Nuovo DPCM:Niente seconde case anche in zona arancione.IMU e TARI però vanno pagate.

La novità — sulla quale non c’era una posizione unanime nel governo, con l’ala prudente del ministro della Salute, Roberto Speranza, che era contraria — non è stata però esplicitata: la circolare, infatti, si limita a definire consentiti gli spostamenti tra regioni in caso di «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Invece, il precedente decreto vietava nero su bianco gli spostamenti verso le seconde case. Ma il sottosegretario Variati ha chiarito che «si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione. Una seconda casa è un’abitazione e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi», anche fuori regione. «Se la casa è proprietà di un altro, anche se parente — ha aggiunto — non può essere considerata seconda casa. Ovviamente la norma può essere oggetto di una precisazione, al momento non prevista».


Contratto di affitto di uno o due mesi sarà valido?
 
La novità — sulla quale non c’era una posizione unanime nel governo, con l’ala prudente del ministro della Salute, Roberto Speranza, che era contraria — non è stata però esplicitata: la circolare, infatti, si limita a definire consentiti gli spostamenti tra regioni in caso di «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Invece, il precedente decreto vietava nero su bianco gli spostamenti verso le seconde case. Ma il sottosegretario Variati ha chiarito che «si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione. Una seconda casa è un’abitazione e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi», anche fuori regione. «Se la casa è proprietà di un altro, anche se parente — ha aggiunto — non può essere considerata seconda casa. Ovviamente la norma può essere oggetto di una precisazione, al momento non prevista».


Contratto di affitto di uno o due mesi sarà valido?


questa opinione (di un sottosegretario, quindi conta come il 2 di bastoni quando briscola è coppe) è errata perché non tiene conto della definizione "ufficiale" di abitazione che è presente (credo da sempre) nelle FAQ del Governo:

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per ricongiungersi nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.


di fatti anche prima del decreto legge "natale" (dove han specificato quando si poteva andare e no nelle seconde case...cioè fino al 23.12 compreso in area gialla) nessuno si è mai sognato di considerare possibile andare nelle seconde case (che comunemente significa che sono destinate a uso vacanza-svago-turismo) se la regione era arancio-rossa, anche se la seconda casa era nella propria regione.

al contrario, ricordo che c'erano nella FAQ esempi che dicevano che potevi andare solo per emergenza (Riparazioni urgenti e simili) senza fermarti a pernottare.

Quindi che ora che è venuto meno il riferimento alle seconde case, qualche giornalista dica che ci si può andare sempre anche fuori regione e persino in zone rosse, secondo me è sbagliato.
A meno che non cambino il concetto di "abitazione" nelle FAQ, ma sarebbe assurdo far dipendere da una FAQ l'applicazione di un DPCM ora in un senso ora nel suo esatto opposto...

Certo è che quei fulmini di burocrati che lavorano alla presidenza del consiglio alla data del 20 gennaio ancora non hanno aggiornato le FAQ sul sito del governo ai provvedimenti vigenti dal 15 gennaio, questo è veramente scandaloso.
 
fonte?

questa opinione comunque è errata perché non tiene conto della definizione "ufficiale" di abitazione che è presente (credo da sempre) nelle FAQ del Governo:




di fatti anche prima del decreto legge "natale" (dove han specificato quando si poteva andare e no nelle seconde case...cioè fino al 23.12 compreso in area gialla) nessuno si è mai sognato di considerare possibile andare nelle seconde case (che comunemente significa che sono destinate a uso vacanza-svago-turismo) se la regione era arancio-rossa, anche se la seconda casa era nella propria regione.

al contrario, ricordo che c'erano nella FAQ esempi che dicevano che potevi andare solo per emergenza (Riparazioni urgenti e simili) senza fermarti a pernottare.

Quindi che ora che è venuto meno il riferimento alle seconde case, qualche giornalista dica che ci si può andare sempre anche fuori regione e persino in zone rosse, secondo me è sbagliato.

Certo è che quei fulmini di burocrati che lavorano alla presidenza del consiglio alla data del 20 gennaio ancora non hanno aggiornato le FAQ sul sito del governo ai provvedimenti vigenti dal 15 gennaio, questo è veramente scandaloso.

comunque io negli ultimi mesi ho sempre fatto su e giù tra domicilio e residenza quando ne avevo bisogno perché se stavo a pagare acquisti non potevo fare nulla, presumo che anche tutti quelli che si trovano in situazione di avere un piede a terra da qualche parte abbiano fatto come me
 
l'ultima Faq


È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.


Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il DL n. 2 del 2021 che il dPCm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.
 
l'ultima Faq


È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.


Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il DL n. 2 del 2021 che il dPCm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

Hanno il dono della sintesi :D

Alla fine si può andare si o no ?
 
l'ultima Faq


È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.


Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il DL n. 2 del 2021 che il dPCm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

PAZZESCO, cambiano limiti con una FAQ a seconda di come gli gira.
Il dpcm attuale è identico a quello del 3 novembre che istituì le zone gialle-arancio-rosse...anche in quel DPCM non c'era un espresso divieto di andare nelle seconde case, però la FAQ dicevano chiaramente che non ci si poteva andare (A meno che regione di partenza e arrivo non fossero entrambe gialle), perchè abitazione era da considerarsi solo quella dove si vive abitualmente con una certa frequenza e non quella usata come casa per le vacanze...


questo è il DPCM del 3 novembre art. 2 (zone arancio)
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;


E questo è il DPCM del 14 gennaio in vigore: IDENTICO, a parte la possibilità di andare da un parente/amico in massimo 2persone dentro il Comune o l'eccezione per i Comuni sotto i 5000 abitanti


a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero
per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il
transito sui territori di cui al comma 1 e' consentito qualora
necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono
consentiti ai sensi del presente decreto;
b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in
tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata
e' consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00,
e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia'
conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali
persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o
non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai
comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una
distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con
esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di
provincia;
 
a me dà fastidio quel termine "rientro",
perchè non mettono che è permesso "andare" e non rientrare ? è difficile "rientrare " in una seconda casa , rientrare fa pensare ad un luogo dove si vive abitualmente .
Gli costa tanto essere chiari ? bisogna sempre interpretare ed essere soggetti ad interpretazione sbagliata , o a consultare avvocati anche per capire una Faq che dovrebbe spiegare chiaramente quello che non sono stati capaci di spiegare ?
 
Puoi andare ovunque tu abbia un contratto (titolo) di proprietà o affitto datato anteriormente al 14 gennaio 2021.

se mi porto dietro la ricevuta di pagamento dell'imu vale come prova?
 
a me dà fastidio quel termine "rientro",
perchè non mettono che è permesso "andare" e non rientrare ? è difficile "rientrare " in una seconda casa , rientrare fa pensare ad un luogo dove si vive abitualmente .
Gli costa tanto essere chiari ? bisogna sempre interpretare ed essere soggetti ad interpretazione sbagliata , o a consultare avvocati anche per capire una Faq che dovrebbe spiegare chiaramente quello che non sono stati capaci di spiegare ?

sono volutamente ambigui. Secondo te che ci vuole a essere chiari? sono ambigui perché da un lato non vogliono passare per carcerieri, dall'altro non vogliono scontentare i terrorizzati chiusuristi.

e alla fine fanno sti papocchi qui

ripeto tra il dpcm 3 novembre a quello attuale non c'è alcuna differenza per le seconde case, eppure nelle FAQ del 3 novembre dicevano assolutamente no, in quelle del 14 gennaio si, purché la seconda casa sia tua (proprietà o locazione) da prima del 15 gennaio.

comunque "rientro" significa che ci sei stati prima in un posto...certo magari sei stato 3 anni fa l'ultima volta, sempre rientro è :asd:
 
Puoi andare ovunque tu abbia un contratto (titolo) di proprietà o affitto datato anteriormente al 14 gennaio 2021.

Ottimo

A questo punto mi chiedo perché tu lo hai spiegato in 1 riga e io ho capito mentre loro ci mettono VENTICINQUE righe e alla fine mi era rimasto il dubbio ?

Sono pronto a scommettere che chi ha scritto le 25 righe guadagna n volte quel che guadagni tu :wall:
 
se mi porto dietro la ricevuta di pagamento dell'imu vale come prova?

ma non serve, fai l'autocertificazione (nell'improbabilissimo caso che qualcuno ti fermi).

oltretutto nelle case di montagna uno può sempre dire che sta andando a controllare che la caldaia sia ancora accesa e non si sia spenta (causa blocco del gas, scatto del salvavita ecc. ).
 
Ottimo

A questo punto mi chiedo perché tu lo hai spiegato in 1 riga e io ho capito mentre loro ci mettono VENTICINQUE righe e alla fine mi era rimasto il dubbio ?

Sono pronto a scommettere che chi ha scritto le 25 righe guadagna n volte quel che guadagni tu :wall:

Be il doppio lo guadagnerà di sicuro, di più spero di no dai...
 
sentito alla radio che dovrebbe cambiare ancora
sembra che si possa andare a fare la spesa nel supermercato piu conveniente anche in zona rossa senza specificare la distanza
quindi da milano si puo andare a genova a far la spesa tranquillamente:eek:

posso scrivere : #cazzarisenzagloria o vengo bannato?

se si cancellate grazie
 
sentito alla radio che dovrebbe cambiare ancora
sembra che si possa andare a fare la spesa nel supermercato piu conveniente anche in zona rossa senza specificare la distanza
quindi da milano si puo andare a genova a far la spesa tranquillamente:eek:

posso scrivere : #cazzarisenzagloria o vengo bannato?

se si cancellate grazie

ehm.....se no......:p

dipende da come la si legge :D
 
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