Iva prima casa

rational

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Se io compro una casa con iva agevolata al 4% per prima casa e dopo 6 mesi cambio casa e compro una nuova prima casa o mi trasferisco all'estero , devo pagare anche il resto dell l'iva che mi è stata agevolata?
 
Quando si perdono le agevolazioni
Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa”
possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte “risparmiate”,
gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse.
Questo può accadere se:
• le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false
• l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di
acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a
titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale.
Il requisito del riacquisto non è soddisfatto quando si stipula, entro l’anno dalla
vendita del primo immobile, soltanto un compromesso, poiché con questo tipo di
contratto non si trasferisce il bene
• non si sposta la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi
dall’acquisto
• entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già
posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
 
Grazie.
Quindi nel caso in cui io abbia acquistato una prima casa al grezzo e poi la abbia finita di costruire tramite artigiani usufruendo anche con essi dell'iva agevolata al 4% , ma poi non sia riuscito a prendervi residenza entro i termini previsti dalla legge , quale procedura devo seguire per sanare la mia situazione ?
Dovrò andare dai singoli artigiani a compensare l'iva ?
Come si calcolano gli interessi ?
Dovrò affidarmi ad un commercialista ?

Se uno invece compra la prima casa con agevolazione iva, e vi rimane residente per un breve periodo e poi si trasferisce all'estero in affitto ma mantiene la propietà della casa italiana, dovrà comunque pagare la differenza dell'iva piu le sanzioni suddette?
 
Ultima modifica:
COME EVITARE LE SANZIONI (O PAGARLE IN MISURA RIDOTTA)
Sulla causa di decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento
della residenza nel termine di 18 mesi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
• se non è ancora trascorso il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza,
l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto ha la possibilità di revocare
la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la
riliquidazione dell’imposta.
Per fare questo, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato
registrato. L’ufficio riliquida l’atto di compravendita e notifica avviso di liquidazione
dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula
dell’atto. Non applicherà, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine
di 18 mesi dalla data dell’atto, non può essere imputato al contribuente il mancato
adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione
• se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire
la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si
verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
Il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento
operoso, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di
accertamento. Deve però presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il
quale è stato registrato l’atto, con cui dichiarare l’intervenuta decadenza
dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle
sanzioni in misura ridotta.
L’ufficio riliquida l’atto registrato e notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta
dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta

Il resto direi lo puoi dedurre dal mio messaggio precedente.
 
Nel mio caso credo sia complicato perchè ho preso un grezzo e poi ho pagato vari artigiani per finire i lavori. Tutto con iva al 4%
 
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