I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l’esistenza di un provvedimento del giudice;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.
Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, i coniugi con diversa residenza vanno sempre indicati nella medesima dichiarazione.
Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.