quando mi si è presentato il problema sono stato costretto a rinunciare a ricevere la spedizione: in dogana non volevano intendere ragioni: niente dazio, ma IVA sì
... così l'assicurata tornò al venditore ... decurtata del 50% del contenuto
, e il venditore continuava a ringraziare Santa Brogeda per come gli era andata grassa
Negli ultimi anni ho ricevuto oltre una trentina di spedizioni di questo tipo da fuori UE e, dopo la prima volta in cui occorse oltre un mese di comunicazioni tra me e lo spedizioniere, non ho mai avuto problemi rilevanti, ora che so bene che cosa devo scrivere nella dichiarazione.
L'unico "problema" è che le merci soggette al 10% (o altre tariffe agevolate) passano la dogana con la procedura standard, relativamente lunga, invece delle procedure abbreviate che i principali spedizionieri (FedEx, DHL...) possono utilizzare.
Tanto per esemplificare, ecco quello che trasmetto alla ricezione di una moneta da collezione.
"Indirizzo di residenza e codice fiscale del destinatario:
XXX
XXX
XXX
C.F. XXX
Esatta descrizione della merce
Categoria merceologica 9705 (soggetta ad IVA nella misura del 10%).
La merce di cui all'oggetto è infatti costituita da:
Monete aventi corso legale in Australia
in metallo prezioso (oro, argento, platino)
commemorative della fauna australiana
emesse in edizione limitata e numerata con certificato di autenticità
tali monete non sono usate secondo la loro destinazione originaria (monete avente valore legale) perché per mantenere intatto il loro valore collezionistico non devono circolare
coniata da una Zecca governativa australiana (Perth Mint)
il cui valore commerciale corrente per acquirenti al dettaglio residenti in Europa è di Dollari australiani XXX
La monete pertanto rientrano negli oggetti da collezione soggetti ad aliquota IVA del 10% in quanto così previsto dalle leggi comunitarie:
Monete da collezione (ossia “monete commemorative ed in metallo pregiato aventi corso legale” così definite all’articolo 1, comma a), della RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 1999 relativa alle monete da collezione, alle medaglie e ai gettoni [notificata con il numero SEC(1999) 24/2], Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, del 27.1.1999, pagina L 20/61) , di cui allego copia e consultabile al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0063:IT:NOT
Gli oggetti da collezione sono definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/1984: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato» , di cui allego citazione (nota 2 a pagina 7) in leggi e regolamenti europei, anch'essa consultabile on-line al link
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R3911:20020101:IT:PDF
inoltre, per pignoleria (ma la raccomandazione della Commissione Europea è già bastante a individuare la categoria merceologica), le monete soddisfano tutte le altre condizioni previste dalla sentenza 252/1984 della Corte di giustizia per essere definita "oggetto da collezione"
Infine, poiché alle volte mi viene obiettato che gli oggetti da collezione dovrebbero essere soggetti ad un preventivo riconoscimento del ministero dei Beni culturali, osservo che il regime IVA applicabile alla voce 97.05 della TDC è regolato dalla Circolare N. 177/E del 22 giugno 1995 della Direzione generale per gli affari giuridici ed il contenzioso tributario. "IVA - Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Applicazione decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e successive modificazioni, apportate con decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226."
Che così recita all'articolo 6:
6. Aliquota ridotta per oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione
Con l'articolo 39 viene fissata al 10 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nell'allegato al provvedimento in esame.
Il carattere di oggetto d'arte o di antiquariato deve risultare, anteriormente all'importazione, da attestazione rilasciata dai competenti organi del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.
Il testo della circolare non nomina, e pertanto esclude, gli "oggetti da collezione" dalla attestazione rilasciata dai competenti organi del Ministero ai fini della determinazione della classe doganale e quindi della relativa IVA; quindi non è necessaria alcuna attestazione ministeriale. Posseggo corrispondenza con il ministero che conferma tale conclusione."
PS. Nella manovra finanziaria appena adottata, la dichiarazione di oggetti la cui importazione è al 10% è stata semplificata anche per le importazioni d'oggetti d'arte: in pratica è sufficiente un'autocertificazione.
PPS. Molti negozi tedeschi, anche on line, vendono monete d'oro da investimento a prezzi non troppo distanti da quelli americani o canadesi. Se vuoi evitare il problema della dogana, è sufficiente comperare in Germania, Austria o anche Francia.