostegni o dl Aiuti contengono misure
ampie ed innovative
Occorre pertanto, data l’elevata complessità delle realtà su cui si agisce, costruire una visione d’insieme che consenta di
valutare a priori l’efficacia delle singole misure da diversi punti di vista. Certamente scartando quelle che sembrano facili
misure-scorciatoia quasi mai all’altezza di sorreggere l’azione statale di sostegno.
Un solo esempio: il recente articolo 3 del dl Aiuti-bis secondo cui sono sospese sino al 30 aprile 2023, tra l’altro, eventuali
clausole che consentano modifiche unilaterali dei prezzi pattuiti da parte del venditore di energia nei contratti del mercato
libero.
Si tratta di prezzi fissi per un periodo definito nel contratto che realizzano uno “scudo” di prezzo durante l’esecuzione del
contratto di fornitura rispetto al caro-energia nei mercati. Qualora intervenissero modifiche unilaterali delle condizioni di
prezzo durante l’esecuzione del contratto, verrebbe meno la funzione scudo di prezzo, danneggiando non solo le
aspettative del consumatore ma anche gettandone la spesa della bolletta energetica fuori controllo.
Se mai un contratto sul mercato libero dell’energia includesse tale previsione, l’applicazione ragionevole dell’art. 3
comporta che il venditore non possa avvalersene in alcun modo durante l’esecuzione, confermando quindi lo scudo per
tutto il periodo.
Diverso è il caso in cui dette condizioni di prezzo vengano a scadere all’esaurimento del periodo della loro validità, facendo
cessare lo scudo di prezzo e rendendo il contratto di fornitura – pur valido – di fatto non eseguibile perché non
perfezionato dalle condizioni di prezzo che possono pertanto essere rideterminate tra le parti. Detta applicazione
ragionevole dell’art. 3 è -a mio avviso- l’unica compatibile con il quadro regolatorio vigente (si veda ad esempio l’articolo
13 del Codice di condotta commerciale del regolatore energia).
Per vero, l’applicazione ragionevole sopra richiamata sembra venire confermata anche dalla nota dei presidenti AgcmArera pubblicata il 13 ottobre. Nella nota si precisa che per le offerte placet (prezzo libero a condizioni equiparate di
tutela, introdotte dall’autorità energia già dal 2017), anche a prezzo fisso, è escluso ab origine che vi possa essere qualsiasi
modifica unilaterale di prezzo durante l’esecuzione del contratto di 12 mesi. Ciò perché il contratto placet è approvato
dall’Arera e quindi sono impossibili le variazioni unilaterali.
Ora, le offerte placet fisse sono offerte nel mercato libero come tante altre. Ne consegue che l’applicazione ragionevole
vale anche per queste ultime, atteso che non abbiano effetto per esse eventuali clausole di modifiche unilaterali di prezzo
durante l’esecuzione del contratto. Un’applicazione più radicale che estenda le condizioni di prezzo fisso anche oltre la
loro scadenza contrattuale realizzerebbe una sorta di “obbligo a contrarre” – oltre che ad una proroga dello scudo – in
capo al venditore a condizioni dal medesimo non negoziabili, situazione che presenta dubbi di legittimità.
Tuttavia, sull’applicazione più radicale dell’art. 3 del dl Aiuti-bis, non è tanto il profilo regolatorio a venir compromesso
quanto indebolita l’azione statale di aiuto/sussidio a famiglie ed imprese. Si produrrebbe infatti un’erogazione di un
sussidio improprio e non selettivo sull’insieme dei consumatori. Perché improprio? In primis, è chiaro che l’azione di
sussidio ai consumatori verrebbe erogata dai venditori del mercato libero, del tutto diversi dal titolare erogatore delle
agevolazioni, vale a dire lo Stato.
Gli operatori della vendita di energia sarebbero costretti a praticare ai loro clienti finali condizioni di prezzo fuori mercato
(in particolare, sottocosto) imposte dall’applicazione (radicale) della legge. Così facendo il sussidio erogato difficilmente
rimane confinato nei bilanci economico-finanziari degli operatori, riversandosi prima o poi nella richiesta di indennizzi
economici direttamente allo Stato.
Cioè sarebbe la finanza pubblica a dover farsi carico di tali poste economiche, danneggiando la contabilità degli aiuti messi
in campo sinora. In tal senso valgono i moniti del Servizio di bilancio del Senato, a proposito dell’art. 3 del dl-Aiuti, laddove
si afferma che “andrebbe chiarito se tale misura possa determinare possibili alterazioni degli equilibri finanziari delle
imprese in esame ed, indirettamente, determinare i presupposti per futuri interventi finanziari a carico della finanza
pubblica”.
Perché non selettivo? Scontato che vi siano necessità assai diversificate tra i vari beneficiari quanto ad agevolazioni: nel
caso delle famiglie, la necessità è da mettere in relazione alle difficoltà in vista del pagamento delle bollette energia o
addirittura in ragione dello stato disagio economico e sanitario delle stesse; nel caso delle imprese, in funzione delle
capacità industriali e finanziarie di resistere al rincaro dell’energia rispetto ai cicli produttivi, alle dinamiche occupazionali
ed ai mercati dei loro prodotti/servizi.
Prorogare le condizioni di prezzo scadute equivale ad erogare sussidi con effetto assai distorto rispetto alle predette
necessità di agevolazioni. In altri termini, significa operare non selettivamente o a pioggia su un portafogli-clienti,
disperdendo risorse invece che dirigerle efficacemente nel sussidiare coloro che ne hanno bisogno.
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Se proprio vanno ricercati arricchimenti indebiti da parte degli operatori dell’offerta – venditori inclusi – sarebbe meglio
optare per un contributo finanziario correlato all’estrazione ex post di rendite eccessive dovute alla situazione
congiunturale del caro-prezzi o, ancor meglio, fissare ex ante regole tali da ricavare dal mercato tali importi.
Queste somme, oltre ad essere contabilizzabili come aiuti, possono seguire una via di redistribuzione selettiva che
massimizza l’effetto di aiuto statale nell’interesse generale.
Riparte l'Italia, 10-11-22