Investire in crediti fiscali: conviene?

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Proprio oggi c'era un articolo sul Sole relativo al sequestro dei crediti fraudolenti...insomma sembra quasi sia proprio rischioso
 
Sono un Commercialista. Segnalo che le compensazioni, una volta acquistato il credito, si possono fare secondo le stesse regole della detrazioni di imposta. Cioè per i bonus edilizi ordinari in 10 anni ( un decimo all'anno ) mentre per il superbonus in 4 anni ( quello del 2022, mentre quello del 2021 in 5 anni) , un quarto l'anno.
Perchè tutto stia in piedi occorre che in ognuno degli anni di vita delle compensazioni ci siano, per i dipendenti e per le imprese, F24 a debito sufficienti a coprire appunto la quota di credito. Se non si riesce a compensare interamente nell'anno la quota di credito d'imposta, la parte eccedente la si perde perchè non può essere portata negli anni successivi. E questo è un pò l'aspetto negativo che frena chi acquista i crediti oltre al rischio di frodi dal lato del cedente ovviamente.

La tassazione per le imprese

L’impresa che acquista un credito d’imposta, pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione in F24, deve tassare la sopravvenienza attiva, ai sensi dell’articolo 88 del Tuir, pari alla differenza tra il valore nominale e il costo di acquisto, «nell’esercizio in cui il credito è acquisito». A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate con la risposta del 15 aprile 2020, n. 105.

Il chiarimento è estendibile a tutti i casi possibili di cessioni dei crediti fiscali edilizi a imprese (sia da parte di incapienti o meno, sia per interventi su parti comuni o meno). Il provento andrà contabilizzato alla voce C16 di CE.


La tassazione per i professionisti

Qualora un professionista acquisti un credito fiscale pagandolo meno del valore utilizzabile in compensazione con le sue imposte (Iva, Irpef, ecc.) non deve tassare la sopravvenienza attiva, in quanto l’art. 54 TUIR, riguardante i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, non prevede la rilevanza reddituale delle sopravvenienze. Inoltre, l'art. 54, comma 1-quater TUIR, che prevede l’imponibilità dei “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale” non risulta richiamabile nella fattispecie in quanto il provento in esame han natura diversa rispetto ai corrispettivi percepiti con la cessione della clientela o di elementi immateriali.


La tassazione per le persone fisiche

Infine, qualora una persona fisica acquisti un credito fiscale pagandolo meno del valore utilizzabile in compensazione con le proprie imposte (Irpef, ecc.) non deve tassare il guadagno, in quanto tale fattispecie non rientra in alcuna delle ipotesi di tassazione previste a titolo di "reddito di capitale" o "reddito diverso" elencate nel Testo Unico imposte sui redditi.

Saluti
 
Sono un Commercialista. Segnalo che le compensazioni, una volta acquistato il credito, si possono fare secondo le stesse regole della detrazioni di imposta. Cioè per i bonus edilizi ordinari in 10 anni ( un decimo all'anno ) mentre per il superbonus in 4 anni ( quello del 2022, mentre quello del 2021 in 5 anni) , un quarto l'anno.
Perchè tutto stia in piedi occorre che in ognuno degli anni di vita delle compensazioni ci siano, per i dipendenti e per le imprese, F24 a debito sufficienti a coprire appunto la quota di credito. Se non si riesce a compensare interamente nell'anno la quota di credito d'imposta, la parte eccedente la si perde perchè non può essere portata negli anni successivi. E questo è un pò l'aspetto negativo che frena chi acquista i crediti oltre al rischio di frodi dal lato del cedente ovviamente.

La tassazione per le imprese

L’impresa che acquista un credito d’imposta, pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione in F24, deve tassare la sopravvenienza attiva, ai sensi dell’articolo 88 del Tuir, pari alla differenza tra il valore nominale e il costo di acquisto, «nell’esercizio in cui il credito è acquisito». A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate con la risposta del 15 aprile 2020, n. 105.

Il chiarimento è estendibile a tutti i casi possibili di cessioni dei crediti fiscali edilizi a imprese (sia da parte di incapienti o meno, sia per interventi su parti comuni o meno). Il provento andrà contabilizzato alla voce C16 di CE.


La tassazione per i professionisti

Qualora un professionista acquisti un credito fiscale pagandolo meno del valore utilizzabile in compensazione con le sue imposte (Iva, Irpef, ecc.) non deve tassare la sopravvenienza attiva, in quanto l’art. 54 TUIR, riguardante i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, non prevede la rilevanza reddituale delle sopravvenienze. Inoltre, l'art. 54, comma 1-quater TUIR, che prevede l’imponibilità dei “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale” non risulta richiamabile nella fattispecie in quanto il provento in esame han natura diversa rispetto ai corrispettivi percepiti con la cessione della clientela o di elementi immateriali.


La tassazione per le persone fisiche

Infine, qualora una persona fisica acquisti un credito fiscale pagandolo meno del valore utilizzabile in compensazione con le proprie imposte (Irpef, ecc.) non deve tassare il guadagno, in quanto tale fattispecie non rientra in alcuna delle ipotesi di tassazione previste a titolo di "reddito di capitale" o "reddito diverso" elencate nel Testo Unico imposte sui redditi.

Saluti

Grazie mille del contributo, molto interessate.

Per quanto riguarda la tassazione per imprese vorrei sapere:
Se l’impresa esegue direttamente il lavoro e viene pagata con sconto in fattura, ipotizzando un lavoro da €100 nell’ambito del Superbonus 110% che quindi genera un credito da €110 con il quale l’impresa viene pagata
1) i ricavi dell’impresa sono €110?
2) se l’impresa cede il credito a un prezzo inferiore a €110, la differenza tra €110 e prezzo di cessione genera una sopravvivenza passiva?
3) qualora l’impresa non riesca a cedere ne detrarre tutta o parte del credito, la quota di credito perso genera una voce di costo ai fini del calcolo della base imponibile?

Grazie
 
1)Ricavo 100.000

Riconoscimento del beneficio fiscale – l’impresa riclassifica il credito vs il cliente in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura concesso) cioè 100.000.
Da Anno 1 a anno 4 - l’impresa compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 110.00/4 pari ad Euro 27.500) per quattro anni a partire dall’anno 1 evidenziando il provento finanziario di 2.500 per anno.

2) se la differenza tra 110 e prezzo di cessione rimane sopra i 10, tale differenza è provento finanziario, altrimenti è onere finanziario.
3) è una perdita su crediti.

Saluti
 
1)Ricavo 100.000

Riconoscimento del beneficio fiscale – l’impresa riclassifica il credito vs il cliente in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura concesso) cioè 100.000.
Da Anno 1 a anno 4 - l’impresa compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 110.00/4 pari ad Euro 27.500) per quattro anni a partire dall’anno 1 evidenziando il provento finanziario di 2.500 per anno.

2) se la differenza tra 110 e prezzo di cessione rimane sopra i 10, tale differenza è provento finanziario, altrimenti è onere finanziario.
3) è una perdita su crediti.

Saluti

Io lo so che ragiono male...
Ma sui bonus/cessioni/attualizzazioni si sarebbero dovuto fare previsioni contabili specifiche che considerino i costi di attualizzazione come costi deducibili.
Se infatti un'impresa fa sconto in fattura e cede il credito ad un terzo cessionario (cioe la prassi nella maggioranza dei casi) deve sostenere secondo anche quanto esposto sopra da @cuprone1 un costo finanziario proporzionalmente enorme rispetto al fatturato su quella operazione ed enorme nel contesto di tutte le sue oeprazioni visto che lavori senza detrazioni non esistono. Siccome gli oneri finanziari sono deducibili interamente nell'anno solo nella misura del 30% del ROL questo implica in tantissimi casi l'indeducibilita della maggioranza di questi costi che diventano perdite contabili che possono comportare la ricapitalizzazione dell'impresa. Una follia totale.

La mia impressione e' che in realta non vi sia alcuna previsione di legge che imponga il trattamento dei costi di attualizzazione come oneri finanziari ma sia solo un'interpretazione analogica.
 
Buongiorno a tutti, discussione davvero interessante. Anche io aveva fatto un pensiero di acquisto di credito per portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma il commercialista mi scrive quanto segue :

Tuttavia questo vale per le detrazioni che nel modello 730 rientrano nel quadro E mentre l’acquisto di credito per bonus edilizio NON va indicato tra le detrazioni. Si tratta di un credito di imposta di cui può usufruire in compensazione, non avendo lei imposte da compensare di fatto non se ne fa niente. NON accresce il credito del modello 730.

Quindi come dipendente un credito acquisito non può essere in nessun caso portato in detrazione.

E' giusto ?
 
Buongiorno a tutti, discussione davvero interessante. Anche io aveva fatto un pensiero di acquisto di credito per portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma il commercialista mi scrive quanto segue :

Tuttavia questo vale per le detrazioni che nel modello 730 rientrano nel quadro E mentre l’acquisto di credito per bonus edilizio NON va indicato tra le detrazioni. Si tratta di un credito di imposta di cui può usufruire in compensazione, non avendo lei imposte da compensare di fatto non se ne fa niente. NON accresce il credito del modello 730.

Quindi come dipendente un credito acquisito non può essere in nessun caso portato in detrazione.

E' giusto ?

Immagino che comunque Uno potrebbe fare il modello redditi PF e versare acconto con credito di imposta e poi richiedere a rimborso l’eccedenza trattenuta dal sostituto di imposta.

Ma comunque sono tutti discorsi che per un privato che fa 730 (e che quindi avrà al massimo qualche decina di migliaia di euro all’anno di imposte) non valgono la pena a mio avviso, viste le alternative dove si può investire oggi e visti i rischi enunciati in questa discussione.
 
Io lo so che ragiono male...
Ma sui bonus/cessioni/attualizzazioni si sarebbero dovuto fare previsioni contabili specifiche che considerino i costi di attualizzazione come costi deducibili.
Se infatti un'impresa fa sconto in fattura e cede il credito ad un terzo cessionario (cioe la prassi nella maggioranza dei casi) deve sostenere secondo anche quanto esposto sopra da @cuprone1 un costo finanziario proporzionalmente enorme rispetto al fatturato su quella operazione ed enorme nel contesto di tutte le sue oeprazioni visto che lavori senza detrazioni non esistono. Siccome gli oneri finanziari sono deducibili interamente nell'anno solo nella misura del 30% del ROL questo implica in tantissimi casi l'indeducibilita della maggioranza di questi costi che diventano perdite contabili che possono comportare la ricapitalizzazione dell'impresa. Una follia totale.

La mia impressione e' che in realta non vi sia alcuna previsione di legge che imponga il trattamento dei costi di attualizzazione come oneri finanziari ma sia solo un'interpretazione analogica.

Siamo sicuri che il novellato art.96 TUIR includa tali oneri nel calcolo del ROL? Bisognerebbe approfondire ma a quest'ora no :)
 
Immagino che comunque Uno potrebbe fare il modello redditi PF e versare acconto con credito di imposta e poi richiedere a rimborso l’eccedenza trattenuta dal sostituto di imposta.

Ma comunque sono tutti discorsi che per un privato che fa 730 (e che quindi avrà al massimo qualche decina di migliaia di euro all’anno di imposte) non valgono la pena a mio avviso, viste le alternative dove si può investire oggi e visti i rischi enunciati in questa discussione.

Attenzione perchè versare acconti eccedenti il calcolo senza una giustificazione si chiama elusione fiscale con tutti i risvolti anche penali che comporta. Eviterei..
 
Buongiorno a tutti, discussione davvero interessante. Anche io aveva fatto un pensiero di acquisto di credito per portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma il commercialista mi scrive quanto segue :

Tuttavia questo vale per le detrazioni che nel modello 730 rientrano nel quadro E mentre l’acquisto di credito per bonus edilizio NON va indicato tra le detrazioni. Si tratta di un credito di imposta di cui può usufruire in compensazione, non avendo lei imposte da compensare di fatto non se ne fa niente. NON accresce il credito del modello 730.

Quindi come dipendente un credito acquisito non può essere in nessun caso portato in detrazione.

E' giusto ?

Il collega dice bene. Non è questione di detrazione nel 730 che non è concessa ma di credito di imposta da compensare con F24. se negli anni avrai imposte in F24 da versare e nei limiti di queste per anno , acquistare crediti potrebbe avere senso. Siamo intorno al 5% netto per i privati acquirenti...
 
Attenzione perchè versare acconti eccedenti il calcolo senza una giustificazione si chiama elusione fiscale con tutti i risvolti anche penali che comporta. Eviterei..

Io infatti non suggerivo di versare più di quanto viene automaticamente calcolato dal programma dell’AdE come acconto.
Anzi, sconsiglio proprio queste operazioni con crediti fiscali a privati.
 
Allego sotto un articolo che mi sembra interessante. Detto che da un privato non puoi certo pretendere le condizioni che ti farebbe una banca e per rendere appetibile la cosa secondo me deve garantire un rendimento almeno del 10% sui 5 anni di detrazione.

Un meccanismo per cambiare il Superbonus Il Superbonus 110 per cento va cambiato. Ma la soluzione ipotizzata dal governo Meloni non entusiasma gli operatori. Si potrebbe invece introdurre un meccanismo che contribuisca a liberare i crediti incagliati, senza alcun aggravio per l’erario 44 Una norma mal concepita Con l’articolo 9 del decreto legge 176/2022 (Aiuti-quater) il Superbonus del 110 per cento cambia. Già il governo precedente aveva affermato che si tratta di una politica mal disegnata e insostenibile per il bilancio statale (a fine ottobre l’Enea ha previsto un onere per lo stato di 60,5 miliardi di euro), e che perciò andava ripensata. Ora, il decreto legge inizia ad affrontare il problema, rendendo più selettivo, e meno oneroso per l’erario, l’accesso al beneficio fiscale Il decreto interviene anche sull’ampliamento della capienza fiscale degli intermediari che devono scontare i crediti fiscali. La proposta è di alzare da cinque a dieci gli anni in cui portare in detrazione il credito d’imposta. Non sembra, però, una soluzione adeguata a sbloccare la situazione di grande difficoltà in cui si trovano tante imprese – nel settore dell’artigianato 35 mila sarebbero a rischio fallimento – che non riescono a cedere i crediti già acquisiti con lo sconto in fattura a causa dell’ormai esaurita capacità fiscale degli enti cessionari. La saturazione della capienza Con una lettera al presidente del Consiglio Abi e Ance hanno chiesto la ricostruzione della capacità fiscale delle banche. Il sostanziale blocco dello sconto dei crediti ha infatti effetti negativi anche sui professionisti coinvolti nella progettazione delle opere e nella gestione amministrativa delle pratiche, sia se hanno accettato essi stessi di scontare in fattura il prezzo delle loro prestazioni sia se sono in attesa del pagamento da parte delle imprese che non riescono a cedere i crediti acquisiti. Del fallimento delle imprese risentirebbero, con un aumento delle sofferenze, le stesse banche che hanno concesso loro finanziamenti ponte per la realizzazione degli interventi. Dalla relazione conclusiva della commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, da cui sono tratti anche gli altri dati riportati qui sotto, si ricava che le undici banche italiane classificate come significative dalla Bce detengono i quattro quinti del mercato delle cessioni dei crediti fiscali. L’importo annuo dei versamenti tributari e contributivi che prevedono di effettuare è di poco più di 16 miliardi di euro; 81 miliardi in cinque anni, 162 in dieci. Sono gli importi massimi dei crediti d’imposta che possono utilizzare, ipotizzando che siano destinati esclusivamente allo sconto dei crediti fiscali. Nel biennio 2020-2022 (giugno) l’importo complessivo degli impegni (somme erogate e importi delle pratiche deliberate e in corso di lavorazione), assunti da quelle banche, a scontare i crediti relativi a tutti i bonus edilizi, è stimato in 77 miliardi di euro: la loro capacità fiscale per il primo quinquennio è già sostanzialmente esaurita. È verosimile ritenere che la situazione delle banche più piccole non sia diversa. Alle undici banche significative sono state presentate altre 500mila richieste di sconto che non sono state accolte, per carenza di documentazione (300mila circa) o per altre ragioni. L’importo dello sconto richiesto è stimabile in 22 miliardi di euro, di cui 16 miliardi riguardano il Superbonus del 110 per cento. Non tutte le pratiche andranno a buon fine, ma per quelle che avranno le carte in regola, si tratterà comunque di smaltire qualche miliardo. Un borsino per la cessione dei crediti Il Dl 176/2022 ha dunque portato a dieci gli anni in cui è possibile detrarre i crediti, anche quelli già maturati e inviati all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 31 ottobre. È una possibilità che non entusiasma né le associazioni imprenditoriali né il mondo bancario. Per i crediti che già ora sono detraibili in 10 anni, le undici banche significative hanno applicato una percentuale di sconto fino al 20 per cento: ė probabile una sua crescita con la lievitazione dei tassi di interesse. Per un credito di 110 euro da Superbonus, l’impresa che lo vende ne riceve 88: è come fare uno sconto del 12 per cento sull’importo fatturato dei lavori. Le imprese che hanno già acquisito crediti con lo sconto in fattura sarebbero probabilmente disposte, o costrette, ad accettare il sacrificio, se trovassero a chi cederlo. A questo prezzo, i crediti potrebbero essere acquistati dai contribuenti che hanno la capienza fiscale per scontarli in cinque anni, cioè il numero previsto al momento in cui sono maturati. Lo stato accuserebbe lo stesso minor gettito previsto nel caso in cui le imprese fossero già riuscite a cedere i loro crediti. I contribuenti che acquistano i crediti aumenterebbero le somme investite del 25 per cento in cinque – (110-88)/88); il tasso di rendimento interno sarebbe dell’8 per cento (calcolato con la funzione Tir.Cost di excel per un investimento di 88 euro che per cinque anni genera un flusso costante di cassa di 22). È un rendimento apprezzabile, soprattutto se non dovesse presentare rischi, come potrebbe avvenire se una o più compagnie di assicurazioni costituissero una piattaforma per la cessione dei crediti. La domanda potrebbe essere alimentata da contribuenti persone fisiche attraverso l’acquisto di crediti per un importo pari alla potenziale capienza cumulabile in cinque anni da ciascuno. Le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi per l’anno fiscale 2020 hanno censito più di 900 mila contribuenti persone fisiche con un reddito di oltre 75mila euro, che versano un’Irpef netta complessiva di circa 40 miliardi di euro e media di 43 mila. Tra questi contribuenti, quelli più “poveri”, con un reddito tra 75mila e 80mila euro, versano mediamente 22 mila euro di Irpef. Tutti i contribuenti con più di 75 mila euro di reddito, pertanto, hanno una capienza fiscale per detrarre un credito di almeno 115mila euro in cinque anni, un importo non lontano dai 122 mila mediamente erogati per i crediti dei Superbonus al 110 per cento dalle undici banche “significative”. Quali rischi correrebbero questi contribuenti? Per i pensionati, il rischio è di morire prima del decorrere dei cinque anni, con un danno per gli eredi. Per i lavoratori dipendenti è quello di perdere il lavoro o essere costretti ad accettarne uno meno remunerativo (in entrambi i casi, l’erario se ne avvantaggerebbe). Il rischio potrebbe essere neutralizzato con 45 un’assicurazione sulla vita, sulla perdita del lavoro o sulla riduzione del reddito. La compagnia di assicurazione dovrebbe studiare una polizza che soddisfi queste esigenze, con un premio commisurato alle caratteristiche personali dei singoli sottoscrittori, alla riduzione annuale del capitale assicurato. Anche se i conti può farli solo l’assicurazione, non è però azzardato ipotizzare che la polizza dovrebbe essere meno onerosa delle normali polizze vita. Oltre al premio, l’assicurazione incasserebbe anche la commissione per la sua attività di intermediazione. Perché il meccanismo possa funzionare, i crediti d’imposta acquisiti devono poter essere utilizzati non solo in compensazione, ma anche in detrazione. Ai lavoratori dipendenti e ai pensionati l’importo della detrazione d’imposta relativa ai crediti fiscali edilizi dovrebbe essere accreditato dai loro sostituti d’imposta, così come avviene per gli altri eventuali crediti dei contribuenti che pagano le imposte alla fonte. Se la sua capienza fiscale cala sotto l’importo che può portare in detrazione, il contribuente non subisce alcun danno, poiché interviene l’assicurazione a risarcirlo della differenza tra l’ammontare del suo credito e l’importo che gli versa il sostituto d’imposta. Il contribuente che diventa incapiente è però un vantaggio per l’erario. Il meccanismo qui schematizzato potrebbe contribuire a liberare i crediti incagliati, senza alcun aggravio per l’erario. Se lo stato riconosce le legittimità dei crediti maturati in attuazione di sua discutibile misura, dovrebbe essergli del tutto indifferente pagarli all’uno o all’altro debitore. La conversione del Dl n. 176 è l’occasione buona per affrontare il problema. Raffaele Lungarella - lavoce.info, 06-12-22
 
Il collega dice bene. Non è questione di detrazione nel 730 che non è concessa ma di credito di imposta da compensare con F24. se negli anni avrai imposte in F24 da versare e nei limiti di queste per anno , acquistare crediti potrebbe avere senso. Siamo intorno al 5% netto per i privati acquirenti...
ma quindi veramente se un mio conoscente mi cede il suo credito io non posso detrarlo dal irpef nel 730??? ma quindi è un bel casino per chi deve recuperare e non ha irpef... considerando che non si riesce a cedere piu a nessuna banca attualmente...
 
Siamo sicuri che il novellato art.96 TUIR includa tali oneri nel calcolo del ROL? Bisognerebbe approfondire ma a quest'ora no :)
Mi pare non introduca novita sulla fattispecie... a meno di considerare gli interventi con bonus alla stregua di progetti infrastrutturali pubblici...
 
Con la nuova responsabilità in solido "limitata" potrebbe (ri)partire la cessione tra privati (correntisti)?
 
Se hai tasse da scontare conviene
 
ma quindi veramente se un mio conoscente mi cede il suo credito io non posso detrarlo dal irpef nel 730??? ma quindi è un bel casino per chi deve recuperare e non ha irpef... considerando che non si riesce a cedere piu a nessuna banca attualmente...
esatto
 
Ciao a tutti, mi inserisco in quanto sto valutando la possibilità di acquisto crediti tramite piattaforma Sìbonus.
Mi è parso di capire che il rischio maggiore è quello di incappare in crediti fraudolenti.
Qualcuno che ha avuto esperienze dirette, può dire se la piattaforma offre una qualsivoglia forma di tutela o garanzia (effettuando magari dei controlli) o se bisogna farseli da sè (ammesso che si riesca).
Altrimenti, correggetemi se sbaglio, sarebbe un salto nel buio sperando che vada tutto liscio.
Grazie
 
Ciao a tutti, mi inserisco in quanto sto valutando la possibilità di acquisto crediti tramite piattaforma Sìbonus.
Mi è parso di capire che il rischio maggiore è quello di incappare in crediti fraudolenti.
Qualcuno che ha avuto esperienze dirette, può dire se la piattaforma offre una qualsivoglia forma di tutela o garanzia (effettuando magari dei controlli) o se bisogna farseli da sè (ammesso che si riesca).
Altrimenti, correggetemi se sbaglio, sarebbe un salto nel buio sperando che vada tutto liscio.
Grazie

Io ne ho acquistati, tramite piattaforma SìBonus, alcuni che sono poi risultati fraudolenti e sono stato chiamato dalla GDF come persona informata dei fatti. A parte il tempo perso per andare in caserma, per ora non ne ho subito conseguenze e li ho usati in compensazione tramite F24. Ne avevo parlato qui:
Acquisto crediti fiscali 110%
 
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