GIURISPRUDENZA. Sugli usi normativi in materia bancaria cui spesso si fa riferimento

Verm & Solitair

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La prassi contrattuale diffusa dopo l'entrata in vigore del codice del '42, che dovesse introdurre deroghe peggiorative per la posizione del cliente di una banca rispetto a quanto stabilito dalla legge, non può assumere il rango di uso normativo, perchè le disposizioni preliminari al cod. civ. (sulla legge in generale) stabiliscono che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto da essi richiamati (art. 8, comma 1)e che LE LEGGI NON SONO ABROGATE CHE DA LEGGI POSTERIORI (art. 15) con ciò bandendo gli usi contra legem dalle fonti di diritto.

Nel caso la banca dovrebbe provare l'esistenza di un uso formatosi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile.

Così Trib. Napoli, 24.11.2000
 
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