Verm & Solitair
Legal Opinionist
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Come più volte ribadito, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimnento dei servizi di investimento (e accessori) spetta ai soggetti abilitati l'onere delal prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Vuol dire che al cliente è sufficiente provare il danno subito e il nesso di causalità con il comportamento dell'intermediario.
Per la verità, anche l'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore può liberarsi della propria obbligazione se il mancato adempimento è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. In sostanza, già il sistema prevede una norma di ripartizione del rischio dell'inadempimento (ciò è importante ribadirlo, perchè l'art. 1218 c.c. si applica ai contratti bancari: temnete sempre presente la differenza di questi ultimi con i contratti di investimento).
Può allora l'intermediario provare di aver adottato la specifica diligenza, ma ciò nonostante non aver potuto adempiere?
Dipende! Infatti, il Reg. Consob (11522/1998) stabilisce che l'intermediario deve disporre di risorse e di procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi. Principio che sottolinea l'importanza dell'organizzazione interna. Se è inefficiente, l'intermediario risponde comunque. Quindi, ci sono intermediari e intermediari.
Facciamo un esempio in termini ri esecuzione della prestazione: se un cliente, mi affida due processi che si tengono lo stesso giorno, uno innanzi al Tribunale di Milano ed uno innanzi a quello di Roma, non posso certo essere presente ad entrambe le cause, e dovrò delegare un mio procuratore. E potrebbe anche accadere, che a causa di ritardi dei voli aerei, non riesca a giungere in tempo. Mi esimo, quindi da responsabilità, essendo la prestazione divebuta impossibile.
L'intermediario, invece, non può esimersi da responsabilità, se non ha adottato misure tali che la sua organizzazione è efficiente sempre nello svolgimento dei suoi servizi. Non può, in altre parole, sollevare l'obiezione che le sue procedure non gli consentono di seguire un numero elevato di ordini di negoziazioni.
[Messaggio editato da Verm & Solitair il 16-03 alle ore 10:43]
Vuol dire che al cliente è sufficiente provare il danno subito e il nesso di causalità con il comportamento dell'intermediario.
Per la verità, anche l'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore può liberarsi della propria obbligazione se il mancato adempimento è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. In sostanza, già il sistema prevede una norma di ripartizione del rischio dell'inadempimento (ciò è importante ribadirlo, perchè l'art. 1218 c.c. si applica ai contratti bancari: temnete sempre presente la differenza di questi ultimi con i contratti di investimento).
Può allora l'intermediario provare di aver adottato la specifica diligenza, ma ciò nonostante non aver potuto adempiere?
Dipende! Infatti, il Reg. Consob (11522/1998) stabilisce che l'intermediario deve disporre di risorse e di procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi. Principio che sottolinea l'importanza dell'organizzazione interna. Se è inefficiente, l'intermediario risponde comunque. Quindi, ci sono intermediari e intermediari.
Facciamo un esempio in termini ri esecuzione della prestazione: se un cliente, mi affida due processi che si tengono lo stesso giorno, uno innanzi al Tribunale di Milano ed uno innanzi a quello di Roma, non posso certo essere presente ad entrambe le cause, e dovrò delegare un mio procuratore. E potrebbe anche accadere, che a causa di ritardi dei voli aerei, non riesca a giungere in tempo. Mi esimo, quindi da responsabilità, essendo la prestazione divebuta impossibile.
L'intermediario, invece, non può esimersi da responsabilità, se non ha adottato misure tali che la sua organizzazione è efficiente sempre nello svolgimento dei suoi servizi. Non può, in altre parole, sollevare l'obiezione che le sue procedure non gli consentono di seguire un numero elevato di ordini di negoziazioni.
[Messaggio editato da Verm & Solitair il 16-03 alle ore 10:43]