manuale di difesa/promototre

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Milano Finanza -
Numero 052, pag. 12 del 13-03-2004
di Vitaliano D’Angerio
Dopo fideuram/1 Chiedere le credenziali. Mai pagare in contanti. Pretendere un’analisi ad hoc dei patrimoni e dei rischi. E dopo la firma, farsi consegnare una copia del documento. Sono le regole da seguire prima di affidare i risparmi a un promotore.

Manuale di auto-difesa
Controlli tanti. E anche molta professionalità. I promotori finanziari, come altre categorie di professionisti, hanno un proprio albo nazionale. E tocca alla Consob vigilare sugli iscritti. Inoltre c’è un esame nazionale da superare prima di esercitare l’attività di collocamento di strumenti finanziari (e servizi di investimento) al di fuori della sede di una banca. Il settore dei pf non è dunque il Far West. Tutt’altro. Però il risparmiatore qualche contromisura deve metterla in atto prima di affidarsi a un consulente. Nulla di trascendentale. Solo regole di buonsenso.

Non bisogna esagerare con la diffidenza. Però è necessario almeno sapere chi è il proprio interlocutore prima di intavolare qualunque discussione finanziaria. Nel primo incontro con il pf, il risparmiatore deve chiedere/pretendere una dichiarazione della società per cui lavora il promotore. Nel documento vi sono i dati anagrafici del pf, il numero di iscrizione all’albo e soprattutto l’indirizzo della società dove inviare l’eventuale richiesta di recesso. In più il promotore deve fornire al potenziale cliente un ulteriore documento con l’elenco degli obblighi (e dei doveri) del pf nei confronti dell’investitore.

Mai pagare con denaro contante. Solo assegni bancari o circolari con clausola «non trasferibile». Non solo. L’assegno in questione deve essere intestato alla società per cui lavora il pf. L’investitore può consegnare anche ordini di bonifico (o documenti simili) e strumenti finanziari nominativi sempre però intestati alla struttura che offre il servizio. D’altronde è la società a pagare il pf (attraverso le provvigioni) non il cliente. Il promotore non può accettare mezzi di pagamento diversi: per chi agisce contro tale regola, le sanzioni Consob sono molto severe (vedi articolo nella pagina a fianco).

Investire, ma senza farsi abbagliare dai rendimenti passati. Prima di arrivare alla firma di un contratto o alla scelta dei prodotti finanziari, il promotore deve individuare il corretto profilo di rischio del risparmiatore ed esaminare la situazione economica familiare del futuro cliente (case, figli, precedenti investimenti, obiettivi da raggiungere). Tale analisi è il passaggio chiave del primo faccia a faccia pf-investitore. Senza queste informazioni, è impossibile fornire consigli finanziari o indicare (in un secondo incontro) la strategia d’investimento.

Dopo la firma, l’investitore deve chiedere copia del documento. Prima della sigla è opportuno leggere righe e codicilli con attenzione. E fare le domande del caso. Se poi il risparmiatore ci ripensa, può fare marcia indietro e rinunciare al contratto (senza pagare alcuna penale) nei sette giorni successivi alla firma. (riproduzione riservata)
....continua
 
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Milano Finanza -
Numero 052, pag. 13 del 13-03-2004
di Carla Ferron
Dopo fideuram/2 Il numero dei cartellini rossi della Consob contro i promotori resta contenuto. Ma dalle motivazioni emerge un quadro di nuovi illeciti e false promesse.

Ma come fanno i pf…

Circa cinquanta radiazioni. Il numero dei promotori finanziari che hanno subito nel 2003 il provvedimento più duro da parte della Consob ha superato di poco la metà di quello degli uomini di Banca Fideuram attualmente coinvolti nell’inchiesta della procura di Firenze, cui viene contestato il concorso nel reato di abusivismo finanziario e, in un caso, anche di riciclaggio. Se si considera che, nel corso dell’esercizio ancora precedente, il 2002, i radiati erano stati poco più numerosi (58), emergono ancora di più l’anomalia e la portata dell’attuale caso che ha coinvolto la rete del gruppo Sanpaolo-Imi. Le società più colpite dai provvedimenti dell’Authority di vigilanza nell’ultimo anno? Stando alle informazioni contenute nei bollettini periodici della Consob del 2003, sono state innanzitutto la stessa Banca Fideuram e Mediolanum, rispettivamente con 11 e 10 promotori finanziari estromessi dall’attività. Fuori gioco, sempre nel gruppo Sanpaolo-Imi, anche tre pf di Banca Sanpaolo invest. A pari demerito con Banca Generali e Rasbank. Segue un gruppo di altre 17 società, colpite da provvedimenti pressoché isolati (vedere tabella in pagina).

La lettura delle motivazioni con cui la Commissione attualmente guidata da Lamberto Cardia ha supportato quelle sanzioni delinea un quadro ben preciso delle scorrettezze più ricorrenti e dei comportamenti che dovrebbero far suonare un campanello d’allarme per i clienti. Se sulla contraffazione delle firme e della documentazione il controllo dei risparmiatori non è agevole, tuttavia, la consegna di modulistica in bianco costituisce di per sé un’infrazione che spesso si traduce in operazioni di investimento non autorizzate e non in linea con le aspettative. L’illecito più perseguito resta comunque l’acquisizione di denaro della clientela, attuata sotto varie forme e favorita da pagamenti non conformi, come quelli effettuati in contanti. O la proposta di investimenti paradossali: non più tardi dell’ottobre 2003 un promotore del gruppo Banca lombarda è stato radiato per aver eluso le condizioni delle polizze assicurative che ne impedivano la sottoscrizione a una signora di 89 anni, come invece avvenuto. Ma l’incertezza del mercato ha favorito l’emergere anche di un’altra scorrettezza: la promessa di rendimenti garantiti. Promessa mantenuta?


Strani storni. Un promotore Fideuram, come riportato da un bollettino Consob di inizio 2003, è stato radiato per aver garantito, con lettere intestate della società, rendimenti «non al di sotto dell’8% o del 7% netto». Come ha mantenuto l’ambiziosa promessa? Consegnando a 80 clienti sintesi di portafoglio contraffatte, in cui si indicavano controvalori maggiorati ad arte. Per quanto riguarda, poi, la corresponsione degli interessi, questa avveniva tramite liquidazioni parziali degli investimenti, ovviamente all’insaputa dei risparmiatori. Nel caso di un promotore di Banca manager radiato nel novembre scorso, gli interessi garantiti si spingevano fino al 10% trimestrale. Così come dall’esame della documentazione acquisita dalla Banca lombarda e piemontese è emersa la proposta di un pf (anch’esso radiato) di «una formula di investimento alternativa con rendimento predefinito (10%)».

Restano, comunque, rari i casi di promotori cancellati dall’Albo per la perdita di requisiti di onorabilità, ovvero per questioni penali. Come avvenuto a un pf che operava per Rasbank, che ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi per estorsione, reato ovviamente rilevante per chi esercita l’attività di promotore. Anche se da questo punto di vista il primo bollettino Consob datato gennaio 2004 riporta una sospensione sanzionatoria esemplare: quella di un pf di Ing, responsabile di aver accettato un pagamento in contanti da una cliente senza considerare la gravità dell’operazione qualora sussista il rischio o il sospetto di riciclaggio. (riproduzione riservata)
 
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16 marzo 2004

Bankitalia stringe le maglie all’attività degli intermediari



Dal 30 giugno regole più severe per sim, sicav e fondi «L’attività è evoluta ed è aumentato il fabbisogno informativo»

Basta cartolarizzazioni allegre e garanzie facili. Dopo un 2003 che ha rappresentato l’annus horribilis del risparmio italiano, Banca d’Italia fa scattare il giro di vite sugli intermediari finanziari. In veste di vigilante delle istituzioni creditizie e finanziarie, Via Nazionale ha infatti introdotto - nell’aggiornamento del 27 febbraio 2004 degli «Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi del sistema creditizio» (Circolare 154 del 1991) - importanti novità sull’informativa che dovrà essere fornita dai grandi operatori della finanza italiana. Una ventata di trasparenza che riguarderà sicav, sim, fondi comuni di investimento, società di gestione e tutte le maxi-finanziarie individuate dall’art. 107 (quinto comma) del Testo unico bancario. «L’attività è evoluta ed è aumentato, di conseguenza, il fabbisogno informativo», spiegano da Via Nazionale, aggiungendo che le nuove regole non riguarderanno le banche ed entreranno in vigore dal prossimo 30 giugno.
Traduzione: visto che i bilanci, spesso e volentieri, tornano anche grazie a trovate contabili più o meno originali, ora vogliamo vederci più chiaro. Si partirà dallo stato patrimoniale, nel quale dovranno essere introdotte nuove voci che descrivano i dettagli delle operazioni di cartolarizzazione (comprese le società veicolo attraverso cui sono state effettuate) e delle garanzie (di cui dovranno essere indicati flussi e provenienza) rilasciate dagli intermediari finanziari. Fra i criteri più restrittivi anche la richiesta agli intermediari di indicare i canali distributivi relativi alle operazioni di leasing e factoring. Speculari, o quasi, le novità introdotte nel conto economico. Bankitalia chiederà che si precisino oneri e proventi derivanti da cartolarizzazioni, garanzie e dall’attività di outsourcing.
Del resto, che le regole fossero diventate più rigide lo si era già intuito lo scorso 8 marzo quando nell’ultimo bollettino di vigilanza (quello con data dicembre 2003) il governatore Antonio Fazio aveva raccomandato che i bilanci di sgr, sim e altri intermediari finanziari fossero approvati entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario (in genere, quindi, entro aprile) e non entro i sei mesi come avvenuto nell’ultimo periodo.
Un richiamo che si rende necessario - aveva spiegato la stessa Via Nazionale - perché i ritardi nel procedere al via libera sui bilanci «può rappresentare un ostacolo all’azione di vigilanza e, pertanto, il ricorso al termine di sei mesi può essere effettuato solo in presenza di specifiche esigenze di particolare rilevanza».

http://www.assinews.it/rassegna/articoli/fm160304ba.html
 
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