notifica di una multa

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fino a quando possono farla?
un mese dopo due cinque ecc ecc
con l'autovelox debbono fermarti
oppure basta la foto?

grazie un bacio a tutti
 
anche a te? a me hanno beccato giovedì scorso (penso, non sono riuscito a rallentare subito, da 100 a 80); vedo di allegare il ricorso che ho presentato per gli inizi di ottobre in Prefettura per altro autovelox (il secondo in vita mia).
 
il fattaccio è stato il 19/05
recuperato oggi la notica

una mia amica ha detto che il tempo massimo era 5 mesi
sarebbe una gran sfig@:( [
 
si, 150 giorni!

Ti inizio ad allegare questo prospetto di un Comune.

Per il ricorso, devi aspettare, l'ho in studio (spero mi ricordi, se ti serve, avvertimi, anche qua).


<<....

Modalita' di richiesta
Dopo che il verbale è stato scritto, l' interessato ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata, o dalla notifica, per il pagamento.
In caso di violazione al codice della strada, il verbale deve essere notificato al cittadino entro 150 giorni dalla data della violazione. I 150 giorni si calcolano a partire dal giorno stesso in cui è stata commessa la violazione. Se il 150° giorno è un giorno festivo, il termine scade il primo giorno feriale successivo. Oltre i 150 giorni la notifica è inefficace. Nei casi di violazione di leggi e regolamenti riguardanti la tutela dell'ambiente, l'edilizia o altri regolamenti comunali, la notifica deve avvenire entro 90 giorni.
Il verbale deve essere chiaro e leggibile, in caso contrario se ne può richiedere copia all'Ufficio.
Il verbale può essere notificato:
1. dagli agenti di Polizia Municipale
2. dai messi comunali
3. per posta raccomandata.
Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata anche ad uno degli esercenti la potestà genitoriale.
Nel caso di violazioni al Codice della Strada, se il proprietario del veicolo ("responsabile in solido") è una persona diversa da chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata anche a lui. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del proprietario.

Ricorso
Perché si presenta un ricorso
Ecco i motivi più frequenti per i quali si presenta un ricorso:
il verbale è stato notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione;
· il tipo di veicolo indicato è errato;
· la targa del veicolo è errata;
· non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
· le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte (con esclusione degli errori lievi); si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell'infrazione.
Inoltre si può presentare ricorso quando l'interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.

Quando si presenta
Se si presenta al Prefetto:
- Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
- Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.
Se si presenta al Giudice di Pace:
- Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
- Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.
È inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che i Vigili lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale consegnato a domicilio).

A chi si presenta
Il ricorso deve essere indirizzato in carta semplice al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, e deve essere recapitato attraverso il Comando polizia Municipale di Camerano AN.
Il ricorso può essere consegnato direttamente o inviato tramite raccomandata. Si consiglia di conservare una ricevuta dell'invio.
In alternativa il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice di pace, in via dell'Indudiria ad ANCONA , nel termine di 60 giorni dalla notifica o contestazione immediata.

Cosa fa il Prefetto
1. può accoglierlo: in questo caso emette una Ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla al Comando di Polizia Municipale ;
2. può respingerlo: in questo caso emette una Ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese di procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza.
L'interessato può fare ricorso al Giudice di pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 se risiede all'estero.
In caso il Prefetto non abbia, entro 120 giorni, emesso (firmato) l'ordinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso si considera accolto.
L'organo che ha emesso il verbale di contestazione ha 30 giorni di tempo per emettere le sue controdeduzioni al ricorso e trasmetterle al Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, emetterà l'ordinanza di archiviazione, nel caso il ricorso venga accolto, in caso contrario un'ingiunzione di pagamento.

Il ricorso al Giudice di pace
A partire dal 15 gennaio 2000, con l'entrata in vigore del Decreto L.vo 507/99, si può presentare ricorso oltre che al Prefetto direttamente al Giudice di pace entro 60 giorni dalla notifica o contestazione immediata.

E' bene sapere che:
· il ricorso può essere presentato solo dopo aver ricevuto il verbale di contravvenzione, e non sulla base del semplice avviso lasciato sul parabrezza del veicolo;
· va presentato al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione;
· va presentato in carta semplice;
· occorre indicare i motivi per cui si ritiene la contravvenzione ingiusta;
· è opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare la tesi, e segnalare eventuali testimoni;
· ci si può presentare di persona o avvalersi dell'assistenza di un'associazione di consumatori.
Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le pene accessorie disposte con ordinanza o ingiunzione (ad esempio: ritiro della patente o sequestro del veicolo).

Contribuzione a carico del cittadino
Alla persona che presenta il ricorso , in qualità di trasgressore o obbligato in solido, non è richiesta alcuna contribuzione, gli atti sono da presentare in carta semplice.>>
 
x verm & solitar...

ciao

io ho esposto ricorso al giudice di pace, per due multe prese nello stesso minuto e nella stessa via (cso garibaldi) a milano dalle videocamere messe nelle corsie a traffico limitato

a parte il fatto che la striscia gialla non ci stava ma era presente solo un cartello stradale non ben visibile di notte (non ci si fa caso quando i semafori non fungono, perchè si bada a non fare incidenti con i pazzi che ci sono in giro di notte...)
che indicava la zona a traffico limitato (sono tornato a piedi a vedere dopo la notifica!)

contesto ovviamente 1 delle due multe prese nello stesso minuto a distanza di 25 secondi (la loro giustificazione era data da una vietta a destra che io avrei dovuto prendere dopo essermi accorto dell'errore, procedendo sempre dritto ho ricommesso un infrazione...)

mi chiedo, se perdo, avendo comunque già pagato entrambe le multe per evitare more ulteriori, che cosa rischio in termini monetari? il giudice di pace è gratis, ok, ma i costi della controparte? mica mi spenneranno di nuovo come un pollo spero...

ciao, grazie se mi volete rispondere...
 
le alternative erano
a) ne paghi uno e contesti l'altra, perchè non è possibile essere sanzionati due volte per lo stesso fatto (come una volta ho fatto)
b) non paghi nessuna e le contesti fotografando i luoghi (come ho anche fatto).

Io di regola mi rivolgo al Prefetto. Il mio socio di studio al Giudice di Pace (e le ha vinte tutte). Entrambi non paghiamo ciò che contestiamo. Penso che dal Giudice di Pace il rischio della condanna in caso di temerarietà del ricorso vi sia. Non mi sembra tuttavia proprio il tuo caso.
 
Se non sbaglio con le ultime modifiche l'opposizione si può fare solo previo versamento di una cauzione:rolleyes:
 
Vi sottopongo i miei due problemi

1. multa per aver superato un veicolo dove non si poteva: 2.40 di notte e per terra non vi sono strisce continue ma una riga di ciotolato più scuro (marrone) rispetto all'altro normale (grigio). E' valida questa contestazione?

2. multa per aver parcheggiato in un posto per handicappati: ma non vi sono (ne allora ne adesso) né strisce né palette: è accaduto a febbraio-marzo 2003. Mi hanno messo il foglietto sul parabrezza e non si sono fatti più sentire. Devo ancora preoccuparmi ?

Vi ringrazio !
 
Re: Vi sottopongo i miei due problemi

Scritto da FasTrader
1. multa per aver superato un veicolo dove non si poteva: 2.40 di notte e per terra non vi sono strisce continue ma una riga di ciotolato più scuro (marrone) rispetto all'altro normale (grigio). E' valida questa contestazione?

2. multa per aver parcheggiato in un posto per handicappati: ma non vi sono (ne allora ne adesso) né strisce né palette: è accaduto a febbraio-marzo 2003. Mi hanno messo il foglietto sul parabrezza e non si sono fatti più sentire. Devo ancora preoccuparmi ?

Vi ringrazio !

UP !!!!
 
Scritto da Verm & Solitair

Il verbale può essere notificato:
1. dagli agenti di Polizia Municipale
2. dai messi comunali
3. per posta raccomandata.
Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata anche ad uno degli esercenti la potestà genitoriale.
Nel caso di violazioni al Codice della Strada, se il proprietario del veicolo ("responsabile in solido") è una persona diversa da chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata anche a lui. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del proprietario.


quindi bisogna comunque firamre una ricevuta all'avvenuta notifica no?
 
Circa un mese fa mi è arrivata la notifica di una multa fattami dalla polizia municipale di Firenze nel emse di giugno per non aver indossato le cinture di sicurezza. La multa l'ho pagata, 42 euro, ma un po' a mi ha fatto storcere il naso perchè io la cintura la metto sempre, ci sono abituato e senza mi pare di stare come senza mutande (:eek: :D ).
Come avrei potuto contestare la contravvenzione?
Come avrei potuto dimostrare dopo 3 mesi che in quell'occasione avevo le cinture?
Secondo me se arriva una multa a casa così, uno paga e basta :rolleyes:
 
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