Non pignorabilitá dell'obbligazione

neuromante

Nuovo Utente
Registrato
14/4/00
Messaggi
27.243
Punti reazioni
956
In un prospetto di collocamento di un'obbligazione bancaria ho trovato la seguente dicitura, vorrei sapere se corrisponde a realtá (non l'ho mai sentita prima) e sotto quali condizioni.

"In conformitá all'art. 1997 del codice civile il credito risultante dall'obbligazione al portatore non puó essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la banca emittente"

Ho provato a leggere l'art sul cc ma non ci ho capito granché.
 
Scritto da neuromante
In un prospetto di collocamento di un'obbligazione bancaria ho trovato la seguente dicitura, vorrei sapere se corrisponde a realtá (non l'ho mai sentita prima) e sotto quali condizioni.

"In conformitá all'art. 1997 del codice civile il credito risultante dall'obbligazione al portatore non puó essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la banca emittente"

Ho provato a leggere l'art sul cc ma non ci ho capito granché.

Significa che non si può pignorare o sequestrare il credito a meno che l'esecuzione del pignoramento / sequestro non avvenga anche sul titolo materiale (in caso disquestro, per esempio, con apprensione fisica del titolo e deposito in custodia).
 
il quesito che poni

è assai interessante, ed è il portato della dematerializzazione dei titoli. Magari ci si ritorna
 
Re: Re: Non pignorabilitá dell'obbligazione

Scritto da pietro66
Significa che non si può pignorare o sequestrare il credito a meno che l'esecuzione del pignoramento / sequestro non avvenga anche sul titolo materiale (in caso disquestro, per esempio, con apprensione fisica del titolo e deposito in custodia).

Il titolo in questione é dematerializzato ed accentrato presso la monte titoli.
 
Re: Re: Re: Non pignorabilitá dell'obbligazione

Scritto da neuromante
Il titolo in questione é dematerializzato ed accentrato presso la monte titoli.

e proprio lì sta l'inghippo .....
 
Indietro