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Sono un Commercialista. Segnalo che le compensazioni, una volta acquistato il credito, si possono fare secondo le stesse regole della detrazioni di imposta. Cioè per i bonus edilizi ordinari in 10 anni ( un decimo all'anno ) mentre per il superbonus in 4 anni ( quello del 2022, mentre quello del 2021 in 5 anni) , un quarto l'anno.
Perchè tutto stia in piedi occorre che in ognuno degli anni di vita delle compensazioni ci siano, per i dipendenti e per le imprese, F24 a debito sufficienti a coprire appunto la quota di credito. Se non si riesce a compensare interamente nell'anno la quota di credito d'imposta, la parte eccedente la si perde perchè non può essere portata negli anni successivi. E questo è un pò l'aspetto negativo che frena chi acquista i crediti oltre al rischio di frodi dal lato del cedente ovviamente.
La tassazione per le imprese
L’impresa che acquista un credito d’imposta, pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione in F24, deve tassare la sopravvenienza attiva, ai sensi dell’articolo 88 del Tuir, pari alla differenza tra il valore nominale e il costo di acquisto, «nell’esercizio in cui il credito è acquisito». A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate con la risposta del 15 aprile 2020, n. 105.
Il chiarimento è estendibile a tutti i casi possibili di cessioni dei crediti fiscali edilizi a imprese (sia da parte di incapienti o meno, sia per interventi su parti comuni o meno). Il provento andrà contabilizzato alla voce C16 di CE.
La tassazione per i professionisti
Qualora un professionista acquisti un credito fiscale pagandolo meno del valore utilizzabile in compensazione con le sue imposte (Iva, Irpef, ecc.) non deve tassare la sopravvenienza attiva, in quanto l’art. 54 TUIR, riguardante i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, non prevede la rilevanza reddituale delle sopravvenienze. Inoltre, l'art. 54, comma 1-quater TUIR, che prevede l’imponibilità dei “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale” non risulta richiamabile nella fattispecie in quanto il provento in esame han natura diversa rispetto ai corrispettivi percepiti con la cessione della clientela o di elementi immateriali.
La tassazione per le persone fisiche
Infine, qualora una persona fisica acquisti un credito fiscale pagandolo meno del valore utilizzabile in compensazione con le proprie imposte (Irpef, ecc.) non deve tassare il guadagno, in quanto tale fattispecie non rientra in alcuna delle ipotesi di tassazione previste a titolo di "reddito di capitale" o "reddito diverso" elencate nel Testo Unico imposte sui redditi.
Saluti
1)Ricavo 100.000
Riconoscimento del beneficio fiscale – l’impresa riclassifica il credito vs il cliente in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura concesso) cioè 100.000.
Da Anno 1 a anno 4 - l’impresa compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 110.00/4 pari ad Euro 27.500) per quattro anni a partire dall’anno 1 evidenziando il provento finanziario di 2.500 per anno.
2) se la differenza tra 110 e prezzo di cessione rimane sopra i 10, tale differenza è provento finanziario, altrimenti è onere finanziario.
3) è una perdita su crediti.
Saluti
Buongiorno a tutti, discussione davvero interessante. Anche io aveva fatto un pensiero di acquisto di credito per portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma il commercialista mi scrive quanto segue :
Tuttavia questo vale per le detrazioni che nel modello 730 rientrano nel quadro E mentre l’acquisto di credito per bonus edilizio NON va indicato tra le detrazioni. Si tratta di un credito di imposta di cui può usufruire in compensazione, non avendo lei imposte da compensare di fatto non se ne fa niente. NON accresce il credito del modello 730.
Quindi come dipendente un credito acquisito non può essere in nessun caso portato in detrazione.
E' giusto ?
Io lo so che ragiono male...
Ma sui bonus/cessioni/attualizzazioni si sarebbero dovuto fare previsioni contabili specifiche che considerino i costi di attualizzazione come costi deducibili.
Se infatti un'impresa fa sconto in fattura e cede il credito ad un terzo cessionario (cioe la prassi nella maggioranza dei casi) deve sostenere secondo anche quanto esposto sopra da @cuprone1 un costo finanziario proporzionalmente enorme rispetto al fatturato su quella operazione ed enorme nel contesto di tutte le sue oeprazioni visto che lavori senza detrazioni non esistono. Siccome gli oneri finanziari sono deducibili interamente nell'anno solo nella misura del 30% del ROL questo implica in tantissimi casi l'indeducibilita della maggioranza di questi costi che diventano perdite contabili che possono comportare la ricapitalizzazione dell'impresa. Una follia totale.
La mia impressione e' che in realta non vi sia alcuna previsione di legge che imponga il trattamento dei costi di attualizzazione come oneri finanziari ma sia solo un'interpretazione analogica.
Immagino che comunque Uno potrebbe fare il modello redditi PF e versare acconto con credito di imposta e poi richiedere a rimborso l’eccedenza trattenuta dal sostituto di imposta.
Ma comunque sono tutti discorsi che per un privato che fa 730 (e che quindi avrà al massimo qualche decina di migliaia di euro all’anno di imposte) non valgono la pena a mio avviso, viste le alternative dove si può investire oggi e visti i rischi enunciati in questa discussione.
Buongiorno a tutti, discussione davvero interessante. Anche io aveva fatto un pensiero di acquisto di credito per portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma il commercialista mi scrive quanto segue :
Tuttavia questo vale per le detrazioni che nel modello 730 rientrano nel quadro E mentre l’acquisto di credito per bonus edilizio NON va indicato tra le detrazioni. Si tratta di un credito di imposta di cui può usufruire in compensazione, non avendo lei imposte da compensare di fatto non se ne fa niente. NON accresce il credito del modello 730.
Quindi come dipendente un credito acquisito non può essere in nessun caso portato in detrazione.
E' giusto ?
Attenzione perchè versare acconti eccedenti il calcolo senza una giustificazione si chiama elusione fiscale con tutti i risvolti anche penali che comporta. Eviterei..
ma quindi veramente se un mio conoscente mi cede il suo credito io non posso detrarlo dal irpef nel 730??? ma quindi è un bel casino per chi deve recuperare e non ha irpef... considerando che non si riesce a cedere piu a nessuna banca attualmente...Il collega dice bene. Non è questione di detrazione nel 730 che non è concessa ma di credito di imposta da compensare con F24. se negli anni avrai imposte in F24 da versare e nei limiti di queste per anno , acquistare crediti potrebbe avere senso. Siamo intorno al 5% netto per i privati acquirenti...
Mi pare non introduca novita sulla fattispecie... a meno di considerare gli interventi con bonus alla stregua di progetti infrastrutturali pubblici...Siamo sicuri che il novellato art.96 TUIR includa tali oneri nel calcolo del ROL? Bisognerebbe approfondire ma a quest'ora no
esattoma quindi veramente se un mio conoscente mi cede il suo credito io non posso detrarlo dal irpef nel 730??? ma quindi è un bel casino per chi deve recuperare e non ha irpef... considerando che non si riesce a cedere piu a nessuna banca attualmente...
Ciao a tutti, mi inserisco in quanto sto valutando la possibilità di acquisto crediti tramite piattaforma Sìbonus.
Mi è parso di capire che il rischio maggiore è quello di incappare in crediti fraudolenti.
Qualcuno che ha avuto esperienze dirette, può dire se la piattaforma offre una qualsivoglia forma di tutela o garanzia (effettuando magari dei controlli) o se bisogna farseli da sè (ammesso che si riesca).
Altrimenti, correggetemi se sbaglio, sarebbe un salto nel buio sperando che vada tutto liscio.
Grazie