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marcotrader

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23/11/01
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2
Ciao,
una mano d'aiuto.....

Dichiarazione dei redditi 2000, scadenza pagamento 20 giugno 2001.

Normalmente:
- paga entro 30 giorni (20 luglio) e paghi gli interessi;
- paga entro altri 30 giorni (20 agosto), ravvedimento, e paga interessi ed una sanzione del 3,75%;
- paga oltre e paga interessi ed una sanzione del 6%.

Purtroppo pensavo inzialmente che presentando la dichiarazione online, che ha scadenza il 30 ottobre, anche i pagamenti fossero dilazionati. E invece no. Me ne sono accorto in tempo (non così tanto in tempo però) e mi sono applicato per fare tutti i calcolini del caso.

Ho pagato il 24 agosto. Ho calcolato interessi e sanzione del 3,75% (invece che del 6% dunque).
Mi è arrivato l'avviso di pagare un bel pò per questo errore (30% di tutta l'imposta, ridotto al 10% o poco meno se pago entro 30 giorni).

Ai tempi, per questa dichiarazione (importi, interessi, sanzione, scadenze) ci avevo passato un bel pò di tempo. E mi ricordo che la scadenza per il ravvedimento non era il 20 agosto ma il 24 o 25 o poco oltre.
Sapete, quelle solite proroghe che ogni tanto fanno e che quell'anno c'erano state.
Al sistema automatizzato dell'Agenzia Entrate però non risulta (e lo capisco, troppo complicato tecnologicamente inserire tutte le proroghe di anno in anno), e al call center non fanno che ripetermi la legge base (dura lex sed lex).

Non riesco però a trovare nessuna prova provata delle scadenze per il ravvedimento del 2001.
Ci riuscite voi?
Ci sarà ben un commercialista in questo forum no?

Ciao
Marco (speremm)
 
Scritto da marcotrader
Ciao,
una mano d'aiuto.....

Dichiarazione dei redditi 2000, scadenza pagamento 20 giugno 2001.

Normalmente:
- paga entro 30 giorni (20 luglio) e paghi gli interessi;
- paga entro altri 30 giorni (20 agosto), ravvedimento, e paga interessi ed una sanzione del 3,75%;
- paga oltre e paga interessi ed una sanzione del 6%.

Purtroppo pensavo inzialmente che presentando la dichiarazione online, che ha scadenza il 30 ottobre, anche i pagamenti fossero dilazionati. E invece no. Me ne sono accorto in tempo (non così tanto in tempo però) e mi sono applicato per fare tutti i calcolini del caso.

Ho pagato il 24 agosto. Ho calcolato interessi e sanzione del 3,75% (invece che del 6% dunque).
Mi è arrivato l'avviso di pagare un bel pò per questo errore (30% di tutta l'imposta, ridotto al 10% o poco meno se pago entro 30 giorni).

Ai tempi, per questa dichiarazione (importi, interessi, sanzione, scadenze) ci avevo passato un bel pò di tempo. E mi ricordo che la scadenza per il ravvedimento non era il 20 agosto ma il 24 o 25 o poco oltre.
Sapete, quelle solite proroghe che ogni tanto fanno e che quell'anno c'erano state.
Al sistema automatizzato dell'Agenzia Entrate però non risulta (e lo capisco, troppo complicato tecnologicamente inserire tutte le proroghe di anno in anno), e al call center non fanno che ripetermi la legge base (dura lex sed lex).

Non riesco però a trovare nessuna prova provata delle scadenze per il ravvedimento del 2001.
Ci riuscite voi?
Ci sarà ben un commercialista in questo forum no?

Ciao
Marco (speremm)

Il provvedimento di cui parli è il DPCM del 24 luglio 2001.

Dato che differiva solo i versamenti di agosto, non è così scontato che "allungasse" i termini per ravvedersi.

ggg
 
file di lettura

buona lettura
 

Allegati

  • 24-04-2001-terminiravvedimento.pdf
    45,2 KB · Visite: 353
Ciao,
grazie della segnalazione. Cercando ho trovato questo:

Art. 1. - Differimento dei termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA
1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2001, entro il giorno 24, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.

....etc etc....

Visto che il comma che mi interessa dovrebbe essere il n.1, quello sopra riportato, sono andato a cercare la legge cui rimanda:

17. Oggetto. - 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (27);
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (28), e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (29);
d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (29/a);

......etc etc.....

20. Pagamenti rateali. - 1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (33).
2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (33/a), maggiorato di un punto percentuale.
3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.


Insomma, da tutto questo mi sorge un dubbio (quasi una certezza): io non sono titolare di partita Iva e quindi questo differimento non si applica al mio caso.

O sbaglio? (sbaglio, sbaglio, sbaglio !!!!!).

Riuscite a dirmi qualcosa?
Grazie ancora, anche solo per avere letto la spataffiata di roba che ho postato.

Ciao
Marco
 
Re: file di lettura

Scritto da redon
buona lettura

Redon, questo documento è fantastico !!!

Però però....
E' scritto chiaramente che chi presenta la dichiarazione online ha tempo fino al 31 ottobre per il ravvedimento lungo.

Ma io ho fatto il ravvedimento breve.
Questo, si dice, è da effettuarsi entro 30 giorni. Ma a partire da che data? Dal 20 luglio o dal 31 luglio?

Sono senza parole, mi manca solo questa informazione.

Ciao,
Marco
 
hai fatto un bel pasticcio

Allora, qui non c' è un problema di termine breve, perchè il termine breve era di 30 gg. decorrenti dalla commissione della violazione. Quindi dovevi versare il 6% entro il 31 ottobre 2001, mentre tu hai versato di meno di quanto dovuto. Ora, se ho ben capito, ti è arrivata comunicazione a seguito di controllo automatico e ti invitano a pagare sanzione del 30%. Penso che la strada da seguire sia quella della retttifica parziale, dimostrando che tu hai pagato già ma di meno, in modo che possano rimodulare la sanzione e dopo inviarti un nuovo modello di comunicazione da cui decorrerà il termine di 30gg..
Questo penso sia il primo iter da seguire rivolgendosi ad un ufficio dell' Agenzia delle Entrate
 
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