Locazioni brevi turistiche vs studenti universitari a canone concordato

Transitorio perchè semel in anno licet cambiare.
I 4+4 lasciali a Nora Orlandi.

Ottimo modo per moltiplicare i rischi.
Se pensi di dover disporre della casa in un anno (per venderla, viverci etc...) non affittarla.
 
Mi sto orientando anche io su questa soluzione.
Ti chiedo solo la cortesia di spiegare meglio l'aspetto della risoluzione...
Niente di complicato, siccome di solito i miei inquilini se ne vanno dopo due o tre anni (o quando si laureano) mi devo ricordare di fare la risoluzione online del contratto.
 
Probabilmente e' vero ma al primo inquilino sgamato sei fottuto.
Mi sfugge poi totalmente il senso di affidarsi ad un'agenzia per un affitto.

Perché abito letteralmente dall'altra parte di Roma e non ho molta voglia di spendere 2 ore in auto ogni volta che devo fare una visita.
 
Niente di complicato, siccome di solito i miei inquilini se ne vanno dopo due o tre anni (o quando si laureano) mi devo ricordare di fare la risoluzione online del contratto.


Alla fine quella che tu adotti mi sembra la soluzione migliore.
Avrei due curiosità, sperando di non abusare della tua disponibilità:
come ti regoli con il pagamento delle utenze?
tu affitti l'intero appartamento solidalmente oppure un contratto per ogni stanza?
 
Io utilizzo contratti specifici x studenti con tempo variabile da 6 a 36 mesi

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)
 
Si, quello che fa Aureliano va benissimo, ma nella mia città non è remunerativo, essendo a canone agevolato.
Io faccio affitti parziali a canone libero, però l'inquilino potrebbe rimanere a lungo. Nel primo caso le spese vanno documentate esattamente. Nel mio caso posso fare un forfait (cercando di starci dentro anche con i rincari).
 
Quindi mi confermate che posso fare un contratto annuale (anche singolarmente per stanza) a patto che sia a canone concordato?

Avevo pensato di fittare la mia casa a due studenti senza vincolarmi troppo con contratti di lunga scadenza.


La motivazione alla base è che quando i miei genitori vorranno trasferirsi a Milano io riesco a librerare la casa a stretto giro.
 
Ultima modifica:
Si, comunque devi farti asseverare il contratto da una associazione. Quindi puoi farlo leggere (o predisporre) anche a loro, per sicurezza.
 
Si, comunque devi farti asseverare il contratto da una associazione. Quindi puoi farlo leggere (o predisporre) anche a loro, per sicurezza.

Sisi lo so, ho già visto che esiste una sede di associazione del settore vicino casa e offre questi servizi. andrò da loro.
 
cmq quest'altro fatto dell'asseverazione è un altro abuso
 
Roma, 20 aprile 2018
OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), della legge n. 212 del
2000 - Contratti di locazione ad uso abitativo a canone
concordato- attestazione rilasciata dalle organizzazioni
rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori -
trattamento ai fini dell’imposta di registro e di bollo.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’applicazione
dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, è stato esposto il seguente:
Quesito
L’istante, sindacato unitario nazionale (XX) - Federazione provinciale di
(XX), rappresenta che, con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16
Gennaio 2017 (di seguito decreto), sono stati individuati, tra l’altro, i criteri
generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula
di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
In particolare, con l’articolo 1, comma 8, del decreto è stato stabilito che
le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del
canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori. Per i contratti ‘non assistiti’, le parti sono, invece, tenute ad acquisire
un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative
Direzione Centrale Coordinamento
Normativo2
della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di
accordi stipulati in sede locale, della rispondenza del contenuto economico e
normativo del contratto all’accordo stesso. Tale attestazione assume valenza
anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Le previsioni dettate dal decreto sono state recepite, per il Comune di
Firenze ed altri Comuni della provincia fiorentina, con l’Accordo territoriale
sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e
dei proprietari di immobili, in data 20 ottobre 2017.
L’articolo 19 del citato Accordo territoriale stabilisce che:
“a) Le parti contrattuali possono essere assistite congiuntamente a loro
richiesta dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
b) Per i contratti non assistiti le modalità di attestazione sono da eseguirsi
come previsto dall’articolo 8, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, sulla base
degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con
assunzione di responsabilità da parte di almeno una organizzazione firmataria
dell’accordo…”.
Fatte tali premesse, l’organizzazione sindacale istante chiede di conoscere
se, in relazione ai contratti di locazione non assistiti, l’attestazione debba ritenersi
obbligatoria al fine di poter godere delle agevolazioni fiscali previste per le
particolari tipologie di contratti cui la stessa si riferisce, fatta comunque salva la
facoltà di controllo degli Enti preposti.
L’istante chiede, inoltre, di conoscere se l’attestazione rilasciata debba
essere allegata al contratto di locazione, in sede di registrazione, e in caso di
risposta affermativa, se la stessa debba essere assoggettata ad imposta di registro
e ad imposta di bollo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente3
Il Sindacato istante ritiene che detta attestazione rilasciata da
un’organizzazione firmataria dell’accordo non deve essere assoggettata ad
imposta di bollo né all’imposta di registro.
In proposito, richiama la risoluzione del 22 novembre 2013, n. 83, con la
quale era stato chiarito, sia pure con riferimento all’attestazione di prestazione
energetica (APE), che la stessa non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta di
bollo, ai sensi dell’articolo 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che “Le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo”.
Nella predetta risoluzione era stata, altresì, esclusa l’assoggettabilità
dell’attestazione ad imposta di registro, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del
TUR, in quanto si tratta di atto non soggetto a registrazione.
A parere dell’istante, non sussistono motivazioni per discostarsi da detto
orientamento anche per ciò che attiene all’attestazione, oggetto del presente
quesito, effettuata ai sensi del citato decreto ed allegata ai contratti di locazione,
in sede di registrazione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, comma 8, del decreto prevede che “Le parti contrattuali,
nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta,
dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli
accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da
eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a
cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione
firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo
del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.
La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a
canone concordato ‘non assistiti’, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni4
firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del
contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo
Territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni
fiscali.
Con riferimento alle agevolazioni riferite a tributi gestiti da questa
Agenzia (quali l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 10 %, prevista
ai fini della ‘cedolare secca’ ovvero le agevolazioni previste dall’articolo 8 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di IRPEF ed imposta di registro), si
precisa, dunque, che, per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’,
l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del
riconoscimento delle agevolazioni.
In tale senso, si è già espresso il Ministero delle Infrastrutture - Direzione
Generale per la Condizione Abitativa - che, con nota del 6 febbraio 2018, n.
1380, ha affermato che“… per quanto concerne i profili fiscali va considerato
che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di
documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale,
la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo
locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che
comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in
argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la
correttezza delle deduzioni utilizzate”.
Per quanto attiene alla presente istanza, si precisa, dunque, che per i
contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione dell’accordo
territoriale, sottoscritto in data 20 ottobre 2017, per il Comune di Firenze ed altri
Comuni della provincia fiorentina, le parti hanno l’obbligo di acquisire
l’attestazione (nel caso di contratto non assistito) ai fini della fruizione delle
relative agevolazioni fiscali.
L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai fini del riconoscimento
delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima
dell’entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non5
risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle
Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le
previsioni dettate dal citato decreto.
Per quanto attiene al quesito relativo alla necessità di produrre detta
attestazione in allegato al contratto di locazione, in sede di registrazione, si fa
presente che il decreto non definisce un obbligo in capo alle parti contrattuali di
procedere all’allegazione né tale obbligo emerge dalle previsioni dettate dal
Testo unico dell’imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131
(TUR); l’assenza di un obbligo non esclude, tuttavia, che le parti possano,
comunque, procedere a detta allegazione, in sede di registrazione del contratto di
locazione.

L’allegazione dell’attestazione in sede di registrazione appare, peraltro,
opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il
contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro. Com’è noto, tale
disposizione stabilisce che, per la determinazione della base imponibile per
l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, il corrispettivo annuo
venga assunto nella misura del 70 per cento.
Qualora il contribuente proceda all’allegazione dell’attestazione in sede di
registrazione, coerentemente con i principi già espressi con la risoluzione 22
novembre 2013, n. 83, per stabilire la corretta tassazione da applicare, ai fini
dell’imposta di registro, rilevano le previsioni dettate dall’articolo 11 del TUR.
Con particolare riferimento agli allegati, il comma 7 del predetto articolo
11 stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad
esso allegati, ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta:
- di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
- di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
- di atti non soggetti a registrazione.
A parere della scrivente, l’attestazione in argomento concretizza un atto
per il quale non vige l’obbligo della registrazione, in quanto la stessa non appare6
riconducibile nell’ambito delle previsioni recate dalla tariffa, parte prima e parte
seconda, allegata al TUR.
In sede di registrazione del contratto di locazione, pertanto, l’ufficio
dell’Agenzia provvederà alla registrazione anche dell’attestato senza autonoma
applicazione dell’imposta di registro.
Per quanto attiene all’applicazione dell’imposta di bollo, rileva la
disposizione recata dall’articolo 5 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972,
n. 642 (atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto)
che prevede un trattamento di esenzione dall’imposta, tra l’altro, per gli “Atti e
copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo,
dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai
fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”.
Tenuto conto che l’attestazione in argomento, si rende necessaria, cosi
come previsto dal citato decreto, al fine di certificare la rispondenza del
contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con
riguardo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, deve ritenersi che per il
rilascio della predetta attestazione non debba essere applicata l’imposta di bollo,
ai sensi del citato articolo 5 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.
642.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
 
cmq quest'altro fatto dell'asseverazione è un altro abuso

il sottobosco Italico deve pur mangiare.
Comunque finché la cedolare è al 10% e l'IMU ridotta, se si fanno due conti anche un affitto lordo basso con concordato, può portare ad un netto in cassa superiore ad un affitto alto con canone libero (che ha cedolare al 21% e IMU piena).
L'ASPPI a BO ha comunque il tariffario online, a me sono stati utili (ringrazio ancora @broken brick per questo), da loro ho imparato un sacco di roba sui contratti per autorimesse e appartamenti, che altrimenti avrei dovuto girare per avvocati spendendo un botto e rischiando di trovare incompetenti perditempo.
 
Cmq sulla materia c'è una confusione totale anche tra i professionisti.
Ho inviato una mail al mio commercialista e la risposta è stata che "su Roma è possibile stipulare contratti di locazione transitori stabilendo liberamente il canone di affitto, solamente non si potrà applicare la cedolare secca agevolata al 10%, ma troverà applicazione quella originaria del 21%".
 
Cmq sulla materia c'è una confusione totale anche tra i professionisti.
Ho inviato una mail al mio commercialista e la risposta è stata che "su Roma è possibile stipulare contratti di locazione transitori stabilendo liberamente il canone di affitto, solamente non si potrà applicare la cedolare secca agevolata al 10%, ma troverà applicazione quella originaria del 21%".

ti conviene andare alle associazioni proprietari come ASPPI, che sono sempre aggiornatissime, molti commercialisti tuttologi in realtà non sanno un casso.
 
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