COME EVITARE LE SANZIONI (O PAGARLE IN MISURA RIDOTTA)
Sulla causa di decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento
della residenza nel termine di 18 mesi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
• se non è ancora trascorso il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza,
l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto ha la possibilità di revocare
la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la
riliquidazione dell’imposta.
Per fare questo, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato
registrato. L’ufficio riliquida l’atto di compravendita e notifica avviso di liquidazione
dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula
dell’atto. Non applicherà, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine
di 18 mesi dalla data dell’atto, non può essere imputato al contribuente il mancato
adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione
• se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire
la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si
verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
Il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento
operoso, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di
accertamento. Deve però presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il
quale è stato registrato l’atto, con cui dichiarare l’intervenuta decadenza
dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle
sanzioni in misura ridotta.
L’ufficio riliquida l’atto registrato e notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta
dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta
Il resto direi lo puoi dedurre dal mio messaggio precedente.