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tanduri

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Per quanto sia nelle mie possibilità, capacità ed esperienza vi do una mano.
Postate i vostri dubbi su come poter ottenere il totale rimborso del premio in questa specifica discussione.

Col tempo arricchirò questa apertura di discussione di alcune info esplicative importanti ed essenziali; legislazione e consigli pratici.

addispo...;)


LA LEGGE: IL DIRITTO DI RECESSO

L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è "concluso" (articolo 111 del decreto legislativo numero 174 del 17 marzo 1995 abrogato successivamente dal art.177-comma 1 del Dlgs 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private - CAP). Non vi fate infinocchiare dal vocabolo "contratto concluso" perchè il peculiare vocabolo tecnico indica semplicemente il momento in cui il contratto diviene "effettivo" e l'Assicurato incomincia a godere delle coperture previste e stipulate.
Tecnicamente quindi, il "contratto si conclude" ed i 30gg di tempo per recedere "partono", da quando si sono rispettate le seguenti 3 condizioni:
1) premio della polizza effetivamente corrisposto; pagato o addebitato su c/c,
2) modulo di adesione sottoscritto,
3) tutta la documentazione contrattuale effettivamente consegnata
..e il contratto si "conclude" dopo qualche giorno lavorativo da quando l'ultimo dei suddetti 3 tasselli...si incastra.
NB1: approssimiamo per comodità e con benefica approssimazione che i nostri 30gg partano dal giorno in cui vuiene stipulata la polizza che in genere coincide col giorno in cui viene stipulato il mutuo; rogito.
NB: i 30gg sono solari, fate attenzione.

Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono evidenziate nella Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione inseriti sia nel foglio informativo pre-contrattuale che nel successivo contratto di assicurazione. Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione; alcune polizze di alcune compagnie Assicuratrici richiedono compilazione di moduli precompilati di recesso presso la propria agenzia, ma non è condizione sine equa non per recedere; la legge parla di raccomandata!
Si consiglia inoltre di inviare anche e-mail e fax come suggerito nel contratto.

Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite entro 30 giorni dalla ricevuta da parte della Compagnia Assicuratrice della vostra notifica del recesso (art.178 - CAP). Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nel contratto (articolo 32 circolare numero 551 del 1° marzo 2005). Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni, sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (articolo 1224 del codice civile).

Vi anticipo infine che superati i 30gg di legge, nelle polizze di recente concezione, non avrete più diritto di recedere o esercitare la disdetta.
Parte del premio "non goduto" potrà essere rimborsato solo se l'Assicurato surroga, accolla o estingue totalmente il mutuo collegato!!!

riferimenti normativi:
CAP Isvap http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F9461/CAP_annotato.pdf
DLgs 03/1995, n. 174 Decreto Legislativo 17 MARZO 1995, n. 174
 
Ultima modifica:
Interessante ed ottima iniziativa la tua. OK!

Non pensavo ci fossero possibilità per riuscire in questo intento.

Quali potrebbero essere le scappatoie più comuni per poter recedere?
 
ciao..;)

Esiste la "scappatoia" sancita dalla legge 209/2005 - CAP che riguarda il poter esercitare il "diritto di recesso" entro 30gg dalla stipula del contratto di polizza(*), legge che proviene come derivazione del lontano diritto di ripensamento del codice civile.
Come ho già scritto sopra questa legge è tuttora in vigore e altamente rispettata ovviamente e le Compagnie Assicuratrici hanno tutto il dovere di inserirla come articolo di contratto nella polizza stessa.
Suddetto diritto è pienamente applicabile per le attuali polizze "bancarie" come per ogni polizza vita-tcm anche non collegate ai mutui.
NB: superati i 30gg di legge il diritto decade!
(AVIVA di AVIPOP - proposta dal gruppo Banco Popolare è l'unica che pone limite di tempo 60gg "contrattuali" invece che i soli 30 di legge)

(*) in realtà dal giorno di "conclusione del contratto" vedi precedente mio intervento.

Esiste altra "scappatoia" post 30gg, ma ovviamente è molto più agguerrita e molto meno indolore; essa va verificata caso per caso solo analizzando ed appellandosi ad "errori procedurali" e "comportamentali" del "collocatore"-banca .
L'arma è quella del reclamo formale ad Isvap e ricorso ad Arbitro Bancario e Finanziario che in alcuni casi e come avrò modo di spiegare sono fondamentali per fare le giuste "pressioni" al rispetto dei propri diritti.
che a breve riassumerò in questa discussione.

..altre cose che mi preme dire in questa discussione e che approfondirò più avanti è che spesso l'Assicurato-mutuato si ferma a delle risposte più o meno ufficiali e più o meno corrette e al limite della voluta disinformazione da parte della Banca e/o Compagnia Assicuratrice; spesso le si ottengono verbalemente e/o telefonicamente e ci si arrende malauguratamente davanti ad una informazione tipo: "lei non ha diritto al rimborso del premio non goduto perchè la sua polizza non lo prevede"(!)...e invece ve lo dico io che NON E' COSI'!..se vi adoperate al meglio riavrete le vostre migliaia di euro(!!!)
Ebbene è la prova che molte di quelle risposte non corrispondono alla realtà dei vostri diritti e vi fanno perdere soldi preziosi.
 
Ultima modifica:
Approfitto della tua disponibilità per esporti un caso concreto e, nel mio caso, reale:
- mutuo surrogato, cioè "passato" ad altro istituto bancario, e sul quale vigeva una polizza assicurativa, il recesso della polizza è possibile?
 
Per quanto sia nelle mie possibilità, capacità ed esperienza vi do una mano.
Postate i vostri dubbi su come poter ottenere il totale rimborso del premio in questa specifica discussione.

Col tempo arricchirò questa apertura di discussione di alcune info esplicative importanti ed essenziali; legislazione e consigli pratici.

addispo...;)


INFO in allestimento aggiornata al 14/04 ***************************


1. LA LEGGE: IL DIRITTO DI RECESSO

L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è "concluso" (articolo 111 del decreto legislativo numero 174 del 17 marzo 1995 abrogato successivamente dal art.177-comma 1 del Dlgs 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private - CAP). Non vi fate infinocchiare dal vocabolo "contratto concluso" perchè il peculiare vocabolo tecnico indica semplicemente il momento in cui il contratto diviene "effettivo" e l'Assicurato incomincia a godere delle coperture previste e stipulate.
Tecnicamente quindi, il "contratto si conclude" ed i 30gg di tempo per recedere "partono", da quando si sono rispettate le seguenti 3 condizioni:
1) premio della polizza effetivamente corrisposto; pagato o addebitato su c/c,
2) modulo di adesione sottoscritto,
3) tutta la documentazione contrattuale effettivamente consegnata(*)
..e il contratto si "conclude" dopo qualche giorno lavorativo da quando l'ultimo dei suddetti 3 tasselli...si incastra.
NB1: approssimiamo per comodità e con benefica approssimazione che i nostri 30gg partano dal giorno in cui vuiene stipulata la polizza che in genere coincide col giorno in cui viene stipulato il mutuo; rogito.
NB: i 30gg sono solari, fate attenzione.

Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono evidenziate nella Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione inseriti sia nel foglio informativo pre-contrattuale che nel successivo contratto di assicurazione. Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione; alcune polizze di alcune compagnie Assicuratrici richiedono compilazione di moduli precompilati di recesso presso la propria agenzia, ma non è condizione sine equa non per recedere; la legge parla di raccomandata!
Si consiglia inoltre di inviare anche e-mail e fax come suggerito nel contratto.

Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite entro 30 giorni dalla ricevuta da parte della Compagnia Assicuratrice della vostra notifica del recesso (art.178 - CAP). Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nel contratto (articolo 32 circolare numero 551 del 1° marzo 2005). Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni, sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (articolo 1224 del codice civile).

Vi anticipo infine che superati i 30gg di legge, nelle polizze di recente concezione, non avrete più diritto di recedere o esercitare la disdetta.
Parte del premio "non goduto" potrà essere rimborsato solo se l'Assicurato surroga, accolla o estingue totalmente il mutuo collegato!!!

riferimenti normativi:
CAP Isvap http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F9461/CAP_annotato.pdf
DLgs 03/1995, n. 174 Decreto Legislativo 17 MARZO 1995, n. 174

prossimi argomenti...

1. LA LEGGE: IL DIRITTO DI RECESSO
2. LE "VECCHIE" E LE "NUOVE" POLIZZE: LA DIVERSA REGOLAMENTAZIONE (LE BANCHE CI MARCIANO!!!)
3. NON CONFONDETELE CON LE POLIZZE "POLIENNALI" IRRECEDIBILI (!)
4. CONTENUTI DEL CONTRATTO: VIVISEZIONE DEGLI ARTICOLI SALIENTI
5. PERCHE' LE BANCHE "VOGLIONO" LA POLIZZA
6. LA "POLIZZA BANCARIA" CONVIENE PER LO SCONTO SULLO SPREAD?
7. QUELLO CHE LA BANCA NON VI DICE: IL GIOCO DELLE 3 CARTE
8. CONSIGLI PRATICI E STRATEGIE VINCENTI PER RECEDERE CON SUCCESSO
9. LETTERA TIPO PER LA VOSTRA RACCOMANDATA DI RECESSO - DIFFIDATE DEL WEB (!)
10. LETTERA TIPO PER EVENTUALE SOLLECITO RIMBORSO
11. NON TEMETE: LA LEGGE E QUESTO FORUM SONO DALLA VOSTRA PARTE!
12. VI PRESENTO I 108 UTENTI-RECESSORI CHE CONOSCO
13. LA PRASSI E CONTROMISURA BANCARIA IN ALLESTIMENTO (???)
14. LA PROFESSIONALITA' BANCARIA RICHIESTA DA ISVAP
15. LA GUERRA INFINITA E PRATICAMENTE PERSA DI ISVAP: UNA FINTA?
16. E...LA "FINTA" LEGISLATIVA DEL GOVERNO

bravo tanduri!! :clap:
ciao :D
 
ciao tuareg.
piacere di vederti anche quì...;)
 
Approfitto della tua disponibilità per esporti un caso concreto e, nel mio caso, reale:
- mutuo surrogato, cioè "passato" ad altro istituto bancario, e sul quale vigeva una polizza assicurativa, il recesso della polizza è possibile?
molto probabilmente, contrariamente a quanto ti avranno detto... si.
a quando risale la polizza?
quando hai surrogato?
cosa ti dissero all'epoca?..che non avevi diritto a rimborso ma te la dovevi per forza tenere?

il tuo è uno degli argomenti più interessanti che volevo affrontare nel capitolo 2 di questa discussione.

fammi sapere.
 
Ultima modifica:
Ciao Tanduri,

Ti invio copia del recesso della polizza a seguito di prestito personale come già ti avevo anticipato.

Spett.le

AVIPOP Vita S.p.A.

AVIPOP assicurazioni S.p.A.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano





OGGETTO: Recesso Polizza Collettiva nr. 2996-2997 Avipop Assicurazioni S.p.A. e nr. 59240 Avipop Vita S.p.A. sottoscritte in data 04.04.2012.





Il sottoscritto SCARAFINO Donato nato a ..............., a seguito di prestito personale con Agos Ducato, richiede quanto in oggetto in base a quanto previsto dal fascicolo informativo:

- Art. 11. “Diritto di recesso del contratto di assicurazione” del punto 1. Nota Informativa (Copertura caso morte);

- Art. 7 “Diritto di recesso” del punto 2. Nota Informativa (Copertura danni);

- Art. 6 “Diritto di recesso” del punto 3. Condizioni di assicurazione.



Il premio lordo dovrà essere pagato con bonifico bancario presso la filiale Deutsche Bank IBAN: …………………….. entro 30 gg dal ricevimento della presente così come previsto per legge.




P.S.

Per quanto riguarda la coperura danni l'art 7.2 dice: a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza l'assicurato può recedere dalla copertura danni con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.

Cioè? Posso recedere sola il caso morte?


Grazie a presto.
 
ciao alifacs scusa il ritardo..;)

la polizza ramo danni è una "p.poliennale" che in genere non è recedibile se non al termine di 4 anni, ma..
essendo inglobata nel contratto di polizza collettiva di assicurazione insieme alla p.vita, si attribuisce della stessa "proprietà" di essere recedibile entro 60gg come la p.vita stessa.

quindi..
sono entrambe recedibili entro 60gg dalla decorrenza, ma dopo i 60gg...
- la p.vita non è mai più recedibile se non estinguendo totalmente il finanziamento Agos Ducato a cui è collegata (art.9 condizioni di assicurazione). In tal caso ti viene restituito solo parte del premio non goduto ovviamente.
- la p.danni, oltre ad essere recedibile con l'estinzione del finanziamento, lo sarà anche dopo 4 anni di copertura con la restituzione di parte del premio non goduto.

ti suggerisco questa lettera di recesso che ti ho approntato nel quale ti suggerisco di parlare di "recesso del contratto di assicurazione" perchè recedendo dal contratto, recedi da entrambe simultaneamente.

manda due distinte AR.
invia anche fax e e-mail
ciao.


Milano li xx/xx/xxxx

Spett.le
AVIPOP Vita S.p.A.
AVIPOP assicurazioni S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano


OGGETTO: Recesso dal Contratto di Assicurazione relativo alle Polizze Collettive n.2996-2997 e n.59240 sottoscritte in data 04.04.2012 collegate a prestito personale Agos Ducato.

Il sottoscritto SCARAFINO Donato, nato a ..............., residente a.............
in via................... codice fiscale................., aderente assicurato delle polizze in oggetto;

COMUNICA

Che intende avvalersi del diritto di RECESSO con effetto immediato dalle polizze in oggetto secondo quanto stabilito dagli art.11 e 7 delle rispettive Note Informative, art.11 delle Condizioni di Assicurazione e dagli articoli di legge 111 del D.Lgs.174/95 e 177 del D.Lgs.209/2005, dove è indicato che l’Assicurato può avvalersi del diritto di recesso entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle polizze in oggetto.

Come da disposizione di legge, mi ritengo libero da ogni obbligazione futura derivante dal contratto di assicurazione in oggetto e Vi invito quindi a provvedere alla restituzione dell’intero importo del premio assicurativo da corrispondere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della presente, come previsto dagli articoli su citati, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Scarafino Donato con codice IBAN IT 34 A 03051 01669 000022060XXX Banca ........... Fil. N° XX– Via xxxxxxxxxxxxx Milano.

Nel caso in cui il rimborso non venga eseguito entro i termini di legge su citati, richiederò come previsto, i dovuti interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse come da articolo 1224 del Codice Civile.

In caso di mancato riscontro o ingiustificato ritardo sarò costretto a tutelare i miei diritti e interessi nelle sedi opportune segnalando quanto accaduto alle autorità, e a procedere per vie legali.

Allego alla presente la fotocopia della mia carta di identità.

FIRMA..........................
 
Ultima modifica:
molto probabilmente, contrariamente a quanto ti avranno detto... si.
a quando risale la polizza?
quando hai surrogato?
cosa ti dissero all'epoca?..che non avevi diritto a rimborso ma te la dovevi per forza tenere?

il tuo è uno degli argomenti più interessanti che volevo affrontare nel capitolo 2 di questa discussione.

fammi sapere.

La polizza è stata stipulata all'accensione del mutuo, ed anche il suo importo è stato caricato nel mutuo stesso.

Ecco le date:
- la polizza + mutuo risalgono a novembre 2007.
- la surroga è stata fatta nel settembre 2009.

Ovviamente mi dissero che la polizza non poteva essere rimborsata. Mi sembra di ricordare perchè proprio caricata nel mutuo stesso...
 
la polizza, a suo tempo non POTEVA essere rimborsata non tanto perchè caricata nel mutuo stesso ma perchè il contratto della tua "vecchia" polizza semplicemente non lo prevedeva come lo prevedono le "nuove" polizze.
quello che ti dissero era vero, ma...

...nel 2010 è subentrata una normativa che obbligava il rimborso per le "nuove" polizze e poi ancora ad ottobre 2011 una Associazione Consumatori ha portato avanti un ricorso ufficiale ad ABF che ha dato ragione ad un mutuato-assicurato con una "vecchia" polizza come la tua obbligando la banca intermediatrice a restituire il premio non goduto e pagare spese "processuali" per 200€!
con la sua "Decisione" formale (è un vero giurì di esperti) ABF ha reso praticamente "retroattiva" la Legge del 2010 che non parlava di retroattività e lasciava al loro destino le polizze pre-2010 come la tua.

ATTENZIONE: mi sembra di ricordare che a LUGLIO di quest'anno decade la possibilità di fare ricorso ad ABF per contenziosi pre-2009(mi sembra ma adesso ricontrollo)!!!

questo permetterà alle banche di mettere una pietra sopra a questa questione ed altre questioni per le quale i clienti bancari possono far ricorso e farsi restituire miliono e milioni di euro che invece rimarranno nelle tasche delle vostre mate banche.
ABF è stato ricattato e depotenziato!

tornado a noi quindi..
la tua polizza può essere receduta ADESSO!
La miglior strategia è secondo me inviare AR alla Compagnia Assicuratrice e se fanno orecchie da mercante, spedire IMMEDIATAMENTE ricorso ufficiale ad ABF!

entro oggi ti prometto linkarti tutte le leggi e regolamentazioni.
tu intanto mi devi far avere il contratto di polizza.
premio corrisposto, banca e compagnia assicuratrice.

a dopo.
 
Ultima modifica:
intanto ti ho trovato la regolamentazione..

Riassumiamo:
le polizze "vecchie" antecedenti il REGOLAMENTO n.£% Isvap non erano recedibili con la restituzione del premio non goduto neanche se surrogavi o estinguevi totalmente il mutuo o lo accollavi.
quello che ti dissero nel 2009 quando surrogasti era corretto!

poi nel maggio 2010 Isvap impone alle Compagnie Assicuratrici di dare all'Assicurato di recederle a seguito di surroga, accollo ed estinzione mutuo, obbligando ad inserire nel contratto suddetta clausola che ogni "nuova" polizza contiene.

Regolamento Isvap 35/2010
ANIA - Associazione Nazionale Fra Le Imprese Assicuratrici

REGOLAMENTO N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

"...Capo V
Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento
Art. 49 (Restituzione del premio)
1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei utui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso".

In effetti questo Regolamento 35 Isvap non decreta retroattività applicativa ma...

ecco il riferimento normativo che indirettamente sancisce la retroattività del regolamento Isvap 35 anche per chi ha estinto o surrogato o accollato anche prima del 2010 il mutuo e chiede il rimborso della polizza e nonostante il rimborso del premio non goduto non sia contemplato nel proprio contratto.

è un ricorso accolto dall'Arbitro Bancario il 25 ottobre 2011 per un mutuato che si è visto negare il rimborso della polizza.

grazie a questa "Decisione" dell'ABF tutti i mutuati/assicurati hanno diritto al rimborso nonostante che questo non sia affatto previsto dal contratto (!!!) ..facendo ricorso all'ABF dopo aver provato prima la via della AR da inviare alla Compagnia Assicuratrice (obbligatorio per avviare ricorso) minacciando il ricorso che se perso dalla Compagnia, ad essa vengono anche addebitate le spese relative al ricorso stesso.

da notare quindi che l'esito del ricorso non è normativa legislativa ma è un precedente perseguibile dal singolo o da un gruppo di singoli clienti sotto forma di class action.

bisogna quindi approntarti una lettera specifica per il tuo caso da inviare alla Compagnia e se non ti rispondono entro 30gg o ti rispondono picche..
avviare ricorso ad ABF.

credo che hai già i soldi in tasca anche senza ABF.
ciao
 

Allegati

  • ABF CRTCU OTT2011.pdf
    332,7 KB · Visite: 577
  • ABF DECISIONE OTT2011.pdf
    393,9 KB · Visite: 471
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le cose non cambieranno mai...:angry:

ATTENZIONE !!!

Le disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario – ABF sono state modificate dalla Banca d’Italia...maguardaunpò!!!!

come riporta questo famigerato "AVVISO PER GLI UTENTI" di Banca D'Italia che NESSUNO ha reso di pubblico dominio!!!....e che praticamente SCIPPA a ABF la giurisdizione di poter perorare le cause di migliaia di clienti delle banche con delle fantomatiche motivazioni e scuse di "..tener conto del nuovo regime della mediazione obbligatoria e delle indicazioni emerse dai primi due anni di operatività del Sistema stragiudiziale.."

Banca D'Italia praticamente INIBISCE ABF !
e priva i Cittadini Consumatori, clienti, assicurati, contocorrentisti, ecc..
dell'unico valido Ente istituito per la propria autodifesa!!!

leggete il brevissimo testo del comunicato...
"..E’ stata modificata la competenza temporale dell’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario): a partire dal 1° luglio 2012 non potranno più essere sottoposte controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.."

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/rightbar/guida/AVVISO_PER_GLI_UTENTI.pdf

chi vuole fare ricorso deve sbrigarsi !!!

chiunque abbia surrogato, estinto, accollato un mutuo a cui era collegata una polizza ha diritto a recederla ed ottenere rimborso del premio non goduto nonostante gli sia stato negato all'epoca (!!!) ma per chi lo ha fatto con data 2008 e antecedente ha tempo fino al primo luglio di quest'anno per fare ricorso ad ABF!..dopodichè i suoi soldi rimangono per sempre alla banca!..e la sua polizza rimane per sempre non rededibile a meno di nuova surroga, ecc..
 
Ultima modifica:
Ciao tanduri.
Nel risponderti ho dimenticato una cosa importante:
cioè dire quanto sia importante per tutti il tuo lavoro e ke quel fondo di solidarietà sia portato a termine.
 
Se l'Amministratore di questo forum ce lo consente, chiederemo di aprire appena possibile un Fondo Solidarietà per la casa-scuola dei bambini del Chaco anche quì oltre che su MM.
La questione fondamentale però è che questo forum deve prima "crescere".
..e piano piano crescerà.

grazie del pensiero..OK!
 
io sono uno dei 108 recessori! e l'importo era moooolto alto...oltre 20.000 euri...e tutto grazie all'aiuto di tanduri...non è solo una questione economica ovviamente...è anche una delle poche occasioni e strumenti che abbiamo (il recesso) per non essere semplicemente pecore da tosare... conoscere e far valere i propri diritti è una delle basi della società democratica...diffondere l'informazione utile a tutti è dovere di ognuno di noi...dove c'è disinformazione c'è abuso.
 
Ultima modifica:
grazie ragazzi..;)


@ me_e_eh..

volevo prima precisarti che di quel premio te ne verrebbe restituita solo una parte che ti calcolerebbero con una formula machiavellica che non rende molto merito alla durata effettivamente goduta diciamo che risulta poco proporzionale a quanto magari ti aspetti.
quindi dipende da quanto ti rimborserebbero.

quindi devi vedere se ti conviene recedere visto che ormai hai la polizza con le sue coperture che magari non ottimali ma pursempre un "qualcosa".

magari domani stesso prova a contattare per il momento anche solo telefonicamente la compagnia assicuratrice per tornare alla carica del recesso e magari un anticipo di info di quanto potrebbe essere il rimborso.
abbiamo detto che potrebbero fare ancora orecchie da mercante.

sono abbastanza convinto che la strada del recesso sia anche per te percorribile nei termini di come ti ho già spiegato e ho diversi riscontri positivi concreti di utenti che l'hanno ottenuto.
dovrei solo controllarti tutta la documentazione.

decidi e fammi sapere.
addispo.
 
Tanduri, pardon,spiegami bene.

polizza fatta prima del 2010 (prima che esistesse la possibilità sancita da isvap di recedere in caso di estinzione o surroga)
surroga anch'essa fatta prima che ci fosse questa possibilità (e son passati diversi anni ormai...).
stai dicendo che si può ottenere l'applicazione retroattiva del regolamento isvap 35 del 2010, applicando quindi una norma che in occasione della stipula della polizza e della surroga non era nemmeno stata concepita?

chiedo perchè mi sembra tanto strano...
 
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