la legge impone che Ganzer sia sospeso

crypton

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“Il giorno 12 luglio 2010 il tribunale di Milano ha condannato il generale dell'Arma dei CC Giampaolo Ganzer alla pena di anni 14, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla multa di 65mila euro.

Il 14 luglio abbiamo immediatamente presentato una interrogazione parlamentare (4-08009) al Ministro della Difesa per conoscere «quali immediati provvedimenti intenderà adottare il Ministro interrogato nei confronti dei predetti militari, quale sia la loro posizione di stato alla data del pronunciamento della sentenza e quali siano le motivazioni addotte dall'amministrazione». Interrogazione che attende ancora una risposta.

All’epoca del pronunciamento dei giudici era in vigore la legge 10 aprile 1954, n. 113 che all’articolo 29 stabiliva inequivocabilmente che «Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.».

Il 9 ottobre 2010 il decreto legislativo 15 marzo 23010, n. 66 all'articolo 2268, n. 390, ha abrogato la legge 10 aprile 1954, n. 113; ed ha stabilito all’articolo 922 che al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dall’articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97. (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).

il giorno 27 dicembre 2010 i giudici del Tribunale di Milano hanno depositato le motivazioni della sentenza di condanna del generale dell'arma dei carabinieri Giampaolo Ganzer in cui si legge, secondo quanto riportato dalle maggiori agenzie di stampa, ''non si e' fatto scrupolo di accordarsi'' con ''pericolosissimi trafficanti'' ed ancora ''di essere leale con gli altri organi dello Stato con i quali avrebbe dovuto collaborare''; ''fare rispettare le leggi dello Stato, quello di contrastare la delinquenza e non favorirla (...), quello di essere d'esempio per tutti gli uomini che gli erano stati affidati''. L'imputato, scrivono ancora i giudici secondo le agenzie ''ha evitato, per quanto gli e' stato possibile, di esporsi, facendo figurare altri come responsabili di iniziative che invece erano sue''. Colpisce, si legge ancora nelle motivazioni, ''nel comportamento processuale di Ganzer, non tanto il fatto che non abbia avuto alcun momento di resipiscenza (...) ma che abbia preso le distanze da tutte le persone che, con il suo incoraggiamento, avevano commesso i fatti in contestazione''. Il generale, secondo i giudici, si e' trincerato ''sempre dietro la non conoscenza e la mancata (e sleale) informazione da parte dei suoi sottoposti''. Cosi', si legge ancora, per ''sfuggire alle gravissime responsabilita''' ha ''preferito vestire i panni di un distratto burocrate che firmava gli atti che gli venivano sottoposti''.

Il 29 dicembre sempre fonti di stampa riportavano la notizia che il generale Ganzer in una intervista al quotidiano “Libero” ha spiegato di non pensare alle dimissioni, anche se, dice, ''sono un servitore dello Stato e accettero' tutto quello che mi viene ordinato. ''Rimango al mio posto, continuo a fare il mio lavoro come sempre - afferma - perche' sento l'Arma con me'' e ''semmai le pressioni sono di carattere mediatico''. A poche ore di distanza dalle dichiarazioni di Ganzer le agenzie rilanciano quelle del Ministro della difesa che avrebbe affermato ''Finora non ho parlato perche' ho avuto modo di leggere soltanto i resoconti giornalistici ma mi ripropongo di intervenire quando avro' letto le motivazioni della sentenza e dopo essermi consultato con il comandante dei Carabinieri e con il Capo di Stato maggiore della Difesa''; ''Una cosa pero' mi sento di dirla. Al di la' di questa controversa vicenda, la carriera del generale Ganzer e' di grande valore e nulla potra' cambiare o togliere cio' che di buono ha fatto per il Paese''. ''Per il momento - conclude - attendiamo che l'iter giudiziario faccia il suo corso''.

La pronuncia di primo grado avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 29, comma 4 della legge 113/54 e successivamente dell'art. 922 del D.lgs 66/2010, l'obbligo per il ministro La Russa di procedere disciplinarmente nei confronti del militare condannato ma ciò non sembra sia stato fatto. Tuttavia la legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) all' Art. 4, comma 1 (Sospensione a seguito di condanna non definitiva) prevede che nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale i dipendenti sono sospesi dal servizio.

La conoscenza delle motivazioni da parte del Ministro quindi è ininfluente sugli obblighi che la legge gli impone, ovvero quello di sospendere dal servizio il generale Ganzer.

La corretta lettura congiunta delle differenti norme dell’Ordinamento militare e quelle più generali che regolano i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i dipendenti, come in effetti lo è il generale Giampaolo Ganzer, prorpio in virtu' dei reati commessi, ancorché sanzionati con sentenza non definitiva, impone la sospensione d'autorità dal servizio.

Perché il Ministro della difesa non ha applicato la legge e non ha sospeso il generale Ganzer quando invece, in altre occasioni, dove il procedimento penale ha riguardato dei sottufficiali assolti o è ancora in fase di dibattimento, per fatti non contemplati dalla legge 97/2001, ha applicato la sospensione dal servizio come ulteriore sanzione o come precauzione per salvaguardare la stessa amministrazione militare?

I deputati radicali hanno presentato una ulteriore interrogazione parlamentare qualora all'Ufficio legislativo del Ministero fosse sfuggito l'impatto di alcune recenti modifiche legislative sulla permanenza del generale Ganzer al suo posto di responsabilità.

Sta ora al Ministro La Russa decidere se procedere secondo legge o se sarà necessario rivolgersi alla magistratura perché questo avvenga.”

Dichiarazione di Maurizio Turco, deputato radicale e cofondatore del PDM e Marco Comellini, segretario del PDM, partito per la tutela dei diritti dei militari e delle forze di polizia

TESTO INTERROGAZIONE

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -

Al Ministro della difesa,

al Ministro dell'economia e delle finanze.

premesso che:

un'agenzia stampa del 27 dicembre 2010, (Il Velino) riportava la notizia secondo cui «Il generale dei Ros Giampaolo Ganzer avrebbe avuto "accordi e contatti con pericolosi trafficanti ai quali avrebbe garantito di poter rendere in Italia ingenti quantitativi di droga nell'assoluta impunità". È quanto si legge nelle motivazioni dei giudici dell'ottava sezione penale di Milano per la condanna a 14 anni di reclusione (contro i 27 richiesti dall'accusa), nel processo per le presunte irregolarità commesse da Ganzer durante alcune operazioni antidroga. Il 12 luglio 2010, Ganzer era stato condannato per traffico internazionale di droga in riferimento a operazioni sotto copertura, insieme ad altre 13 persone, tra cui anche il generale Mauro Obinu e altri ex sottoufficiali dei carabinieri. Ganzer era stato assolto dall'accusa di associazione per delinquere ma condannato per episodi singoli legati al traffico internazionale di stupefacenti. Secondo i giudici, Ganzer e gli altri imputati non avevano costituito una struttura autonoma e gerarchizzata con lo scopo di commettere reati. Da parte loro, infatti, ci sarebbe stata soltanto l'intenzione di seguire alcune operazioni proprio per dare lustro e visibilità ai Ros davanti ai propri superiori e all'opinione pubblica. Al generale dei Ros non sono state concesse le attenuanti generiche non solo per "l'estrema gravità" dei reati commessi ma soprattutto per quella che i giudici hanno definito "preoccupante personalità", che renderebbe Ganzer capace di "commettere gravissimi reati per raggiungere gli obiettivi ai quali è spinto dalla sua smisurata ambizione". Durante il processo, Ganzer si sarebbe difeso con "la non conoscenza e la mancata (e sleale) informazione da parte dei suoi sottoposti", preferendo inoltre passare per un "distratto burocrate che firmava gli atti che gli venivano sottoposti"»;
il medesimo giorno fonti di stampa riportavano anche la notizia che il generale Ganzer non si sarebbe dimesso dall'incarico di comandante del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dell'Arma;

il 20 dicembre 2010, il maresciallo del corpo militare della Croce Rossa Vincenzo Lo Zito, con ordinanza commissariale n. 643-10, in attuazione della previsione normativa contenuta nel codice dell'ordinamento militare, emanato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, veniva sospeso dal servizio a tempo indeterminato per essere stato rinviato a giudizio innanzi al tribunale militare di Roma; con il decreto ministeriale n. 453/III-7/2010 del 15 ottobre 2010, il maresciallo dell'Esercito Gelsomino Iannarone veniva sospeso dal servizio per mesi due a seguito della sentenza della corte militare d'appello n. 94/09 emessa il 14 ottobre 2009, divenuta irrevocabile il 29 novembre 2009, che lo aveva assolto dal reato di disobbedienza aggravata con la formula «il fatto non costituisce reato»;

Per sapere

quali siano stati i criteri adottati per disporre le citate sospensioni dal servizio dei militari Lo Zito e Iannarone e quali siano i motivi che invece hanno determinato il mantenimento in servizio del generale Ganzer;
quanti siano i militari appartenenti ai ruoli dei graduati di truppa dei sergenti e dei marescialli attualmente sospesi dal servizio per motivi disciplinari o penali, quanti gli ufficiali inferiori e superiori, quanti gli ufficiali generali;
quanti siano attualmente gli ufficiali generali in servizio nelle forze armate compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza che sono imputati di reato o condannati per reati comuni o militari;
se non si ritenga di dover disporre la revoca dei provvedimenti della sospensione dal servizio nei confronti di tutti quei militari che si trovino nella condizione di imputato di reato o che siano stati assolti con le formule perché «il fatto non sussiste» ovvero perché «il fatto non costituisce reato», in caso contrario quali siano i motivi e quali conseguentemente i provvedimenti che adotterà nei confronti del generale Ganzer. Ganzer - Turco e Comellini: il Ministro lo sospenda o per far rispettare la legge bisogna sempre rivolgersi alla magistratura? | Radicali italiani
 
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