Il gratuito patrocinio comporta
l’obbligo, per lo Stato, di pagare solo
il difensore del beneficiario, ma,
qualora questi perda la causa, non
anche l’avvocato di controparte.
Chi ha un reddito inferiore ai minimi
previsti dalla legge [1] può accedere
al gratuito patrocinio: egli cioè,
dopo aver scelto un avvocato di
propria fiducia, può chiedere che sia
lo Stato a pagarlo.
Tuttavia, secondo una recente
sentenza della Cassazione [2], l’Erario
è obbligato solo a retribuire il
difensore di colui che accede al
gratuito patrocinio. Per cui, se questi
perde la causa e viene “condannato
alle spese” sostenute da controparte,
dovrà mettere mano al proprio
portafoglio e corrispondere
l’onorario all’avvocato avversario.
Inoltre, se la parte ammessa al
beneficio rimane soccombente, non
può utilizzare il beneficio per
proporre impugnazione (appello o
ricorso per Cassazione).
Al cittadino non abbiente, dunque,
non resta che sperare nella vittoria
della causa.
Ricordiamo che, per essere ammessi
al patrocinio a spese dello Stato, è
necessario che il richiedente sia
titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall’ultima
dichiarazione, non superiore a euro
10.628,16.
Se l’interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei
redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della
famiglia, compreso l’istante.
Questa regola conosce una sola
eccezione: si tiene conto del solo
reddito personale quando sono
oggetto della causa diritti della
personalità, oppure nei processi in
cui gli interessi del richiedente sono
in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con
lui conviventi.
l’obbligo, per lo Stato, di pagare solo
il difensore del beneficiario, ma,
qualora questi perda la causa, non
anche l’avvocato di controparte.
Chi ha un reddito inferiore ai minimi
previsti dalla legge [1] può accedere
al gratuito patrocinio: egli cioè,
dopo aver scelto un avvocato di
propria fiducia, può chiedere che sia
lo Stato a pagarlo.
Tuttavia, secondo una recente
sentenza della Cassazione [2], l’Erario
è obbligato solo a retribuire il
difensore di colui che accede al
gratuito patrocinio. Per cui, se questi
perde la causa e viene “condannato
alle spese” sostenute da controparte,
dovrà mettere mano al proprio
portafoglio e corrispondere
l’onorario all’avvocato avversario.
Inoltre, se la parte ammessa al
beneficio rimane soccombente, non
può utilizzare il beneficio per
proporre impugnazione (appello o
ricorso per Cassazione).
Al cittadino non abbiente, dunque,
non resta che sperare nella vittoria
della causa.
Ricordiamo che, per essere ammessi
al patrocinio a spese dello Stato, è
necessario che il richiedente sia
titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall’ultima
dichiarazione, non superiore a euro
10.628,16.
Se l’interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei
redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della
famiglia, compreso l’istante.
Questa regola conosce una sola
eccezione: si tiene conto del solo
reddito personale quando sono
oggetto della causa diritti della
personalità, oppure nei processi in
cui gli interessi del richiedente sono
in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con
lui conviventi.