Chi li vende i titoli? Il morto? Non credo. Quindi i titoli andranno prima trasferiti agli eredi, e poi loro ci faranno quello che vogliono. Io andrei sul sito della SGR, cercherei un'area 'contatti' e proverei a scrivere a loro "abbiamo già ottenuto sussistenza etc...".
Poi non so che cosa c'era scritto nel 'mandato di gestione patrimoniale'. Per quello avviso di stare attento a questi "prodotti" perché non sono prodotti, ma contratti molto versatili, e quindi ben poco regolamentati. Non è impossibile, forse, che sia prevista una delega alla liquidazione in caso morte, ma generalmente le deleghe hanno validità fino alla sopravvivenza del delegante, senza mandato fiduciario.
Grazie ancora: gentilissimo!!
Non mi sembra ci fosse una delega alla liquidazione in caso di decesso. Da quanto ho capito, la banca dice che la titolarità della Gestione Patrimoniale (GP) non può essere trasferita all'erede (se ho capito correttamente, dice che questo è ciò che afferma la Società di Gestione di Risparmio (SGR) della GP). Immagino che sia perché la banca non ha più prodotti di quella SGR in portafoglio. Secondo la tua conoscenza/esperienza, potrebbe essere fattibile il trasferimento della GP, con la nuova titolarità, presso un'altra Banca, se non si riesce a trovare una soluzione sodisfacente?
In effetti, hai ragione: se vendono, chi ordina la vendita? Se è l'erede, vuol dire che ha titolo a farlo (ma è possibile, se non gli è trasferita la titiolrità?) ...
La liquidità l'erede la investe dove vuole e come vuole, anche in immobili, titoli di Stato, ETF. Certamente non è costretto da una successione.
E' quello che penserei anche io ...
Allora la compensazione per qualche anno finisce con le minusvalenze del de cuius. Le tasse di successione nei titoli amministrati (obbligazioni, azioni) estinguono il capital gain, se però dentro ci sono fondi o ETF no.
Ho guardato la RIsoluzione 120/2001 dell'Agenzia delle Entrate (spero che sia ancora valida!). Per il caso del Deposito Amministrato, mi sembra che sul valore dei titoli al decesso non si paghi imposta sulle plusvalenze e si perdano eventuali minusvalenze, in quanto il trasferimento per decesso non è equiparato a una compravendita (vedo che la Risoluzione parla di attività finanziaria, e non vedo specificati azioni, obbligazioni, fondi etc.; va bene?). Il valore di carico fiscale dei titoli trasferiti all'erede è quello definito (o, in mancanza, quello dichiarato) nella dichiarazione di successione, tranne che per i titoli esenti da imposta di successione (per questi ultimi il valore di carico fiscale dovrebbe essere il valore "normale" alla data di apertura della successione che, peraltro, ritengo sia in genere uguale o simile al valore dichiarato).
Per il caso di rapporti con opzione per il risparmio gestito (penso che questo sia il caso delle Gestioni Patrimoniali), viene dapprima ribadito che l'imposta sostitutiva viene normalmente pagata ogni anno sul risultato della gestione maturato nell'anno stesso, calcolato confrontando il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare (direi che in realtà ci si riferirà all'anno civile) con il valore del patrimonio stesso all'inizio dell’anno. Nel caso di decesso, il valore finale per l’applicazione dell’imposta risulta quello del patrimonio gestito alla data del decesso (la modalità di determinazione del valore finale viene specificata, ma a me non sembra molto chiara).