Importantissima sentenza, che apre la strada a tante novità per gli investitori
ROMA - La Consob finisce nel mirino della Cassazione.
L'Alta Corte con una sentenza unica introduce un principio che fino a oggi non aveva trovato alcun riscontro: l'Organo di controllo delle società e della Borsa può e deve essere chiamata a risarcire i danni ai risparmiatori se non ha fatto quanto in suo potere per evitare il crack.
Ed è proprio su questi poteri che la Cassazione costruisce la sua tesi. La Consob - è la tesi della Cassazione - non può limitarsi a prendere per vere una volta per tutte le notizie comunicate dalle società che sollecitano il pubblico risparmio.
Ma deve, al contrario, verificare se queste notizie rimangono "vere" lungo tutto l'arco dell'operazione di raccolta. In pratica la Consob non può permettersi di approvare il prospetto informativo, nel momento in cui viene comunicata un'operazione di mercato, e quindi metterlo nel cassetto. E lì lasciarlo. Ma deve, invece, seguire l'iter dell'offerta, magari richiedendo notizie aggiuntive e dettagliate.
Un potere che - ricorda la Cassazione - è lo stesso Parlamento a dargli nel momento in cui gli ha assegnato "la massima funzione di garante della legalità dell'agire delle società", con "plurime potestà di intervento". Fra queste anche quella di disporre esibizioni, integrazioni di documenti, ispezioni e inchieste, per accertare "l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati".
Se questo compito non viene assolto fino in fondo i risparmiatori possono richiedere i danni, danni provocati da omessa vigilanza. La sentenza della Cassazione prende spunto dal ricorso di un migliaio di risparmiatori coinvolti nell'operazione di offerta al pubblico di titoli atipici dell'hotel villaggio Santa Teresa. I titoli, per un valore di 44 miliardi, vennero collocati sul mercato nell'83. I risparmiatori hanno chiesto i danni alla Consob, al ministero del Tesoro e ai singoli componenti della Commissione perché questa avrebbe indebitamente autorizzato un'operazione nata con informazioni non vere sul capitale della società propritaria dell'albergo.
La Consob venne assolta dai giudici di primo e secondo grado da ogni responsabilità. Ma la Cassazione ha ribaltato la sentenza: una volta accertato che dagli atti risultava la falsità di dati essenziali della comunicazione e dell'informazione al pubblico, l'organo di vigilanza che deve "assicurare l'effettività dei minimi standards informativi" aveva "la potestà legale di intervenire con iniziative istruttorie", che integrassero o reprimessero operazioni che "prima facie" non fornivano quel livello di informazione. La Consob evidentemente ha omesso di farlo. E ora è chiamata a risarcire i danni.
(6 marzo 2001)
ROMA - La Consob finisce nel mirino della Cassazione.
L'Alta Corte con una sentenza unica introduce un principio che fino a oggi non aveva trovato alcun riscontro: l'Organo di controllo delle società e della Borsa può e deve essere chiamata a risarcire i danni ai risparmiatori se non ha fatto quanto in suo potere per evitare il crack.
Ed è proprio su questi poteri che la Cassazione costruisce la sua tesi. La Consob - è la tesi della Cassazione - non può limitarsi a prendere per vere una volta per tutte le notizie comunicate dalle società che sollecitano il pubblico risparmio.
Ma deve, al contrario, verificare se queste notizie rimangono "vere" lungo tutto l'arco dell'operazione di raccolta. In pratica la Consob non può permettersi di approvare il prospetto informativo, nel momento in cui viene comunicata un'operazione di mercato, e quindi metterlo nel cassetto. E lì lasciarlo. Ma deve, invece, seguire l'iter dell'offerta, magari richiedendo notizie aggiuntive e dettagliate.
Un potere che - ricorda la Cassazione - è lo stesso Parlamento a dargli nel momento in cui gli ha assegnato "la massima funzione di garante della legalità dell'agire delle società", con "plurime potestà di intervento". Fra queste anche quella di disporre esibizioni, integrazioni di documenti, ispezioni e inchieste, per accertare "l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati".
Se questo compito non viene assolto fino in fondo i risparmiatori possono richiedere i danni, danni provocati da omessa vigilanza. La sentenza della Cassazione prende spunto dal ricorso di un migliaio di risparmiatori coinvolti nell'operazione di offerta al pubblico di titoli atipici dell'hotel villaggio Santa Teresa. I titoli, per un valore di 44 miliardi, vennero collocati sul mercato nell'83. I risparmiatori hanno chiesto i danni alla Consob, al ministero del Tesoro e ai singoli componenti della Commissione perché questa avrebbe indebitamente autorizzato un'operazione nata con informazioni non vere sul capitale della società propritaria dell'albergo.
La Consob venne assolta dai giudici di primo e secondo grado da ogni responsabilità. Ma la Cassazione ha ribaltato la sentenza: una volta accertato che dagli atti risultava la falsità di dati essenziali della comunicazione e dell'informazione al pubblico, l'organo di vigilanza che deve "assicurare l'effettività dei minimi standards informativi" aveva "la potestà legale di intervenire con iniziative istruttorie", che integrassero o reprimessero operazioni che "prima facie" non fornivano quel livello di informazione. La Consob evidentemente ha omesso di farlo. E ora è chiamata a risarcire i danni.
(6 marzo 2001)