Format PEC x Rimodulazioni prezzi lucegas ILLEGITTIME

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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    Staff | FinanzaOnline
Scusate la domanda che ai più può sembrare ovvia, ma a me un po' meno :

Il provvedimento dell'AGCM copre solo le rimodulazioni o anche la scadenza dei contratti nel periodo pre aprile 2023 con perdita del vecchio prezzo fisso stipulato ?
 
Ciao, sono cliente Edison con fisso (0,08 €/Kwh) fino al 31/01/23, ho ricevuto la comunicazione di modifica contratto a metà ottobre (da prezzo fisso a quello variabile).
Spedita la vostra pec il 17/11. Oggi ho ricevuto la risposta di Edison:

Gentile Cliente,
facendo seguito alla Sua pec in oggetto, ci teniamo a precisare che le condizioni economiche previste dall’offerta da Lei scelta
sono in scadenza il 31/01/2023 e, pertanto, Edison Energia S.p.A. - nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalle
Condizioni Generali di Contratto - ha provveduto a comunicare le nuove condizioni economiche in sostituzione di quelle in
scadenza.
Tale comunicazione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022 (Decreto Aiuti Bis). La
suddetta norma, infatti, non si applica ai cd rinnovi delle condizioni economiche, ovvero alle comunicazioni con le quali il
fornitore, ancorché unilateralmente, comunica ai propri clienti, in modo del tutto legittimo, le nuove condizioni economiche
applicabili in sostituzione di quelle giunte a scadenza, bensì si riferisce esclusivamente alle modifiche unilaterali delle
condizioni economiche in corso di vigenza.
Al termine del periodo di preavviso previsto dalle nuove condizioni economiche e in mancanza di recesso da parte Sua, Edison
Energia S.p.A. provvederà ad applicare e fatturare le nuove condizioni di prezzo debitamente comunicate.
Cogliamo l’occasione per porgerLE i nostri più cordiali saluti


Ora dovrei aspettare la risposta di AGCM e ARERA?

Leggo ora questo tuo post. I miei genitori avevano ricevuto la PMU in agosto con scadenza mercoledì prossimo per passaggio da Edison Web Luce (prezzo fisso) a Edison World Luce (indicizzata a PUN ++ perdite di rete). Ho una chat salvata dello scorso agosto dove l'operatore mi confermava che a seguito del decreto che bloccava le PMU tale comunicazione non sarebbe stata poi attuata. Mi ha preso in giro quindi? Sarà un disastro, ora pagano 0,075 €/KWh e consumano tra 3500 e 4000 KWh/anno.... Ha senso inviare ora il reclamo o cambiare operatore? Grazie

Codice:
agent: Benvenuto nella chat del servizio clienti di Edison Energia, sono Rosario, come posso aiutarla?
customer: Salve Rosario, ho ricevuto una PMU relativamente alla fornitura di energia elettrica POD ********. Mi conferma che in virtù di quanto stabilito dal DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 la suddetta PMU è sospesa? Grazie
agent: si confermo
customer: grazie. Quindi continuerà ad essere applicata la tariffa attuale? Riceveremo comunicazione scritta di ciò da Edison?
agent: no, è automatico
customer: Quindi nessuna comunicazione ma la tariffa resterà la stessa. Ho capito bene?
agent: esatto
customer: Ok, grazie mille e buona serata.
 
Ultima modifica:
Ok grazie, quindi va prima inviato un reclamo formale a Dolomiti e poi in caso di risposta negativa va chiesta la conciliazione.
Ora devo solo capire a quale PEC di Dolomiti vada inviato il reclamo: sul sito ho trovato solo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it, ma non riesco a capire se sia quello più appropriato... :confused:

Davvero pensate che si possa risolvere con il servizio di conciliazione?

Quale sarebbe la soluzione concordata della controversia che il fornitore potrebbe offrire?
 
Davvero pensate che si possa risolvere con il servizio di conciliazione?

Quale sarebbe la soluzione concordata della controversia che il fornitore potrebbe offrire?

Io ci provo, tentar non nuoce, come detto nel caso di una compagnia telefonica ha funzionato.
Cosa potrebbe offrire? Non so... un rimborso? Panettone e spumante? :D
 
Ciao, sono cliente Edison con fisso (0,08 €/Kwh) fino al 31/01/23, ho ricevuto la comunicazione di modifica contratto a metà ottobre (da prezzo fisso a quello variabile).
Spedita la vostra pec il 17/11. Oggi ho ricevuto la risposta di Edison:

Gentile Cliente,
facendo seguito alla Sua pec in oggetto, ci teniamo a precisare che le condizioni economiche previste dall’offerta da Lei scelta
sono in scadenza il 31/01/2023 e, pertanto, Edison Energia S.p.A. - nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalle
Condizioni Generali di Contratto - ha provveduto a comunicare le nuove condizioni economiche in sostituzione di quelle in
scadenza.
Tale comunicazione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022 (Decreto Aiuti Bis). La
suddetta norma, infatti, non si applica ai cd rinnovi delle condizioni economiche, ovvero alle comunicazioni con le quali il
fornitore, ancorché unilateralmente, comunica ai propri clienti, in modo del tutto legittimo, le nuove condizioni economiche
applicabili in sostituzione di quelle giunte a scadenza, bensì si riferisce esclusivamente alle modifiche unilaterali delle
condizioni economiche in corso di vigenza.
Al termine del periodo di preavviso previsto dalle nuove condizioni economiche e in mancanza di recesso da parte Sua, Edison
Energia S.p.A. provvederà ad applicare e fatturare le nuove condizioni di prezzo debitamente comunicate.
Cogliamo l’occasione per porgerLE i nostri più cordiali saluti


Ora dovrei aspettare la risposta di AGCM e ARERA?

Arrivata medesima comunicazione da Edison... bho..
Qualcuno ha ricevuto risposta da AGCM/ARERA?
 
Questa è la risposta di A2A :( Comunque hanno messo in copia Agcm e Arera...

con riferimento alla Sua segnalazione pervenutaci in data 04.11.2022, da noi registrata con tracciabilità n. xxxxxxxxx, Le comunichiamo quanto segue.

Dalle opportune verifiche effettuate a seguito della Sua segnalazione è emerso che il contratto di fornitura di gas naturale in oggetto, relativo al PDR n. xxxxxxxxxxxxxx, prevede l’applicazione dell’offerta A2A Click Gas, con prezzo della materia prima gas fisso per 12 mesi.

Per tale tipologia di offerta, le relative Condizioni Particolari di Fornitura prevedono espressamente che prima della scadenza del periodo di validità dei prezzi stabiliti, venga inviata una comunicazione con le condizioni applicabili in caso di rinnovo.

Conseguentemente, Le abbiamo inviato una proposta di rinnovo con l’indicazione delle condizioni economiche per i successivi 12 mesi, valide a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dei prezzi attualmente applicati, ovvero dal 01.02.2023.

Fino al suddetto termine, continueranno ad applicarsi le condizioni economiche previste per l’attuale periodo di fornitura.

Precisiamo, pertanto, che la suddetta comunicazione relativa alle condizioni economiche applicabili, in caso di rinnovo, alla naturale scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura, non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 3 del D.L. 115 del 09.08.2022.

Infine, seppur dispiaciuti per il disagio percepito, non possiamo che confermarLe il corretto operato della scrivente in conformità con la normativa vigente.
 
Ultima modifica:
Dl aiuti bis, operatori invocano chiarimento urgente di Arera su art. 3
Imprese unanimi alle audizioni dopo le misure cautelari dell'Antitrust: interpretazione incompatibile con norme UE, chiarire esclusione dei rinnovi
Gli operatori della vendita di energia chiedono con urgenza all'Arera un nuovo intervento interpretativo sull'applicazione dell'articolo 3 del DL Aiuti bis, che chiarisca che - diversamente da quanto sembra ritenere l'Antitrust in recenti decisioni - il divieto non si applica alle modifiche contrattuali introdotte in sede di rinnovo dopo la normale scadenza del contratto.

“L'applicazione del blocco anche al rinnovo di condizioni economiche scadute – ha dichiarato l'a.d. di Engie, Monica Iacono, durante la prima giornata di audizioni annuali di Arera - oltre a non essere conforme ai più recenti orientamenti europei - in particolare al Regolamento 1854, di recentissima emanazione - comporterebbe gravi effetti sull'equilibrio economico-finanziario degli operatori. Imporre ai fornitori di continuare ad applicare condizioni economiche scadute senza adeguata copertura porrebbe l'operatore in gravi difficoltà, a maggior ragione nel contesto di grave crisi energetica che stiamo vivendo”.

Lo stesso concetto è stato espresso da molti altri operatori intervenuti oggi davanti al regolatore. “Un tema che abbiamo condiviso con altri colleghi è la corretta interpretazione dell'art. 3, l'attuale interpretazione può essere foriera più di problemi che di vantaggi” ha detto il direttore di Enel Italia Nicola Lanzetta.

Applicare l'art. “anche dopo la scadenza è un'interpretazione incoerente sia col dettato normativo dell'art. 3 sia con il quadro normativo comunitario”, ha rimarcato il direttore affari regolatori di Eni Plenitude Michele Pizzolato.

Il divieto modificare condizioni economiche scadute “costituirebbe evidentemente una regolazione autoritativa del prezzo. Il regolamento UE 2022/1854, emanato proprio in contesto emergenziale, all'art. 13 prevede che qualunque regolazione autoritativa dei prezzi che comporti l'obbligo di praticare un prezzo inferiore ai costi, cosa che succederebbe in larghissima parte del portafoglio clienti in questo caso, deve prevedere un'equa compensazione a favore dei fornitori”.

"Per questo motivo - ha concluso Pizzolato - chiediamo ad Arera un ulteriore intervento interpretativo urgente e chiaro sul punto dei rinnovi, non solo quelli placet”.

Un intervento di "pronta e chiara interpretazione" sull'art. 3 è stato chiesto anche da Angelica Orlando di Sorgenia e dall'a.d. di A2A, Renato Mazzoncini.

Nelle scorse settimane Arera e Antitrust avevano emanato una nota congiunta di chiarimento in cui, con riferimento alle condizioni dei contratti placet scaduti, chiarivano l'esclusione dei rinnovi dal divieto.

Pochi giorni dopo, la stessa Antitrust emanava però una serie di provvedimenti cautelari intimando ad alcuni operatori, tra cui Iren e Iberdrola, di annullare modifiche contrattuali introdotte anche dopo la scadenza. Un'interpretazione criticata in quell'occasione da Utilitalia come estensiva e scorretta.
 
Dl aiuti bis, operatori invocano chiarimento urgente di Arera su art. 3
Imprese unanimi alle audizioni dopo le misure cautelari dell'Antitrust: interpretazione incompatibile con norme UE, chiarire esclusione dei rinnovi
Gli operatori della vendita di energia chiedono con urgenza all'Arera un nuovo intervento interpretativo sull'applicazione dell'articolo 3 del DL Aiuti bis, che chiarisca che - diversamente da quanto sembra ritenere l'Antitrust in recenti decisioni - il divieto non si applica alle modifiche contrattuali introdotte in sede di rinnovo dopo la normale scadenza del contratto.

“L'applicazione del blocco anche al rinnovo di condizioni economiche scadute – ha dichiarato l'a.d. di Engie, Monica Iacono, durante la prima giornata di audizioni annuali di Arera - oltre a non essere conforme ai più recenti orientamenti europei - in particolare al Regolamento 1854, di recentissima emanazione - comporterebbe gravi effetti sull'equilibrio economico-finanziario degli operatori. Imporre ai fornitori di continuare ad applicare condizioni economiche scadute senza adeguata copertura porrebbe l'operatore in gravi difficoltà, a maggior ragione nel contesto di grave crisi energetica che stiamo vivendo”.

Lo stesso concetto è stato espresso da molti altri operatori intervenuti oggi davanti al regolatore. “Un tema che abbiamo condiviso con altri colleghi è la corretta interpretazione dell'art. 3, l'attuale interpretazione può essere foriera più di problemi che di vantaggi” ha detto il direttore di Enel Italia Nicola Lanzetta.

Applicare l'art. “anche dopo la scadenza è un'interpretazione incoerente sia col dettato normativo dell'art. 3 sia con il quadro normativo comunitario”, ha rimarcato il direttore affari regolatori di Eni Plenitude Michele Pizzolato.

Il divieto modificare condizioni economiche scadute “costituirebbe evidentemente una regolazione autoritativa del prezzo. Il regolamento UE 2022/1854, emanato proprio in contesto emergenziale, all'art. 13 prevede che qualunque regolazione autoritativa dei prezzi che comporti l'obbligo di praticare un prezzo inferiore ai costi, cosa che succederebbe in larghissima parte del portafoglio clienti in questo caso, deve prevedere un'equa compensazione a favore dei fornitori”.

"Per questo motivo - ha concluso Pizzolato - chiediamo ad Arera un ulteriore intervento interpretativo urgente e chiaro sul punto dei rinnovi, non solo quelli placet”.

Un intervento di "pronta e chiara interpretazione" sull'art. 3 è stato chiesto anche da Angelica Orlando di Sorgenia e dall'a.d. di A2A, Renato Mazzoncini.

Nelle scorse settimane Arera e Antitrust avevano emanato una nota congiunta di chiarimento in cui, con riferimento alle condizioni dei contratti placet scaduti, chiarivano l'esclusione dei rinnovi dal divieto.

Pochi giorni dopo, la stessa Antitrust emanava però una serie di provvedimenti cautelari intimando ad alcuni operatori, tra cui Iren e Iberdrola, di annullare modifiche contrattuali introdotte anche dopo la scadenza. Un'interpretazione criticata in quell'occasione da Utilitalia come estensiva e scorretta.

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=370785

Continuate a mandare la PEC e tutto il resto ( POST1 a pag1) .....xke questa news riportata da cicciopaccio è la dimostrazione che, sebbene a noi le compagnie rispondano che quello che stanno facendo è legit ....sanno benissimo che AGCM gli ha detto di comportarsi diversamente.

E dato che alcune compagnie si sono uniformate al dictat AGCM non c'è motivo per cui non lo facciano tutte e soprattutto non lo facciano alla svelta.
 
Ultima modifica:
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=370785

Continuate a mandare la PEC e tutto il resto ( POST1 a pag1) .....xke questa news riportata da cicciopaccio è la dimostrazione che, sebbene a noi le compagnie rispondano che quello che stanno facendo è legit ....sanno benissimo che AGCM gli ha detto di comportarsi diversamente.

E dato che alcune compagnie si sono uniformate al dictat AGCM non c'è motivo per cui non lo facciano tutte e soprattutto non lo facciano alla svelta.

Questi non vogliono una nuova interpretazione, vogliono solamente che la norma venga cambiata a loro favore.
Rispondono negativamente alle richieste, ma poi chiedono di cambiare la norma per non dover prolungare i contratti come dice chiaramente l'antitrust stessa.
E L'AGCOM nel frattempo dorme
 
Arrivata medesima comunicazione da Edison... bho..
Qualcuno ha ricevuto risposta da AGCM/ARERA?

Una curiosità: la comunicazione che hai ricevuto da Edison è intitolata "Proposta di modifica unilaterale" o "Rinnovo"?
Grazie
 
Una curiosità: la comunicazione che hai ricevuto da Edison è intitolata "Proposta di modifica unilaterale" o "Rinnovo"?
Grazie

"Rinnovo delle condizioni economiche"
Fra l'altro sarebbe il mio secondo rinnovo con loro.. è un contratto del 2020
 
E' arrivata anche a me la proposta di rinnovo di Engie che dal 1 marzo 2023 vorrebbe applicarmi le nuove tariffe 0.39 eurocents per la luce e 2.25 per il gas.

Devo trovare un attimo di tempo per scrivere alla loro pec, si può fare anche tramite una mail ordinaria (non pec)?
 
Questi non vogliono una nuova interpretazione, vogliono solamente che la norma venga cambiata a loro favore.
Rispondono negativamente alle richieste, ma poi chiedono di cambiare la norma per non dover prolungare i contratti come dice chiaramente l'antitrust stessa.
E L'AGCOM nel frattempo dorme

Io intanto oggi ho sottoscritto Segnoverde GAS. Non voglio rischiare di pagare 2.35€/smc ad Engie dal 1/2/23. Ho comunque i 14 gg di ripensamento in caso di clamorose novità. A proposito, Segnoverde non fornisce la possibilità di rinunciare al ripensamento, quindi occhio a fare lo switch in tempo.

Andrea
 
"Rinnovo delle condizioni economiche"
Fra l'altro sarebbe il mio secondo rinnovo con loro.. è un contratto del 2020

Nella comunicazione arrivata ai miei ad agosto (clienti Edison dal 2010) invece c'è proprio scritto "Proposta di modifica unilaterale" e la modifica riguarda il cambio tariffa (nome diverso) per passaggio da tariffa fissa ad una indicizzata. Vediamo cosa succede il 1 dicembre quando dovrebbe diventare effettiva.
 
Modifiche unilaterali contratti, il 7 dicembre Tar su ricorso Dolomiti La società contesta la sospensione cautelare disposta dall’Antitrust, il Tribunale accoglie la richiesta di abbreviazione termini Dovrebbe arrivare il 7 dicembre il primo verdetto del Tar Lazio sui ricorsi degli operatori contro i quattro provvedimenti cautelari adottati dall’Antitrust il 27 ottobre per non aver rispettato il divieto di modificare il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas introdotto dall’articolo 3 del DL Aiuti bis. Per quella data il Tribunale ha infatti fissato l’udienza sull’istanza cautelare avanzata da Dolomiti Energia, accogliendo la richiesta della società di abbreviazione dei termini. Come noto, l’Agcm ha adottato quattro provvedimenti cautelari nei confronti anche di Iren, Iberdrola e E.ON, in quanto dopo le istruttorie avviate il 19 ottobre “nessuna delle imprese ha adeguatamente giustificato la propria condotta, né ha ritenuto di modificarla, persistendo per tutte, dunque, le esigenze cautelari”. In particolare, l’Antitrust ha disposto nei confronti di Iberdrola e di E.ON l’obbligo di applicare le originarie condizioni di offerta. Nei confronti di Dolomiti e di Iren il Garante ha disposto la sospensione delle illegittime comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche di offerta mantenendo, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di fornitura applicato in data precedente al 10 agosto, data dell’entrata in vigore del DL Aiuti bis convertito con legge 142/2022. QE, 30-11-22
 
Nel frattempo Dolomiti Energia al 2 Dicembre non ha ancora emesso le bollete del periodo Settembre/Ottobre. Che stiano aspettando la sentenza del TAR o l'interpretazione di AGCM?
 
Ciao a tutti,

proseguo qui con quello che avevo iniziato a chiedere in un altro topic in merito ai nuovi prezzi che i miei Genitori hanno trovato in bolletta in riferimento all'utenza Luce e alla possibilità di inviare un reclamo per chiedere di applicare il precedente prezzo fisso fino ad Aprile 2023.

come mi è stato suggerito, ho controllato il contratto e risulta quanto segue, per condizioni economiche e rinnovo:
(se non avete tempo credo che il pezzo più importante sia quello in cui viene indicato: "Almeno 90 giorni prima del termine del periodo biennale di fornitura, il Fornitore provvederà, nel caso di variazioni del corrispettivi, a comunicare in forma scritta al Cliente i prezzi validi per il successivo biennio (fatta salva prova contraria la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore). A seguito di questa comunicazione il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto nei termini e secondo quanto previsto dall'articolo 15 delle CGF Elettricità")
Aggiungo anche che i miei credono di non aver mai ricevuto in forma scritta i prezzi validi per il successivo biennio (sperando non si siano persi la comunicazione) e si sono accorti del nuovo contratto solo perché in bolletta e riportata una nuova data di inizio
Di seguito il dettaglio:
Condizioni economiche
Art. 2-Condizioni economiche per la fornitura di Energia Elettrica

Per la somministrazione di energia elettrica vengono fatturati al Cliente I corrispettivi di seguito indicati:

  • un prezzo energia monorario, fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, pari a P: 0,07270 €/kWh indistinto su tutte la fasce orarie. Il prezzo energia sopra indicato viene applicato all'energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come quantificate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e

Ambiente (10,40% per le forniture in BT), Con riferimento al 3° Trimestre 2020, tale corrispettivo rappresenta circa il 44% della spesa complessiva per una famiglia tipo, al netto delle imposte

  • Un corrispettivo fisso pari a 5,95 €/mese (pari a 71,40 €/anno) a copertura dei costi di commercializzazione di vendita al dettaglio.

Con riferimento al 3º Trimestre 2020 tale corrispettivo rappresenta circa il 16% della spesa complessiva per una famiglia tipo, al netto delle imposte

Il corrispettivo sostituisce il prezzo di commercializzazione della vendita PCV di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Fornitura.

  • un corrispettivo per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 24 del Testo integrato del servizio di dispacciamento (T|S) approvato da ARERA con Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i.. cosi come applicati da Terna all'utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete.

  • i corrispettivi aggiuntivi previsti dall'art. 6 delle CGF Elettricità per i servizi di trasporto, misura, ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente tra quali la componente Asos. La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E' a carico di tutti i clienti elettrici.

Con riferimento al 3° Trimestre 2020, tali corrispettivi rappresentano circa il 40% della spesa complessiva per una famiglia tipo, al netto delle imposte, compresa la componente ASOS che incide circa per il 21% della medesima spesa complessiva. Tutti i corrispettivi e le componenti passanti sono indicati al netto di imposte e IVA e sono aggiornati secondo le modalità e tempi stabiliti dalle Autorità competenti e dall'ARERA.

Per famiglia tipo si intende una famiglia con un consumo annuo di 2.700 kWh nell'abitazione di residenza (3 kW di potenza impegnata). Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno applicate in fase di fatturazione nella misura prevista dalle competenti autoritá.

Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora le caratteristiche della fornitura dallo stesso indicate fossero discordanti da quelle risultanti al Distributore, il Fornitore provvederà a richiedere a quest'ultimo le necessarie modifiche, i costi delle quali verranno addebitati, ai sensi della normativa vigente, nella prima fattura utile. Il Cliente prende atto che in caso di attivazione di una nuova fornitura ad uso residente, il medesimo uso non potrà essere mantenuto per eventuali ulteriori forniture con A2A Energia ad esso intestate, per le quali verranno applicate le condizioni tariffarie stabilite per gli utenti non residenti, con addebito dei relativi oneri di modifica.

Durata e decorrenza


Art. 5- Durata e decorrenza del contratto

Il contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso. La fornitura ha la durata di 24 mesi a decorrere indicativamente dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento della richiesta di fornitura debitamente compilata, sottoscritta e completa di tutti gli allegati, fatto salvo quanto previsto dalla delibera 487/2015/R/ee. L'effettiva decorrenza della fornitura di energia elettrica resta comunque subordinata all'attivazione, per ciascun punto di fornitura, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente dal Fornitore nell'esecuzione del mandato attribuitogli dal Cliente. Qualora l'attivazione della fornitura non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata del contratto sará estesa fino al termine del mese solare in cui è prevista la scadenza. Almeno 90 giorni prima del termine del periodo biennale di fornitura, il Fornitore provvederà, nel caso di variazioni del corrispettivi, a comunicare in forma scritta al Cliente i prezzi validi per il successivo biennio (fatta salva prova contraria la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore). A seguito di questa comunicazione il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto nei termini e secondo quanto previsto dall'articolo 15 delle CGF Elettricità. Se l'eventuale disdetta non dovesse pervenire al Fornitore, nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 15 delle CGF Elettricità, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate e il contratto proseguirà i suoi effetti alle nuove condizioni.

Secondo voi rientrano nella casistica in cui avrebbero dovuto mantenere il prezzo fisso fino ad aprile 2023?

Grazie mille in anticipo
 
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