...e scusate se mi ci metto dentro anche io, ma quando leggo certi "esperti" scrivere mi rendo conto di essere messo niente affatto male.
Il mensile M, allegato ad MF di sabato scorso, riporta una risposta da un lettore da parte dell'avvocato "esperto" del settore.
Il caso riguarda un promotore che aveva incassato dai clienti sia assegni, sia danaro contante (vietato, ovviamente) e che non aveva dato seguito agli investimenti proposti, intascando le somme affidategli.
Nel rispondere, l'avvocato ha specificato che la Sim è responsabile in solido col promotore " secondo l'articolo 2049 del Codice Civile, in quanto datore di lavoro".
Nel caso in questione, invece, il riferimento normativo corretto è l'articolo 31, terzo comma, del Testo Unico della Finanza.
Gli strafalcioni non si contano: qualche settimana fa un altro "esperto", sul settimanale Borsa & Finanza, ad un cliente che chiedeva se si potesse considerare patto leonino (quindi nullo) il fatto che i fondi immobiliari chiusi si possano, prima della scadenza, liquidare solo sul mercato azionario, ha risposto in maniera negativa "perché ci sono le clausole contrattuali approvate dalla Consob", mentre non è possibile per il semplice fatto che i fondi chiusi nascono proprio con la caratteristica di essere riscattati solo a scadenza, e che la vendita sul mercato è fatta apposta per chi desidera uscirne prima.
Ecco perché, poi, i falsi paladini dei risparmiatori (facciamo un nome a caso?) hanno tanta presa....se già gli "esperti" dimostrano di non sapere nulla, figuriamoci gli investitori.....
Il mensile M, allegato ad MF di sabato scorso, riporta una risposta da un lettore da parte dell'avvocato "esperto" del settore.
Il caso riguarda un promotore che aveva incassato dai clienti sia assegni, sia danaro contante (vietato, ovviamente) e che non aveva dato seguito agli investimenti proposti, intascando le somme affidategli.
Nel rispondere, l'avvocato ha specificato che la Sim è responsabile in solido col promotore " secondo l'articolo 2049 del Codice Civile, in quanto datore di lavoro".
Nel caso in questione, invece, il riferimento normativo corretto è l'articolo 31, terzo comma, del Testo Unico della Finanza.
Gli strafalcioni non si contano: qualche settimana fa un altro "esperto", sul settimanale Borsa & Finanza, ad un cliente che chiedeva se si potesse considerare patto leonino (quindi nullo) il fatto che i fondi immobiliari chiusi si possano, prima della scadenza, liquidare solo sul mercato azionario, ha risposto in maniera negativa "perché ci sono le clausole contrattuali approvate dalla Consob", mentre non è possibile per il semplice fatto che i fondi chiusi nascono proprio con la caratteristica di essere riscattati solo a scadenza, e che la vendita sul mercato è fatta apposta per chi desidera uscirne prima.
Ecco perché, poi, i falsi paladini dei risparmiatori (facciamo un nome a caso?) hanno tanta presa....se già gli "esperti" dimostrano di non sapere nulla, figuriamoci gli investitori.....