Verm & Solitair
Legal Opinionist
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Il Tub (testo unico im materia bancaria), all'art. 118, prevede che i tassi di interessi possano essere variati dalla banca in senso sfavorevole al cliente, purchè tale jus variandi sia contrattualmente previsto e la LA BANCA COMUNICHI LA VARIAZIONE (altrimenti la variazione è inefficace).
Tuttavia, se varia il parametro di riferimento (ad. es. il tasso ufficiale di sconto), indicato nella clausola contenuta nel contratto bancario in materia di determinazione del tasso di interesse a carico del cliente, non vi è alcuna variazione unilaterale delle condizioni contrattuali: pertanto, la variazione è efficace anche se non comunicata.
Così in una recente sentenza del Tribunale di Napoli (24.11.2000, ora pubblicata in Giur. nap.)
Tuttavia, se varia il parametro di riferimento (ad. es. il tasso ufficiale di sconto), indicato nella clausola contenuta nel contratto bancario in materia di determinazione del tasso di interesse a carico del cliente, non vi è alcuna variazione unilaterale delle condizioni contrattuali: pertanto, la variazione è efficace anche se non comunicata.
Così in una recente sentenza del Tribunale di Napoli (24.11.2000, ora pubblicata in Giur. nap.)