Format PEC x Rimodulazioni prezzi lucegas ILLEGITTIME

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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    Staff | FinanzaOnline
Ho provato a chiamare Agcm, mi hanno detto che ci sono delle indagini in corso su altri operatori, ma non ha potuto dire di più.

Grazie per averlo condiviso; volevo provare anche io stasera a chiamare dopo aver inviato due pec e una segnalazione online. A questo punto è inutile chiamare.
 
E' sul tema...OK!

Guido Pier Paolo Bortoni (ex presidente Autorità per l’Energia): «Ecco cosa non funziona degli aiuti per le
bollette a famiglie e imprese»
I numerosi provvedimenti legislativi del 2022, sotto il nome di dl Sostegni o dl Aiuti contengono misure
ampie ed innovative
Occorre pertanto, data l’elevata complessità delle realtà su cui si agisce, costruire una visione d’insieme che consenta di
valutare a priori l’efficacia delle singole misure da diversi punti di vista. Certamente scartando quelle che sembrano facili
misure-scorciatoia quasi mai all’altezza di sorreggere l’azione statale di sostegno.
Un solo esempio: il recente articolo 3 del dl Aiuti-bis secondo cui sono sospese sino al 30 aprile 2023, tra l’altro, eventuali
clausole che consentano modifiche unilaterali dei prezzi pattuiti da parte del venditore di energia nei contratti del mercato
libero.
Si tratta di prezzi fissi per un periodo definito nel contratto che realizzano uno “scudo” di prezzo durante l’esecuzione del
contratto di fornitura rispetto al caro-energia nei mercati. Qualora intervenissero modifiche unilaterali delle condizioni di
prezzo durante l’esecuzione del contratto, verrebbe meno la funzione scudo di prezzo, danneggiando non solo le
aspettative del consumatore ma anche gettandone la spesa della bolletta energetica fuori controllo.
Se mai un contratto sul mercato libero dell’energia includesse tale previsione, l’applicazione ragionevole dell’art. 3
comporta che il venditore non possa avvalersene in alcun modo durante l’esecuzione, confermando quindi lo scudo per
tutto il periodo.
Diverso è il caso in cui dette condizioni di prezzo vengano a scadere all’esaurimento del periodo della loro validità, facendo
cessare lo scudo di prezzo e rendendo il contratto di fornitura – pur valido – di fatto non eseguibile perché non
perfezionato dalle condizioni di prezzo che possono pertanto essere rideterminate tra le parti. Detta applicazione
ragionevole dell’art. 3 è -a mio avviso- l’unica compatibile con il quadro regolatorio vigente (si veda ad esempio l’articolo
13 del Codice di condotta commerciale del regolatore energia).
Per vero, l’applicazione ragionevole sopra richiamata sembra venire confermata anche dalla nota dei presidenti AgcmArera pubblicata il 13 ottobre. Nella nota si precisa che per le offerte placet (prezzo libero a condizioni equiparate di
tutela, introdotte dall’autorità energia già dal 2017), anche a prezzo fisso, è escluso ab origine che vi possa essere qualsiasi
modifica unilaterale di prezzo durante l’esecuzione del contratto di 12 mesi. Ciò perché il contratto placet è approvato
dall’Arera e quindi sono impossibili le variazioni unilaterali.
Ora, le offerte placet fisse sono offerte nel mercato libero come tante altre. Ne consegue che l’applicazione ragionevole
vale anche per queste ultime, atteso che non abbiano effetto per esse eventuali clausole di modifiche unilaterali di prezzo
durante l’esecuzione del contratto. Un’applicazione più radicale che estenda le condizioni di prezzo fisso anche oltre la
loro scadenza contrattuale realizzerebbe una sorta di “obbligo a contrarre” – oltre che ad una proroga dello scudo – in
capo al venditore a condizioni dal medesimo non negoziabili, situazione che presenta dubbi di legittimità.
Tuttavia, sull’applicazione più radicale dell’art. 3 del dl Aiuti-bis, non è tanto il profilo regolatorio a venir compromesso
quanto indebolita l’azione statale di aiuto/sussidio a famiglie ed imprese. Si produrrebbe infatti un’erogazione di un
sussidio improprio e non selettivo sull’insieme dei consumatori. Perché improprio? In primis, è chiaro che l’azione di
sussidio ai consumatori verrebbe erogata dai venditori del mercato libero, del tutto diversi dal titolare erogatore delle
agevolazioni, vale a dire lo Stato.
Gli operatori della vendita di energia sarebbero costretti a praticare ai loro clienti finali condizioni di prezzo fuori mercato
(in particolare, sottocosto) imposte dall’applicazione (radicale) della legge. Così facendo il sussidio erogato difficilmente
rimane confinato nei bilanci economico-finanziari degli operatori, riversandosi prima o poi nella richiesta di indennizzi
economici direttamente allo Stato.
Cioè sarebbe la finanza pubblica a dover farsi carico di tali poste economiche, danneggiando la contabilità degli aiuti messi
in campo sinora. In tal senso valgono i moniti del Servizio di bilancio del Senato, a proposito dell’art. 3 del dl-Aiuti, laddove
si afferma che “andrebbe chiarito se tale misura possa determinare possibili alterazioni degli equilibri finanziari delle
imprese in esame ed, indirettamente, determinare i presupposti per futuri interventi finanziari a carico della finanza
pubblica”.
Perché non selettivo? Scontato che vi siano necessità assai diversificate tra i vari beneficiari quanto ad agevolazioni: nel
caso delle famiglie, la necessità è da mettere in relazione alle difficoltà in vista del pagamento delle bollette energia o
addirittura in ragione dello stato disagio economico e sanitario delle stesse; nel caso delle imprese, in funzione delle
capacità industriali e finanziarie di resistere al rincaro dell’energia rispetto ai cicli produttivi, alle dinamiche occupazionali
ed ai mercati dei loro prodotti/servizi.
Prorogare le condizioni di prezzo scadute equivale ad erogare sussidi con effetto assai distorto rispetto alle predette
necessità di agevolazioni. In altri termini, significa operare non selettivamente o a pioggia su un portafogli-clienti,
disperdendo risorse invece che dirigerle efficacemente nel sussidiare coloro che ne hanno bisogno.
7
Se proprio vanno ricercati arricchimenti indebiti da parte degli operatori dell’offerta – venditori inclusi – sarebbe meglio
optare per un contributo finanziario correlato all’estrazione ex post di rendite eccessive dovute alla situazione
congiunturale del caro-prezzi o, ancor meglio, fissare ex ante regole tali da ricavare dal mercato tali importi.
Queste somme, oltre ad essere contabilizzabili come aiuti, possono seguire una via di redistribuzione selettiva che
massimizza l’effetto di aiuto statale nell’interesse generale.
Riparte l'Italia, 10-11-22
 
Io ho mandato pec in data 2 Novembre e Enel energia, ma non ho messo in cc agcm e arera.
mail mandata a enelenergia@pec.enel.it.
Vedo che è stata consegnata.
Ho usato la mail corretta x enel energia?

Tutto tace.
cosa faccio, rimando aggiungono i cc?
 
E' sul tema...OK!

Guido Pier Paolo Bortoni (ex presidente Autorità per l’Energia): «Ecco cosa non funziona degli aiuti per le
bollette a famiglie e imprese»
I numerosi provvedimenti legislativi del 2022, sotto il nome di dl Sostegni o dl Aiuti contengono misure
ampie ed innovative
Occorre pertanto, data l’elevata complessità delle realtà su cui si agisce, costruire una visione d’insieme che consenta di
valutare a priori l’efficacia delle singole misure da diversi punti di vista. Certamente scartando quelle che sembrano facili
misure-scorciatoia quasi mai all’altezza di sorreggere l’azione statale di sostegno.
Un solo esempio: il recente articolo 3 del dl Aiuti-bis secondo cui sono sospese sino al 30 aprile 2023, tra l’altro, eventuali
clausole che consentano modifiche unilaterali dei prezzi pattuiti da parte del venditore di energia nei contratti del mercato
libero.
Si tratta di prezzi fissi per un periodo definito nel contratto che realizzano uno “scudo” di prezzo durante l’esecuzione del
contratto di fornitura rispetto al caro-energia nei mercati. Qualora intervenissero modifiche unilaterali delle condizioni di
prezzo durante l’esecuzione del contratto, verrebbe meno la funzione scudo di prezzo, danneggiando non solo le
aspettative del consumatore ma anche gettandone la spesa della bolletta energetica fuori controllo.
Se mai un contratto sul mercato libero dell’energia includesse tale previsione, l’applicazione ragionevole dell’art. 3
comporta che il venditore non possa avvalersene in alcun modo durante l’esecuzione, confermando quindi lo scudo per
tutto il periodo.
Diverso è il caso in cui dette condizioni di prezzo vengano a scadere all’esaurimento del periodo della loro validità, facendo
cessare lo scudo di prezzo e rendendo il contratto di fornitura – pur valido – di fatto non eseguibile perché non
perfezionato dalle condizioni di prezzo che possono pertanto essere rideterminate tra le parti. Detta applicazione
ragionevole dell’art. 3 è -a mio avviso- l’unica compatibile con il quadro regolatorio vigente (si veda ad esempio l’articolo
13 del Codice di condotta commerciale del regolatore energia).
Per vero, l’applicazione ragionevole sopra richiamata sembra venire confermata anche dalla nota dei presidenti AgcmArera pubblicata il 13 ottobre. Nella nota si precisa che per le offerte placet (prezzo libero a condizioni equiparate di
tutela, introdotte dall’autorità energia già dal 2017), anche a prezzo fisso, è escluso ab origine che vi possa essere qualsiasi
modifica unilaterale di prezzo durante l’esecuzione del contratto di 12 mesi. Ciò perché il contratto placet è approvato
dall’Arera e quindi sono impossibili le variazioni unilaterali.
Ora, le offerte placet fisse sono offerte nel mercato libero come tante altre. Ne consegue che l’applicazione ragionevole
vale anche per queste ultime, atteso che non abbiano effetto per esse eventuali clausole di modifiche unilaterali di prezzo
durante l’esecuzione del contratto. Un’applicazione più radicale che estenda le condizioni di prezzo fisso anche oltre la
loro scadenza contrattuale realizzerebbe una sorta di “obbligo a contrarre” – oltre che ad una proroga dello scudo – in
capo al venditore a condizioni dal medesimo non negoziabili, situazione che presenta dubbi di legittimità.
Tuttavia, sull’applicazione più radicale dell’art. 3 del dl Aiuti-bis, non è tanto il profilo regolatorio a venir compromesso
quanto indebolita l’azione statale di aiuto/sussidio a famiglie ed imprese. Si produrrebbe infatti un’erogazione di un
sussidio improprio e non selettivo sull’insieme dei consumatori. Perché improprio? In primis, è chiaro che l’azione di
sussidio ai consumatori verrebbe erogata dai venditori del mercato libero, del tutto diversi dal titolare erogatore delle
agevolazioni, vale a dire lo Stato.
Gli operatori della vendita di energia sarebbero costretti a praticare ai loro clienti finali condizioni di prezzo fuori mercato
(in particolare, sottocosto) imposte dall’applicazione (radicale) della legge. Così facendo il sussidio erogato difficilmente
rimane confinato nei bilanci economico-finanziari degli operatori, riversandosi prima o poi nella richiesta di indennizzi
economici direttamente allo Stato.
Cioè sarebbe la finanza pubblica a dover farsi carico di tali poste economiche, danneggiando la contabilità degli aiuti messi
in campo sinora. In tal senso valgono i moniti del Servizio di bilancio del Senato, a proposito dell’art. 3 del dl-Aiuti, laddove
si afferma che “andrebbe chiarito se tale misura possa determinare possibili alterazioni degli equilibri finanziari delle
imprese in esame ed, indirettamente, determinare i presupposti per futuri interventi finanziari a carico della finanza
pubblica”.
Perché non selettivo? Scontato che vi siano necessità assai diversificate tra i vari beneficiari quanto ad agevolazioni: nel
caso delle famiglie, la necessità è da mettere in relazione alle difficoltà in vista del pagamento delle bollette energia o
addirittura in ragione dello stato disagio economico e sanitario delle stesse; nel caso delle imprese, in funzione delle
capacità industriali e finanziarie di resistere al rincaro dell’energia rispetto ai cicli produttivi, alle dinamiche occupazionali
ed ai mercati dei loro prodotti/servizi.
Prorogare le condizioni di prezzo scadute equivale ad erogare sussidi con effetto assai distorto rispetto alle predette
necessità di agevolazioni. In altri termini, significa operare non selettivamente o a pioggia su un portafogli-clienti,
disperdendo risorse invece che dirigerle efficacemente nel sussidiare coloro che ne hanno bisogno.
7
Se proprio vanno ricercati arricchimenti indebiti da parte degli operatori dell’offerta – venditori inclusi – sarebbe meglio
optare per un contributo finanziario correlato all’estrazione ex post di rendite eccessive dovute alla situazione
congiunturale del caro-prezzi o, ancor meglio, fissare ex ante regole tali da ricavare dal mercato tali importi.
Queste somme, oltre ad essere contabilizzabili come aiuti, possono seguire una via di redistribuzione selettiva che
massimizza l’effetto di aiuto statale nell’interesse generale.
Riparte l'Italia, 10-11-22


che caos!
 
Salve per i ragazzi di Engie,
avete ricevuto risposte? io ancora nulla, stò pensando di mandare un sollecito a tutti, engie agcom ed arere in conoscenza...
La risposta mi servirebbe entro il 10 dicembre, in modo da avere la possibilità di cambiare, non staroò di certo con loro a 2,35€/smc...anche se forzerei , non cambiarei gestore, toglierei l'ssd e dopo che vedo quanto arriva in bolletta si vede se pagarla oppure impugnare la bolletta :angry:
 
Salve per i ragazzi di Engie,
avete ricevuto risposte? io ancora nulla, stò pensando di mandare un sollecito a tutti, engie agcom ed arere in conoscenza...
La risposta mi servirebbe entro il 10 dicembre, in modo da avere la possibilità di cambiare, non staroò di certo con loro a 2,35€/smc...anche se forzerei , non cambiarei gestore, toglierei l'ssd e dopo che vedo quanto arriva in bolletta si vede se pagarla oppure impugnare la bolletta :angry:

Ciao, sono uno dei "ragazzi di Engie". PEC mandata il 08/11 e non ancora ricevuto risposta da nessuno :wall: (a parte una email automatica di Engie che confermava di aver "preso in carico" la richiesta).
A questo punto, invece di un sollecito, sarei più propenso ad aprire direttamente una richiesta di conciliazione sul sito di ARERA, in modo da attivare anche quel canale.
 
Ricordiamoci che:
La risposta scritta motivata al reclamo deve essere inviata al cliente entro 30 giorni solari dal giorno in cui il venditore ha ricevuto il reclamo scritto. Questo termine vale anche se, per poter rispondere, il venditore deve richiedere alcuni dati tecnici ad altri soggetti.

Se il cliente per errore ha inviato il reclamo a un indirizzo diverso da quelli indicati sulla bolletta per l'invio dei reclami:
il venditore deve farlo pervenire a uno degli indirizzi giusti entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo;
il tempo di risposta al reclamo (30 giorni solari) comincia dal momento in cui lo stesso arriva all'indirizzo esatto.
Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico di 25 € se la risposta arriva entro 80 giorni, di 50 € se arriva tra gli 80 e i 120 giorni, di 75 € se arriva dopo più di 120 giorni.
L'indennizzo viene pagato per un solo reclamo per anno solare.

Atto 413/2016/R/com Artt.8, 15, 16 e 19
 
non c'è nulla di automatico....quando ti offrono di rientrare con loro alle tariffe precedenti....TU devi contattarli e dirglielo e poi loro ti dicono cosa fare....xke magari nel frattempo 1 ha cambiato fornitore e ci sono dei TEMPI TECNICI per ritornare al vecchio fornitore con la vecchia tariffa.

su questi TEMPI TECNICI si gioca la partita....e loro lo sanno....quindi prendono tempo rispondendo addirittura in modo diverso da quello che gli ha imposto AGCM

è passata 1 altra settimana e Nessun fornitore ha risposto dicendo che è VERO che quel tipo di rimodulazione ( nel caso di prezzo NON già ben definito a fine periodo a prezzo concordato) è stata dichiarata illegittima da AGCM con le 2 "sentenze" Iren e Dolomiti che trovate nel POST1

ripeto, giocano sui tempi tecnici....tanto sanno che il 30 aprile arriva alla svelta

NON resta che continuare a bombardarli con la PEC e sui canali ufficiali che AGCM ha....vedi POST 1 di questo 3d
 
L'interpretazione dell'AGCM verrà sicuramente ricorsa al TAR con ottime probabilità di successo. Farei molto attenzione al famoso calcolo dei rischi e dei benefici.
 
Condizioni firmate con a2a.

Durata e rinnovo delle condizioni economiche
Le condizioni economiche previste dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura saranno applicate per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione. Qualora l'attivazione della fornitura
non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata delle condizioni economiche sarà estesa fino al termine del mese solare in cui è prevista la scadenza. Almeno 90 giorni prima della scadenza del
periodo di validità delle condizioni economiche, verrà inviata una comunicazione in forma scritta al cliente in cui sarà illustrata la nuova proposta commerciale nonché il relativo periodo di validità. In
mancanza di tale comunicazione, le presenti condizioni economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di A2A Energia, effettuata sempre con un preavviso minimo di 90
giorni.

Davvero pensate che le società davanti a condizioni contrattuali esplicitate come quelle sopra fattureranno quello dice l'AGCM? Ho fortissimi dubbi.
 
Condizioni firmate con a2a.

Durata e rinnovo delle condizioni economiche
Le condizioni economiche previste dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura saranno applicate per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione. Qualora l'attivazione della fornitura
non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata delle condizioni economiche sarà estesa fino al termine del mese solare in cui è prevista la scadenza. Almeno 90 giorni prima della scadenza del
periodo di validità delle condizioni economiche, verrà inviata una comunicazione in forma scritta al cliente in cui sarà illustrata la nuova proposta commerciale nonché il relativo periodo di validità. In
mancanza di tale comunicazione, le presenti condizioni economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di A2A Energia, effettuata sempre con un preavviso minimo di 90
giorni.

Davvero pensate che le società davanti a condizioni contrattuali esplicitate come quelle sopra fattureranno quello dice l'AGCM? Ho fortissimi dubbi.
NON pensiamo alcunchè.....ci eravamo messi il cuore in pace sul fatto che la rimodulazione a 90gg dalla fine del periodo a tariffa concordata fosse LEGIT......è stata AGCM ha dichiararla NON LEGIT....quindi NON ha senso che adesso AGCM non faccia rispettare la sua decisione (NON nostra ripeto)
 
Condizioni firmate con a2a.
Davvero pensate che le società davanti a condizioni contrattuali esplicitate come quelle sopra fattureranno quello dice l'AGCM? Ho fortissimi dubbi.

I provvedimenti AGCM sono SUBITO esecutivi. Intanto eseguono, poi possono fare ricorso.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente
decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del
professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione
dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

 
Facciamo una precisazione la variazione è legittima sotto qualunque forma la si guardi. In discussione qui è la legittimità dell'interpretazione dell'AGCM.
 
Ieri ho scritto ad agcom ed arera per sollecitare la questione Engie.
Più tardi ricontrollo la pec per vedere se arriva qualche cosa anche a me...
Ma se questa è la posizione di Engie che si fa???
Io sono ancora in tempo per passare ad altro fornitore e non sottostare alla loro proposta gas di €2.35/smc...
Idee? :mmmm:
 
Idem, ricevuta risposta PICCHE da Engie...
 
Onestamente non mi aspettavo una risposta diversa da Engie. Non avrebbero mai scritto "scusate ci siamo sbagliati" in assenza di un provvedimento AGCM (ok @Cicciopaccio opinabile, ma ha creato un precedente e per coerenza AGCM dovrebbe mantenere la medesima linea nei confronti di tutti i venditori).
La mia strategia non cambia. Se non arriverà un provvedimento AGCM cambierò venditore in tempo utile per non incorrere nei rincari (fuori mercato) di Engie.

Andrea
 
per chi ha un prezzo ancora "decente" speriamo che dopo queste pec le società tipo engie o altro non ci scarichino....
 
Ciao, sono cliente Edison con fisso (0,08 €/Kwh) fino al 31/01/23, ho ricevuto la comunicazione di modifica contratto a metà ottobre (da prezzo fisso a quello variabile).
Spedita la vostra pec il 17/11. Oggi ho ricevuto la risposta di Edison:

Gentile Cliente,
facendo seguito alla Sua pec in oggetto, ci teniamo a precisare che le condizioni economiche previste dall’offerta da Lei scelta
sono in scadenza il 31/01/2023 e, pertanto, Edison Energia S.p.A. - nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalle
Condizioni Generali di Contratto - ha provveduto a comunicare le nuove condizioni economiche in sostituzione di quelle in
scadenza.
Tale comunicazione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022 (Decreto Aiuti Bis). La
suddetta norma, infatti, non si applica ai cd rinnovi delle condizioni economiche, ovvero alle comunicazioni con le quali il
fornitore, ancorché unilateralmente, comunica ai propri clienti, in modo del tutto legittimo, le nuove condizioni economiche
applicabili in sostituzione di quelle giunte a scadenza, bensì si riferisce esclusivamente alle modifiche unilaterali delle
condizioni economiche in corso di vigenza.
Al termine del periodo di preavviso previsto dalle nuove condizioni economiche e in mancanza di recesso da parte Sua, Edison
Energia S.p.A. provvederà ad applicare e fatturare le nuove condizioni di prezzo debitamente comunicate.
Cogliamo l’occasione per porgerLE i nostri più cordiali saluti


Ora dovrei aspettare la risposta di AGCM e ARERA?
 
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