alle 12 ascolto, anche se non sono d'accordo su tutto, lo ritengo un vero sportivoAvism (beneventano) ha appena commentatoancora non ho visto
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alle 12 ascolto, anche se non sono d'accordo su tutto, lo ritengo un vero sportivoAvism (beneventano) ha appena commentatoancora non ho visto
si fa per direStai attento al telefono e poi lo scrivi sul forum
Millanti?si fa per dire
Io sono commosso.Avism (beneventano) ha appena commentatoancora non ho visto
Settembre 2021 e quindi dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio contestatoVelocemente, quelle erano considerazioni della Corte, oltre ad un arresto del Collegio di Garanzia, ossia il prossimo grado di giudizio, irrivelante che alcune le avessi già fatte io.
La consapevolezza di Elkan, si ricava da una intercettazione del settembre 2021 con Andrea Agnelli.
Anche questa è riportata in sentenza È utile leggerla, la sentenza, per bene e fino in fondo.
È quello il problema.Cq per me al di là di 4utte le disquisizioni teoriche leguleie anche ben scritte, il succo rimane che viene condannata la juve sulla base di intercettazioni usatencome prova schiacciante quando in un normale processo che deve ancora essere istruito da sole.non sarebbero sufficienti, si conferma la natura assurda del processo sportivo che per arrivare in tempi beevissimi a un giudizio calpesta le normalivguarentigie di un giusto processo sancite anche dalla costituzione
Molto meglio sarebbe attendere risultati processo ordinario e applicare le sanzioni sportive anche se ci volessero.anni per.me
sei veramente ridicolo e penoso sulle ricostruzioni ex post dei VERI illeciti sportivi commessi dai tuoi Presidenti.A me sembra veramente surreale questo accanimento di 2-3 ... non so come definirli, che si accaniscono in difesa di una proprietà che ha sempre appoggiato ogni genere di illecito che la Juventus ha congegnato nei decenni. Ma cosa c'è ancora da difendere, mi chiedo?!
Mi ricordo quando Colombo venne radiato (radiato è, non squalificato per due anni ) ed il Milan mandato in serie B, perchè non aveva denunciato due rubagalline che gli proponevano un fantomatico accordo per truccare le partite che non furono poi mai truccate.
Addirittura, li pagò a posteriori con un assegno, pur di liberarsene Comportamento occultivo da vero mafioso
Beh, io pensai al tempo (avevo 25 anni) che era stato un vero imbe.cille e fui contento che se ne andasse, anche se al Milan aveva fatto benissimo e avesse in mano i contratti di Falcao e Giordano. Avremmo avuto una grande squadra. Amen.
Così come ho pensato che Galliani sia stato un altro vero imbe.cille a non denunciare i maneggi di Moggi e, anzi, a provare a fregarlo sullo stesso piano. Ci hanno punito? hanno fatto bene. Io tifoso non mi sono certo sentito sminuito od il mio amore per il calcio ed il Milan non è diminuito. E' solo sport, niente di fondamentale per la vita. Per fortuna
A proposito della giustizia sportiva si dice sempre che deve essere rapida?È quello il problema.
Cmq il tribunale sportivo di "ingiustizie" o processi sommari ne ha già fatti a decine e cascarci dentro è sempre molto pericoloso.
E quando usavano i passaporti falsi per far giocare extracomunitari come comunitari non sapevano cosa stavano facendo?art. 4 Obbligatorietà delle disposizioni generali 1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
In sostanza, sapevano benissimo cosa stavano facendo e volevano farla sporca nei confronti del sistema.
Penso onestamente che più facile di così non riesca ad esprimerlo.
Tu descrivi una sorta di pena accessoria, di carattere sportivo, agli effetti dell'illecito penale.Cq per me al di là di 4utte le disquisizioni teoriche leguleie anche ben scritte, il succo rimane che viene condannata la juve sulla base di intercettazioni usatencome prova schiacciante quando in un normale processo che deve ancora essere istruito da sole.non sarebbero sufficienti, si conferma la natura assurda del processo sportivo che per arrivare in tempi beevissimi a un giudizio calpesta le normalivguarentigie di un giusto processo sancite anche dalla costituzione
Molto meglio sarebbe attendere risultati processo ordinario e applicare le sanzioni sportive anche se ci volessero.anni per.me
AVIO, cavolo !!!Plusvalenze Juve, l’art. 4 che può ribaltare la sentenza
Juve, che cos’è l’art. 4 e perché è fondamentale per le speranze di ribaltare la sentenza
La Juventus prepara il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni ed è pronta a giocarsi la carta dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva per ribaltare la sentenza sul caso plusvalenze
31-01-2023 11:59
Lorenzo Marsili
CONTENT SPECIALIST
Juventus: trofei, allenatori e dirigenti dell'era Agnelli
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Duration 1:59
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AudioRIATTIVA L'AUDIO
1:25
Serie A 2022/2023, top e flop della 20ª giornata
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Dopo la pubblicazione da parte della Corte d’Appello federale delle motivazioni che hanno portato alla condanna della Juventus per il caso plusvalenze, con i 15 punti di penalizzazione in classifica e l’inibizione del quadro dirigenziale, i bianconeri preparano il ricorso al Coni, terzo e ultimo grado di giustizia sportiva, con un’arma importante da giocarsi e che potrebbe portare a ribaltare la sentenza: l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva.
- Juve alla ricerca di un vizio di forma
- Il famoso articolo 4 che può aiutare la Juve
- La posizione della Juventus
Juve alla ricerca di un vizio di forma
Come oramai risaputo, per spingere il Collegio di Garanzia del Coni a rivedere la legittimità della sentenza della Corte d’Appello, i legali della Juventus devono riuscire a individuare un vizio forma che permetterebbe di giungere a un esito positivo del ricorso. Un elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale è l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, lo stesso richiamato solo qualche giorno fa dal Procuratore federale, Giuseppe Chiné, per legittimare la richiesta dei punti di penalizzazione nella sua requisitoria e sui cui i legali della Vecchia Signora hanno già iniziato a spingere.
Il famoso articolo 4 che può aiutare la Juve
Ma di che cosa si tratta? L’articolo 4 è il cosiddetto articolo sui “doveri di lealtà, correttezza e probità”, che si collega con l’articolo 8, che definisce invece la sanzioni (penalizzazione di punti in classifica inclusa). Tutto, però, parte dalla prima sentenza, quella dell’aprile 2022, in cui la Juventus venne assolta, e poi revocata dalla Corte dopo l’istanza della Procura federale per le “nuove prove raccolte” che hanno condotto alla modifica della sentenza e, quindi, a penalizzazione e sanzioni.
Il cavillo su cui la Juve può avere gioco e poggiare le proprie speranze resiste nel fatto che le nuove sanzioni devono per legge essere previste dagli stessi capi d’accusa presentati all’inizio del processo; quindi, quelli su cui si basa la sentenza di inizio 2022. Sentenza che non vede contestato alla società bianconera proprio l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Il riferimento resta, infatti, confinato a primi due comma dell’art. 6 sulla responsabilità diretta e oggettiva del club sull’operato dei suoi rappresentanti e dirigenti e il comma 1 dell’art. 31 quello, cioè, sugli illeciti amministrativi come le plusvalenze.
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La posizione della Juventus
La Procura rifugge, però, dall’accusa della contestazione di un illecito non presente nella prima sentenza, visto che in quella sede la violazione dell’art. 4 era stata contestata ai dirigenti coinvolti. Di conseguenza, la sanzione della penalizzazione può essere comunque addebitata alla Juventus, in quanto responsabile direttamente e oggettivamente del proprio quadro dirigenziale.
Una motivazione che gli avvocati del club non reputano congrua e sulla quale faranno leva, come già espresso nel corso dell’udienza della Corte d’Appello, quando avevano sottolineato come: “L’art. 4 non sia espressamente richiamato nella contestazione contro la società, oltre al 31 c’è solo il 6. Non si possono integrare due illeciti rispetto allo stesso fatto”.
A rispondere dell’art. 4, infatti, devono essere i soggetti dell’art. 2 del Codice, che spiega come “Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici”, cosa che, invece, non è successa nell’ultima sentenza, e su cui la Juventus baserà gran parte della propria difesa. Toccherà il Collegio di Garanzia sciogliere ogni dubbio, i bianconeri sperano che si possa arrivare a una sentenza differente.
quindi fatemi capire non contestano i magheggi ma che non siano stati condannati nella prima sentenza?
ho capito bene?
Il calcio e' una delle piu' gigantesche lavatrici mondiali se non l'avete capito.posso essere d'accordo che la valutazione è alta, ma se han sborsato soldi cash cosa gli imputi?
La premier sta drogando il mercato, il Chelsea ha speso 100 milioni per un ragazzo ucraino senza esperienza in campionati di prima fascia
Staremo a vedere, ma la revocazione proprio a quello serve, continuano, in sostanza, con la difesa contestando il ne bis in idem, mentre la revocazione è la continuazione, con elementi nuovi e sopravvenuti, dello stesso procedimento.Plusvalenze Juve, l’art. 4 che può ribaltare la sentenza
Juve, che cos’è l’art. 4 e perché è fondamentale per le speranze di ribaltare la sentenza
La Juventus prepara il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni ed è pronta a giocarsi la carta dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva per ribaltare la sentenza sul caso plusvalenze
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Dopo la pubblicazione da parte della Corte d’Appello federale delle motivazioni che hanno portato alla condanna della Juventus per il caso plusvalenze, con i 15 punti di penalizzazione in classifica e l’inibizione del quadro dirigenziale, i bianconeri preparano il ricorso al Coni, terzo e ultimo grado di giustizia sportiva, con un’arma importante da giocarsi e che potrebbe portare a ribaltare la sentenza: l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva.
- Juve alla ricerca di un vizio di forma
- Il famoso articolo 4 che può aiutare la Juve
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Juve alla ricerca di un vizio di forma
Come oramai risaputo, per spingere il Collegio di Garanzia del Coni a rivedere la legittimità della sentenza della Corte d’Appello, i legali della Juventus devono riuscire a individuare un vizio forma che permetterebbe di giungere a un esito positivo del ricorso. Un elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale è l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, lo stesso richiamato solo qualche giorno fa dal Procuratore federale, Giuseppe Chiné, per legittimare la richiesta dei punti di penalizzazione nella sua requisitoria e sui cui i legali della Vecchia Signora hanno già iniziato a spingere.
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Ma di che cosa si tratta? L’articolo 4 è il cosiddetto articolo sui “doveri di lealtà, correttezza e probità”, che si collega con l’articolo 8, che definisce invece la sanzioni (penalizzazione di punti in classifica inclusa). Tutto, però, parte dalla prima sentenza, quella dell’aprile 2022, in cui la Juventus venne assolta, e poi revocata dalla Corte dopo l’istanza della Procura federale per le “nuove prove raccolte” che hanno condotto alla modifica della sentenza e, quindi, a penalizzazione e sanzioni.
Il cavillo su cui la Juve può avere gioco e poggiare le proprie speranze resiste nel fatto che le nuove sanzioni devono per legge essere previste dagli stessi capi d’accusa presentati all’inizio del processo; quindi, quelli su cui si basa la sentenza di inizio 2022. Sentenza che non vede contestato alla società bianconera proprio l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Il riferimento resta, infatti, confinato a primi due comma dell’art. 6 sulla responsabilità diretta e oggettiva del club sull’operato dei suoi rappresentanti e dirigenti e il comma 1 dell’art. 31 quello, cioè, sugli illeciti amministrativi come le plusvalenze.
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La Procura rifugge, però, dall’accusa della contestazione di un illecito non presente nella prima sentenza, visto che in quella sede la violazione dell’art. 4 era stata contestata ai dirigenti coinvolti. Di conseguenza, la sanzione della penalizzazione può essere comunque addebitata alla Juventus, in quanto responsabile direttamente e oggettivamente del proprio quadro dirigenziale.
Una motivazione che gli avvocati del club non reputano congrua e sulla quale faranno leva, come già espresso nel corso dell’udienza della Corte d’Appello, quando avevano sottolineato come: “L’art. 4 non sia espressamente richiamato nella contestazione contro la società, oltre al 31 c’è solo il 6. Non si possono integrare due illeciti rispetto allo stesso fatto”.
A rispondere dell’art. 4, infatti, devono essere i soggetti dell’art. 2 del Codice, che spiega come “Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici”, cosa che, invece, non è successa nell’ultima sentenza, e su cui la Juventus baserà gran parte della propria difesa. Toccherà il Collegio di Garanzia sciogliere ogni dubbio, i bianconeri sperano che si possa arrivare a una sentenza differente.
quindi fatemi capire non contestano i magheggi ma che non siano stati condannati nella prima sentenza?
ho capito bene?
Altra supercazzola scritta bene, rimane fatto che la sacra inquisizione sportiva ha riaperto processo su prove documentali e non raccolte da pubblici ministeri del processo ordinario penale, dove le.stesse sononsottoposte a ben piu rigoroso vaglio in sede dibattimentale, quindi questi distinguo per me sono di lana caprina alle fineTu descrivi una sorta di pena accessoria, di carattere sportivo, agli effetti dell'illecito penale.
Ma questo è in contrasto sia con il carattere di autonomia della giustizia sportiva, sia e soprattutto con la diversità del fatto - illecito sportivo, rispetto al reato penale.
Per il primo il comportamento, quindi, ad esempio, il cuore della sentenza di condanna della Juve non è aver conseguito poi degli effetti, ma è lo stesso venir meno all'obbligo di probità, lealtà ecc., attraverso quei comportamenti.
Quindi, ciò che in sostanza viene contestato, nel concreto è aver agito nella consapevolezza di camuffare delle operazioni di permuta, facendole apparire come indipendenti.
La difesa che viene a sindacare sugli effetti di quelle operazioni o, ancor più, sulla loro entità, pur di fronte ad un quadro confessorio, non fa altro che confermarle, quindi aggravando la situazione, non percependo l'ambito del giudizio sportivo.
Insomma, hanno fatto autogol in serie, senza rendersene conto.
Sarà una supercazzola, ma i piani sono differenti, probabile che io non riesca a spiegarli chiaramente.Altra supercazzola scritta bene, rimane fatto che la sacra inquisizione sportiva ha riaperto processo su prove documentali e non raccolte da pubblici ministeri del processo ordinario penale, dove le.stesse sononsottoposte a ben piu rigoroso vaglio in sede dibattimentale, quindi questi distinguo per me sono di lana caprina alle fine
Lo.so, contesto la.valutazione sommaria e veloce per necessitate di quei 'comportamenti' valutati da ipotesi probatorie provenienti cq da un'accusa, non da Dio, e l'interesse a un giudizio veloce per me sacrifica i principi delngiusto processoSarà una supercazzola, ma i piani sono differenti, probabile che io non riesca a spiegarli chiaramente.
Il giudice sportivo è autonomo e quelle intercettazioni, peraltro c'è anche molto altro materiale probatorio, rappresentano, comunque, dei comportamenti.
Ebbene, quei comportamenti sono, a detta della Corte, punibili secondo il diritto sportivo.
Questo in estrema sintesi.
Scusa tu hai capito la differenza, IN TERMINI DI EFFETTI CONTABILI, tra le due fattispecie (operazioni indipendenti piuttosto che scambi o viceversa) ?........
Quindi, ciò che in sostanza viene contestato, nel concreto, è aver agito nella consapevolezza di camuffare delle operazioni di permuta, facendole apparire come indipendenti....