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Il decreto sviluppo 2012 bis, appena approvato, ha stabilito che, solo ai fini dell’esonero dall’obbligo di emissione scontrino, possono essere considerate imprese della grande distribuzione:
- quelle che operano in esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita, ossia con una superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti, o superiore a 250 metri quadri se con popolazione superiore a 10mila abitanti,
- quelle che, a prescindere dalla superficie del negozio, fanno parte di un gruppo societario che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d’affari annuo aggregato superiore a 10 milioni.