ARTICOLO 7
Titolo:
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt 7, comma 1, lett. c) e 8, comma 1, lett. b), del DLG 16/06/1998, n. 201)
Testo: in vigore dal 27/09/2001 modificato da: DL del 25/09/2001 n. 350 art. 9 convertito Note: Vedi il comma 2 e 3 del decreto-legge n. 350/2001.
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta
e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta
sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la
sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere non negoziate in mercati regolamentati;
e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi
maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta
sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per
cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione
per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il
valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della
determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e'
stato revocato il mandato di gestione.Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale
l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5
dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento.Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.
15. (Comma soppresso)
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.
Documenti collegati a: Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461 - art. 7
Legge del 28/12/2001 n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2001 - supplemento ordinario )
art. 5 in vigore dal 25/09/2002
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 2 D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, le disposizioni dell'art. 5 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell'1 gennaio 2003.)
Testi previgenti
Provvedimento del 30/11/2001 - Agenzia delle Entrate
Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2002", con le relative istruzioni, nonche' definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2001 )
art. 1 in vigore dal 12/12/2001
Approvazione.
Decreto Legge del 25/09/2001 n. 350
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (Rubrica cosi' sostituita dalla legge di conversione 23 novembre 2001 n. 409) (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2001 - DL convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 )
art. 9 in vigore dal 25/11/2001
Disposizioni in materia di equalizzatore
Testi previgenti
art. 14 in vigore dal 25/04/2002
Effetti del rimpatrio (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 6, primo comma, D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, le disposizioni previste dall'art. 14 si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra l'1 gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le eccezioni previste alle lettere a) - f) dello stesso art. 6.)
Testi previgenti
Decreto Legislativo del 12/04/2001 n. 168
Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11/05/2001 )
art. 10 in vigore dal 26/05/2001 con effetto dal 01/01/2001
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione
Decreto del 23/11/2000 - Ministero delle Finanze
Approvazione con le relative istruzioni dello schema di certificazione unica - CUD 2001 - concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 2000, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 2000. Definizione delle modalita' di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 13/12/2000 - Nota: Trattasi di decreto direttoriale.)
art. 6 in vigore dal 13/12/2000
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
Decreto Legislativo del 18/02/2000 n. 47
Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (N.D.R.: Testo emendato da errata-corrige pubblicata a pag. 76 della G.U. Serie Generale n. 114 del 18/5/2000. Ai sensi dell'art. 13 DLG 12 aprile 2001 n. 168, l'entrata in vigore del decreto e' stata differita al 1 gennaio 2001). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09/03/2000 - supplemento ordinario - Nota: Per gli effetti vedi l'art. 19.)
art. 13 in vigore dal 26/05/2001 con effetto dal 01/01/2001
Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali.
Decreto Legislativo del 23/12/1999 n. 505
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/1999 - supplemento ordinario )
art. 5 in vigore dal 15/01/2000
Modifiche agli artt. 6 e 7 del DLG 21/11/97, n. 461.
art. 7 in vigore dal 15/01/2000
Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti.
Decreto del 12/11/1999 - Ministero delle Finanze
Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1999 concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30/11/1999 - Nota: Decreto Direttoriale.)
Preambolo in vigore dal 30/11/1999
Preambolo.
Decreto del 28/10/1999 - Ministero delle Finanze
Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30/10/1999 - Nota: Decreto Direttoriale.)
art. 5 in vigore dal 30/10/1999
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
Decreto Legislativo del 21/07/1999 n. 259
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/1999 )
art. 2 in vigore dal 19/08/1999
Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi
art. 4 in vigore dal 19/08/1999
Regime sanzionatorio
Decreto del 31/03/1999 - Ministero delle Finanze
Integrazione al decreto ministeriale 22 maggio 1998 concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 08/04/1999 )
Preambolo in vigore dal 08/04/1999
Preambolo
art. 1 in vigore dal 30/11/1999
Possibilita' per i contribuenti di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitali e diversi
Testi previgenti
art. 2 in vigore dal 08/04/1999
Modalita' di esercizio e di revoca dell'opzione di cui all'art. 1
Decreto del 23/07/1998 - Ministero delle Finanze
Modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/07/1998 )
Preambolo in vigore dal 28/07/1998
Preambolo.
art. 3 in vigore dal 28/07/1998
Codice-tributo relativo all'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione applicata dai gestori di masse patrimoniali.
Decreto Legislativo del 16/06/1998 n. 201
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/06/1998 )
art. 7 in vigore dal 01/07/1998
Norme di coordinamento
art. 8 in vigore dal 01/07/1998
Coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Decreto del 09/06/1998 - Ministero delle Finanze
Determinazione dei criteri per la valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16/06/1998 )
Preambolo in vigore dal 16/06/1998
Preambolo.
Decreto del 22/05/1998 - Ministero delle Finanze
Modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione in materia di imposte sostitutive ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (N.D.R.: "Il presente decreto e' stato sostituito dal DM 31 marzo 1999, in G.U. 8 aprile 1999 n. 81.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09/06/1998 )
Preambolo in vigore dal 09/06/1998
Preambolo.
art. 1 in vigore dal 09/06/1998
Previsione possibilita' di opzione da parte dei contribuenti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e diversi.
art. 2 in vigore dal 09/06/1998
Modalita' effettuazione esercizio e revoca dell'opzione (ai sensi art. 7 DLG n. 461/97).
Decreto Legislativo del 21/11/1997 n. 461
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998 - supplemento ordinario )
art. 6 in vigore dal 27/09/2001
Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. (NDR: Testo contenente le modifiche apportate dagli artt. 2, comma 1, 7, comma 1, lett. b) e 8, comma 1, lett. a), del DLG 16/06/1998, n. 201). (N.D.R.: La disposizione introdotta dal DLG 505/99 al comma 9 del presente articolo si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1 gennaio 2000).
Testi previgenti
art. 10 in vigore dal 23/02/2003
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. (NDR: Testo aggiornato con le modifiche come da ultimo apportate dall'art. 8. comma 1, lett. d), del DLG 16/06/1998, n. 201)
Testi previgenti