Normativa relativa al capital gain

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NORMATIVA RIGUARDANTE LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Riporto (un poco per volta - mi ci vorrà un po' di tempo) la normativa - a cui fare riferimento per capire come calcolare il capital gain – che è la seguente almeno nella parte fondamentale : Decreto Legislativo del 21/11/1997

La legge ha poi subito modifiche in alcune parti che verranno riportate dopo ogni articolo come “Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. n°.....”

Si tratta di 16 articoli (con le variazioni successive )

Ci sono poi riferimenti a legislazione precedente che vedrò
come riportare
 
INDICE


Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )

Preambolo in vigore dal 01/07/1998
Preambolo.


art. 1 in vigore dal 01/07/1998
Modifiche agli articoli 20, 41 e 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


art. 2 in vigore dal 01/07/1998
Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n.917.


art. 3 in vigore dal 01/07/1998
Modifiche all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


art. 4 in vigore dal 01/07/1998
Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dall'art. 7, comma 1, lett. a), del DLG 16/06/1998, n. 201)


art. 5 in vigore dal 25/11/2001
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dall'art. 4, comma 2, del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti


art. 6 in vigore dal 27/09/2001
Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt. 2, comma 1, 7, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a), del DLG 16/06/1998, n. 201). (N.D.R.: La disposizione introdotta dal DLG 505/99 al comma 9 del presente articolo si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2000).

Testi previgenti


art. 7 in vigore dal 27/09/2001
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti


art. 8 in vigore dal 22/08/2000
Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. (N.D.R.: "Le disposizioni dell'art. 2 DLG 19 luglio 2000 n. 221 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi scade succesivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.")

Testi previgenti


art. 9 in vigore dal 25/11/2001
Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani.

Testi previgenti


art. 10 in vigore dal 23/02/2003
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche come da ultimo apportate dall'art. 8. comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti


art. 11 in vigore dal 01/07/1998
Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale recata dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.


art. 12 in vigore dal 01/07/1998
Modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dall'art. 3, comma 2, del DLG 16/06/1998, n. 201)


art. 13 in vigore dal 01/07/1998
Disposizioni relative alle obbligazioni e titoli similari senza cedola.


art. 14 in vigore dal 27/09/2001
Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dagli artt. 4, comma 1 e 7, comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti



art. 15 in vigore dal 01/07/1998
Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dagli artt. 5 e 7, comma 1, lett. e), del DLG 16/06/1998, n. 201)


art. 16 in vigore dal 01/07/1998
Abrogazione di norme e entrata in vigore.
 
Titolo del provvedimento:

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.")


PREAMBOLO


Titolo: Preambolo.

Testo: in vigore dal 01/07/1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante delega al Governo per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato al 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal citato articolo 3 della legge n.662 del 1996;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a


il seguente decreto legislativo


ARTICOLO 1


Titolo:
Modifiche agli articoli 20, 41 e 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Testo: in vigore dal 01/07/1998

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:

"f) I redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione in ogni caso di quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in societa' residenti non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81, negoziate in mercati regolamentati, anche se detenute nel territorio dello Stato;".

2. Nel comma 2 dell'art. 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f)", sono sostituite dalle seguenti: "e le
plusvalenze indicate nell'art.20, comma 1, lett. f)".

3. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e' sostituito dal seguente:

"1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.".

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi e' sostituita dalla seguente:

"c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.".


Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 1

Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )

art. 2 in vigore dal 01/07/1998
Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n.917.

art. 7 in vigore dal 27/09/2001
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b), del DLG 16/06/1998, n. 201)
Testi previgenti


art. 14 in vigore dal 27/09/2001
Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dagli artt. 4, comma 1 e 7, comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)
Testi previgenti
 
Ultima modifica:
ARTICOLO 2

Titolo:
Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n.917.

Testo: in vigore dal 01/07/1998

1. All'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione, qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i prezzi globalidi trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.";
b) dopo il comma 4 aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote e' rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione.".

2. Nel caso dei rapporti di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia sulle somme o sui beni atti di disposizione.Non si considera a tali effetti atto di disposizione l'immissione delle somme in conti o depositi vincolati intestati al creditore pignoratizio, esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno, ne' la costituzione in garanzia delle somme o dei beni da parte del creditore pignoratizio che avvenga
nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia e' costituita non compiano su dette somme e beni atti di disposizione.

3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, il mutuatario ed il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti.


Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 2

Decreto Legislativo del 16/06/1998 n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/1998 )

art. 1 in vigore dal 01/07/1998
Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri con quella dei fondi comuni italiani


art. 7 in vigore dal 01/07/1998
Norme di coordinamento

Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )

art. 13 in vigore dal 01/07/1998
Disposizioni relative alle obbligazioni e titoli similari senza cedola.
 
Ultima modifica:
ARTICOLO 3

Titolo:
Modifiche all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917.

Testo: in vigore dal 01/07/1998
1. Nell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) nella linea, dopo le parole: "Sono redditi diversi" sono inserite le seguenti: "se non costituiscono redditi di capitale ovvero";

2) le lettere c), c-bis) e c-ter) sono sostituite dalle seguenti:
"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificatela cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altrapartecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'articolo5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti dicui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione didiritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predettepartecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovverouna partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 percento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o dialtre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essereacquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmentericollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazionee' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso didodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione siapplica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti possedutirappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiorealle percentuali suindicate;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c),realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altrapartecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cuiall'articolo 87, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essereacquisite le predette partecipazioni;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis),realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli nonrappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggettodi cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metallipreziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote dipartecipazionead organismi d'investimento collettivo. Agli effettidell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

"3) dopo la lettera c-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunquerealizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere odacquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merciovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati atassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valuteestere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di naturafinanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sonoconsiderati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelliprecedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovverochiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione atitolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari,nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essereconseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto".

b) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
===
"1-bis.Agli effettidell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, siconsiderano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'recente;
in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla letterac-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti odacquisiti in data piu' recente.
===
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conticorrenti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a centomilioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.".


Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 3

Provvedimento del 31/01/2001 - Agenzia delle Entrate
Approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2001 - supplemento ordinario )

art. 1 in vigore dal 26/02/2001
Approvazione, reperibilità e trasmissione del modello.


Decreto del 23/07/1998 - Ministero delle Finanze
Modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/07/1998 )

Preambolo in vigore dal 28/07/1998
Preambolo.

art. 1 in vigore dal 28/07/1998
Versamento imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni.


Decreto Legislativo del 16/06/1998 n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/1998 )

art. 7 in vigore dal 01/07/1998
Norme di coordinamento


Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )

art. 5 in vigore dal 25/11/2001
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dall'art. 4, comma 2, del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti

art. 6 in vigore dal 27/09/2001
Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt. 2, comma 1, 7, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a), del DLG 16/06/1998, n. 201). (N.D.R.: La disposizione introdotta dal DLG 505/99 al comma 9 del presente articolo si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2000).

Testi previgenti

art. 7 in vigore dal 27/09/2001
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti

art. 10 in vigore dal 23/02/2003
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche come da ultimo apportate dall'art. 8. comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti

art. 14 in vigore dal 27/09/2001
Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dagli artt. 4, comma 1 e 7, comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti
 
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ARTICOLO 4

Titolo:
Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dall'art. 7, comma 1, lett. a), del DLG 16/06/1998, n. 201


Testo: in vigore dal 01/07/1998

1. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis) e' abrogato;

b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti e sono, altresi', aggiunti ulteriori commi:

"3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto,aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o,in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio.

Per le partecipazioni nelle societa indicate dall'articolo 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio.

Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e'documentato a cura del contribuente.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in man-canza della documentazione del costo,si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera
c) del comma 1 dell'articolo 81, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e' verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;

c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;

d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 81, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione aciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di tali rapporti si applica il comma 5.
I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' d cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6.
Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81.

8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di
ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi, nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma
non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6.

9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'articolo 81, nonche' le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo un fattore di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolato tenendo conto del periodo di possesso, del momento di pagamento dell'imposta, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attivita' finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione.
Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i coefficienti di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il trentesimo giorno precedente a quello del loro utilizzo.".


Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 4

Decreto Legislativo del 16/06/1998 n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/1998 )

art. 7 in vigore dal 01/07/1998
Norme di coordinamento


Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )

art. 6 in vigore dal 27/09/2001
Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt. 2, comma 1, 7, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a), del DLG 16/06/1998, n. 201). (N.D.R.: La disposizione introdotta dal DLG 505/99 al comma 9 del presente articolo si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2000).
Testi previgenti

art. 7 in vigore dal 27/09/2001
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b), del DLG 16/06/1998, n. 201)
Testi previgenti

art. 14 in vigore dal 27/09/2001
Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dagli artt. 4, comma 1 e 7, comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)
Testi previgenti
 
ARTICOLO 5

Testo: in vigore dal 25/11/2001
modificato da: DL del 25/09/2001 n. 350 art. 10 convertito

1. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1,al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.L'eventuale imposta sostitutiva pagata, fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, e' portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1
dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6.

4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonche'i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero,di cui all'articolo 6, comma 1,del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;
b) (lettera soppressa).

6. Per la liquidazione,l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 5

Decreto del 12/12/2001 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Approvazione dello schema di autocertificazione, con le relative note illustrative, utilizzabile ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2001 - supplemento ordinario - Nota: S.O. n. 287 alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001.)

Allegato 2 in vigore dal 29/12/2001
Allegato 2.

Legge del 18/10/2001 n. 383
Primi interventi per il rilancio dell'economia. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24/10/2001 )

art. 16 in vigore dal 25/10/2001
Disposizioni antielusive

Decreto Legge del 25/09/2001 n. 350
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (Rubrica cosi' sostituita dalla legge di conversione 23 novembre 2001 n. 409) (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2001 - DL convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 )

art. 10 in vigore dal 25/11/2001
Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati

Decreto del 04/08/2000 - Ministero delle Finanze
Individuazione degli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonche' di taluni redditi di capitali. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21/08/2000 )

art. 2 in vigore dal 21/08/2000
Elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonche' dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie di cui all'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77


Decreto Legislativo del 21/07/1999 n. 259
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/1999 )

art. 4 in vigore dal 19/08/1999
Regime sanzionatorio

Decreto del 06/08/1998 - Ministero delle Finanze
Modificazioni al decreto ministeriale 23 luglio 1998 concernente le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08/08/1998 )

Preambolo in vigore dal 08/08/1998
Preambolo.


Decreto del 23/07/1998 - Ministero delle Finanze
Modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/07/1998 )

Preambolo in vigore dal 28/07/1998
Preambolo.

art. 1 in vigore dal 28/07/1998
Versamento imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni.

art. 2 in vigore dal 28/07/1998
Istituzione di un codice-tributo per il versamento dell'imposta sostituiva, su plusvalenze e altri proventi realizzati per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, versata da intermediari.

Decreto Legislativo del 16/06/1998 n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/1998 )

art. 4 in vigore dal 01/07/1998
Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze


Decreto del 22/05/1998 - Ministero delle Finanze
Modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione in materia di imposte sostitutive ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09/06/1998 )

art. 1 in vigore dal 09/06/1998
Possibilita' di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi - modalita' di esercizio.


Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )

art. 6 in vigore dal 27/09/2001
Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt. 2, comma 1, 7, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a), del DLG 16/06/1998, n. 201). (N.D.R.: La disposizione introdotta dal DLG 505/99 al comma 9 del presente articolo si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2000).

Testi previgenti

art. 7 in vigore dal 27/09/2001
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti

art. 14 in vigore dal 27/09/2001
Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dagli artt. 4, comma 1 e 7, comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti

Decreto Legislativo del 08/10/1997 n. 358
Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24/10/1997 )

art. 6 in vigore dal 01/07/1998
Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa'
 
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ARTICOLO 6

Titolo:

Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato.
(NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt. 2, comma 1, 7, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a), del DLG 16/06/1998, n. 201).

(N.D.R.: La disposizione introdotta dal DLG 505/99 al comma 9 del presente articolo si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2000).

Testo: in vigore dal 27/09/2001
modificato da: DL del 25/09/2001 n. 350 art. 9 convertito
Note: Vedi il comma 2 e 3 del decreto-legge n. 350/2001.



1. Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze.
Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) del citato comma1 dell'articolo 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.

2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i
rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1, l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine.L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione,
salva la facolta'del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma1.

3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente.
Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono
tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente con
applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.

4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.

5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.

Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli
stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall'articolo 4, comma 1.

I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.
In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma
1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.

7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o
valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.

8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto,qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di
cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento.Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione
amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le
operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni.
I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati.

10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.

11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

12. (Comma soppresso)




Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 6


Decreto del 25/06/2002 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Individuazione di ulteriori soggetti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06/07/2002 )

Preambolo in vigore dal 06/07/2002
Preambolo.

art. 1 in vigore dal 06/07/2002
Societa' di gestione del risparmio.

Legge del 28/12/2001 n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2001 - supplemento ordinario )

art. 5 in vigore dal 25/09/2002
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 2 D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, le disposizioni dell'art. 5 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell'1 gennaio 2003.)

Testi previgenti


Provvedimento del 30/11/2001 - Agenzia delle Entrate
Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2002", con le relative istruzioni, nonche' definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2001 )

art. 1 in vigore dal 12/12/2001
Approvazione.


Decreto Legge del 25/09/2001 n. 350
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (Rubrica cosi' sostituita dalla legge di conversione 23 novembre 2001 n. 409) (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2001 - DL convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 )

art. 9 in vigore dal 25/11/2001
Disposizioni in materia di equalizzatore

Testi previgenti


art. 14 in vigore dal 25/04/2002
Effetti del rimpatrio (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 6, primo comma, D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, le disposizioni previste dall'art. 14 si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra l'1 gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le eccezioni previste alle lettere a) - f) dello stesso art. 6.)

Testi previgenti


Decreto del 23/11/2000 - Ministero delle Finanze
Approvazione con le relative istruzioni dello schema di certificazione unica - CUD 2001 - concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 2000, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 2000. Definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 13/12/2000 - Nota: Trattasi di decreto direttoriale.)

art. 6 in vigore dal 13/12/2000
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.


Decreto del 04/08/2000 - Ministero delle Finanze
Individuazione degli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonche' di taluni redditi di capitali. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21/08/2000 )

Preambolo in vigore dal 21/08/2000
Preambolo


art. 2 in vigore dal 21/08/2000
Elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonche' dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie di cui all'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77


Decreto Legislativo del 23/12/1999 n. 505
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/1999 - supplemento ordinario )

art. 5 in vigore dal 15/01/2000
Modifiche agli artt. 6 e 7 del DLG 21/11/97, n. 461.


Decreto del 28/10/1999 - Ministero delle Finanze
Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30/10/1999 - Nota: Decreto Direttoriale.)

art. 5 in vigore dal 30/10/1999
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.


Decreto Legislativo del 21/07/1999 n. 259
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/1999 )

art. 2 in vigore dal 19/08/1999
Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi


art. 4 in vigore dal 19/08/1999
Regime sanzionatorio


Decreto del 23/07/1998 - Ministero delle Finanze
Modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/07/1998 )

Preambolo in vigore dal 28/07/1998
Preambolo.


art. 2 in vigore dal 28/07/1998
Istituzione di un codice-tributo per il versamento dell'imposta sostituiva, su plusvalenze e altri proventi realizzati per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, versata da intermediari.


Decreto Legislativo del 16/06/1998 n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/1998 )

art. 2 in vigore dal 01/07/1998
Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti


art. 7 in vigore dal 01/07/1998
Norme di coordinamento


art. 8 in vigore dal 01/07/1998
Coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241


Decreto Interministeriale del 02/06/1998 - Ministero del Tesoro
Individuazione di ulteriori soggetti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 08/07/1998 )

Preambolo in vigore dal 08/07/1998
Preambolo.

art. 1 in vigore dal 08/07/1998
Individuazione dei soggetti.

Decreto Interministeriale del 02/06/1998 - Ministero del Tesoro
Individuazione di ulteriori soggetti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 08/07/1998 )

Preambolo in vigore dal 08/07/1998
Preambolo.

art. 1 in vigore dal 08/07/1998
Ulteriori soggetti.


Decreto del 22/05/1998 - Ministero delle Finanze
Modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione in materia di imposte sostitutive ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09/06/1998 )

Preambolo in vigore dal 09/06/1998
Preambolo.

art. 1 in vigore dal 09/06/1998
Possibilita' di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi - modalita' di esercizio.

art. 2 in vigore dal 09/06/1998
Previsione di apposita dichiarazione sottoscritta ai fini dell'esercizio e della revoca dell'opzione.


Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )

art. 5 in vigore dal 25/11/2001
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dall'art. 4, comma 2, del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti


art. 7 in vigore dal 27/09/2001
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti


art. 10 in vigore dal 23/02/2003
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche come da ultimo apportate dall'art. 8. comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti
 
Ultima modifica:
ARTICOLO 7

Titolo:
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testo: in vigore dal 27/09/2001 modificato da: DL del 25/09/2001 n. 350 art. 9 convertito Note: Vedi il comma 2 e 3 del decreto-legge n. 350/2001.

1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.

2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta
e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta
sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la
sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere non negoziate in mercati regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi
maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta
sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per
cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma.

6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.

7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione
per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il
valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della
determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.

10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e'
stato revocato il mandato di gestione.Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale
l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.

13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5
dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.

14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento.Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

15. (Comma soppresso)

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.



Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 7


Legge del 28/12/2001 n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2001 - supplemento ordinario )

art. 5 in vigore dal 25/09/2002
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 2 D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, le disposizioni dell'art. 5 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell'1 gennaio 2003.)

Testi previgenti


Provvedimento del 30/11/2001 - Agenzia delle Entrate
Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2002", con le relative istruzioni, nonche' definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2001 )

art. 1 in vigore dal 12/12/2001
Approvazione.


Decreto Legge del 25/09/2001 n. 350
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (Rubrica cosi' sostituita dalla legge di conversione 23 novembre 2001 n. 409) (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2001 - DL convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 )

art. 9 in vigore dal 25/11/2001
Disposizioni in materia di equalizzatore

Testi previgenti


art. 14 in vigore dal 25/04/2002
Effetti del rimpatrio (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 6, primo comma, D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, le disposizioni previste dall'art. 14 si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra l'1 gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le eccezioni previste alle lettere a) - f) dello stesso art. 6.)

Testi previgenti


Decreto Legislativo del 12/04/2001 n. 168
Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11/05/2001 )

art. 10 in vigore dal 26/05/2001 con effetto dal 01/01/2001
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione


Decreto del 23/11/2000 - Ministero delle Finanze
Approvazione con le relative istruzioni dello schema di certificazione unica - CUD 2001 - concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 2000, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 2000. Definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 13/12/2000 - Nota: Trattasi di decreto direttoriale.)

art. 6 in vigore dal 13/12/2000
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.


Decreto Legislativo del 18/02/2000 n. 47
Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (N.D.R.: Testo emendato da errata-corrige pubblicata a pag. 76 della G.U. Serie Generale n. 114 del 18/5/2000. Ai sensi dell'art. 13 DLG 12 aprile 2001 n. 168, l'entrata in vigore del decreto e' stata differita al 1 gennaio 2001). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09/03/2000 - supplemento ordinario - Nota: Per gli effetti vedi l'art. 19.)

art. 13 in vigore dal 26/05/2001 con effetto dal 01/01/2001
Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali.


Decreto Legislativo del 23/12/1999 n. 505
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/1999 - supplemento ordinario )

art. 5 in vigore dal 15/01/2000
Modifiche agli artt. 6 e 7 del DLG 21/11/97, n. 461.


art. 7 in vigore dal 15/01/2000
Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti.


Decreto del 12/11/1999 - Ministero delle Finanze
Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1999 concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30/11/1999 - Nota: Decreto Direttoriale.)

Preambolo in vigore dal 30/11/1999
Preambolo.


Decreto del 28/10/1999 - Ministero delle Finanze
Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30/10/1999 - Nota: Decreto Direttoriale.)

art. 5 in vigore dal 30/10/1999
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.


Decreto Legislativo del 21/07/1999 n. 259
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/1999 )

art. 2 in vigore dal 19/08/1999
Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi


art. 4 in vigore dal 19/08/1999
Regime sanzionatorio


Decreto del 31/03/1999 - Ministero delle Finanze
Integrazione al decreto ministeriale 22 maggio 1998 concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 08/04/1999 )

Preambolo in vigore dal 08/04/1999
Preambolo


art. 1 in vigore dal 30/11/1999
Possibilita' per i contribuenti di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitali e diversi

Testi previgenti


art. 2 in vigore dal 08/04/1999
Modalita' di esercizio e di revoca dell'opzione di cui all'art. 1


Decreto del 23/07/1998 - Ministero delle Finanze
Modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/07/1998 )

Preambolo in vigore dal 28/07/1998
Preambolo.


art. 3 in vigore dal 28/07/1998
Codice-tributo relativo all'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione applicata dai gestori di masse patrimoniali.


Decreto Legislativo del 16/06/1998 n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/1998 )

art. 7 in vigore dal 01/07/1998
Norme di coordinamento


art. 8 in vigore dal 01/07/1998
Coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241


Decreto del 09/06/1998 - Ministero delle Finanze
Determinazione dei criteri per la valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16/06/1998 )

Preambolo in vigore dal 16/06/1998
Preambolo.


Decreto del 22/05/1998 - Ministero delle Finanze
Modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione in materia di imposte sostitutive ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (N.D.R.: "Il presente decreto e' stato sostituito dal DM 31 marzo 1999, in G.U. 8 aprile 1999 n. 81.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09/06/1998 )

Preambolo in vigore dal 09/06/1998
Preambolo.


art. 1 in vigore dal 09/06/1998
Previsione possibilita' di opzione da parte dei contribuenti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e diversi.


art. 2 in vigore dal 09/06/1998
Modalita' effettuazione esercizio e revoca dell'opzione (ai sensi art. 7 DLG n. 461/97).


Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )

art. 6 in vigore dal 27/09/2001
Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt. 2, comma 1, 7, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a), del DLG 16/06/1998, n. 201). (N.D.R.: La disposizione introdotta dal DLG 505/99 al comma 9 del presente articolo si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2000).

Testi previgenti


art. 10 in vigore dal 23/02/2003
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche come da ultimo apportate dall'art. 8. comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti
 
ARTICOLO 8

Titolo:
Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
(N.D.R.: "Le disposizioni dell'art. 2 DLG 19 luglio 2000 n. 221 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi scade succesivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.")

Testo: in vigore dal 22/08/2000
modificato da: DLG del 19/07/2000 n. 221 art. 2

1. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Disposizioni tributarie). -
1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine
dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione overo alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa', entro il 28
febbraio di ogni anno.
2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi
da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso 'anno.
3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la societa' di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva
dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.".

2. L'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Disposizioni tributarie). -
1. La SICAV non e' soggetta alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' quelle di cui all'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale.
3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n.1745.".

3. L'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Disposizioni tributarie). -
1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto
decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter dell legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine
dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del
patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa', entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio,
concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal
reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la societa' di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresi', i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva
dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.".

4. L'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni dalla legge 25 novenbre 1983, n. 649, e' sostituito dal seguente: "Art. 11-bis. -
1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi.Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta.Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento
dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato
della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva e'
versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa' entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui
proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a fomare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresi', i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su
apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate.".

5. I commi da 1 a 6 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto della quote medesime.
2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze.
3. La ritenuta prevista dal comma 1 e' applicata a titolo d'acconto sui proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.
4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
5. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.".

6. Il comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e' sostituito dal seguente: "3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.".
 
Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 8


Decreto del 12/12/2001 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Approvazione dello schema di autocertificazione, con le relative note illustrative, utilizzabile ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2001 - supplemento ordinario - Nota: S.O. n. 287 alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001.)

Allegato 2 in vigore dal 29/12/2001
Allegato 2.


Decreto Legislativo del 19/07/2000 n. 221
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07/08/2000 )

art. 2 in vigore dal 22/08/2000
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.


Decreto Legislativo del 23/12/1999 n. 505
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/1999 - supplemento ordinario )

art. 4 in vigore dal 15/01/2000
Modifiche all'art. 9 della L. 23/3/83, n. 77; all'art. 11 della L. 14/8/93, n. 344 e all'art. 11-bis del D.L. 30/9/83, n. 512.

art. 8 in vigore dal 22/08/2000
Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate.

Testi previgenti


Decreto del 16/12/1999 n. 546 - Ministero delle Finanze
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01/03/2000 - Nota: Trattasi di regolamento.)

art. 2 in vigore dal 16/03/2000
Richiesta di pagamento.


Decreto del 30/11/1999 - Ministero delle Finanze
Assoggettamento al sistema del versamento unitario e alla compensazione dell'imposta sostitutiva sui fondi di pensione e delle ritenute operate sui capitoli corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14/12/1999 )

Preambolo in vigore dal 14/12/1999
Preambolo.


Decreto Legislativo del 21/07/1999 n. 259 Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/1999 )

art. 4 in vigore dal 19/08/1999
Regime sanzionatorio


Decreto del 23/07/1998 - Ministero delle Finanze
Modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/07/1998 )

Preambolo in vigore dal 28/07/1998
Preambolo.

art. 4 in vigore dal 28/07/1998
Fissazione dei codici-tributo relativi alle imposte sostitutive sul risultato di gestione dei fondi comuni esteri d'investimento nonche' di quelli di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale e dalle SICAV; nonche' di fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi.


Decreto Legislativo del 16/06/1998 n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/1998 )

art. 1 in vigore dal 01/07/1998
Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri con quella dei fondi comuni italiani

art. 8 in vigore dal 01/07/1998
Coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241


Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )

art. 7 in vigore dal 27/09/2001
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti

art. 9 in vigore dal 25/11/2001
Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani.

Testi previgenti

art. 14 in vigore dal 27/09/2001
Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dagli artt. 4, comma 1 e 7, comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti

art. 15 in vigore dal 01/07/1998
Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dagli artt. 5 e 7, comma 1, lett. e), del DLG 16/06/1998, n. 201)


Decreto Legislativo del 01/04/1996 n. 239
Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03/05/1996 )

art. 2 in vigore dal 26/09/2001
Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 27 L 21 novembre 2000, n. 342, gli intermediari di cui al secondo comma dell'art. 2 DLG n. 239 del 1996 versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 (10 dicembre 2000), entro 15 giorni dalla medesima data. La decorrenza della variazione apportata dall'art. 5 DLG n. 47 del 2000 - originariamente fissata dall'art. 19, primo comma, dello stesso DLG per l'1-6-2000 - e' stata differita, ai sensi dell'art. 13 DLG 12 aprile 2001 n. 168, che ha modificato il citato art. 19, al 1 gennaio 2001.").

Testi previgenti
 
ARTICOLO 9

Titolo:
Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani.

Testo: in vigore dal 25/11/2001
modificato da: DL del 25/09/2001 n. 350 art. 10 convertito

1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'articolo 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati.Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche' la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato articolo 8, relativi alla data di acquisto della quote medesime.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, d i cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall'articolo 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento.

5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.



Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 9


Decreto del 12/12/2001 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Approvazione dello schema di autocertificazione, con le relative note illustrative, utilizzabile ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2001 - supplemento ordinario - Nota: S.O. n. 287 alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001.)

Allegato 2 in vigore dal 29/12/2001
Allegato 2.


Decreto Legge del 25/09/2001 n. 350
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (Rubrica cosi' sostituita dalla legge di conversione 23 novembre 2001 n. 409) (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2001 - DL convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 )

art. 10 in vigore dal 25/11/2001
Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati


Legge del 21/11/2000 n. 342
Misure in materia fiscale (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/2000 - supplemento ordinario )

art. 26 in vigore dal 10/12/2000
Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non residenti.


Decreto del 16/12/1999 n. 546 - Ministero delle Finanze
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01/03/2000 - Nota: Trattasi di regolamento.)

Preambolo in vigore dal 16/03/2000
Preambolo.


art. 1 in vigore dal 16/03/2000
Pagamento della somma - Attestazione di residenza.


art. 2 in vigore dal 16/03/2000
Richiesta di pagamento.


art. 5 in vigore dal 16/03/2000
Dichiarazione.


art. 6 in vigore dal 16/03/2000
Omissioni nell'attestazione - Beneficiario dei proventi.


art. 7 in vigore dal 16/03/2000
Conservazione della documentazione.


Decreto Legislativo del 16/06/1998 n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/1998 )

art. 2 in vigore dal 01/07/1998
Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti


art. 8 in vigore dal 01/07/1998
Coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241


Legge del 23/03/1983 n. 77
Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare. (NOTA REDAZIONALE: "L'art. 214, comma 1, lett. x), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la presente legge, ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter. Lo stesso art. 214, comma 2, lett. d), ha inoltre disposto che gli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 58/98. Le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190 dello stesso D.Lgs. 58/98.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28/03/1983 )

art. 9 in vigore dal 10/12/2000
Disposizioni tributarie.
 
ARTICOLO 10


Titolo:
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti.
(NDR: Testo aggiornato con le modifiche come da
ultimo apportate dall'art. 8. comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n.201)

Testo: in vigore dal 23/02/2003
modificato da: L del 27/12/2002 n. 289 art. 20

1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle societa' emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del
trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.

3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi.



Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 10


Legge del 27/12/2002 n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002 - supplemento ordinario - Nota: Suppl. ord. n. 240.)

art. 20 in vigore dal 01/01/2003 al 22/02/2003
Emersione di attivita' detenute all'estero.


Decreto Legge del 24/12/2002 n. 282
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2002 - DL convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 21/02/2003 )

art. 6 in vigore dal 25/06/2003
Emersione di attivita' detenute all'estero (N.D.R.: Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 2 gennaio 2003 e' stato approvato il modello di dichiarazione riservata delle attivita' emerse )

Testi previgenti


Provvedimento del 15/11/2002 - Agenzia delle Entrate
Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2003", con le relative istruzioni, nonche' definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 05/12/2002 - supplemento ordinario )

art. 1 in vigore dal 05/12/2002
Schema di certificazione unica del modello CUD 2003.


Decreto del 12/12/2001 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Approvazione dello schema di autocertificazione, con le relative note illustrative, utilizzabile ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2001 - supplemento ordinario - Nota: S.O. n. 287 alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001.)

Allegato 2 in vigore dal 29/12/2001
Allegato 2.


Provvedimento del 30/11/2001 - Agenzia delle Entrate
Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2002", con le relative istruzioni, nonche' definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2001 )

art. 1 in vigore dal 12/12/2001
Approvazione.


Provvedimento del 31/01/2001 - Agenzia delle Entrate
Approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2001 - supplemento ordinario )

Preambolo in vigore dal 26/02/2001
Preambolo.


Decreto del 23/11/2000 - Ministero delle Finanze
Approvazione con le relative istruzioni dello schema di certificazione unica - CUD 2001 - concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 2000, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 2000. Definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 13/12/2000 - Nota: Trattasi di decreto direttoriale.)

Preambolo in vigore dal 13/12/2000
Preambolo.


Decreto del 28/10/1999 - Ministero delle Finanze
Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30/10/1999 - Nota: Decreto Direttoriale.)

Preambolo in vigore dal 30/10/1999
Preambolo.


Decreto Legislativo del 16/06/1998 n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/1998 )

art. 8 in vigore dal 01/07/1998
Coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241


Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )

art. 6 in vigore dal 27/09/2001
Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt. 2, comma 1, 7, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a), del DLG 16/06/1998, n. 201). (N.D.R.: La disposizione introdotta dal DLG 505/99 al comma 9 del presente articolo si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2000).

Testi previgenti


art. 14 in vigore dal 27/09/2001
Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche da ultimo apportate dagli artt. 4, comma 1 e 7, comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)

Testi previgenti
 
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