Ti ringrazio per aver provato a rispondere però non si capisce bene come utilizzarlo visto che non da luogo a rimborsi:
"Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di "prime
case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti
dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se
stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che
hanno un valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 40.000 euro annui."
e fin qui sembrerebbe che io ne possa usufruire.
" 7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito agli acquirenti che
non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta' nell'anno in cui
l'atto e' stipulato un credito d'imposta di ammontare pari
all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione
all'acquisto. "
Qua non si capisce se è in alternativa al comma precedente o in aggiunta. Dalla tua risposta deduco che sia in alternativa, però online trovo anche opinioni esattamente opposte. Tu te lo sei fatto confermare da qualcuno?
" Il credito d' imposta puo' essere portato in
diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati
dopo la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone
fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data dell'acquisto; puo' altresi' essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da' luogo a
rimborsi. "
e qui non capisco se, in caso sia come dici, lo posso usare prima di tutto per azzerare le imposte di registro, catastale e ipotecaria sul rogito oppure se parla di eventuali rogiti futuri (mi sono appena comprato casa dubito di poterlo rifare a breve).
Oltre a questo rimane da capire se ha una scadenza e, visto che non da diritto a rimborso, come posso usufruirne al massimo... ad esempio se sarò a credito come quest'anno andrà perso?
Su questo riesci a dirmi qualcosa?
Perché ok usufruirne eventualmente l'anno seguente ma vorrei evitare di trovarmi con un credito d'imposta non esigibile in quanto già a credito... a quel punto prendo bonus renzi, mi faccio abbassare l'aliquota, vado a debito e lo uso in compensazione in modo da recuperare i soldi nello stipendio prima ancora che nel 730 e non buttarlo via.
Se al contrario non scadesse potrei usufruirne pian piano negli anni in cui vado a debito.
Insomma non mi è chiaro. Se fosse rimborsabile sarei certo di vederlo come rimborso 730 l'anno seguente, ma visto che così non è non mi è per nulla chiaro come funziona.
Se diminuisse semplicemente le tasse che devo pagare sul mio stipendio (tasse irpef) un rimborso lo avrei, delle tasse pagate in più rispetto a quelle da pagare - credito d'imposta quindi in realtà avrei un rimborso anche se magari non diretto.
Come vedi sono molto confuso.
PS. tanto per capirci qui
Codice:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XNhlNJwIjCgJ:https://www.lavorofisco.it/acquisto-prima-casa-under-36-da-impresa-di-costruzione-credito-dimposta-per-liva-versata/+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=opera
ho trovato un articolo in cui sembra si possa usare tale credito d'imposta per azzerare le imposte... che dici è corretto?