Le commissioni da pagare per l'acquisto dei bot

FaGal

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Le commissioni da pagare per l'acquisto dei bot
Ricordo di aver letto tempo fa un articolo nel quale si diceva che sui titoli di Stato acquistati all’asta la banca non aveva diritto a nessuna commissione. E’ vero o mi sbaglio?
Stefano Baccolini

Risposta
Credo proprio che il lettore abbia letto male. Le commissioni per i titoli di Stato vengono applicate dalle banche per decreto del ministero dell' Economia e delle Finanze (decreto 12/2/2004) che, all'articolo 2 comma 2, recita in risposta diretta al lettore: «Il prezzo medio ponderato, che è reso noto con il comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato a cura del ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza. Nei suddetti avvisi deve essere altresì indicata la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale commissione è stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,05 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni; 0,20 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni e 0,30 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 331 giorni". Per completezza, riportiamo pure l'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 2 del decreto. Articolo 1: 1) Le disposizioni si applicano alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a breve, a medio e a lungo termine, anche se non partecipano direttamente alle operazioni d'asta o ai consorzi di collocamento. 2) Se il collocamento dei titoli avviene attraverso un consorzio di collocamento, i riferimenti al prezzo medio ponderato di cui all'art. 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui all'art. 3 si intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito dal Tesoro nel decreto di emissione. Articolo 2: 1) Per quanto concerne i Buoni ordinari del Tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, sono tenuti a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e a limitare le eventuali commissioni alla misura massima indicata al successivo comma». Che è quello più importante, con le percentuali massime applicabili, riportato sopra.
http://www.lastampa.it/forum/forum2.asp?IDforum=359
 
Per gli altri titoli di Stato è invece giusto, non esistono mica soltanto le aste dei BOT.

Ancora una volta l'"esperto" di turno incasina tutto....
 
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