L'avvocato del danneggiato a carico dell'assicurazione

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La Cassazione obbliga le compagnie al pagamento dell'assistenza legale.


L'avvocato del danneggiato a carico dell'assicurazione

LA SENTENZA
Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 31/5/2005 n. 11606

IL CASO

La compagnia di assicurazione è obbligata a pagare l'onorario dell'avvocato che ha assistito il danneggiato nella fase stragiudiziale e ha chiuso la pratica prima del termine di 60 giorni?

LA DECISIONE

La Cassazione ha risposto affermativamente. Un automobilista, a seguito di un sinistro stradale, è stato risarcito con una somma non comprensiva degli interessi e della svalutazione, e neppure degli onorari stabiliti per legge all'avvocato cui aveva affidato la relativa pratica. L'automobilista, quindi, ha fatto causa contro l'assicurazione per ottenere il riconoscimento di quelle poste. L'assicurazione ha contestato il pagamento delle spese legali extraprocessuali; secondo la compagnia, infatti, per effetto dell'arti. 22, legge 990/69, che ha spostato la decorrenza del termine dilatorio dei 60 giorni dalla richiesta generica di risarcimento a quello della comunicazione all'assicuratore del giorno, dell'ora e del luogo disponibili per l'ispezione del veicolo danneggiato, ha concesso all'assicuratore uno spazio di tempo, per procedere al bonario ristoro del danno, al fine di evitargli ulteriori costi, quali, appunto, derivanti dall'esercizio dell'azione giudiziaria per il risarcimento del danno. Il giudice di pace, in primo grado, ha condannato la compagnia a pagare la somma di euro 300,00 quale rimborso delle spese legali extragiudiziali con interessi legali. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso per Cassazione. L'assicurazione ha nuovamente contestato la legittimità dell'avvenuta liquidazione delle spese sostenute dalla parte per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale. Secondo la compagnia non c'è la regola della risarcibilità automatica delle spese stragiudiziali; inoltre, sempre secondo la compagnia, essendo l'intervento di un legale necessario per legge solo nella fase processuale, solo per tale fase il legislatore ha individuato una giustificazione al rimborso della relativa spesa in favore della parte vittoriosa; per la fase stragiudiziale invece ci si trova solo di fronte a una mera facoltà di rivolgersi a un legale. Se, invece, una persona si rivolge a un legale per la fase stragiudiziale non può pretendere il rimborso. Il pagamento del compenso al legale si potrebbe evitare conducendo in proprio la trattativa stragiudiziale e quindi la compagnia ha invocato l'applicazione del comma 2 dell'art. 1227 cc che, nel disciplinare in via generale il concorso causale del creditore nella determinazione del danno, testualmente dispone che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. La Cassazione ha, però, dato torto alla compagnia. La Cassazione, infatti, rileva che non è vero quanto sostenuto dall'assicurazione e cioè che il cittadino possa conseguire la giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti anche senza l'assistenza del legale. Invece, rileva la sentenza in commento, deve essere rispettato il principio di uguaglianza delle parti e il correlativo diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Nella fase stragiudiziale del procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale, invece, non c'è parità tra le parti., rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto. Il procedimento inizia con la spedizione della lettera raccomandata inviata dal danneggiato all'assicuratore dell'auto del presunto danneggiante, al fine di consentire, fra le parti, una prima verifica delle rispettive pretese e, quindi, di conseguire l'eventuale composizione bonaria della vertenza. Peraltro l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale non è di agevole conoscenza da parte degli utenti e non tutti, sottolinea la Cassazione, hanno il tempo disponibile per l'adempimento delle relative formalità.

Inoltre per legge il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso. Nel caso contrario la negazione del diritto al rimborso delle spese legali costituisce una violazione del diritto di difesa del danneggiato.

L'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, previsto dall'art. 5, ultimo comma, legge 5/3/2001 n. 57, è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, ma anche per garantire il danneggiato nella prima fase stragiudiziale: la Cassazione osserva, infatti, che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attese la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia. La conclusione, dunque, è che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990/69, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, a ottenere il rimborso delle relative spese legali.

GLI EFFETTI PRATICI

Il danneggiato da un sinistro stradale ha il diritto di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento.

Il compenso al professionista è dovuto dall'assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, e indipendentemente dall'inutile decorso del termine di 60 giorni (termine a disposizione dell'assicurazione per la conclusione bonaria della vicenda); la negazione di un tale diritto equivarrebbe a violazione del diritto di difesa della parte lesa. Questa regola è finalizzata a emancipare la parte debole, considerato che le società assicuratrici, oltre che economicamente più forti, sono tecnicamente organizzate e attrezzate.
http://www.assinews.it/rassegna/articoli/io040705pe.html
 
una notizia buona a metà: un diritto in più per i consumatori, ma le compagnie avranno un pretesto in più per non abbassare i premi..
 
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