copio e incollo
In alternativa al ricorso al Prefetto è sempre possibile, in qualunque fase del procedimento, il ricorso/opposizione al Giudice di pace competente per il luogo della commessa violazione. Si consiglia, in caso di ricorso al Giudice di Pace, di prendere contatto con la Cancelleria competente, cioè quella del luogo dove è stata commessa la violazione, per avere indicazioni circa le modalità di presentazione del ricorso ed evitare così irregolarità che potrebbero comportarne l'inammissibilità (di regola non è consentita la presentazione del ricorso al Giudice di pace per posta con raccomandata r.r., ma occorre depositarlo presso la cancelleria). L'opposizione può essere proposta anche quando sia stata disposta una "sanzione amministrativa accessoria" (sospensione patente, sospensione carta di circolazione, ecc.) e può riguardare sia la sanzione nel suo insieme che la sola sanzione accessoria, anche quando il "pagamento in misura ridotta" sia già stato eseguito. Può essere oggetto di ricorso davanti al Giudice di pace anche il provvedimento con il quale il Prefetto ha respinto il ricorso presentatogli in precedenza.
L'opposizione davanti al Giudice di pace non determina sospensione dell'esecuzione del provvedimento, a meno che questa non sia stata espressamente richiesta in base a "gravi motivi" ed il Giudice non la disponga con propria ordinanza. Il ricorso al Giudice di pace, nel temine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento oggetto del ricorso, si propone in carta semplice, allegando il provvedimento impugnato; non è necessaria l'assistenza di avvocato o procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di
Il ricorso al Giudice di pace
residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Il Giudice di pace accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierla solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione.
Gli atti del giudizio sono esenti da tasse od imposte, ma in caso di rigetto sono a carico del ricorrente le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.