Gli obblighi informativi e gli equivoci intenzionali

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link

Verm & Solitair

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21
Art. 21 co 1 lett b): oramai tutti ne sanno il contenuto (obbligo intermediari di acquisire informazione NECESSARIE e obbligo di operare in modo che i clienti siano ADEGUATAMENTE informati).

L'informazione nella FASE DELLE TRATTATIVE non può prescindere (indipendentemente dalle regole di comportamento degli intermediari) dall'obbligo di buona fede ex art. 1337 c.c.: OBBLIGO DI RILEVARE ALLA CONTROPARTE TUTTE LE CIRCOSTANZE UTILI AI FINI DELLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE E SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI.

Dunque, possono essere colpiti anche i contratti che per il loro contenuto siano incomprensibili o fonte di equivoci (anche per la rubrica in epigrafe del contratto).
 
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