Scritto da Dario®
Per quanto tempo dopo il licenziamento l'ex datore di lavoro può ancora rimandare la liquidazione ? (sia nel caso questa sia a rate che in un'unica soluzione (penso la prima purtroppo)) ???
(Licenziamento avvenuto nel Giugno 2002.)
Nel caso le mie lamentele fossero fondate, avete qualche riferimento di legge da sbattergli sotto il naso ?
..ogni tanto torna utile....
da : IL SOLE - 04 APRILE 2002
CASSAZIONE E LAVORO - L’indennità deve essere versata quando il dipendente lascia l’azienda
IL TFR ESIGE IL PAGAMENTO IMMEDIATO
ROMA - Calcolatrice alla mano e contante pronto quando il lavoratore lascia l’azienda.L’imprenditore è tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto nell’immediatezza della cessazione del rapporto.Se così non è, paga anche gli interessi e rivalutazione sulla somma per ogni giorno di ritardo.
Interpretazione rigida della Corte di Cassazione ( sentenza 4822 del 4 aprile ) sull’articolo 2120 del Codice civile,la norma che disciplina l’indennità dovuta ai dipendenti che salutano definitivamente il loro vecchio datore. Il codice recita: “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato,il prestatore ha diritto a un trattamento di fine rapporto “.Per la Corte una simile dicitura non lascia dubbi sul fatto che l’obbligazione prevista nasca nel momento esatto in cui il rapporto si conclude.
Perciò , il giorno che il dipendente dice addio al suo posto di lavoro è lo stesso in cui dovrebbe intascare la somma accumulata negli anni di fatica. Da quel preciso istante l’ex dipendente diventa creditore dell’azienda. L’ulteriore conferma, cioè , del suo diritto achidere in qualsiasi momento il pagamento di quanto gli è dovuto.
Se anche fosse vero , infatti , che l’articolo2120 non indica con certezza la data di erogazione del Tfr , si potrebbe invocare un’altra norma del Codice civile a sostegno della pretesa del dipendente : l’rticolo 1183 . Quest’ultimo stabilisce che “ se non è determinante il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita , il creditore può esigerla immediatamente ”. Circondando di una palizzata giuridica così solida il proprio ragionamento , la Corte di Cassazione non lascia molto margine di “ interferenza ” agli accordi di categoria.
Con la decisione , nello specifico , la Cassazione ha respinto il ricorso della Fiat Auto Spa che sosteneva di non aver potuto liquidare subito un suo ex dipendente il dovuto perchè era stato necessario effettuare i calcoli delle variazioni dell’indice Istat , maturati nel mese precedente la risoluzione del contratto. L’azienda poi sperava che i giudici potessero rileggere in un’altra ottica l’articolo 26 del contratto nazionale dei metalmeccanici privati , nel punto in cui dispone il pagamento del Tfr “ all’atto della risoluzione del rapporto ”. Niente da fare , i giudici non si sono mossi dalle loro posizioni che si sono addirittura irrigidite rispetto ad un’analoga vicenda , decisa poche settimane prima.
Nella sentenza 4222 del 25 Marzo infatti , la Cassazione aveva visto sempre contrapposte la Fiat e un ex dipendente che reclamava il diritto agli interessi per il ritardo di quaranta giorni ( lo stesso ritardo dell’altro ) nel pagamento di quanto gli spettava. In questo caso , però il Collegio decidente ha ritenuto opportuno circoscrivere al questione alla sola categoria dei metalmeccanici , visto che si è determinato a dare ragione al lavoratore , esclusivamente in base all’interpretazione del citato articolo 26 del contratto nazionale. In relazione alla regola di carattere generale , era passato , invece , il principio senz’altro più blando in base al quale il Tfr produce rivalutazione e interessi legali dalla cessazione del rapporto , “ purchè a tale data possa essere stato determinato e, perciò , sia divenuto esigibile” , Il trattamento – aveva precisato la Corte – “ è un obbligo del datore di lavoro . condizionato al fatto che egli a tale data sia a conoscenza di tutti gli elementi che lo compongono”,
Nella pronuncia più recente ( la 4822 di prossima pubblicazione su “ La Normativa ” ) , a quanto pare , la sezione Lavoro si è lasciata prendere dalla teoria e ha siglato un principio discutibile nella pratica . Dal punto di vista tecnico-giuridico il ragionamento di legittimità non fa una piega , ma dà una spallata alla consolidata consuetudinedegli imprenditori di concedersi un “ certo margine di tempo ”.BEATRICE DALIA
LE INDICAZIONI A CONFRONTO – Il contenuto delle pronuncie della Cassazione
Corte di cassazione 25-03-2002 . numero 4222
Il pagamento del Tfr alla data dalla cessazione del rapporto di lavoro costituisce un obbligo del datore condizionato dal fatto che egli a tale data sia a conoscenza di tutti gli elementi di calcolo che lo compongono . Ne consegue ghe il Tfr , pur maturando alla data della cessazione del rapporto di lavoro , da tale data produce rivalutazione e interessi legali purchè a tale data possa essere stato determinato e , perciò , sia diventato esigibile . In caso contrario produce gli accessori dal giorno in cui il credito può essere liquidato nel suo integrale ammontare , anche se ciò si realizza , per la successiva acquisita conoscenza di tuti gli elementi di calcolo , dopo la cessazione del rapporto di lavoro . Termine inderogabile per il pagamento del Tfr è il momento in cui può essere liquidato nel suo imtergrale ammontare e, quindi , il momento della cessazione del rapporto di lavoro se in tale momento il Tfr è determinabile .
Corte di cassazione 04-04-2002 . numero 4822
L’articolo 2120 del Codice civile , secondo cui in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato , il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto , no lascia dubbi sulla circostanza che l’obbligazione trova fonte nella cessazione del rapporto che ne rappresenta , quindi , il momento genetico a partire dal quale deve essere adempiuta . Inoltre , se si dovesse ritenere, anche solo come ipotesi , che la norma in questione non determini con esattezza il tempo di esecuzione dell’obbligazione , il creditore potrebbe, in ogni caso esigerla immediatamente in virtù del primo comma dell’articolo 1183 del Codice civile , sicchè sin dal suo sorgere l’obbligazione diventaproduttiva di interessi . Nè un successivo accordo collettivo , modificativo del CCNL di categoria , può incidere sul precetto dell’articolo 2120 del Codice civile .
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