Gratuito patrocinio solo x primo grado

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    Prevale ancora un certo ottimismo sulle principali borse mondiali spinte dalle aspettative sui tassi di interesse, con gli operatori che scontano sempre di più una pausa nel rialzo dei tassi per quest’anno, dopo la pubblicazione dei verbali degli ultimi meeting di Fed e Bce. Come da attese, dalle minute Fed è emersa cautela su eventuali rialzi futuri dei tassi, anche se non c’è stata alcuna indicazione di eventuali tagli nel breve termine. Anche dai verbali Bce è emerso che i tassi siano già sufficientemente restrittivi da riportare l’inflazione verso l’obiettivo. Lato materie prime, forte volatilità sul petrolio in seguito al rinvio della riunione dell’Opec+ dal 26 al 30 novembre. Per continuare a leggere visita il link

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rosewood

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Il gratuito patrocinio comporta
l’obbligo, per lo Stato, di pagare solo
il difensore del beneficiario, ma,
qualora questi perda la causa, non
anche l’avvocato di controparte.
Chi ha un reddito inferiore ai minimi
previsti dalla legge [1] può accedere
al gratuito patrocinio: egli cioè,
dopo aver scelto un avvocato di
propria fiducia, può chiedere che sia
lo Stato a pagarlo.
Tuttavia, secondo una recente
sentenza della Cassazione [2], l’Erario
è obbligato solo a retribuire il
difensore di colui che accede al
gratuito patrocinio. Per cui, se questi
perde la causa e viene “condannato
alle spese” sostenute da controparte,
dovrà mettere mano al proprio
portafoglio e corrispondere
l’onorario all’avvocato avversario.
Inoltre, se la parte ammessa al
beneficio rimane soccombente, non
può utilizzare il beneficio per
proporre impugnazione (appello o
ricorso per Cassazione).
Al cittadino non abbiente, dunque,
non resta che sperare nella vittoria
della causa.
Ricordiamo che, per essere ammessi
al patrocinio a spese dello Stato, è
necessario che il richiedente sia
titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall’ultima
dichiarazione, non superiore a euro
10.628,16.
Se l’interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei
redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della
famiglia, compreso l’istante.
Questa regola conosce una sola
eccezione: si tiene conto del solo
reddito personale quando sono
oggetto della causa diritti della
personalità, oppure nei processi in
cui gli interessi del richiedente sono
in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con
lui conviventi.
 
Ma quanto riportato sopra corrisponde a realtà ? Ossia che i successivi gradi di giudizio non hanno il gratuito patrocinio ?
 
Ma quanto riportato sopra corrisponde a realtà ? Ossia che i successivi gradi di giudizio non hanno il gratuito patrocinio ?

il diritto alla difesa per i non abbienti è sancito dalla costituzione art.24comma 3 comma .tale articolo rimanda alla legge: più precisamente d.p.r 115/2002

Patrocinio a spese dello stato

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo, quindi non capisco perchè la corte si sia espressa in quel modo mah :mmmm: se lo scopri fammi sapere :censored:
 
Da tenere presente che, nel caso in
cui, la parte ammessa al
patrocinio risulterà soccombente,
potrà essere condannata al
pagamento delle spese della
controparte, seguendo il
“principio della soccombenza”, a
tariffa intera (Tribunale Terni –
Sentenza n° 266/’07, Giudice
Dott.ssa Laura Paesano - oggetto
disconoscimento di paternità;
Corte di Appello di Perugia –
Sentenza n° 187/’11 del 07/02/’11,
relatore Dott. Zanetti – oggetto
separazione giudiziale con
richiesta di addebito). In entrambi
questi casi, il Giudice non ha
disposto la revoca
dell’ammissione al Patrocinio,
liquidando, così, oltre le spese di
lite in favore della controparte,
anche quelle dovute all’avvocato
difensore della parte ammessa al
patrocinio risultata soccombente.
Infine, si segnala che parte della
giurisprudenza ritiene, qualora la
parte ammessa al beneficio
rimanga soccombente, non possa
utilizzare il beneficio per proporre
l’impugnazione; mentre per altro
orientamento, la soccombenza
comporta solo la necessità di
riproporre la domanda di
Patrocinio per permettere la
valutazione della fondatezza
dell’appello.
 
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