Le solite cose tra condomini!

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narese

ex cantiniere
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Un mio amico, sposato, abita in un appartamento in una palazzina con sei piani; la maggioranaza dei condomini, 5-1, vorrebbero non utilizzare + l'ascensore, ma un condomino, ultimo piano, non vuole;
non esiste un amministratore di condominio, e quindi loro vorrebbero che le cose venissero risolte dall'assemblea di cui sopra; ora il mio amico mi chiedeva se è possibile fare ciò, anche se un condomino vuole ancora l'ascensore?!
non conoscendo tale mondo condominiale chiedevo parere ai più in questo forum.
ciao e grazie!
 
Sicuramente non è possibile, non ti so citare l'articolo di legge, ma è sicuramente no, perchè lede l'uso di una cosa comune (importante) anche di un solo condomino.
 
Scritto da Lem89
Sicuramente non è possibile, non ti so citare l'articolo di legge, ma è sicuramente no, perchè lede l'uso di una cosa comune (importante) anche di un solo condomino.

Sono in sintonia con te ma vorrei una conferma!
...quello che penso io è la seguente...e se il conomino contrario alla chiusurà dell'ascensore decidesse di ospitare nel suo appartamento al sesto piano un DISABILE...come fà senza ascensore!?
 
io non sarei così sicuro

Premesso che nel caso di disabili la legge riconosce quorum costitutivi e deliberanti in seconda convocazione ridotti (1/3 dei condomini e 1/3 del valore millesimale dell' edificio), non sarei così netto nel escludere il diritto al dissenso dei condomini. Certo lo si limita alla manuntenzione ordinaria:se non si vuole usare l' ascensore, non lo si paga. Al contrario per la manutenzione straordinaria che spetta a tutti in base ai valori millesimali poichè l' ascensore determina comunque un incremento del valore del bene posseduto dal condomino
 
1108
Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno 2/3 del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a rendere più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di alcuno dei partecipanti.
È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiori a nove anni (1350 n. 8, 1572).
L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Vedi anche art. 1112, 1117,1118,1119,1120.
Spero ti sia stato utile.
 
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