Verm & Solitair
Legal Opinionist
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In materia di contratti bancari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 4 legge n. 154 del 1992 e 118 D.Lgs. n. 385 del 1993, in ipotesi di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il cliente, l`obbligo di comunicazione al cliente medesimo sussiste per la banca solamente se ed in quanto essa abbia esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di variare unilateralmente ed in senso sfavorevole alla controparte talune condizioni del contratto medesimo, non anche se si tratti, viceversa, di variazione determinata da fattori (nel caso, l`ammortamento semestrale del rateo di mutuo in correlazione con la variazione dell`ECU rispetto alla lira) di carattere oggettivo e natura aleatoria, pure previsti nel contratto, giacché in tal caso non può parlarsi di modifica unilaterale del contratto, e di essa il cliente risulta essersi in ogni caso già preventivamente assunto il relativo rischio - (Nel caso trattavasi di contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU, con singole semestralità di ammortamento da maggiorarsi o diminuirsi in proporzione al rapporto di cambio della lira con l`ECU, rilevato al momento della scadenza delle singole rate).
Cass. 25 novembre 2002, n. 16568, sez. 3- PRES Giustiniani V- REL Purcaro I- PM Fuzio R (conf.) - Banco Sicilia SpA c. Failla Bognanni e C. Snc ed altri
Cass. 25 novembre 2002, n. 16568, sez. 3- PRES Giustiniani V- REL Purcaro I- PM Fuzio R (conf.) - Banco Sicilia SpA c. Failla Bognanni e C. Snc ed altri